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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1713. Giudizi di avanzamento 1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorita' seguenti:
a) per gli ufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unita', rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado).
Il giudizio e' provocato da una proposta del capo dell'unita' o servizio;
2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado).
Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace; b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorita' dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3); c) per i sottufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3; d) per i militi e graduati di truppa addetti a unita' e servizi dell'Associazione:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo); e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
a) per gli ufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unita', rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado).
Il giudizio e' provocato da una proposta del capo dell'unita' o servizio;
2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado).
Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace; b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorita' dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3); c) per i sottufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3; d) per i militi e graduati di truppa addetti a unita' e servizi dell'Associazione:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo); e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:
1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
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