Articolo 102 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
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15 marzo 1973
Art. 102.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 43 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 47
Entrata in vigore il 15 marzo 1973