Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4038 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in C. PA
da Linata, vill. S. Michele, s.n., C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DARIO
RESTUCCIA del Foro di Messina (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in
Messina, Via Cesare Battisti, 191, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni del presente procedimento, tramite P.E.C., al seguente indirizzo: e, tramite fax, al seguente numero: Email_1
090661506; RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ed ivi residente in c.da Linate snc. Villaggio San C.F._3
Michele, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nazionale, 34/B, Mili
Marina, presso lo studio dell'avv. PAOLA BARBARO (C.F.:
, pec: C.F._4 Email_2
1
RESISTENTE
E
avv. MARCELLA, con studio in Messina, via L. Manara,119, CP_2
cf , pec: n.q. di nella C.F._5 Email_3
qualità di curatore speciale di nato a [...], il SO
31/12/2013, c.f. , nato a [...], CodiceFiscale_6 Controparte_3
il 3/2/2019, c.f. , giusto decreto del 20/3/24, C.F._7
confermato con successivo dell'08/4/2024, nella procedura n. 4038/2021
R.G., rappresentata da sé medesima;
TERZO INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 07/09/2012 nato a [...] il PA
02/07/1980 e nata a [...] il [...], Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario in Messina, con atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 473, parte II, serie A, anno 2012.
Dall'unione nascevano due figli, nato a [...] il ER
31/12/2013 e nato a [...] il [...]. CP_3
Con ricorso, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale il
06/09/2021 e regolarmente notificato il 01/10/2021, PA
domandava la separazione giudiziale dal coniuge, Controparte_1
con addebito a carico della moglie. A sostegno della domanda evidenziava che i coniugi avevano fissato la residenza familiare sin dall'inizio del rapporto nella casa di proprietà del padre della resistente, sita in Messina - località Reginella del villaggio San Michele;
che il rapporto si era
2 deteriorato a causa di litigi dovuti ad una spiccata irritabilità della moglie, manifestatasi con ripetute aggressioni verbali ed in qualche caso anche fisiche ai danni del marito e con atti di intolleranza nei confronti dei figli minori;
che pertanto la convivenza era divenuta intollerabile. Più specificamente, deduceva che la aveva manifestato uno P_
stato emotivo di forte stress e turbamento psicologico attraverso comportamenti strani ed aggressivi, nei suoi confronti e nei confronti dei minori, che, oltre a causare la crisi coniugale, avevano ingenerato in lui il sospetto che la moglie potesse soffrire di problemi connessi ad un compromessa e/o patologica condizione di salute psichica nonché un sentimento di motivata apprensione per la propria incolumità ma, soprattutto, per quella dei figli minori. Rappresentava che, a causa di tali episodi, in data 05.07.2021, aveva depositato una querela nei confronti della moglie, per i reati di maltrattamenti contro familiari e/o percosse e/o lesioni personali. Deduceva di essersi allontanato dalla casa coniugale a partire dal 04/07/2021, alla presenza della pattuglia dei Carabinieri intervenuta per l'episodio occorso in tale data, trasferendosi presso l'abitazione della di lui madre unitamente al minore mentre il ER
minore era rimasto con la madre, così come concordato CP_3
verbalmente tra i coniugi. Chiedeva, poi, la sospensione provvisoria e/o la limitazione della responsabilità genitoriale della e P_
comunque, l'adozione dei provvedimenti opportuni a tutela dei figli minori.
Domandava l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, ed ER
che venisse regolamentato il diritto di visita della madre e CP_3
concessa a lui la facoltà di scegliere gli istituti scolastici dove iscrivere i minori e di provvedere ai connessi adempimenti burocratici. Chiedeva che fosse a lui assegnata la casa coniugale sita in Messina, C.da Linata, vill. S.
3 Michele, di proprietà del padre della;
che, in ragione P_
dell'addebito, venisse escluso qualsiasi diritto della moglie di richiedere e/o percepire somme a titolo di mantenimento del coniuge, dichiarandosi disponibile a provvedere lui stesso al mantenimento diretto dei figli minori;
con vittoria di spese e compensi.
In data 14/09/2021, con ricorso ex artt. 339 PA
ter c.c. e 709 ter c.p.c., chiedeva di essere autorizzato ad iscrivere il minore presso l'istituto Comprensivo “Santa Margherita” di Messina - ER
scuola primaria di Briga Marina, anche in assenza del consenso della moglie, e, al contempo, di essere autorizzato a sottoscrivere la necessaria documentazione e/o modulistica, anche in ordine al trasferimento dall'istituto privato “Sant'Ignazio”, nonché a compiere ogni opportuna attività al suddetto fine;
chiedeva, inoltre, che fosse fissata con urgenza l'udienza presidenziale di comparizione onde ottenere, entro breve termine,
i provvedimenti provvisori a tutela dei figli.
Con decreto del 17/09/2021 il Presidente delegato del Tribunale fissava l'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé per il 15 novembre 2021.
Integrato il contraddittorio, con memoria depositata il 03/11/2021, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione ma contestava i fatti dedotti dal a PA
fondamento della pronuncia di addebito, evidenziando che durante la vita matrimoniale il marito si era rivelato un uomo iracondo, totalmente privo di autocontrollo, sia verso la moglie, che aveva maltrattato ed offeso per futili motivi, sia verso i figli. Osservava che il marito aveva posto in essere nei suoi confronti violenze, per lo più di natura psicologica, con un insieme di azioni quotidiane e controllanti, mirate ad instillare in lei paura e
4 insicurezza, tanto da compromettere la sua stessa percezione della identità e ponendola, così, in uno stato di soggezione psicologica. Rilevava che la situazione era precipitata dal 21 marzo 2021 quando, dopo essere stata avvertita dei comportamenti anomali e violenti posti dal figlio in ER
classe e ricondotti ai metodi educativi del padre, aveva manifestato al marito l'irremovibile volontà di separarsi, ricevendo per tutta risposta l' avvertimento che se avesse osato richiedere la separazione, egli avrebbe agevolmente ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e che sarebbe stata privata di ogni sostentamento economico. Lamentava di essere stata bersaglio di continue ed estenuanti pressioni psicologiche e ripicche, che avevano ingenerato in lei un grave stato di stress, ansia, paura e soggezione e che avevano destabilizzato la sua serenità. Contestava quanto dedotto da controparte in merito alla denuncia, rilevando essa era stata sporta dal marito solo per tentare di trarre giovamento nel presente giudizio. Deduceva che dopo l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, unitamente al figlio cui ella aveva ER
consentito per un periodo di 15 giorni, il , nonostante le PA
reiterate richieste, si era rifiutato di stabilizzare entrambi i bambini presso il naturale domicilio materno. Concludeva, pertanto, sottolineando che la crisi coniugale era stata determinata dai comportamenti del coniuge e, di conseguenza, formulava richiesta di addebito della separazione al marito.
Chiedeva che fossero adottati gli opportuni provvedimenti relativi ai figli ed che i minori fossero affidati congiuntamente ai ER CP_3
genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e con obbligo per entrambi i genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e istruzione da offrire ai figli in armonia con i loro bisogni e con le loro inclinazioni in quanto rispondenti alla loro crescita morale, sociale e psicologica.
5 Domandava l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Messina, località Reginella del Villaggio San Michele di Messina e che fosse disposto l'obbligo per il di versare in suo favore l'importo di PA
€ 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie, nonchè un assegno per il di lei mantenimento pari ad €
400,00 o determinato nella somma ritenuta di giustizia, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro i primi cinque giorni del mese;
che fosse previsto che gli incontri tra il padre e figli si dovessero tenere presso la sua abitazione per due pomeriggi, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 20,00, con due week end al mese a settimane alterne;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 15 novembre 2021, innanzi al Presidente delegato, compariva il solo , il quale precisava di voler domandare PA
l'affidamento esclusivo dei figli minori. Il Presidente, sussistendo un disaccordo sulla collocazione e sull'affidamento della prole, riservava di deferire indagini ai servizi territoriali.
Con provvedimento del 16 novembre 2021, il Presidente delegato, sciogliendo la riserva assunta, dato atto del contrasto tra i genitori in ordine all'affidamento della prole con attribuzione reciproca di condotte gravemente lesive dell'integrità fisica e psichica dei figli minori, incaricava il Consultorio Familiare competente di effettuare degli accertamenti anche avvalendosi, ove necessario, del supporto del D.S.M, ed assegnava termine per il deposito di relazioni illustrative;
rimetteva le parti all'udienza a trattazione scritta del 13 dicembre 2021, successivamente differita al 04 aprile 2022, su richiesta dei procuratori delle parti, al fine di tentare una soluzione consensuale della separazione.
6 Con istanza del 30 novembre 2021, il , domandava che, PA
ad integrazione dell'ordinanza presidenziale del 16.11.2021, venisse disposto che le valutazioni e gli accertamenti richiesti venissero effettuati da un Consultorio Familiare e da un D.S.M. diversi rispetto a quelli già incaricati nel procedimento penale in corso a carico della P_
o, in subordine, che venisse dato incarico a professionisti esterni di effettuare le corrispondenti indagini, mediante apposita nomina di C.T.U..
Con provvedimento del 03/12/2021 il Presidente rigettava l'istanza, rilevando l'impossibilità per il giudice di derogare alla competenza funzionale dei servizi territoriali, riservandosi di valutare successivamente il deferimento di indagini tecniche ad un c.t.u..
All'udienza del 04/04/2022 il Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo di separazione, nonché della mancanza di relazioni complete ed esaustive da parte dei servizi territoriali, disponeva rinvio della causa all'udienza del 06/06/2022 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Ad esito dell'udienza del 06/06/2022, il Presidente delegato, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, dato atto che, successivamente, al deposito delle note, il consultorio familiare aveva depositato una breve relazione integrativa e conclusiva, in data 6 giugno 2022, e che fosse necessario sottoporre alle valutazioni dei difensori la suddetta relazione, nonché procedere all'audizione dei coniugi, fissava l'udienza presidenziale del 6 luglio 2022 per la comparizione delle parti.
All'udienza ex art. 708 c.p.c. del 07/11/22, il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e ne tentava la conciliazione;
i coniugi concordavano quanto segue: “affidamento condiviso della prole;
7 collocazione dei minori presso la madre;
tempi di permanenza così regolati: due pomeriggi a settimana all'uscita da scuola saranno accompagnati dalla madre a casa della nonna paterna e si tratterranno con il padre;
sino alle 21,30 orario in cui il padre li ricondurrà dalla madre;
tutti i fine settimana comprensivi due volte del venerdi e sabato
(dall'uscita da scuola del venerdì' alle 21,00 del sabato) e le altre due volte sabato e domenica (dalle ore 9,30 alle ore 21,00 della domenica); nei periodi festivi, una settimana nel periodo natalizio comprensivo ad anni alterni del Natale e del Capodanno;
pasqua e lunedì dell'Angelo alternati;
nel periodo estivo 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto con il padre;
il sig, si dichiara disponibile a versare al PA
coniuge, per il mantenimento dei figli. 400 euro oltre la metà dell'assegno unico di importo pari a 168,3 euro, quindi in definitiva a pagare euro
568,30 per i due figli oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
la sig. che beneficia di uno P_
stipendio di 800,00 euro mensili si rende disponibile ad un accordo che preveda un pagamento di un assegno di euro 400,00 oltre all'intero assegno unico pari ad euro 336,50 cioè euro 736,50; rinunciano reciprocamente al mantenimento”. La riservava di PA
domandare assegno di mantenimento nel caso di fissazione di una somma di importo inferiore a quella richiesta. Il Presidente riservava l'adozione di provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 12/11/2022, il Presidente adottava gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c.; in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
regolamentava l'affidamento della prole, la collocazione prevalente della stessa ed i tempi di permanenza del padre con i figli minori secondo quanto concordato dai coniugi all'udienza
8 del 7 novembre 2022; assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento alla consentendo al di ritirare P_ PA
dalla stessa i propri effetti personali;
ordinava al di PA
corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 600,00
(comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in ragione di €
300,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie per i figli;
nominava il Giudice Istruttore, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio innanzi a quest'ultimo.
Con reclamo ex art. 708, comma IV, c.p.c. del 24/12/22, la impugnava l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., P_
emessa in data 12.11.2022, e chiedeva la rideterminazione del contributo dovuto dal marito per il mantenimento dei figli minori in € 800,00 (pari a €
400,00 per ciascuno dei figli comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale spettante al marito), oltre al 75% delle spese straordinarie per i figli, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Con istanza del 26 novembre 2022, il chiedeva al PA
Presidente di chiarire, in riferimento all'ordinanza del 12 novembre 2022, quale fosse l'importo totale dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei due figli minori al netto di ogni riferimento all'ammontare dell'assegno unico.
Con provvedimento del 30.11.2022, il Presidente chiariva che “il riferimento testuale “€ 600,00 (comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale spettante al )” deve intendersi PA
9 nel senso che il debba versare alla SI.ra , PA P_
mensilmente, la somma complessiva di € 600,00 (già, dunque, comprensiva della quota del 50% dell'Assegno Unico spettante alla SI.ra P_
pari ad € 168,30)”.
In data 05/12/2022, ad integrazione dei motivi di reclamo proposti, la reclamava l'ordinanza del 30/11/22, chiedendo la P_
riunione del procedimento di reclamo avente R.G.V.G. 1528/2022 con quello avente analogo oggetto portante il n. 1477-2022 V.G. e che fosse dichiarata nulla o illegittima l'ordinanza predetta per violazione di legge;
nel merito, domandava di rideterminare il contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli minori in € 800,00 (pari ad € PA
400,00 per ciascuno dei figli) oltre al 75% delle spese straordinarie necessarie per i figli, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, e che fosse disposta, in conformità all' art. 2 comma 2 decreto legislativo 21 dicembre
2021, n. 230 la ripartizione in parti uguali tra i genitori dell'Assegno Unico
INPS per i figli minori;
con vittoria di spese e compensi.
Con memoria difensiva del 21 gennaio 2023 si costituiva il
, nel giudizio di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di PA
Messina Proc. n. 1477/2022 R.G.V.G, chiedendo di valutare la necessità di riunire i procedimenti e domandava il rigetto del reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza presidenziale del 12 novembre 22, in P_
quanto infondato in fatto ed in diritto, nonchè il rigetto di ogni richiesta di rideterminazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori e per l'effetto la conferma integrale dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, confermando, dunque, l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori posto a suo carico nella misura di € 600,00 complessivi (€ 300,00
10 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con memoria del 01/02/2023, costituendosi nel procedimento n.
1578/2022 R.G.V.G. il , previa richiesta di riunione dei PA
procedimenti di reclamo, domandava nel merito, il rigetto dei reclami proposti dalla in quanto infondati in fatto ed in diritto, P_
nonché ogni richiesta contenuta nei predetti atti d'impugnazione, ed in ogni caso chiedeva che fosse rigettata la richiesta di rideterminazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori e, per l'effetto, che fosse confermato integralmente il contenuto, nonché la validità ed efficacia, sia dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 12.11.2022, depositata in data 14.11.2022, sia della successiva ordinanza presidenziale del 30.11.2022, entrambe emesse nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi n. 4038/2021 R.G. dinnanzi al Tribunale di Messina e che fosse ratificato l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico del nella misura di € 600,00 PA
complessivi (€ 300,00 ciascuno), così come chiarito con le suddette ordinanze presidenziali;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con memoria integrativa del 13/06/2023, nelle more della definizione dei procedimenti di reclamo, il eccepiva l'infondatezza in PA
fatto ed in diritto della memoria con domanda riconvenzionale avanzata dalla , respingendo le accuse della controparte sulle P_
condotte di maltrattamenti, sui comportamenti controllanti che sarebbero stati da lui tenuti nei confronti del coniuge, nonché sui presunti abusi di mezzi di correzione a danno dei figli. Quanto alle condizioni dei minori, rappresentava che i tempi di permanenza dei figli con i genitori erano paritari, in quanto gli stessi stavano con il padre per almeno 3-4 giorni alla
11 settimana, presso l'abitazione della nonna materna, oltre al martedì ed al giovedì in occasione degli impegni lavorativi della madre per una ventina di giorni al mese. In ragione di ciò, chiedeva il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 in favore dei figli, avuto riguardo ai numerosi impegni economici, oltre che in considerazione del mantenimento diretto dei figli durante i tempi di permanenza con il padre.
Esponeva che il minore durante l'anno scolastico, aveva ER
accumulato 35 giorni di ritardo, a causa della disattenzione della madre e che la maestra del piccolo gli aveva riferito che il minore CP_3
presentava numerosi puntini sul corpo e soprattutto sul viso e che il bambino giungeva con vestiti sporchi, spesso indossati al rovescio, senza aver fatto colazione e con il viso non lavato. Rilevava che la moglie era autonoma lavorativamente ed indipendente economicamente, in quanto estetista, dipendente della società “Vecotras” e collaboratrice dell'azienda
Herbalife; evidenziava, in proposito, di averle acquistato in più occasioni prodotti per l'estetica in quantità tale da non potere essere giustificata per un uso personale. Insisteva in tutte le domande già avanzate, compresa la richiesta di C.T.U. sulla moglie, chiedendo il rigetto delle richieste di controparte, ed precisava di domandare, in subordine alla richiesta di affidamento esclusivo con domiciliazione presso il padre, l'affidamento congiunto paritario dei figli minori, con collocamento alternato presso entrambi i genitori e mantenimento diretto a carico del padre e della madre, nei rispettivi tempi di permanenza dei medesimi figli presso i genitori;
in ulteriore subordine, chiedeva che fosse disposto un assegno per il mantenimento dei figli minori a suo carico non superiore ad € 300,00 complessivi (€ 150,00 per ciascuno dei figli); domandava il rigetto di ogni richiesta di assegno per il mantenimento della , oltre che P_
12 in virtù dell'addebito, in quanto economicamente indipendente;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con decreto del 05/05/2023, pubblicato il 03/07/2023, la Corte di
Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nel procedimento di reclamo n. 1472/22 cui era stato riunito il procedimento n. 1578/22, rigettava il reclamo proposto dalla il 24 novembre 2022 avverso l'ordinanza presidenziale P_
emessa in data 12 novembre 2022; dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla stessa il 5 dicembre 2022 avverso il P_
provvedimento di chiarimento dello stesso Presidente, datato 30 novembre
2022; con spese al merito e spese per ciascuno dei reclami a carico della reclamante dal deposito della pronuncia.
Con memoria ex art. 709 comma terzo c.p.c. del 03/07/2023, eccepiva l'irrevocabilità del consenso espresso in Controparte_1
sede di conciliazione e l'infondatezza di ulteriori accertamenti in assenza di
“fatti nuovi”, non ravvisabili nel caso di specie, data l'anteriorità dei presunti episodi dedotti dal ricorrente, superati dai referti medici e dalla relazioni in atti, nonchè dai completi ed esaustivi accertamenti condotti, rilevando che se fossero stati disposti nuovamente analoghi accertamenti, gli stessi avrebbero dovuto interessare necessariamente anche la figura paterna. Lamentava che il era un padre disattento e che i PA
bambini trascorrevano gran parte del loro tempo con la nonna paterna o di fronte a dispositivi elettronici. Contestava quanto dedotto dal ricorrente in merito ai ritardi scolastici, esponendo che il piccolo affetto da CP_3
handicap con connotazione di gravità, si era rifiutato sistematicamente di svegliarsi all'orario stabilito per recarsi a scuola e aveva mostrato rifiuto ad accettare le decisioni della madre sui vestiti da indossare o i pasti da
13 consumare e che, comunque, il figlio era affetto da dermatite atopica.
Contestava quanto dedotto da controparte in riferimento ai tempi di permanenza dei figli con il padre, osservando che era lei ad accompagnare i bambini a scuola ogni giorno ed a rimboccare loro le coperte prima di addormentarsi, mentre solo in alcune circostanze aveva dovuto lasciare i bambini al padre per problematiche personali, ma anche il marito aveva fatto altrettanto. Quanto alle condizioni economiche delle parti, respingeva quanto dedotto da controparte in merito all'attività di estetista che sarebbe stata da lei espletata, deducendo di svolgere occasionalmente, per passione, prestazioni di manicure e di trucco per amiche e conoscenti, ricevendo in cambio esigui rimborsi spese sui materiali impiegati;
evidenziava che allo stesso modo il , appassionato ed esperto body builder, era PA
solito dispensare pareri e consulenze ad amici e conoscenti sulle tipologie di allenamento da seguire o sulla corretta nutrizione sportiva. Rilevava che il , in virtù della retribuzione percepita quale maresciallo dei PA
Carabinieri, nonchè quale proprietario di diversi beni mobili e immobili, aveva contribuito sempre in termini rilevanti all'economia familiare, facendosi carico in via esclusiva delle spese relative alle utenze ed alle imposte nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli mentre ella, facendo ricorso all'aiuto economico dei parenti stretti, poteva solo provvedere al pagamento di minime spese per sé e per i figli. Deduceva inoltre che l'autovettura “FIAT 500 L” TG. ET595EN, che era stata acquistata dalla stessa mediante pagamento rateale e da lei utilizzata in via esclusiva, risultava ancora formalmente intestata al , PA
nonostante ella sostenesse tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. Si opponeva, poi, alla produzione documentale di file e video nonchè al rinnovo degli accertamenti pscico-pedagogici,
14 chiedendo, in subordine, l'estensione di tali accertamenti anche sul
NO. Chiedeva il rigetto della domanda di affidamento esclusivo dei figli avanzata da controparte, perché inammissibile e comunque infondata;
la conferma del provvedimento presidenziale del 12.11.2022, limitatamente alla parte in cui aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione con la madre presso la casa coniugale e con l'obbligo di entrambi i genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire ai figli in armonia con i bisogni e le inclinazioni di questi ultimi in quanto rispondenti alla loro crescita morale, sociale e psicologica. Domandava l'assegnazione in via definitiva della casa coniugale sita in Messina, località Reginella del Villaggio San
Michele di Messina, secondo i preminenti interessi dei figli minori, e l'assegnazione della proprietà dell'autovettura “FIAT 500 L” TG.
ET595EN. Chiedeva che fosse determinato il contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli minori in € 800,00 mensili PA
(pari ad € 400,00 per ciascuno dei figli comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale spettante al ) oltre al 75% delle PA
spese straordinarie necessarie per i figli, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
che fosse disposto l'obbligo per il NO di versare un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 in suo favore, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro i primi cinque giorni del mese;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza a trattazione scritta del 22 settembre 2023, il Giudice
Istruttore, preso atto delle note di udienza depositate in data 20.09.2023 dal procuratore di parte ricorrente e in data 18.09.2023 dal procuratore di parte resistente, emetteva ordinanza concedendo termini ex art. 183 comma sesto
15 c.p.c. e rinviando la causa per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 18.01.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. del 19/10/2023 P_
evidenziava l'insussistenza dei presupposti della richiesta di
[...]
affidamento esclusivo avanzata dal , tenuto conto del fatto PA
che dagli accertamenti compiuti era emerso che la madre aveva un'ottima capacità genitoriale e non aveva mai arrecato pregiudizio ai minori.
Esponeva che, in assenza di fatti nuovi, ulteriori accertamenti avrebbero dovuto essere effettuati sulla persona del per l'eccessivo PA
abuso dei metodi di correzione;
manifestava la disponibilità di addivenire ad una conciliazione. Rilevava, altresì, l'inammissibilità della richiesta di addebito avanzata dal ricorrente, essendone del tutto inesistenti i presupposti e, specificamente, l'asserita malattia psichiatrica, mai accertata, sulla di lei persona. Osservava la sussistenza di una disparità reddituale delle parti, anche rispetto al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e deduceva, più specificatamente, che il si trovava in una PA
situazione economica florida, in quanto proprietario anche di beni immobili redditizi nella città di Milano e socio dell'Associazione Culturale Universo
Messina, sponsor dell'Acr Messina. Deduceva, inoltre, che il aveva percepito l'indennità di frequenza del figlio minore, PA
pari ad € 306,00 circa mensili, dal mese di ottobre al mese di giugno, senza mai aver reso conto delle spese affrontate o delle somme esistenti su tale libretto e domandava pertanto la percezione dell'indennità di frequenza in
Suo favore, quale genitore domiciliatario. Tutto ciò esposto, chiedeva l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti di reclamo n. 1477/2022
e 1582/2022 R.G. della Corte di Appello di Messina e l'emissione di sentenza parziale di separazione giudiziale dei coniugi.
16 Con memorie ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. del 23/10/2023 il rilevava l'infondatezza delle richieste di natura economica PA
formulate dalla per il mantenimento dei due figli, in P_
quanto spropositate, richiamando e facendo proprie le argomentazioni assunte nel provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'Appello di
Messina nei giudizi di reclamo proposti dalla stessa. Esponeva che le determinazioni assunte erano state ritenute congrue rispetto alle risorse economiche di ciascuno dei genitori, alla tenera età dei bambini, alle loro ridotte esigenze, al presumibile tenore di vita medio da loro goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e, soprattutto, ai tempi di permanenza con il padre, oltre che ai notevoli impegni economici da lui assunti, cui doveva far fronte mensilmente. Chiedeva la conferma di tale decreto e la condanna della alla rifusione delle spese per i P_
giudizi di reclamo riuniti. Contestava quanto dedotto dalla in ordine all'affidamento dei figli, dichiarando di P_
revocare il consenso al provvisorio affidamento congiunto, come manifestato all'udienza del 07.11.2022, alla luce dei nuovi fatti accaduti, emersi in particolare dai racconti di di cui domandava ER
l'audizione, e giustificativi della richiesta di affido esclusivo e di C.T.U. medico-legale psichiatrica nei confronti della . Quanto P_
all'addebito della separazione nei confronti della moglie, evidenziava che la stessa aveva violato l'obbligo di fedeltà nei suoi confronti, tradendolo nel mese di luglio 2017, e respingeva le accuse nei suoi confronti riguardanti l'asserito abuso di mezzi di correzione nei confronti dei figli o presunti atteggiamenti violenti verso la moglie. Quanto alle condizioni economiche della , evidenziava che la moglie svolgeva P_
l'attività di estetista e truccatrice in maniera costante, tanto da avere
17 frequentato anche corsi a Roma e che la stessa si era dedicata alla vendita di prodotti per la ditta Herbalife, come dimostrato dai video promozionali pubblicati sul suo profilo Instagram. A dimostrazione delle buone condizioni economiche della resistente, deduceva che la stessa aveva effettuato acquisti costosi e viaggi che mal si conciliavano con una presunta situazione di difficoltà e conseguentemente con la richiesta di mantenimento in suo favore. Eccepiva che nessuna responsabilità poteva essere lamentata nei suoi confronti per l'evento di cui era stato vittima evidenziava che i bambini trascorrevano del tempo con la nonna ER
paterna esclusivamente quando il padre si trovava al lavoro e che nel periodo delle vacanze estive egli aveva fatto coincidere le proprie ferie con il periodo di assegnazione dei bambini presso di sé, con ciò trascorrendo intere giornate con i figli per un periodo di trenta giorni. Lamentava, invece, che la , nel periodo estivo, durante il quale avrebbe P_
dovuto trascorrere almeno 15 giorni con i figli, aveva organizzato una vacanza al parco divertimenti Disneyland di Parigi, lasciando il piccolo al padre. Esponeva che durante i tempi di permanenza con il padre i CP_3
bambini si intrattenevano a giocare tradizionalmente o con altri bambini nel cortile condominiale, mentre durante i tempi di permanenza con la madre rimaneva con la nonna materna sino all'ora di cena, mentre CP_3
veniva portato con sé dalla madre allorquando si recava a casa ER
delle clienti per svolgere l'attività di estetista. Deduceva che la collocazione prevalente presso la madre avrebbe determinato l'isolamento dei figli, data la collocazione dell'abitazione, senza alcuna possibilità di svago quotidiano. Quanto ai ritardi con cui i bambini si recavano a scuola quando erano con la madre, evidenziava che il minore sin da CP_3
piccolo, era sempre stato autonomo nel vestirsi e nello spogliarsi, mentre
18 come riferito dal figlio maggiore, la madre spesso ritardava nell'accompagnare i figli a scuola in quanto impegnata a truccarsi. Quanto alla dermatite atopica di rilevava un miglioramento delle CP_3
condizioni del figlio nei tempi di cura con il padre ed un'imputabilità dell'arrossamento ad una alimentazione non corretta, verosimilmente somministrata dalla madre e/o dalla nonna materna. Si opponeva alla richiesta di trasferimento della proprietà dell'autovettura avanzata dalla
, dichiarandosi disponibile ad effettuare tale trasferimento P_
solo previo versamento della somma di € 6.500,00, in quanto l'acquisto era stato effettuato a sue spese mediante pagamenti addebitati sul proprio conto corrente. Domandava che fosse ordinato alla di restituire P_
al coniuge i beni di sua proprietà, siti all'interno dell'ex casa coniugale, nonché di provvedere alla divisione e/o restituzione dei regali matrimoniali.
Chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, evidenziando che la stessa era ormai autonoma ed economicamente indipendente ed aveva intrapreso una nuova relazione affettiva /stabile.
Con ordinanza del 19/01/2024, preso atto delle note per l'udienza del
18.01.24 depositate in data 17.01.2024 dal procuratore di parte ricorrente e in data 04/01/2024 dal procuratore di parte resistente, il Giudice Istruttore ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e la prova testimoniale diretta e contraria chiesta dalle parti nei limiti indicati nella medesima ordinanza;
autorizzava il deposito nel fascicolo telematico dei file audio- video e screenshot di messaggi whatsapp tra i coniugi;
ordinava alle parti di integrare la documentazione prodotta;
disponeva e nominava C.T.U. per compiere gli accertamenti secondo quanto disposto con il medesimo provvedimento e autorizzava il C.T.U. ad espletare le operazioni peritali
19 senza l'intervento del Giudice;
rinviava la causa per l'espletamento delle prove ammesse all'udienza del 23.02.2024.
Con informativa prot. 42/8/24 del 15.3.24 i Carabinieri della Stazione di Messina-Giostra comunicavano al Pubblico Ministero minorile di avere provveduto all'affidamento ex art. 403 c.c. dei minori ER
al padre e alla nonna paterna
[...] Controparte_3 Per_2
, a seguito di condotte violente poste in essere dalla madre nei
[...]
confronti del minore in particolare, riferivano che, stando alle ER
dichiarazioni del bambino, in data 14.3.2024, davanti alla porta di casa, la aveva reagito alla mancata “effettuazione di una P_
consegna” dando un calcio allo stomaco del bambino, facendolo rovinare al suolo;
subito dopo il minore aveva informato il padre (carabiniere) dell'accaduto tramite whatsapp e la donna aveva reagito colpendo il figlio con tre pugni al fianco;
il minore era stato, quindi, refertato presso il pronto soccorso, ove gli erano state diagnosticate lesioni guaribili in giorni 4 s.c..
Il suddetto provvedimento veniva, quindi, convalidato dal Tribunale per i minorenni di Messina con decreto del 18.03.2024, poi confermato il
04.04.24, con cui veniva nominato il curatore speciale dei minori, nella persona dell'avv. Marcella De Luca, ex art. 403 comma 4 c.c., e fissata l'udienza per la comparizione personale dei genitori e l'ascolto dei minori, riservando all'esito la decisione in ordine alla sospensione della responsabilità genitoriale materna e disponendo nelle more che gli incontri tra i minori e la madre si svolgessero in forma protetta e in presenza di operatori del Servizio Sociale territorialmente competente, nel rispetto delle aspettative e della disponibilità dei minori stessi.
Con ordinanza del 20/03/2024 il Giudice Istruttore disponeva, pertanto, la sospensione delle operazioni di C.T.U. sino alla riunione del
20 procedimento con quello insorto innanzi al Tribunale dei Minorenni di
Messina a seguito del menzionato intervento dei Carabinieri di Messina
Giostra di “collocamento dei minori in luogo sicuro”.
Con ordinanza del 08/04/2024 il Giudice Istruttore disponeva, quindi, la riunione al presente procedimento del procedimento n. 318/2024 instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni di Messina;
confermava la nomina del curatore speciale dei minori;
confermava il provvedimento emesso il 04.04.2024 dal Tribunale per i minorenni di Messina;
disponeva che le operazioni peritali riprendessero il loro corso e che il C.T.U. assicurasse il contraddittorio anche nei confronti del curatore speciale dei minori;
rinviava la causa per la prosecuzione della prova e per la costituzione del nominato curatore al 12.04.2024.
Con comparsa di costituzione del 12/04/2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Marcella De Luca, Curatore Speciale dei minori, evidenziando la sussistenza di una situazione di pregiudizio per i minori, coinvolti nelle dinamiche conflittuali familiari. Esponeva, in particolare, che ER
appariva essere stato veicolato, strumentalizzato ed esposto alla violenza e al conflitto sussistente tra i genitori senza tutela per l'interiorizzazione di tali agiti e che il minore mostrava un atteggiamento ambivalente nei confronti della madre. Il Curatore, preliminarmente, chiedeva di sollecitare il Servizio Sociale del Comune di Messina nell'attivazione del già disposto spazio neutro al fine di non arrecare un ulteriore pregiudizio ai minori;
domandava, nel merito, che fosse confermato, allo stato e in attesa delle risultanze della CTU già disposta, l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
chiedeva di dare mandato al ER CP_3
Servizio NPIA per predisporre un percorso di elaborazione dei comportamenti subiti nel contesto familiare o che fosse incaricato un
21 professionista privato, scelto da entrambi i genitori e/o individuato dal
Tribunale in caso di disaccordo, per la “cura” dei vissuti e delle relazioni;
in virtù dell'altissima conflittualità tra i genitori domandava che fosse valutata, se necessario a seguito degli esiti della CTU, la possibilità di nominare un coordinatore genitoriale, come previsto per legge con il consenso delle parti, con il compito di garantire la ripresa delle relazioni e della comunicazione genitoriale;
con vittoria di spese e compensi.
In data 30/04/2024 avanzava ricorso ex art. PA
473 bis .23 c.p.c. (rectius 709 ult. comma c.p.c. - subprocedimento 4038 –
1/2021), con il quale domandava la modifica dell'ordinanza presidenziale emessa in data 12.11.2022 (come integrata con il provvedimento di chiarimento del 28.11.2022), disponendo la revoca dell'obbligo a carico del padre di versare la somma di € 600,00 mensili alla a titolo P_
di mantenimento dei figli minori.
Con provvedimento del 30/04/2024, in merito al sub procedimento
4038- 1/2021, il Giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 21/05/2024.
Con ricorso depositato il 04.05.2024 (subprocedimento 4038-2/2021), chiedeva la modifica della ordinanza PA
dell'08.04.2024 nella parte in cui era stato disposto il collocamento del figlio minore nato a [...] il [...], presso la nonna paterna, CP_3
posto che in realtà il minore viveva con il padre, nella casa in cui CP_3
viveva anche la nonna paterna e che il Tribunale per i minorenni aveva collocato il predetto minore presso quest'ultima anziché presso il padre esclusivamente per il fatto che egli in quel momento era ricoverato insieme al figlio presso il reparto NPI del Policlinico di Messina. Chiedeva ER
di essere autorizzato alla celebrazione della Prima Comunione del figlio
22 nel giorno 2 giugno 2024, come programmato da tempo, ER
essendosi la inopinatamente opposta, e di essere P_
autorizzato ad iscrivere i figli per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo di Santa Margherita, più vicino al domicilio del padre rispetto all'istituto scolastico Vittorini che il figlio stava ER
frequentando. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a far intraprendere al minore un percorso terapeutico presso l'Associazione di ER
promozione sociale "PROTEA", così come consigliato dai medici al momento delle dimissioni ospedaliere del minore.
Con decreto del 06/05/2024 il Giudice fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 21/05/2024.
Con ricorso depositato il 06.05.2024 (subprocedimento 4038-3/2021), lamentava di non aver potuto vedere più i figli Controparte_1
minori, e da quando erano stati collocati, rispettivamente, CP_3 ER
presso la nonna paterna e presso il padre, sebbene gli incontri avessero dovuto essere effettuati in apposito spazio neutro organizzato dai Servizi.
Osservava, inoltre, che nelle more il aveva gestito la prole PA
senza coinvolgerla in alcun modo e che, in particolare, il padre intendeva fare effettuare al figlio la Comunione e la Cresima il prossimo 2 ER
giugno nonostante il dissenso da lei espresso e che, a tal proposito, aveva fatto effettuare la prima confessione ed il relativo festeggiamento senza comunicare alcunché alla deducente. Chiedeva, pertanto, che fosse ammonito a non prendere decisioni PA
nell'interesse dei figli senza l'assenso della madre e che fosse condannato al pagamento di una sanzione amministrativa ed al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Anche con riferimento a tale ricorso il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 21/05/2024.
23 In data 14/05/2024 la si costituiva nel P_
subprocedimento avente R.G. 4038-1/2021, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della richiesta avanzata dal di un PA
contributo al mantenimento del figlio minore , per difetto di CP_3
legittimazione attiva, posto che il minore era stato collocato presso la nonna. Nel merito, domandava di postergare l'esito del giudizio alla conclusione delle operazioni peritali ed al deposito delle relazioni dei
Servizi sociali competenti e che il ricorso fosse, comunque, totalmente rigettato;
in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto in favore del a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un PA
assegno di euro 100,00 mensili.
Con comparsa depositata il 16.05.2024 si PA
costituiva nel subprocedimento avente R.G. 4038-3/21, contestando la fondatezza delle domande avversarie ed evidenziando che egli aveva sempre cercato di coinvolgere la nelle decisioni relative ai P_
figli, ricevendo da quest'ultima immotivati ostacoli e dinieghi, per mero sentimento di rivalsa. Esponeva di non aver nascosto alla P_
che il minore avrebbe effettuato il 05.05.2024 la prima ER
confessione, posto che anche la era iscritta al gruppo P_
WhatsApp della parrocchia dove era stata data notizia del suddetto evento.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al Controparte_1
pagamento di una sanzione amministrativa ed al risarcimento dei danni per la sua condotta non collaborativa.
Con comparsa del 17.05.2024 si costituiva nel Controparte_1
subprocedimento avente R.G. n. 4038-2/2021, eccependo che il cambio di domiciliazione del figlio avrebbe dovuto essere chiesto davanti al CP_3
Tribunale per i minorenni e che, non essendo intervenuto dopo quel
24 provvedimento alcun fatto nuovo, la richiesta di modifica delle statuizioni vigenti appariva inammissibile. Rilevava, poi, che la Prima Comunione del minore era stata integralmente organizzata dal ER PA
senza coinvolgere la deducente, la quale, peraltro non vi avrebbe potuto partecipare senza autorizzazione del giudice in quanto era stato stabilito che gli incontri tra madre e figli si svolgessero in spazio neutro, sicché anche tale iniziativa appariva espressione della volontà del di PA
estromettere la deducente dalla vita dei figli. Quanto al trasferimento di istituto scolastico per i figli, osservava che sarebbe stato auspicabile attendere le conclusioni della C.T.U. e dei Servizi Sociali ed evidenziava che, comunque, non appariva rispondente all'interesse dei figli modificare il loro habitat scolastico. La dichiarava, infine, di non P_
opporsi all'avvio del percorso psicoterapeutico per il minore ma ER
chiedeva che tale percorso fosse esteso a tutta la famiglia e che la struttura fosse individuata dal Giudice.
Con comparsa di costituzione del 20/05/2024, il Curatore Avv.
Marcella De Luca, si costituiva nel subprocedimento avente n. RG 4038-
1/2021 e chiedeva la riunione di tale subprocedimento al principale, disponendo l'eventuale modifica dell'assegno di mantenimento per i figli minori in virtù dei provvedimenti assunti a seguito del deposito della CTU.
Con comparsa depositata il 20.05.2024 l'avv. Marcella DE LUCA, curatore speciale dei minori, si costituiva anche nel subprocedimento avente R.G. 4038-1/2021, osservando che era ormai prossimo il termine per il deposito della relazione di C.T.U., sicché appariva auspicabile attendere le conclusioni del consulente prima di assumere le scelte relative all'iscrizione scolastica dei bambini o la partecipazione al percorso psicoterapeutico da parte del minore Quanto, invece, alla ER
25 celebrazione della Prima Comunione da parte del minore riteneva ER
che potesse essere confermata la celebrazione del sacramento nella giornata del 2 giugno 2024, posto che la decisione di fare frequentare al figlio il catechismo in vista della Prima Comunione era stata condivisa da entrambi i genitori, potendosi, peraltro, prevedere la presenza di entrambi i genitori, essendosi svolti in serenità gli incontri organizzati in spazio neutro tra la madre ed i figli.
Con comparsa depositata il 21.05.2024 l'avv. Marcella DE LUCA, curatore speciale dei minori, si costituiva anche nel subprocedimento R.G.
4038-3/2021, sottolineando che gli incontri in spazio neutro tra la madre ed i figli erano iniziati e che la animosità tra le parti era senza dubbio di pregiudizio per i minori, ma sottolineava che vigeva, comunque, un regime di affido “condiviso” e che, pertanto, il avrebbe dovuto PA
coinvolgere la nelle decisioni di maggiore interesse P_
relative ai figli, mentre la avrebbe dovuto collaborare P_
senza porre veti strumentali. Chiedeva, pertanto, che entrambi i genitori fossero diffidati ad attenersi ai provvedimenti vigenti.
Ad esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21/05/2024, nel subprocedimento 4038-1/2021, il Giudice Istruttore revocava l'ordinanza presidenziale emessa in data 12.11.2022 nella parte in cui era stato ordinato a di corrispondere a la PA Controparte_1
somma mensile di € 600,00 (comprensiva della quota del 50 % dell'assegno unico spettante alla ) a titolo di contributo al P_
mantenimento dei figli minori, con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Il Giudice Istruttore giungeva a tale decisione ritenendo preliminarmente sussistente la legittimazione attiva del a PA
chiedere la revoca dell'assegno posto a suo carico ed a favore della
26 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, P_
in quanto soggetto attualmente tenuto al suddetto pagamento, evidenziando che un problema di legittimazione sarebbe potuto sorgere esclusivamente ove lo stesso avesse chiesto che la fosse condannata a P_
contribuire al mantenimento dei figli, posto che, almeno formalmente, uno dei minori risultava collocato presso la nonna paterna e non presso il padre.
A fondamento della decisione, il Giudice Istruttore osservava, quindi, che, nelle more degli accertamenti da compiere, i minori non vivevano con la madre e, pertanto, un assegno in favore della non era allo P_
stato giustificato, in quanto finalizzato a riequilibrare i contributi economici a carico dei genitori per far fronte alle esigenze della prole, quando il genitore richiedente si faccia carico in via diretta di detto mantenimento, mentre nel caso in esame la non stava provvedendo in via P_
diretta alle esigenze dei figli, in quanto i minori, a seguito di provvedimento della pubblica autorità, convalidato dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 04.04.2024, non erano con lei conviventi.
Osservava, inoltre, che la stessa aveva riconosciuto di non P_
avere titolo a percepire un contributo per il mantenimento dei figli, avendo dichiarato di non opporsi ad una sospensione di detto obbligo, essendo tuttavia evidente che la “sospensione” integri revoca dell'obbligo per tutto il tempo in cui la attuale situazione di vita dei minori non fosse stata modificata.
All'udienza del 21.05.2024, nel subprocedimento avente R.G. n.
4038-/2021, il Giudice Istruttore, sentite le parti ed i rispettivi procuratori, disponeva che il minore fosse domiciliato presso il padre, nella CP_3
casa della nonna paterna;
disponeva, altresì, l'audizione del minore con riferimento alle questioni che lo riguardavano. Effettuato alla ER
27 medesima udienza l'ascolto del minore, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.05.2024, da celebrare con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di udienza i procuratori delle parti ribadivano le domande e difese già svolte.
All'udienza del 24/05/2024, nel procedimento principale, escussi i testi e ritenuta esaurita l'attività istruttoria, il Giudice delegato all'espletamento delle prove rinviava la causa innanzi al Giudice Istruttore per la precisazione delle conclusioni.
Ad esito dell'udienza del 27.05.2024, tenutasi con le modalità cartolari, nel subprocedimento iscritto al n. RG 4038-2 dell'anno 2021 il
Giudice Istruttore, preso atto delle note di udienza depositate in data
26.05.2024 dal procuratore di parte ricorrente, in data 24.05.2024 dal procuratore di parte resistente ed in data 27.05.2024 dal curatore speciale del minore, emetteva ordinanza con cui autorizzava il a fare PA
celebrare il sacramento della Prima Comunione al figlio nella ER
giornata del 2 giugno 2024; autorizzava a Controparte_1
partecipare alla cerimonia;
autorizzava il ad iscrivere il PA
figlio ed il figlio anche senza il consenso della ER CP_3
presso un Istituto scolastico del villaggio “Santa P_
Margherita”, in uno dei plessi disponibili, nonché a richiedere un insegnante di sostegno per autorizzava il a fare CP_3 PA
iniziare un percorso terapeutico per il figlio presso l'Associazione ER
di promozione sociale “PROTEA” sita a Messina, Via Legnano, n. 32, anche senza il consenso della . Il Giudice Istruttore, a P_
fondamento della suddetta decisione, rilevava che vi era un contrasto tra le parti su questioni di maggiore interesse per i figli, che imponeva l'intervento del Giudice ex art. 709 ter c.p.c., con decisione allo stato degli
28 atti;
evidenziava, poi, che la richiesta avanzata dalla di P_
rinvio della Prima Comunione del piccolo non teneva conto delle ER
esigenze del minore ed era stata motivata esclusivamente in ragione delle difficoltà della madre a partecipare alla cerimonia, venute meno con l'autorizzazione predetta per la partecipazione della alla P_
cerimonia; per quanto concerneva l'iscrizione scolastica, vivendo i minori presso il padre, appariva irragionevole iscriverli presso istituti scolastici situati lontano dal loro luogo di residenza, specie considerando che l'iscrizione presso un Istituto scolastico del villaggio “Santa Margherita” non avrebbe determinato alcuno stravolgimento della vita dei minori, tenuto conto del fatto che aveva completato il ciclo della scuola ER
primaria e che avrebbe dovuto essere iscritto al primo anno della CP_3
scuola primaria;
con riferimento, infine, al percorso terapeutico di ER
rilevava che l'opposizione manifestata dalla risultava P_
immotivata e priva di fondamento né appariva rilevante l'indicazione tardiva di un'altra struttura effettuata dalla stessa nelle note depositate il
24.05.2024, in quanto la individuazione della struttura non era stata oggetto di discussione tra le parti.
Con provvedimento del 27/05/2024, sciogliendo la riserva assunta nel sub-procedimento RG n. 4038-3/2021, il Giudice rigettava le domande ex art. 709 ter c.p.c. avanzate da entrambe le parti, ritenendo le reciproche accuse prive di un adeguato riscontro probatorio. In particolare, il menzionato provvedimento era così motivato: “la ricorrente ha lamentato che il resistente aveva tenuto un atteggiamento complessivamente diretto ad ostacolare i rapporti tra madre e figli e, soprattutto, ad estrometterla dalle decisioni da assumere nell'interesse della prole, mentre il resistente ha affermato che la ricorrente aveva tenuto condotte prevaricatrici,
29 caratterizzate da una sistematica opposizione ad una soluzione condivisa nell'interesse dei figli. Larga parte delle reciproche accuse non hanno, però, un riscontro probatorio, poiché si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti e non è possibile comprendere, in assenza di qualsiasi prova, cosa sia realmente successo. In particolare, la circostanza che gli incontri in spazio neutro tra madre e figli siano stati avviati dopo parecchio tempo dall'adozione del provvedimento che li prevedeva non può certamente attribuirsi a colpa del , in quanto l'organizzazione degli PA
incontri competeva al Servizio Sociale, mentre la circostanza che il intendesse fare effettuare al figlio la Prima PA ER
Comunione nella giornata del 2 giugno 2024, benché la P_
avesse espresso il desiderio di rinviare la cerimonia ad altra data, non costituisce certamente un grave inadempimento, nella misura in cui lo stesso , a fronte del contrasto tra le parti, si è rivolto al Giudice Pt_1
per la soluzione del dissidio. Invero, solo con riferimento alla Prima
Confessione risulta che il minore ha effettuato il sacramento senza ER
che la madre ne fosse informata dal , ma comunque non è PA
stato contestato che la stessa ne fosse a conoscenza, mentre non risulta che la fosse contraria alla celebrazione del suddetto P_
sacramento. Quanto, poi, alle accuse mosse dal nei confronti PA
della di scarsa collaborazione nella gestione della prole, si P_
deve premettere che, dall'esame degli atti, emerge una esasperata conflittualità tra le parti, che non può certamente ricondursi in modo esclusivo alle divergenze insorte in ordine all'esercizio della responsabilità parentale ed all'attuazione delle statuizioni in materia di affidamento, ma che con ogni probabilità trae origine da vicende diverse. Sennonché non ogni disaccordo può giustificare un intervento del Giudice ai sensi dell'art. 30 709 ter c.p.c., ma solo quello che sia destinato a ripercuotersi sulla prole in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio. In particolare, la sfiducia reciproca ed il sospetto di condotte strumentali per danneggiare la controparte non possono certamente essere superati dall'intervento giurisdizionale, ma richiedono uno sforzo collaborativo di entrambe le parti, al fine di rimuovere le questioni suscettibili di divenire fonte di incomprensioni, attraverso, ad esempio, una condivisione del patrimonio informativo e delle iniziative da assumere anche in caso di normali patologie stagionali del bambino. Va, poi, osservato che l'esistenza di un contrasto tra le parti in ordine alle decisioni da assumere nell'esercizio della responsabilità parentale di per sé non giustifica un provvedimento sanzionatorio, neppure nella ipotesi in cui l'iniziativa di uno dei genitori sia ingiustificata, poiché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori occorre il presupposto della esistenza di “gravi inadempienze”.
La circostanza che i genitori non siano riusciti a raggiungere un accordo non è, d'altronde, sintomatica della esistenza di gravi inadempienze nell'esercizio della responsabilità genitoriale, posto che dei contrasti possono insorgere anche in un contesto di fisiologico rapporto genitoriale.
Soltanto nel caso in cui la conflittualità non si esaurisca in episodi isolati ma assuma una dimensione patologica, tale da costituire sintomo della incapacità di una delle parti di fare il genitore, ed arrechi notevole pregiudizio ai figli minori, si può affermare che si sia al cospetto di gravi inadempienze”.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 (subprocedimento n. 4038-
4/2021), premesso che in data 12.07.2024 il Controparte_1
nominato C.T.U. dott. aveva depositato la relazione ed Persona_3
aveva concluso affermando l'opportunità di mantenere l'affido condiviso
31 della prole con domiciliazione dei minori presso la madre, alla quale era stata riconosciuta piena capacità genitoriale, che il non PA
rispettava la bigenitorialità, che i minori avevano un forte legame con la madre;
tutto ciò premesso, chiedeva che fossero sospesi gli incontri nello spazio neutro e che i minori fossero collocati presso la madre con obbligo a carico del di corrispondere l'assegno di € 600,00 già PA
stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Domandava, altresì, che fosse autorizzato lo spostamento dei minori presso un plesso scolastico più vicino all'abitazione materna e che il fosse PA
ammonito affinché non tenesse più un atteggiamento ostile nei suoi confronti e volto a demolire la bigenitorialità.
Con decreto del 16 luglio 2024 veniva disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 14/08/2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.08.2024, si costituiva il quale contestava la fondatezza delle PA
domande avversarie, rilevando che esse si basavano su una unilaterale lettura delle risultanze della relazione di C.T.U., per il cui esame era stata fissata una successiva udienza, sicché il ricorso sembrava volto ad anticipare delle valutazioni che avrebbero potuto essere assunte solo con la sentenza conclusiva del procedimento o, comunque, dopo che fosse stato consentito alle parti di interloquire sulla relazione di C.T.U.. Osservava, poi, che la relazione di C.T.U. presentava delle lacune, in quanto non era stata data alcuna risposta ai rilievi del tecnico di parte. Evidenziava, in ogni caso, che il C.T.U. aveva riconosciuto che il conservava PA
intatta la capacità genitoriale e ciò era sufficiente per il rigetto delle domande avversarie, tenuto conto che non appariva opportuno spostare nuovamente la domiciliazione dei figli, che avevano raggiunto una loro
32 stabilità presso la casa del padre, specie in considerazione del fatto che aveva in numerose occasioni confermato le aggressioni da lui ER
subite ad opera della madre, per cui era pendente un procedimento penale, sicché occorreva scongiurare il pericolo che i minori si potessero trovare, in futuro, in un contesto pericoloso per la loro incolumità. Negava, poi, che egli avesse mai tenuto le condotte persecutorie indicate dalla controparte o che avesse ostacolato il rapporto tra madre e figli. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e che la fosse P_
ammonita e condannata al pagamento di una sanzione amministrativa nonchè al risarcimento dei danni.
Con memoria depositata l'11.08.2024 si costituiva l'avv. Marcella DE
LUCA quale curatore speciale dei minori e SO
evidenziando che gli incontri tra madre e figli nello Controparte_3
spazio neutro non avevano fatto emergere criticità di rilievo ed entrambi i minori non avevano manifestato alcun timore nei confronti della madre, anche se il minore era rimasto più distaccato. Osservava che, in ER
tale situazione, stante l'elevata conflittualità tra le parti, appariva necessaria una presa in carico individuale dei genitori per un miglioramento delle capacità genitoriali e per evitare di esporre i minori al conflitto, che aveva ferito soprattutto Rilevava che verosimilmente la soluzione ER
preferibile per i minori era quella di una collocazione alternata presso entrambi i genitori, da intraprendere con gradualità e che, a tal fine, sarebbe stato opportuno sospendere lo spazio neutro per ripristinare, gradualmente e nel rispetto dei tempi di una normale frequenza madre – figli ER
con le modalità già sperimentate.
All'esito dell'udienza del 14/08/2024, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi, il Giudice richiedeva al Servizio Sociale del Comune di
33 Messina di trasmettere relazione sull'andamento degli incontri in spazio neutro tra i minori ed e la madre SO CP_3
nonché sull'attività svolta;
disponeva che detta Controparte_1
relazione pervenisse entro il 5 settembre 2024; autorizzava i minori a trascorrere con la madre un periodo di tempo di quattro ore nella giornata del 17.08.2024, facendo carico alla di prelevare i bambini P_
presso l'abitazione del padre dando preavviso almeno il giorno prima dell'orario in cui si sarebbe presentato presso l'abitazione, con la specificazione di rispettare l'eventuale volontà dei figli di permanere a casa del padre;
concedeva alle parti termine fino al 26 agosto 2024 per il deposito di note e fino al 5 settembre per il deposito di repliche;
rinviava la causa all'udienza del 12.09.2024.
Acquisita la relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di
Messina sull'andamento degli incontri in spazio neutro tra i minori ed e la madre SO CP_3 Controparte_1
nonché sull'attività svolta, all'udienza del 12.09.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice Istruttore riservava la decisione.
Con ordinanza del 14/09/2024, il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 12.09.2024, nel subprocedimento iscritto al
N. 4038 – 4 del Registro Generale 2021 R.G, rigettava tutte le domande avanzate dalle parti sia con riferimento all'adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, sia con riferimento alla modifica della domiciliazione privilegiata dei minori, sia con riferimento alla modifica delle modalità di incontro tra i minori e la madre. Il Giudice perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Si deve premettere che in base alle disposizioni vigenti i figli minori e sono affidati in modo SO Controparte_3
34 condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso il padre (vedi sul punto ordinanza presidenziale del 12.11.2022 così come modificata, con riferimento alla domiciliazione del figlio con provvedimento ER
del Tribunale per i minorenni di Messina datato 04.04.2024, confermato con ordinanza di questo Giudice Istruttore datata 08.04.2024, e, con riferimento alla domiciliazione del figlio con provvedimento del CP_3
Tribunale per i minorenni di Messina datato 04.04.2024 a sua volta modificato con ordinanza di questo Giudice Istruttore resa all'udienza del
21.05.2024) mentre gli incontri con la madre sono assicurati presso uno
“spazio neutro” in forma protetta ed in presenza di operatori del Servizio
Sociale (vedi provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di
Messina in data 18.03.2024, confermato il 04.04.2024 ed ulteriormente confermato da questo Giudice Istruttore l'08.04.2024). Il Tribunale per i minorenni di Messina ha escluso la domiciliazione dei minori presso la madre, modificando sul punto quanto stabilito in precedenza con ordinanza presidenziale del 12.11.2022, in quanto la aveva “posto in P_
essere azioni aggressive nei confronti del minore come risulta ER
dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da riscontrate dal ER
referto medico del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina, con conseguente rischio e pericolo per la sua incolumità e per quella del fratellino, conviventi entrambi con la genitrice”. La suddetta CP_3
condotta non è apparsa tale da giustificare, almeno in via d'urgenza, provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, come chiesto dal Pubblico Ministero minorile, in quanto erano in corso approfondimenti istruttori ed anche perché tali vicende si collocavano nell'ambito di un'aspra conflittualità tra le parti che faceva parzialmente scemare la piena consapevolezza della gravità delle condotte e tali
35 considerazioni hanno indotto anche questo Giudice, nel recepire il provvedimento urgente del Tribunale per i minorenni, a non intervenire con un provvedimento incidente sul regime di affidamento, sembrando sufficiente per un'adeguata tutela dei minori, disporre la loro collocazione in luogo diverso dalla casa materna e prevedere che lo svolgimento degli incontri tra madre e figli fosse circondato da cautele. Invero, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di grave conflittualità tra i genitori, certificata dalla commissione di condotte delittuose destinate a riflettersi su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari, l'affidamento condiviso può non corrispondere all'interesse del minore (Cass. civ. 22.09.2016 n. 18559), ma naturalmente la valutazione che occorre effettuare deve tenere conto di tutti gli elementi desumibili dal caso concreto e nella fattispecie in esame è apparso evidente che il forte legame esistente tra i minori e la madre, solo in parte compromesso dalle condotte oggetto di accertamento in sede penale, dovesse essere in qualche modo salvaguardato anche attraverso la condivisione dei compiti genitoriali. Inoltre, anche in sede di indagini da parte del C.T.U. è emerso che la , senza considerare le condotte a lei ascritte ed P_
oggetto di accertamento in sede penale, “risulta dotata di buona capacità riflessiva e di accudimento con riferimento al proprio ruolo genitoriale, capace di comprendere e soddisfare i bisogni dei minori”, ed inoltre “è apparsa amorevole e devota ad un approccio affettivo-emotivo ed empatico” e ciò significa che sussistono le potenzialità per un'evoluzione positiva della situazione se le parti riusciranno a mettere da parte la loro accesa conflittualità. Ciò, però, non può portare a svalutare il rilievo che assumono le condotte denunciate dal figlio ed oggetto di ER
accertamento penale, anche perché non sembra che esse siano state un
36 episodio isolato, in quanto si collocano nell'ambito di una vicenda nella quale più volte la ha mostrato una incapacità di P_
controllare gli impulsi aggressivi. Sotto questo profilo va osservato che la stessa risulta indagata del reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577 n. 1 e 61 n. 11 quinquies c.p. perché aveva colpito, in data 07.04.2021, in presenza del figlio minore il coniuge CP_3 PA
con un pugno, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni e per tale fatto è stata applicata alla stessa una misura di sicurezza provvisoria con provvedimento del GIP confermato dal Tribunale del riesame. Inoltre, il ha sporto querela nei confronti della moglie anche con PA
riferimento ad un'aggressione ad opera della che sarebbe P_
avvenuta 04.04.2021, parzialmente documentata da una registrazione video, e con riferimento ad un'altra aggressione che sarebbe avvenuta il
03.07.2021 e che avrebbe coinvolto anche i figli minori, nel corso della quale il avrebbe subito delle lesioni, che trovano riscontro PA
nella certificazione medica prodotta. Con riferimento a tali condotte già in sede di udienza presidenziale si era ritenuto opportuno svolgere un accertamento sulle capacità genitoriali che non è stato, però, completato, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento della prole, e tale circostanza è stata ritenuta sintomatica di un affievolimento della conflittualità che costituiva la principale causa di potenziale pregiudizio per i figli minori, ma l'esame in ordine all'attuale sussistenza di una situazione di pericolo per i figli non può prescindere dalla considerazione che più volte la ha tenuto condotte inappropriate ed addirittura P_
concretamente lesive per i figli, vittime quanto meno di violenza assistita. Il
ha ipotizzato che le condotte della moglie fossero PA
riconducibili ad una situazione psicopatologica e tale conclusione è stata
37 condivisa anche dal GIP e dal Tribunale del riesame nei provvedimenti con i quali è stata applicata alla stessa una misura di sicurezza provvisoria. In particolare, con ordinanza del 16.09.2021 il Tribunale del Riesame ha rilevato, sulla base dell'istruttoria compiuta, che la aveva P_
mostrato una evidente condizione di instabilità psichica, sia alla luce delle circostanze riferite dal marito, sia alla luce dell'atteggiamento da lei tenuto in occasione del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Papardo effettuato in data 26.03.2021 (dove sembra che non sia stato emesso un decreto di TSO solo per la mancanza del requisito secondo cui il soggetto malato deve costituire una minaccia per la propria e per l'altrui incolumità ma non per motivi attinenti alla condizione psicopatologica della donna), sia alla luce delle circostanze riferite da tale che Persona_4
pure aveva messo in dubbio la lucidità mentale della donna sulla base di fatti specifici. Nondimeno, i successivi accertamenti di carattere medico hanno consentito di escludere l'esistenza o quantomeno la persistenza di una vera e propria psicopatologia, tanto che la misura di sicurezza provvisoria è stata revocata ed anche il nominato C.T.U. ha concluso affermando che sulla base della documentazione in atti non emerge la sussistenza di una situazione psicopatologica, ma ciò non è per nulla rassicurante, poiché, al contrario sta a significare che le condotte aggressive ed apparentemente instabili tenute dalla devono ritenersi P_
l'effetto di una sua lucida determinazione o quantomeno di una sua indole.
Inoltre, dalla istruttoria compiuta emerge abbastanza chiaramente che la subordina l'interesse dei figli all'esigenza di coltivare la P_
conflittualità nei confronti del coniuge, come si desume sia dal fatto che la stessa non ha avuto remore a compiere le condotte aggressive di cui si è parlato sopra alla presenza dei figli, sia dal fatto che la stessa continua a
38 “punire” i figli perché vivono con il padre, tanto da avere recentemente deciso di non partecipare alla prima comunione del piccolo pur ER
sapendo quanto fosse importante per il figlio la sua partecipazione. Orbene, tale atteggiamento, a fronte della indole aggressiva mostrata dalla
, non consente di ritenere che, persistendo l'attuale P_
conflittualità tra le parti, non vi sia alcun pericolo di reiterazione della condotta lesiva da lei posta in essere nei confronti dei figli, a nulla rilevando che i figli non mostrino “timore” nei confronti della madre. In tale situazione ritiene questo Giudice che non vi siano i presupposti per una modifica delle statuizioni vigenti, che rispondono ad una persistente esigenza di cautela, anche in considerazione del fatto che il nominato
C.T.U. non ha ravvisato gravi carenze genitoriali in capo al padre, pur rilevando che questi mantiene una elevata ostilità verso la P_
che finisce con il porsi in contrasto con il principio di bigenitorialità.
Peraltro, non appaiono neppure convincenti alcune considerazioni svolte dal C.T.U., poste a base dell'affermazione secondo cui è del tutto assente nel NO il rispetto della bigenitorialità. Il C.T.U. ha, infatti, sottolineato che il comportamento del appariva equivoco, PA
poiché, pur avendo affermato di essere preoccupato per i figli a causa del comportamento della moglie, lo stesso non aveva denunciato la neppure a scopo cautelativo. Tuttavia ciò non corrisponde P_
pienamente al vero, poiché risulta che il ha querelato la PA
moglie in data 05.07.2021 e in ogni caso certamente deve escludersi che la mancanza di successive querele sia sintomatica di scarsa attenzione per il benessere dei figli e di strumentalità delle accuse nei confronti della moglie, anche alla luce del fatto che egli ha espresso la convinzione che le condotte della hanno una origine patologica e che, come P_
39 tali, richiedano non tanto un intervento penale, quanto un intervento di cura. Non vi sono, infine, i presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Con tale disposizione (oggi sostanzialmente recepita dall'art. 473 bis .39 c.p.c.) il legislatore si è posto il problema, molto sentito nella pratica, dell'attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori, introducendo un vero e proprio sistema progressivo di misure coercitive indirette (ammonimento, risarcimento del danno, applicazione di una sanzione pecuniaria), volte ad assicurare, nel caso di gravi inadempienze, il rispetto di tutti i provvedimenti in senso lato di affidamento. Va osservato che non è prevista alcuna gradualità nell'inflizione delle misure sanzionatorie previste, sicché possono adottarsi, contestualmente, anche più di una delle misure indicate e la stessa modifica, d'altronde, può avere un significato sanzionatorio. Sennonché, in vicende connotate, come nel caso in esame, da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l'incapacità delle parti di scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore. In particolare, la sfiducia reciproca ed il sospetto di condotte strumentali per danneggiare la controparte non possono certamente essere superati dall'intervento giurisdizionale, ma richiedono uno sforzo collaborativo di entrambe le parti, al fine di rimuovere le questioni suscettibili di divenire fonte di incomprensioni. Di conseguenza, nel caso in esame, caratterizzato da un contrasto tra le parti che ha influenzato la gestione pacifica dell'affidamento della prole, non pare che vi siano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c., poiché non risulta che di tale situazione vi sia un unico
40 artefice, emergendo con sufficiente chiarezza l'incapacità di entrambi i genitori di superare le reciproche diffidenze, mentre le parti hanno finito con il ricondurre le doglianze relative all'esercizio dell'affidamento alla mancata adesione della controparte a soluzioni mai assunte nell'ambito di una condivisione dei ruoli genitoriali;
inoltre entrambi i genitori si sono sostanzialmente rifiutati di assumersi le proprie responsabilità per le condotte che ognuno dei due ha, per la propria parte, tenuto determinando irrigidimenti e tensioni che hanno messo a dura prova la stessa possibilità per le parti di collaborare nell'interesse dei figli. Vanno, pertanto, rigettate le domande avanzate da entrambe le parti sia con riferimento all'adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, sia con riferimento alla modifica della domiciliazione privilegiata dei minori, sia con riferimento alla modifica delle modalità di incontro tra i minori e la madre”.
Ad esito dell'udienza del 19/09/2024, nel procedimento 4038/21, il
Giudice Istruttore sollecitava il C.T.U. sotto il vincolo del già prestato giuramento, a dare più puntuale risposta ai rilievi di parte ricorrente, con deposito della relazione entro trenta giorni;
rinviava la causa all'udienza del 14.11.2024 per esame della relazione integrativa, per il deposito della documentazione reddituale e per precisazione delle conclusioni, sostituendo la partecipazione all'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
Con relazione depositata il 12/11/2024 il Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che, nel corso dell'incontro in spazio neutro tra la ed i figli del 4 ottobre 2024, la madre, che stava seguendo P_
il figlio nello svolgimento dei compiti scolastici, dopo avere ER
affermato che il livello di lettura non era compatibile con il livello di istruzione, si era rivolto a quest'ultimo definendolo “sconnesso
41 completamente” e lo aveva sollecitato a “muoversi” per finire prima possibile i compiti;
sennonché il minore finita la lettura ed ER
avendo la madre continuato a sottolineare le sue difficoltà, si era rivolto alla stessa in modo risentito. Il Servizio affermava, quindi, che, finito l'incontro, i minori erano stati affidati alla nonna perché tornassero a casa e poco dopo anche la era andata via, ma la nonna dei P_
minori, che non si era ancora allontanata, richiamava l'attenzione degli operatori per segnalare di avere appena appreso dal nipote che la ER
, nel corso del precedente incontro, aveva sferrato un P_
pugno nell'occhio del figlio, in un momento in cui gli operatori erano distratti. Il Servizio evidenziava che sul volto del minore non vi era alcun segno visibile del pugno e gli operatori, dopo avere chiesto al piccolo per quale ragione non avesse richiesto il loro intervento nel corso ER
dell'incontro con la madre, avevano sollecitato il minore a manifestare immediatamente una eventuale condizione di disagio.
A conclusione dell'udienza del 14/11/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
Con ricorso depositato il 18/11/2024 Controparte_1
(subprocedimento n. 4038-5/2021), rilevata preliminarmente l'insussistenza di profili di criticità in relazione alla figura materna nelle relazioni depositate dagli Assistenti Sociali, chiedeva che i minori e ER CP_3
fossero autorizzati a trascorrere con la madre, presso la casa dei nonni
42 materni in via Alessandro Volta San Michele - Messina, tre giorni durante le festività del Natale e, in particolare dalle ore 10 del 25/12/2024 sino al
27/12/2024 alle ore 19.00, o in alternativa, tre giorni durante la festività del
Capodanno o secondo quanto ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 19/11/2024 il G.I. disponeva la comparizione dei coniugi per l'udienza del 19/12/2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina se vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della domanda, inviando relazione almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Con comparsa depositata il 18/12/2024 si PA
opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente volta alla permanenza dei minori con la stessa per più giorni consecutivi, mentre dichiarava di non opporsi ad un incontro tra la madre ed i figli sia nella giornata del
25.12.2024, sia nella giornata del 30.12.2024 quando la P_
avrebbe potuto prelevarli alle ore 10.00, presso l'abitazione della nonna paterna, dove attualmente risiedevano, e portarli con sé a casa della sorella
, sita a Faro Superiore Strada Provinciale, n. 49, Controparte_4
dove poi sarebbero stati prelevati dal alle ore 19.00 (ovvero PA
alle ore 17,00 nella giornata del 30.12.2024), mentre si opponeva alla previsione di un incontro nella giornata del 31.12.2024, posto che egli stava già organizzando il festeggiamento del compleanno di che ER
ricadeva in quel giorno.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 20.12.2024, ritenuto che, anche in relazione ai fatti riferiti dal Servizio nella relazione del 12.11.2024 non fosse opportuno prevedere tempi di permanenza prolungati, estesi alle ore notturne, dei minori presso l'abitazione in cui viveva la madre e che
43 fosse, altresì, giustificata l'opposizione del alla previsione di PA
un incontro tra madre e figli nella giornata del 31.12.2024, autorizzava la a trascorre con i figli sia la giornata del 25.12.2024, sia la P_
giornata del 30.12.2024 disponendo che la stessa prelevasse i figli minori alle ore 10.00, presso l'abitazione della nonna paterna, e li portasse con sé a casa della sorella , sita a Faro Superiore Strada Controparte_4
Provinciale, n. 49, dove poi sarebbero stati prelevati dal alle PA
ore 19.00.
Nella comparsa conclusionale depositata il 14/01/2025 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il PA
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto. 2) Porre l'addebito della separazione a carico della SI.ra
3) Disporre, ex art. 330 e 333 c.c., la decadenza o la Controparte_1
limitazione della responsabilità genitoriale della SI.ra sui figli P_
minori e, comunque, adottare i provvedimenti ritenuti opportuni da Codesto
Tribunale a tutela della serenità dei minori. 4) Affidare i figli minori ed in affido super-esclusivo al padre, o, ER CP_3 PA
in subordine, in affido esclusivo a quest'ultimo o, in ulteriore subordine, in affido congiunto ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre, disponendosi, comunque, in ogni caso, la collocazione dei minori presso il ricorrente. 5) Confermare la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita madre-figli in spazio neutro protetto. 6)
Assegnare al SI. la casa coniugale sita in Messina, C.da PA
Linata, vill. S. Michele, di proprietà del padre della SI.ra P_
. 7) In caso di mancata adozione dei provvedimenti ablativi della
[...]
responsabilità genitoriale della SI.ra e/o in caso di Controparte_1
revoca delle modalità di incontro tra madre e figli in spazio neutro protetto,
44 ferma restando la richiesta di affido super esclusivo o, in subordine, affido esclusivo in capo al SI. o, in estremo subordine, di PA
affido congiunto con domiciliazione prevalente presso il padre, impartire le disposizioni relative al diritto di visita della SI.ra in Controparte_1
ordine a tempi e modalità di esercizio del medesimo diritto. 8) Disporre a carico della SI.ra il versamento di un contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, da corrispondere mensilmente al SI. PA
, non inferiore ad € 150,00 per ciascuno dei minori e disporre la
[...]
suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno tra i genitori. 9) In caso di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ordinare alla a quest'ultima la riconsegna al SI. Controparte_1
dei seguenti beni e/o arredi, di proprietà di quest'ultimo: PA
divano; regali matrimoniali del Cucinotta;
batterie di pentole da cucina
IMCO; router Airport della Apple (all'interno del quale sono salvati i documenti personali del ricorrente); attrezzi da lavoro (tagliaerbe, tosaerbe, attrezzi da giardinaggio, due cassette di attrezzi;
trapano); orologio del valore di € 800,00; oro dei bambini. 10) SUBORDINATA:, Per_5
in caso di mancata pronuncia dell'addebito a carico della SI.ra P_
, rigettare, comunque, ogni richiesta di mantenimento di quest'ultima,
[...]
in quanto la suddetta gode di un reddito che le consente di provvedere autonomamente ai propri bisogni. 11) SUBORDINATA: in caso di rigetto sia della richiesta del di affido super-esclusivo o, in PA
subordine, di affido esclusivo o, in estremo subordine, di affido congiunto con domiciliazione prevalente dei figli presso il padre, disporre l'affidamento congiunto paritario dei figli minori, con collocamento alternato presso entrambi i genitori e mantenimento diretto a carico del padre e della madre, nei rispettivi tempi di permanenza dei medesimi figli presso i genitori. 12) SUBORDINATA: In caso di affido congiunto dei
45 figli con domiciliazione prevalente presso la madre, regolamentare l'esercizio del diritto di visita del SI. , nonché rigettare PA
la richiesta di mantenimento della SI.a e disporre un Controparte_1
assegno a titolo di mantenimento dei figli minori, a carico del SI.
, non superiore ad € 300,00 complessivi (€ 150,00 per PA
ciascuno dei figli) o, in subordine, confermare la somma complessiva di €
600,00 mensili (comprensiva già della quota della metà dell'Assegno
Unico spettante alla resistente) come stabilita dall'ordinanza presidenziale del 14.11.2022 integrata dalla successiva ordinanza del 30.11.2022) e, altresì, disporre la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno tra i genitori. 13) Condannare, comunque, la SI.ra P_
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio”.
[...]
Con comparsa conclusionale depositata il 13.01.2025 rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Pronunziare Controparte_1
la separazione giudiziale dei coniugi e conseguentemente, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
Ritenere e Dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig.
2. Ritenere e dichiarare, a modifica del PA
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina con provvedimento n.773/2024 del 18/03/2024 RG. 318/2024 RG, e dell'08/04/2024 e 21/05/2024 e 28/05/2024 del Tribunale di Messina
4038/2021 ritenere e dichiarare, l'affidamento condiviso dei minori, e la collocazione dei minori ed presso la casa, adottando ER CP_3
ogni atto utile e conducente per il reinserimento dei minori presso la casa materna, nelle forme e nei termini, e nelle modalità temporali che il
TRIBUNALE riterrà più opportuno, anche in maniera graduale e senza apportare pregiudizio ai due minori, e riattivare il contributo a titolo
46 d'assegno di mantenimento determinato in illo tempore in euro 600,00, comprensivo del 50% dell'assegno unico della , a carico P_
del e da versarsi in favore della , entro il 5 PA P_
di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Ritenere e dichiarare l'autorizzazione dell'Onorevole Tribunale adito, a spostare i minori con relativo nullaosta al plesso scolastico più vicino all'abitazione materna ovvero, a quelli originari. - 4. Ritenere e dichiarare, alla luce delle risultanze peritali ogni provvedimento utile conducente a far cessare nei confronti della SI.ra da parte del SI. , P_ PA
ogni atteggiamento ostile, limitativo e demolitivo della bigenitorialità, con ordine di ammonimento nei confronti del SI. , nei modi e PA nelle forme che l'Onorevole Tribunale adito riterrà più opportuno. Il padre potrà visitare ed avere i figli con sé presso la sua abitazione per due pomeriggi [lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 20,00] con due week end al mese a settimane alterne. - Trasmettere gli atti a Comando
Generale dei Carabinieri, stante la rappresentazione debole, ansiosa del
Con il totale rigetto di tutte le domande eccezioni e PA
difese formulate da controparte.
5. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa conclusionale depositata il 14/01/2025, l'avv.
Marcella DE LUCA, quale curatore speciale dei minori ER
e rassegnava le seguenti conclusioni;
“che
[...] Controparte_3
L'Ill.mo Tribunale di Messina voglia così provvedere: 1) Disporre la separazione giudiziale tra le parti;
2) confermare l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'affidamento condiviso dei minori e a ER CP_3
entrambi i genitori con le modalità già sperimentate tra le parti, mantenendo, allo stato, la domiciliazione presso il padre;
3) sospendere gradualmente lo spazio neutro ripristinando, nel rispetto dei tempi di
47 la normale frequenza madre-figli con le modalità già ER
sperimentate; 4) In virtù dell'altissima conflittualità tra i genitori che ha superato la soglia del fisiologico, valutare la possibilità di nominare un coordinatore genitoriale, come previsto per legge con consenso delle parti, con il compito di garantire la ripresa delle relazioni e della comunicazione genitoriale;
5) con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche
48 alle vicende successive, l'esistenza in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass.
12.01.2000 n. 279).
49 Il ha affermato che la disgregazione dell'unità PA
familiare era stata determinata dal comportamento della moglie che era una persona facilmente irritabile e che, verosimilmente per un turbamento psicologico, aveva sovente tenuto condotte connotate da aggressività verbale e fisica ai suoi danni e da intolleranza nei confronti dei figli minori.
Ha, quindi, evidenziato di avere denunciato la moglie per tali condotte
(vedi verbale di denuncia querela del 5 luglio 2021 nel quale il riferisce in modo ampio e dettagliato le vicende che avevano PA
caratterizzato il rapporto coniugale) e che il G.I.P. presso il Tribunale di
Messina, pur in mancanza di dati medici precisi, aveva, con ordinanza del
23.08.2021, prodotta in atti, confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 16.09.2021, applicato nei suoi confronti, in quanto gravemente indiziata del reato di lesioni ai danni del marito, la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, prescrivendole di recarsi al
Dipartimento di Salute Mentale di competenza per essere sottoposta ad un programma terapeutico.
Il ricorrente ha, quindi, affermato, nel corso del presente giudizio, con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. depositata il 23.10.2023, “anche ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito della separazione in capo alla SI.ra che, nel mese di luglio 2017, Controparte_1
quest'ultima ha tradito il ricorrente con il figlio di un'amica della resistente”. Tale accusa non può, però, venire in considerazione in questa sede, sia perché i fatti posti a base della domanda di addebito nell'atto introduttivo del giudizio e nella successiva memoria integrativa del
13.06.2023 non attengono in alcun modo alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, sia perché lo stesso ricorrente ha affermato che aveva perdonato la moglie per il tradimento verificatosi anni prima e, d'altronde, le vicende che hanno portato alla fine dell'unione si collocano
50 temporalmente, sulla base delle affermazioni dello stesso ricorrente, solo in un momento successivo, a partire dal periodo in cui, a causa della pandemia da Covid 19, era stata imposta la permanenza in casa, mal sopportata dalla moglie, che aveva manifestato sempre di più il proprio disagio.
L'istruttoria compiuta ha fornito diversi specifici riscontri alle suddette accuse del , compendiate nella menzionata denuncia PA
querela del 05.07.2021. In particolare, è emerso che già da alcuni mesi prima della instaurazione del presente giudizio, il rapporto coniugale era in crisi ed il ipotizzava che la moglie soffrisse di qualche PA
patologia psichica, in quanto la stessa era aggressiva, in una occasione gli aveva tirato un pugno in un occhio e “faceva cose strane”.
Sul punto la teste ha riferito che nel marzo 2021 Testimone_1
ella aveva parlato al telefono con la e, nel corso di tale P_
conversazione, quest'ultima le aveva parlato “di illuminati;
di presunti poteri di onniveggenza detenuti da terze persone;
di avere poteri risvegliati dal e di avere il terzo occhio”. La teste ha aggiunto che la Per_6
si “sentiva perseguitata, era convinta che le facessero P_
delle fatture e malocchi” ed a seguito di tale conversazione telefonica fu lei stessa a discutere con il della necessità di fare visitare la PA
moglie da uno psicoterapeuta ed a contattare, quindi, la dott.
[...]
Per_7
Risulta, poi, che proprio per tale motivo il si era PA
rivolto ai familiari della per essere aiutato a convincere la P_
moglie a farsi visitare. La teste sorella della Controparte_4
resistente, nel ricordare tali vicende, ha sottolineato, però, che quest'ultima non aveva mostrato davanti a lei alcun tipo di disagio psichico e si era, viceversa, lamentata della condotta tenuta dal marito nei confronti suoi e
51 dei figli. La teste ha, poi, riferito che il aveva condotto la PA
moglie anche presso l'ospedale Papardo di Messina ed ella aveva, successivamente, saputo che lo stesso voleva fare ricoverare la moglie in un reparto psichiatrico, ma la sorella era “scappata”.
Anche la teste madre del , ha, poi, Persona_2 PA
ricordato che in quel periodo il figlio gli aveva riferito di avere ricevuto un pugno in un occhio dalla moglie e, pur non essendo stata presente a tale episodio, ha ricordato che l'ematoma lasciato dal pugno andò via solo dopo molto tempo.
Invero, la circostanza del pugno nell'occhio trova riscontro sia nella documentazione medica prodotta dal ricorrente, dalla quale emerge che in data 07.04.2021 il è stato visitato presso il Pronto Soccorso PA
dell'Ospedale Piemonte di Messina, in quanto presentava un “trauma contusivo con ematoma periorbitario sinistro” ed una “contusione dei tessuti orbitali”, sia, soprattutto, da una registrazione audio che è stata prodotta dal ricorrente in data 22.11.2023 e che rende palese che la
, alla presenza di diverse persone, ha colpito con violenza P_
ad un occhio il marito. Naturalmente non è possibile sapere se tali lesioni siano state provocate dalla in uno stato di alterazione P_
psichica, ma la circostanza della esistenza di un qualche disagio psichico si desume agevolmente non solo dalla vicenda narrata dalla teste
[...]
ma anche dall'esito della visita effettuata presso l'Ospedale Tes_1
Papardo di Messina in data 26.03.2021, ove la è apparsa P_
“diffidente, disforica, irrequieta” e le è stato diagnosticato uno “stato ansioso”, per il quale, comunque, non è stato ritenuto necessario sottoporre la paziente a TSO (dopo che in un primo momento i medici avevano ipotizzato anche tale tipo di intervento – vedi relazione allegata al fascicolo davanti al Tribunale per i minorenni di Messina) e si è ritenuto sufficiente
52 “affidare” la paziente al marito (circostanza dalla quale si desume chiaramente che la paziente aveva necessità dell'aiuto o del sostegno di altra persona), con l'impegno di una successiva visita ambulatoriale, all'evidente fine di monitorare la situazione. Ulteriori elementi in ordine alla sussistenza, in quel periodo, di un qualche disagio psichico in capo alla si possono, infine, trarre dal contenuto della ordinanza P_
emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 23.08.2021, e dalla ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 16.09.2021, che danno conto delle circostanze riferite da tale che pure aveva Persona_4
messo in dubbio la lucidità mentale della donna sulla base di fatti specifici.
Come già rilevato dal Giudice Istruttore con ordinanza del
14.09.2024, i successivi accertamenti di carattere medico hanno consentito di escludere l'esistenza o quantomeno la persistenza di una vera e propria psicopatologia, tanto che la misura di sicurezza provvisoria è stata revocata ed anche il nominato C.T.U. ha concluso affermando che, sulla base della documentazione in atti, non emergeva la sussistenza di una situazione psicopatologica, ma non può dubitarsi che le condotte aggressive ed apparentemente instabili tenute dalla abbiano P_
compromesso la serenità del rapporto coniugale. Non vale, poi, osservare che uno stato patologico, per la sua stessa natura, non può essere considerato un fatto addebitabile al coniuge infermo, anche quando la sofferenza psichica sia ragione di sconvolgimento dei rapporti familiari.
Infatti, da un lato, va osservato che il non è rimasto PA
indifferente rispetto al disagio psichico del coniuge, ma al contrario ha cercato aiuto nei parenti e nelle strutture del SSN per assicurare alla moglie la necessaria assistenza e, dall'altro lato, che il disturbo mentale non esclude di per sé l'imputabilità del comportamento lesivo, quando, come nel caso in esame, il soggetto appaia, comunque, secondo quanto riferito
53 dalla teste lucido ed orientato nei parametri Controparte_4
spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose (Cass. 18.11.2013
n. 25843). D'altronde, non vi sono elementi concreti per ritenere che il disturbo di cui soffriva la , verosimilmente di tipo P_
nevrotico e la cui sintomatologia è, peraltro, scomparsa nel tempo, fosse di tale gravità da escludere la capacità di intendere e volere e, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale
(Cass. civ. 20.04.2023 n. 10711).
Dalla istruttoria compiuta emerge, poi, che in tale situazione coniugale, già particolarmente difficile e probabilmente compromessa, si è verificato un episodio che ha reso palese l'irreversibile rottura del rapporto.
In particolare, il ha riferito, nella menzionata denuncia PA
querela, che la moglie, in data 3 luglio 2021, aveva assunto più volte un atteggiamento provocatorio nei suoi confronti;
che vi era stato un litigio e che la aveva iniziato a colpirlo violentemente con pugni P_
sul braccio, graffiandolo al collo e sul petto e, nel contempo, urlando come se fosse stata lei ad essere aggredita;
che la sera dello stesso giorno vi era stato un nuovo litigio tra i coniugi, nel corso del quale la P_
lo aveva afferrato al collo e che egli, per divincolarsi, le aveva morso un dito;
che egli aveva, quindi, chiamato i soccorsi e, dopo l'intervento dei
Carabinieri, le parti avevano deciso di vivere separati.
Tali fatti sono stati ricordati anche dalla teste Persona_2
madre del ricorrente, che è intervenuta su richiesta di quest'ultimo per
54 accudire i nipoti, dovendo il figlio recarsi in ospedale per farsi refertare le ferite riportate nell'occorso, e trovano decisivo riscontro nella documentazione medica prodotta, dalla quale risulta che i medici del “118” hanno rilevato la presenza, sulla persona del , di un “trauma PA
contusivo coscia sinistra”, “ferite escoriate al tronco” ed “ecchimosi alla regione dorsale”.
Invero, anche la ha sporto denuncia nei confronti P_
del marito in relazione ai fatti verificatisi la sera del 3 luglio 2021, affermando che le parti avevano avuto un litigio, nel corso del quale il marito le aveva morso con forza un dito della mano destra, ma la stessa non ha menzionato in detta denuncia le condotte aggressive che lei stessa aveva tenuto nei confronti del marito e tale comportamento reticente, unitamente alla localizzazione ed alla natura delle lesioni riportate da entrambi i coniugi, rendono la ricostruzione dei fatti fornita dal ben più PA
attendibile rispetto a quella fornita dalla . P_
Orbene, la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i
55 comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei, non potendo in alcun modo la violenza essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, così determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, è stata l'origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321). Il principio che la violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni, consente, poi, di ritenere provato ex se il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra coniugi, ed il fallimento dell'unione personale. È infatti sempre intollerabile l'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge.
Invero, la ha affermato che anche il marito aveva P_
posto in essere condotte violente, per lo più di natura psicologica, nei suoi confronti, con l'obiettivo di instillare in lei paura e insicurezza e di porla in uno stato di soggezione psicologica. Nondimeno, tali accuse sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio. In primo luogo, appare evidente che le preoccupazioni del sullo stato di salute psichica della PA
moglie non erano volte a porre la stessa in uno “stato di soggezione psicologica”, bensì a fornirle il supporto di specialisti, sicché le iniziative del ricorrente volte a fare visitare la moglie da uno specialista non possono certamente essere qualificate come condotte “violente” sotto il profilo psicologico. D'altronde, proprio attraverso una visita da parte di uno specialista, sempre rifiutata dalla , sarebbe stato possibile P_
verificare se effettivamente la stessa avesse bisogno di una qualche terapia,
56 sicché la circostanza che il avesse insistito anche presso i PA
familiari della moglie per convincere quest'ultima a sottoporsi a visita non può considerarsi come una iniziativa lesiva della libertà morale della moglie, dovendosi escludere che un qualunque medico potesse prescrivere una terapia in mancanza di una patologia.
Quanto, poi, alle condotte aggressive che, sulla base delle generiche accuse della , sarebbero state tenute dal nei P_ PA
suoi confronti, la teste ha negato che il proprio figlio Persona_2
avesse mostrato segni di aggressività e di irascibilità nei confronti della moglie ed ha ricordato che, al contrario, ella aveva assistito ad un episodio nel quale era stata la a prendere per il collo il marito. P_
Analogamente, il teste fratello del ricorrente, ha Testimone_2
negato che quest'ultimo fosse stato mai aggressivo nei confronti della moglie ed ha affermato che, al contrario, era il fratello a lamentarsi dell'aggressività della nei suoi confronti. Invero, solo la P_
teste sorella della resistente, ha riferito di avere Controparte_4
assistito ad un episodio di violenza da parte del cognato nei confronti moglie, in una occasione nella quale i coniugi si trovavano a Roma, dove ella viveva, a seguito di un litigio avvenuto quando il piccolo era CP_3
ancora un lattante, ma sulla base delle dichiarazioni della teste sembra che si tratti di un episodio isolato verificatosi, peraltro, alcuni anni prima che insorgesse la crisi coniugale. La medesima teste ha, quindi, ricordato che il aveva fatto installare in casa delle telecamere di sicurezza, PA
ma non sembra che tale iniziativa fosse stata motivata dalla volontà di controllare la moglie, come paventato dalla resistente, avendo la stessa teste affermato che i coniugi vivevano in una villa isolata e che proprio grazie alle suddette telecamere era stato possibile assicurare alla giustizia un ladro “di appartamento”.
57 Va, quindi, osservato che i fatti narrati non vanno esaminati in modo atomistico, ma in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto nell'arco dell'intera vita matrimoniale (Cass.
02.09.2005 n.17710), anche se la Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n.
817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata pure quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata dal di addebito della separazione a carico della moglie va PA
accolta, mentre va disattesa la domanda della di addebito P_
della separazione a carico del marito.
Quanto all'affidamento della prole, il ha chiesto che PA
fosse disposta la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale della sui figli minori e che, comunque, i figli minori P_
ed fossero affidati in modo super-esclusivo a lui e solo in ER CP_3
via subordinata ha chiesto che i minori fossero affidati in modo ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso di lui. La P_
ha chiesto, invece, l'affidamento condiviso dei figli minori, e la loro collocazione presso di lei, previa adozione delle iniziative utili e conducenti per il reinserimento dei figli presso la casa materna, anche in maniera graduale e senza apportare pregiudizio ai due minori.
La domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli non risulta fondata e, pertanto, non può essere accolta.
L'art. 330 c.c., primo comma, statuisce che il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o
58 trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La norma sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitino la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e in particolare al principio di realizzazione degli interessi dei figli;
pertanto la decadenza non è che la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che essa conferisce. Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori, è riconosciuto anche dalla Carta
Costituzionale (cfr. art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e
333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie. Dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al minore, e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, il ha allegato che la moglie PA
aveva tenuto nei confronti dei figli condotte aggressive ma non ha rappresentato fatti precisi e significativi, idonei a fondare un
59 provvedimento afflittivo tanto per la madre che per i figli, il cui interesse fondamentale, ribadito anche dalla legge n. 54 del 2006 è e resta quello alla bigenitorialità, non potendosi intendere lo strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale come sanzione contro il genitore, ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori.
Il ha, quindi, allegato che la aveva PA P_
tenuto delle condotte aggressive nei confronti della prole anche durante la pendenza del presente giudizio di separazione e che la stessa era stata rinviata a giudizio con decreto del 09.10.2024 per il reato di maltrattamenti nei confronti di entrambi i figli e di lesioni nei confronti del figlio ER
Invero, il fatto più significativo contestato alla è quello P_
del 14.03.2024, che ha portato alla emissione del provvedimento di affidamento ex art. 403 c.c., a seguito del quale entrambi i minori sono stati allontanati dalla madre. Lo svolgimento dei fatti è stato descritto dallo stesso minore all'udienza del 21.05.2024 e da quanto accaduto ER
emerge che verosimilmente la , probabilmente stressata P_
dalla esasperata conflittualità con il marito, non è riuscita a controllare la condotta assumendo nei confronti del figlio atteggiamenti ER
aggressivi ed a tratti violenti. Invero, le accuse del bambino nei confronti della madre appaiono confortate non solo dalla documentazione medica menzionata nella richiesta del Pubblico Ministero minorile di convalida del provvedimento ex art. 403 c.c., ma anche dalle stesse ammissioni della
, che in sede di C.T.U. “ha descritto i fatti occorsi con P_
profondo dispiacere verbalizzando che il piccolo al rientro a casa, ER
dopo una consegna riguardante lo zainetto, le ha rivolto un coltello, dicendole “io devo stare con PA. La circostanza secondo cui il bambino
60 avrebbe, nell'occorso, brandito contro la madre un coltello non trova, peraltro, riscontro nelle parole del figlio, il quale ha affermato di avere impugnato un cucchiaio di legno, ma certamente non diminuisce la gravità della condotta della , che ha per prima aggredito il figlio, P_
tenendo una condotta del tutto sproporzionata rispetto al comportamento del bambino, che aveva disatteso una sua consegna, ed ha poi nuovamente colpito il figlio quando ha scoperto che questi aveva chiesto l'aiuto del padre. Peraltro, il “dispiacere” manifestato dalla non P_
sembra neppure essere il frutto di una rivisitazione critica della condotta, come si desume dalla “giustificazione” fornita, vale a dire l'uso da parte del figlio di un coltello.
Sennonché, il nominato C.T.U. dott. , nella Persona_8
relazione depositata il 12.07.2024, all'esito di una indagine che ha tenuto conto anche del citato episodio del 14.03.2024, ha sottolineato che entrambi i genitori conservavano adeguate capacità genitoriali. In particolare, il C.T.U. ha affermato che la “è apparsa P_
amorevole e devota ad un approccio affettivo-emotivo ed empatico, non ultimo un atteggiamento di collaborazione con l'altro genitore e quindi il rispetto al ruolo della bi-genitorialità”, mentre il “conserva PA
in toto la capacità genitoriale del ruolo ricoperto pur mantenendo un'alta ostilità verso la sig. ; totalmente assente è il rispetto della bi- P_
genitorialità”. Il C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “è opportuno mantenere l'affidamento condiviso tra le parti poiché in atto entrambi conservano le capacità genitoriali”.
Va, poi, sottolineato che anche il Consultorio Familiare Margherita aveva in precedenza riferito, con relazione del 17.11.2021, che la madre mostrava “cura ed impegno nella crescita dei bambini in ogni area di sviluppo” e che “la relazione con i figli” appariva “calorosa, empatica,
61 regolativa”, così esprimendo valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle del C.T.U..
In definitiva, non sembra che la vicenda occorsa il 14.02.2024 sia stata conseguenza di una grave carenza nelle capacità genitoriali della
, tale da potere giustificare un provvedimento di P_
decadenza, quanto, piuttosto, espressione di una occasionale difficoltà di controllare la condotta in una situazione di grave tensione emotiva.
D'altronde, lo stesso figlio pur avendo manifestato con fermezza ER
di volere continuare a vivere con il papà, ha dichiarato che nei successivi incontri con la madre, effettuati con l'intervento dei Servizi, si era “trovato bene”, rendendo palese il perdurante profondo legame con la figura materna, anche successivamente al suddetto episodio.
Quanto all'affidamento dei figli, si deve premettere che la legge n.
54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli
62 accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ.,
Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un
63 genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame il nominato C.T.U. ha evidenziato che dal colloquio clinico e dalla valutazione psicodiagnostica (MMPI, reattivo di e SIMS) della non sono emersi elementi Per_9 P_
psicopatologici, né eventuali dispercezioni che possano configurare un quadro psichiatrico. Infatti, la stessa “presenta in atto un esame di realtà adeguato”, come peraltro già emerso dalla valutazione clinica e valutazione psicodiagnostica del CSM ove la perizianda era stata presa in CP_5
carico su delega del Tribunale nell'anno 2021, a seguito dell'applicazione della misura della libertà vigilata. Di conseguenza deve escludersi che l'affidamento condiviso dei figli minori al padre possa fondarsi su una ipotetica situazione psicopatologica della che non ha P_
trovato adeguato riscontro.
Va, poi, osservato che, nonostante l'elevata conflittualità tra le parti non sembra neppure che tale situazione possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso della prole.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'affidamento condiviso deve essere disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. La “stella polare” è solo l'interesse dei figli e, del resto, è evidente che, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere
64 l'affidamento esclusivo (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n.
5108/2012). Di conseguenza, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, tale che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile, situazione che si verifica quando la conflittualità si esprima in forme volte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Nondimeno, nel caso in esame la conflittualità esistente fra i due coniugi non giustifica una deroga al regime di affido condiviso, in quanto essa non ha comunque compromesso la qualità della relazione con entrambi i genitori ed i minori appaiono legati da un sincero affetto sia verso la madre che verso il padre, tanto che il C.T.U. ha affermato “che entrambi i genitori appaiono in grado di fornire una buona co-genitorialità”.
Ad avviso del collegio, pertanto, tale situazione sollecita le parti ad assumere iniziative (quale un intervento di coordinazione genitoriale) volte ad una migliore “gestione della conflittualità in atto”, avendo il C.T.U. paventato il pericolo derivante dalla “incapacità dei singoli di tollerare la frustrazione della condivisione della genitorialità in tutti i suoi aspetti”, ma allo stato, pur in presenza di una elevata conflittualità, non sono riscontrabili elementi di concreto pregiudizio per la prole che possano giustificare un affidamento monogenitoriale.
Nel caso in esame non sono emersi, pertanto, elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori costantemente presenti nella loro vita. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse
65 morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare i numerosi provvedimenti emessi nel corso del giudizio e, in particolar modo, l'ordinanza resa dal Giudice Istruttore il 14.09.2024 che ha confermato l'affidamento dei figli minori e SO
in modo condiviso ad entrambi i genitori con Controparte_3
domiciliazione presso il padre con la previsione di incontri tra la madre ed i figli presso uno “spazio neutro” in forma protetta ed in presenza di operatori del Servizio Sociale. La collocazione dei minori presso il padre appare, infatti, la soluzione preferibile alla luce di tutte le considerazioni svolte nella menzionata ordinanza del 14.09.2024, che appaiono ancor più rinforzate dalla circostanza che, successivamente a detta ordinanza, la
è stata rinviata a giudizio con decreto del 09.10.2024 per P_
il reato di maltrattamenti nei confronti di entrambi i figli e di lesioni nei confronti del figlio Peraltro, va osservato che l'atteggiamento del ER
figlio nei confronti della madre appare sintomatico di un disagio ER
che non può essere ignorato, specie se si considera che esso si è
66 manifestato quando il minore viveva con la madre, sicché appare assai remota l'ipotesi che esso sia il frutto di condizionamenti del minore da parte del padre, pur essendo evidente che entrambi i minori sono stati pesantemente coinvolti dai genitori nel conflitto tra gli adulti. Gli incontri tra madre e figli in uno spazio neutro, da effettuare, così come già attuato, due volte a settimana, tenendo conto della organizzazione del Servizio e delle necessità delle parti, appare, poi, rispondente all'esigenza di assicurare ai minori un ambiente sicuro e protetto, nel quale gli stessi possano coltivare la relazione con la genitrice in modo sereno. Occorre, però, disporre, anche al fine di emancipare gradualmente le parti dal supporto del Servizio, che vengano sperimentati, sotto la vigilanza del
Servizio, degli incontri tra madre e figli anche al di fuori dello “spazio neutro”, in luoghi ove sia assicurata la presenza di altri adulti oltre alla madre e della durata di non più di sei ore per ciascun incontro.
Occorre, quindi, rigettare anche le reciproche domande di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., dovendosi richiamare sul punto le considerazioni svolte dal Giudice Istruttore nella ordinanza emessa il
27/05/2024 e nella successiva ordinanza del 14.09.2024.
Non appaiono sussistere, poi, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al . L'art. 337 sexies c.c. considera prioritario PA
ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000
n. 4558). Sennonché le vicende che hanno condotto alla domiciliazione
67 della prole presso il padre, nell'abitazione dove questi si è trasferito a seguito del suo allontanamento dalla casa coniugale, hanno determinato che i figli minori ormai da tempo si sono allontanati dalla casa coniugale. Di conseguenza, non sembra più sussistere un concreto interesse dei figli a tornare a vivere in detta abitazione, poiché ciò provocherebbe un ulteriore sconvolgimento delle loro abitudini di vita ed una modifica della loro attuale e consolidata situazione abitativa.
Quanto al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
(Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della figlia, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso
68 ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299). Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità
69 reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché la misura dell'assegno va in ogni caso stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Nella fattispecie in esame i due figli minori vivono con il padre che si fa carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, sicché occorre prevedere che anche la madre contribuisca al loro mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. La ha dichiarato P_
di guadagnare circa € 800,00 mensili e ciò trova riscontro nella documentazione reddituale prodotta;
inoltre la stessa ha affermato di svolgere “per passione” e solo occasionalmente alcune prestazioni di manicure e di trucco, per una piccola cerchia di amiche e conoscenti ricevendo in cambio esigui rimborsi spese. Viceversa, il è PA
un militare dei Carabinieri e nell'anno 2022 ha percepito un reddito lordo annuo di € 42.433,00 con una imposta netta di € 9.724,00. Ciò considerato e tenendo conto delle presumibili esigenze dei due figli appare congruo porre a carico di ed a favore di Controparte_1 PA
un assegno mensile complessivo di € 200,00 a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei due figli (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. La decorrenza di tale assegno va fissata dal mese di aprile 2024, posto che da tale periodo, dopo il provvedimento ex art. 403 c.c., il padre ha provveduto in modo pressoché esclusivo alle esigenze dei due figli minori, ancorché uno dei due fosse stato “affidato” alla nonna paterna. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli vanno, invece, ripartire nella misura del 65 % a carico del padre e del
35 % a carico della madre, tenuto conto del divario esistente nei redditi delle parti.
70 Quanto alla richiesta della volta al riconoscimento P_
in suo favore di un assegno di mantenimento, si deve prendere atto che la pronuncia di addebito della separazione a suo carico osta all'accoglimento della domanda, in quanto l'art. 156 c.c. stabilisce che uno dei presupposti dell'assegno sia proprio che al coniuge richiedente “non sia addebitabile la separazione”.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda restitutoria avanzata dal , con riferimento a beni che sarebbero custoditi nella casa PA
coniugale. Infatti, si tratta di una domanda connessa solo soggettivamente ex art. 33 c.p.c. a quella di separazione, mentre non ricorre alcuna ipotesi qualificata di connessione, che in base al disposto dell'art. 40 c.p.c. costituisce presupposto indispensabile per effettuare il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, quello speciale del giudizio di separazione e quello ordinario della domanda restitutoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di rimasta soccombente sulle Controparte_1
domande maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alla media complessità delle questioni trattate, anche in relazione ai numerosi subprocedimenti instaurati, possono liquidarsi, in base ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, in complessivi € 102,25 per spese non imponibili ed in € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase
“studio”, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase
“istruttoria” ed € 2.905,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.. Le spese di C.T.U., in quanto nell'interesse della prole, vanno poste, invece a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
71 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4038/2021 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi PA
, nato a [...] il [...] e
[...] P_
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio
[...]
concordatario a Messina, con atto trascritto nei registri di detto
Comune al n. 473, parte II, serie A, anno 2012;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
3) rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
4) rigetta la domanda di decadenza della dalla P_
responsabilità genitoriale sui figli;
5) affida i figli minori e SO Controparte_3
in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso il padre;
6) dispone che gli incontri tra madre e figli avvengano in forma protetta presso uno spazio neutro ed in presenza di operatori del Servizio
Sociale del Comune di Messina;
dispone che gli incontri siano effettuati due volte a settimana, tenendo conto della organizzazione del Servizio, delle necessità delle parti e nel rispetto delle aspettative dei minori stessi;
dispone che il Servizio sperimenti, altresì, sotto la sua vigilanza, degli incontri tra madre e figli anche al di fuori dello
“spazio neutro” in luoghi ove sia assicurata la presenza di altri adulti oltre alla madre e della durata di non più di sei ore per ciascun incontro;
7) rigetta le reciproche domande di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.;
8) rigetta la domanda avanzata dal di assegnazione della PA
casa coniugale;
72 9) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
un assegno mensile complessivo di € 200,00 PA
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di aprile 2024, posto che da tale periodo;
10) dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano ripartire nella misura del 65 % a carico del padre e del 35 % a carico della madre, tenuto conto del divario esistente nei redditi delle parti;
11) rigetta la domanda avanzata da volta al Controparte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento;
12) dichiara inammissibile la domanda restitutoria avanzata da
PA
13) condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di che liquida in PA
complessivi € 102,25 per spese non imponibili ed in complessivi €
7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase “studio”, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase “istruttoria” ed € 2.905,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che le spese di C.T.U., siano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuna;
14) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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