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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10711 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 18.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13232/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Biagio Fedele, giusta procura Parte_1
in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, Controparte_1
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione alla suddetta udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 30.5.2024, ha Controparte_1
intimato a il pagamento della complessiva somma di € 11.038,25, Parte_1
sulla base del decreto ingiuntivo n. 1792/2024 emesso da questo Tribunale in data 5.4.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data
30.5.2024.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio, eccependo sostanzialmente l'avvenuto pagamento in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposto non si è costituito e l'opponente non ha dimostrato di averne rinnovato la citazione nonostante l'ordine rivoltole con il provvedimento del
9.1.2025.
Con ordinanza del 18.6.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito,
come detto, dal decreto ingiuntivo n. 1792/2024 emesso da questo Tribunale
in data 5.4.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data
30.5.2024.
L'intimata, eccependo l'avvenuto integrale pagamento del dovuto, ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
2 3. Va preliminarmente osservato che il Tribunale, con il provvedimento del 9.1.2025, nel rilevare la mancata costituzione dell'opposto, ha dichiarato la nullità della sua vocatio in ius ai sensi degli artt. 163, c. III, n. 7) e 164, cc. I e II, c.p.c., per l'omesso avvertimento,
nell'atto di citazione, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ed ha onerato l'opponente di rinnovarne la citazione nel termine di trenta giorni.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025
l'opponente ha depositato il file .pdf denominato “Opposizione, notifiche e
procura” contenente la mera scansione delle stampe delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio PEC relativo alla rinnovazione della citazione, quindi una semplice copia analogica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità.
Il Tribunale, con provvedimento del 18.6.2025, nel rilevare nuovamente la mancata costituzione dell'opposto, ha invitato l'opponente a documentare l'avvenuta regolare notificazione della notifica della citazione mediante il deposito dei corrispondenti file .eml delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 30.9.2025
l'opponente ha dedotto di non essere in possesso dei file .eml delle dette ricevute in quanto la sua casella PEC era stata “hackerata da un virus”.
3 Ebbene, la S.C. ha affermato il seguente principio dal quale non vi è
ragione di discostarsi: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica
certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma
3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche
tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che
impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei
dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in
funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale
(arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia
impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto
notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato
fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge
n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che
soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso
l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella
disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il
raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che,
a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice
notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la
4 tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di
esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per
altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito
dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna
avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale
ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto
desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie
concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai
sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. III, n.
16189/2023).
Nel caso di specie, la prova della regolarità della citazione non può
essere concretamente desunta sulla base di altre evidenze - non avendo l'opponente allegato e provato ulteriori circostanze in tal senso - e, dunque,
la citazione è nulla.
Resta, inoltre, preclusa la possibilità di concedere un secondo termine per la notifica, richiesto dall'opponente, stante la perentorietà di quello già
concesso ed atteso che il vizio della seconda notificazione non è dipeso da causa ad essa non imputabile (v. Cass., Sez. V, n. 19218/2019; Cass., Sez. II,
n. 9541/2023).
Infatti, la deduzione dell'opponente secondo cui la sua casella PEC
sarebbe stata “hackerata da un virus” è rimasta sprovvista di prova, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera allegazione di un avviso dell'Agenzia
delle Entrate relativo a casi di cd. "phishing" tramite invio di e-mail che,
peraltro, da quanto è dato leggere, hanno la finalità di indurre ad effettuare
5 bonifici a favore di truffatori e non a causare disfunzionalità tecniche alla casella e-mail o PEC di ricezione.
In definitiva, dunque, ai sensi degli artt. 291, c. III e 307, c. III, c.p.c.,
va dichiarata l'estinzione del giudizio, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
4. Nulla si dispone per le spese, ai sensi dell'art. 310, c. IV, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1
provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 19.11.2025.
IL GIUDICE
UG NE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 18.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13232/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Biagio Fedele, giusta procura Parte_1
in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, Controparte_1
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione alla suddetta udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 30.5.2024, ha Controparte_1
intimato a il pagamento della complessiva somma di € 11.038,25, Parte_1
sulla base del decreto ingiuntivo n. 1792/2024 emesso da questo Tribunale in data 5.4.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data
30.5.2024.
L'intimata si è opposta al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio, eccependo sostanzialmente l'avvenuto pagamento in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposto non si è costituito e l'opponente non ha dimostrato di averne rinnovato la citazione nonostante l'ordine rivoltole con il provvedimento del
9.1.2025.
Con ordinanza del 18.6.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito,
come detto, dal decreto ingiuntivo n. 1792/2024 emesso da questo Tribunale
in data 5.4.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data
30.5.2024.
L'intimata, eccependo l'avvenuto integrale pagamento del dovuto, ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, quindi, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
2 3. Va preliminarmente osservato che il Tribunale, con il provvedimento del 9.1.2025, nel rilevare la mancata costituzione dell'opposto, ha dichiarato la nullità della sua vocatio in ius ai sensi degli artt. 163, c. III, n. 7) e 164, cc. I e II, c.p.c., per l'omesso avvertimento,
nell'atto di citazione, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ed ha onerato l'opponente di rinnovarne la citazione nel termine di trenta giorni.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025
l'opponente ha depositato il file .pdf denominato “Opposizione, notifiche e
procura” contenente la mera scansione delle stampe delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio PEC relativo alla rinnovazione della citazione, quindi una semplice copia analogica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità.
Il Tribunale, con provvedimento del 18.6.2025, nel rilevare nuovamente la mancata costituzione dell'opposto, ha invitato l'opponente a documentare l'avvenuta regolare notificazione della notifica della citazione mediante il deposito dei corrispondenti file .eml delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 30.9.2025
l'opponente ha dedotto di non essere in possesso dei file .eml delle dette ricevute in quanto la sua casella PEC era stata “hackerata da un virus”.
3 Ebbene, la S.C. ha affermato il seguente principio dal quale non vi è
ragione di discostarsi: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica
certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma
3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche
tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che
impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei
dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in
funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale
(arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia
impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto
notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato
fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge
n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che
soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso
l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella
disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il
raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che,
a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice
notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la
4 tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di
esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per
altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito
dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna
avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale
ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto
desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie
concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai
sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. III, n.
16189/2023).
Nel caso di specie, la prova della regolarità della citazione non può
essere concretamente desunta sulla base di altre evidenze - non avendo l'opponente allegato e provato ulteriori circostanze in tal senso - e, dunque,
la citazione è nulla.
Resta, inoltre, preclusa la possibilità di concedere un secondo termine per la notifica, richiesto dall'opponente, stante la perentorietà di quello già
concesso ed atteso che il vizio della seconda notificazione non è dipeso da causa ad essa non imputabile (v. Cass., Sez. V, n. 19218/2019; Cass., Sez. II,
n. 9541/2023).
Infatti, la deduzione dell'opponente secondo cui la sua casella PEC
sarebbe stata “hackerata da un virus” è rimasta sprovvista di prova, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera allegazione di un avviso dell'Agenzia
delle Entrate relativo a casi di cd. "phishing" tramite invio di e-mail che,
peraltro, da quanto è dato leggere, hanno la finalità di indurre ad effettuare
5 bonifici a favore di truffatori e non a causare disfunzionalità tecniche alla casella e-mail o PEC di ricezione.
In definitiva, dunque, ai sensi degli artt. 291, c. III e 307, c. III, c.p.c.,
va dichiarata l'estinzione del giudizio, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
4. Nulla si dispone per le spese, ai sensi dell'art. 310, c. IV, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1
provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 19.11.2025.
IL GIUDICE
UG NE
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