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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8943 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7713/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AD FA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STRADA MASSIMO D'AZEGLIO 23 43125 PARMA presso il difensore avv.
AD FA TO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
AN IA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSI AN IA
CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n° 605/2024, emesso in data 03/01/2024 e pubblicato in data
16/01/2024 dal Tribunale di Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento depositato dal CP_1
di davanti al Tribunale di Milano, R.G. 44007/2023, con il quale, sul presupposto che il
[...] CP_1
pagina 1 di 11 signor è divenuto proprietario di un appartamento sito nel condominio ricorrente a seguito di Parte_1 accettazione dell'eredità del signor e della sua asserita morosità per spese condominiali ordinarie CP_2 approvate con l'assemblea del 15/03/2023 relative al consuntivo 2021- 2022 ed al preventivo 2022- 2023 chiedeva ingiungersi allo stesso di pagare la complessiva somma di Euro 32.053,43, oltre agli interessi legali e le spese di procedimento.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n° 605/2024 in data
03/01/2024 e pubblicato in data 16/01/2024 Condannando il signor al pagamento della Parte_1 suddetta somma oltre agli interessi legali ed alle spese del procedimento liquidate in Euro 1.400,00, per compensi, Euro 286,00 per esborsi, oltre 15 % spese generali, I.v.a se dovuta e C.p.a come per legge,
Notificato il ricorso ed eil decreto seguiva la opposizione del signor Parte_1
Parte attrice, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL RITO: riservata la proposizione dell'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., dichiarare nullo, illegittimo, infondato, inammissibile o come meglio il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente revocarlo, annullarlo o come meglio. NEL MERITO: preso atto delle somme già corrisposte da Pt_1 all'odierno opposta, dichiarare tali somme congrue ed esaustive di tutte le spese condominiali dallo
[...] stesso dovute al in relazione all'unità abitativa di sua proprietà, ed accertata e Controparte_1 dichiarata la nullità della delibera condominiale del 15.05.2023 e delle eventuali precedenti delibere condominiali, qui non conosciute, che avessero illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale, dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto al , in Controparte_1 relazione alle premesse di cui al ricorso monitorio, respingendo ogni diversa e/o maggiore pretesa avanzata dall'opposta, siccome nulla, illegittima, prescritta, non dovuta, non provata o come meglio, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che in corso di istruttoria venissero comunque accertate e riconosciute delle somme ancora dovute dall'odierno opponente al CP_1
, in relazione alle spese condominiali afferenti la sua unità abitativa, una volta accertati e quantificati
[...]
i danni arrecati a tale unità immobiliare di proprietà dell'opponente da parte delle parti condominiali, dichiarare la compensazione totale e/o parziale di tali somme con quelle dovute a da parte Parte_1 del , a titolo di risarcimento per i danni provocati alla sua proprietà nella misura che Controparte_1 emergerà in corso di causa o da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre alle spese per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 preliminare 1) Rigettare eventuali domande di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non sussistendone i presupposti considerata la prova documentale del credito del di Controparte_1
. 2) Acquisire il fascicolo del monitorio. 3) Acquisire il fascicolo dell'eredità giacente aperta presso il CP_1
Tribunale di Milano RG 2678/2020 VG o, quanto meno, l'inventario redatto dalla Dott.ssa in data Per_1
05.12.2020 Rep. 94/2021 e i relativi allegati. Nel merito 1) Rigettare tutte le domande del Sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.605/2024 del
[...]
pagina 2 di 11 Tribunale di Milano (RG 44007/2023) oltre alle spese e alle competenze del monitorio. 2) Confermare il credito tutto vantato dal nella misura di euro 32.053,43 e per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 Pt_1 pagamento del capitale oltre agli interessi legali dal dovuto al decreto ingiuntivo e oltre agli interessi moratori, ai sensi del combinato disposto dell'art 1284 c. 4 c.c. e del D. Lgs 231/2002, a partire dalla concessione del decreto sino al saldo effettivo. 3) Rigettare ogni richiesta di ristoro dei danni del Sig. in quanto Pt_1 infondata in fatto e in diritto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, e oneri di legge nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione.”.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che con decreto n. 5797/2024 fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il 3.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla udienza del 3.10.2024, stante la richiesta di rinvio formulata dalle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 15.11.2024.
Rinviata ulteriormente per i medesimi incombenti al 13.2.2025 prima e al 21.3.2025 dopo, all'esito della riserva assunta in tale occasione, disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note illustrative.
Depositate le note a cura di entrambe le parti, la opponente precisava le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., che qui di seguito si trascrivono integralmente: “NEL RITO: riservata la proposizione dell'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., dichiarare nullo, illegittimo, infondato, inammissibile o come meglio il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente revocarlo, annullarlo o come meglio. NEL MERITO: preso atto delle somme già corrisposte da Parte_1 all'odierno opposto, dichiarare tali somme congrue ed esaustive di tutte le spese condominiali dallo stesso dovute al , in relazione all'unità abitativa di sua proprietà, ed accertata e dichiarata Controparte_1 altresì la nullità della delibera condominiale del 15.05.2023 e delle eventuali precedenti delibere condominiali, qui non conosciute, che avessero illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale, dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci ordinari e straordinari dal 2002 al
2020 e relativi riparti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto opposto CP_1
(Doc. 29 a) b) e c) di controparte), dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto al , in Controparte_1 relazione alle premesse di cui al ricorso monitorio ed alle causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta, respingendo ogni diversa e/o maggiore pretesa avanzata dall'opposta, siccome nulla, illegittima, prescritta, non dovuta, non provata o come meglio, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che in corso di istruttoria venissero comunque accertate e riconosciute delle somme ancora dovute dall'odierno opponente al , in relazione alle Controparte_1 spese condominiali afferenti la sua unità abitativa, una volta accertati e quantificati i danni arrecati a tale unità immobiliare di proprietà dell'opponente da parte delle parti condominiali, dichiarare la compensazione totale
e/o parziale di tali somme con quelle dovute a da parte del , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento per i danni provocati alla sua proprietà nella misura che emergerà in corso di causa o da pagina 3 di 11 determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre alle spese per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”
Parte opposta precisava le conclusioni riportandosi come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. riportate anche nelle brevi note illustrative, come segue: “Nel merito 1) Rigettare tutte le domande del Sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.605/2024 del Tribunale di
Milano (RG 44007/2023) oltre alle spese e alle competenze del monitorio. 2) Confermare il credito tutto vantato dal nella misura di euro 32.053,43 e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento del CP_1 Pt_1 capitale oltre agli interessi legali dal dovuto al decreto ingiuntivo e oltre agli interessi moratori, ai sensi del combinato disposto dell'art 1284 c. 4 c.c. e del D. Lgs 231/2002, a partire dalla concessione del decreto sino al saldo effettivo. 3) Rigettare ogni richiesta di ristoro dei danni del Sig. in quanto infondata in fatto e in Pt_1 diritto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, e oneri di legge nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione. In via istruttoria Se ritenuto necessario, acquisire il fascicolo dell'eredità giacente aperta presso il Tribunale di Milano RG 2678/2020 VG o, quanto meno,
l'inventario redatto dalla Dott.ssa in data 05.12.2020 Rep. 94/2021 e i relativi allegati.”. Per_1
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, a scioglimento della riserva presa ex art.281 sexies III cpc alla udienza del 20/11/2025, la causa oggi viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia va osservato che l'opponente, proprietario di una unità abitativa presso il
Condominio opposto, pervenutagli a seguito della accettazione dell'eredità del sig. , ha allegato la CP_2 infondatezza della pretesa creditoria del Condominio in quanto:
- la stessa risulterebbe ingiustificata a fronte dei soli sei millesimi di proprietà riconducibili alla unità abitativa di cui è proprietario;
- il rendiconto consuntivo 2021/2022 riporterebbe un saldo di gestione precedente di euro 43.430,84 del tutto incomprensibile in considerazione dell'importo complessivo riportato sia nello stesso consuntivo che nel preventivo 2022/2023;
- il credito risulterebbe fondato su una delibera che, oltre ad essere priva di efficacia probatoria, risulterebbe affetta da nullità insanabile essendo stata adottata con carenza di potere per avere l'assemblea deliberato una ripartizione delle spese condominiali in contrasto con i criteri millesimali previsti dalle tabelle condominiali;
- in applicazione dei criteri millesimali avrebbero dovuto essergli addebitati euro 574,21 pari ai 6/1000 del totale di euro 95.701,94 del consuntivo 2021/2022;
- il rendiconto consuntivo riporta una incomprensibile voce di spesa di euro 6.906,69 inserita nella colonna delle c.d. “spese personali”, senza specificare quali esse siano;
pagina 4 di 11 - il rendiconto consuntivo non risulterebbe chiaro sul metodo di calcolo adottato per la voce
“Riscaldamento Letture” posto che all'interno del proprio appartamento non vi sarebbe installato alcun ripartitore sul calorifero;
- il credito riporterebbe, in violazione dell'art. 63, comma terzo, disp. att. c.c., degli importi non dovuti per essere subentrato nella proprietà dell'immobile in data 23.2.2021 e per essere quindi tenuto a corrispondere le somme delle sole due annualità precedenti all'acquisizione dell'unità immobiliare;
- il credito risulterebbe inesistente posto che il Condominio, ove avesse effettivamente vantato le spese condominiali ingiunte, si sarebbe rivolto per tempo nei confronti del precedente proprietario e/o nei confronti del curatore dell'eredità giacente così non da non lasciare decorrere del tempo inutilmente;
- il credito, a decorrere delle annualità precedenti all'anno 2019, sarebbe incorso nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;
- il credito andrebbe compensato totalmente e/o parzialmente con le somme spettantegli a titolo di risarcimento dei danni provocati al proprio appartamento dalle cose comuni condominiali, danni lamentati a mezzo e-mail del 11.10.2023.
Il opposto si difende eccependo che: CP_1
- sia parte attrice che il curatore dell'eredità giacente sarebbero stati a conoscenza dei debiti dell'ex proprietario dell'unità immobiliare per cui vi è causa a partire dal 2020, in quanto il debito del de cuius di parte attrice risulterebbe inserito tra le passività indicate nell'inventario dell'eredità giacente (cfr. doc. n. 4);
- la conoscenza dei debiti risulterebbe altresì documentata da diverse comunicazioni trasmesse dall'amministratore sia al curatore dell'eredità giacente che al signor (cfr. doc. n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Pt_1 ed il curatore dell'eredità avrebbe riconosciuto i crediti del inserendoli tra le passività CP_1 dell'inventario;
- conseguentemente nel caso de quo non opererebbe il criterio di solidarietà tra il precedente e il nuovo proprietario ex art. 63 disp. att. c.c. ma quello dei debiti dell'eredità;
- sia il curatore dell'eredità giacente, con la redazione dell'inventario, che parte attrice, con l'accettazione dell'eredità beneficiata, avrebbero interrotto il termine di prescrizione quinquennale invocato da parte attrice, con la conseguenza che non opererebbe la prescrizione quinquennale invocata da parte attrice;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di controparte in merito alla intervenuta prescrizione quinquennale, la stessa opererebbe a decorrere dagli anni precedenti all'anno 2015 vista la redazione dell'inventario dei beni effettuata nel 2020;
- il de cuius di parte attrice avrebbe cessato di corrispondere le spese condominiali a decorrere dal 2002, anno in cui si sarebbe trasferito in Francia unitamente alla coniuge anch'essa defunta, così legittimando il ad attivarsi per il recupero del proprio credito e per la ricerca dei chiamati alla successione CP_1 ereditaria mediante l'esercizio di una serie di azioni processuali che hanno comportato l'esborso di spese legali per euro 21.523,63;
- tra le spese imputate a parte attrice, oltre alle predette spese legali sostenute, vi sarebbero anche delle pagina 5 di 11 spese condominiali straordinarie sostenute dal per la ristrutturazione dei prospetti e per CP_1
l'installazione dei nuovi citofoni;
- gli asseriti danni lamentati da parte attrice risulterebbero inesistenti in quanto non risultano provati né nell'an né nel quantum.
Con le memorie ex art. 171 ter le parti hanno sostanzialmente insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni.
Come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria
(Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, le doglianze formulate da parte attrice attengono la composizione del credito per spese condominiali vantato dal e la sua opponibilità all'istante, in merito alla quale eccepisce, peraltro, la nullità delle CP_1 delibere che hanno preceduto quella del 15/5/2023 posta a fondamento della domanda monitoria del
, nonché di quest'ultima; nonché, comunque, la prescrizione del credito. CP_1
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello stato di CP_1 ripartizione delle spese.
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sua sentenza 20006/2020, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di CP_1 approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_1 oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione
(Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Detta sentenza statuisce ancora che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale pagina 6 di 11 dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass.
Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la "partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2,
22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Posti questi principi, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, le domande di impugnativa delle delibere assembleari condominiali sono ammissibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma per i motivi di annullabilità è necessario formulare specifica domanda riconvenzionale, fatti salvi gli effetti dell'eventuale decadenza ex art. 1137 c.c.; mentre per quelli di nullità è possibile sia formulare domanda che eccezione, nonchè operare anche il loro rilievo d'ufficio.
Ciò posto ed in applicazione di questi principi, esaminate le allegazioni anche documentali delle parti, in atti, va quindi ritenuto quanto segue.
Quanto al debito per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e servizi condominiali maturato a far data dal 2002 per omesso pagamento delle stesse da parte del de cuius dell'attore, come allegato in atti, lo stesso è dovuto dall'odierno opponente atteso che il suo acquisto è avvenuto per successione ereditaria.
Conseguentemente nel caso de quo non opera il criterio di solidarietà tra il precedente e il nuovo proprietario ex art. 63 disp. att. c.c. ma quello dei debiti dell'eredità, salvo le conseguenze in ordine al pagamento dei debiti ereditari previsto ex art.490 cc.
Per quanto in atti, poi, è provato dalla copiosa allegazione documentale di parte convenuta che, di anno in anno, nei consuntivi condominiali approvati dalla assemblea venivano riportate le spese condominiali non pagate dal de cuius negli esercizi precedenti, quale saldo dell'esercizio precedente e denominati CP_2
“conguaglio”.
Questi saldi venivano poi sommati agli importi dovuti dal de cuius per l'anno di gestione oggetto CP_2 di consuntivo, andando a costituire l'importo complessivo dovuto dallo stesso alla data della delibera di approvazione del consuntivo.
Sul punto va osservato, in accordo a quanto statuito dalla sopra richiamata sentenza 20006/2020 che “Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato pagina 7 di 11 patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio.
Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.
Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2,
21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr.Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n.
4489).
Da tali principi e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto in ordine all'inserimento dei saldi delle precedenti gestioni nei consuntivi delle successive gestioni ed alla approvazione di tali documenti da parte dell'assemblea fino al momento di approvazione del consuntivo e del preventivo posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ne consegue l'infondatezza della tesi dell'opponente ed il rigetto della eccezione di prescrizione per i crediti condominiali maturati anteriormente al quinquennio.
In merito alla contestazione della determinazione e quantificazione di dette spese ordinarie e straordinarie, costituenti al più eventuali motivi di annullabilità delle delibere che le hanno approvate prima di quella del
15/5/2023 posta a fondamento del ricorso monitorio, va ritenuto che è precluso nel presente giudizio ogni rilievo di illegittimità in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, mancando sia la loro individuazione analitica che loro impugnazione specifica con apposita domanda riconvenzionale di annullamento, essendo stata formulata in atti solo una eccezione di illegittimità delle stesse.
Per quanto attiene quella del 15/5/2023, oltre a mancare la specifica domanda riconvenzionale di annullamento richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata essendo stata spiegata solo eccezione di illegittimità della stessa, non è neppure provato in atti che, con riferimento specifico alle spese ordinarie e straordinarie in esame approvate con la stessa si sia illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale previsto per legge, come eccepito da parte attrice.
Con la conseguenza che ogni doglianza verso queste spese va disattesa
Per quanto riguarda poi le spese che il assume espressamente di aver sostenuto attivandosi per CP_1 recuperare il proprio credito e per la ricerca dei chiamati alla successione ereditaria mediante l'esercizio di una serie di azioni processuali che avrebbero comportato l'esborso di spese legali e imposte di registro quantificate in euro 21.523,63, va invece ritenuto quanto segue.
Come è noto, le attribuzioni dell'assemblea del sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in CP_1
pagina 8 di 11 concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez.
XIII, 6/5/2004 n. 5717); mentre, nello specifico delle spese legali, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che disponga anche a carico del condomino che è contrapposto in giudizio al condominio, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo;
in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101
c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/01/2018, n. 1629).
Con la conseguenza che, in mancanza di accertamento giudiziale della debenza solo a carico dell'attore o accettazione espressa da parte dello stesso della attribuzione delle spese in esame a suo esclusivo carico, la ripartizione delle stesse doveva avvenire a carico di tutti i condomini a termini dell'art.1123 c.c. fino al momento dell'accertamento e della condanna giudiziali che, peraltro non sono stati neppure richiesti nel presente giudizio, laddove parte attrice ha fondato le sue domande sulla delibera del 15/5/2023 e quelle precedenti che hanno approvato tali spese.
Va poi osservato che, ove si trattasse, anche solo in parte, di spese legali rinvenienti da decreti ingiuntivi e imposte di registro azionati nei confronti del de cuius dell'attore, per esse vi sarebbe una illegittima duplicazione di titoli con la loro apposizione anche nelle delibere condominiali che le hanno approvate.
Ne consegue che per la delibera condominiale del 15/5/2023 e quelle precedenti sul punto emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n.
4806 del 7.3.2005)
Analoghe considerazioni debbono farsi per la voce di spesa di euro 6.906,69 inserita nella colonna delle c.d.
“spese personali”, contenuta nel rendiconto consuntivo approvato con la delibera condominiale del 15/5/2023 e della quale si duole l'attore con eccezione non contestata dal convenuto.
Anche per essa, conseguentemente, emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della nullità della delibera impugnata.
Va quindi accolta su questo punto la opposizione perché è caducato il titolo in forza del quale è stata proposta la domanda monitoria e concesso il decreto ingiuntivo opposto per tutte queste specifiche spese suddette e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo.
In definitiva, quindi, a seguito della revoca del decreto opposto e dell'accertamento della debenza delle sole somme dovute per le spese condominiali ordinarie e straordinarie legittimamente approvate dall'assemblea pagina 9 di 11 condominiale, risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento solo di queste ultime.
Le stesse, in base ad un semplice calcolo matematico ed in mancanza di diversa prova contraria, ammontano ad
€.3.623,11 (€.32.053,43 importo ingiunto - €.21.523,63 per spese legali e imposte di registro – €.6.906,69 per
“spese personali” = €.3.623,11)
Ne consegue che il opposto ha provato in atti sufficientemente il credito complessivo dovuto da CP_1 parte attrice a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, per l'importo di €.3.623,11, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo per tale residuo credito del . CP_1
Su tale importo va poi ritenuto che maturano gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione, ma va anche dichiarato che parte attrice è debitrice nei confronti del convenuto per spese condominiali della somma di €.3.623,11. CP_1
Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.3.623,11 per spese condominiali.
Poichè l'accoglimento parziale della opposizione ha modificato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140, vanno però riconosciuti i minori importi, determinati in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.623,11 per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Va poi esaminata la domanda risarcitoria di parte attrice.
Per quanto allegato dalla stessa in atto di citazione il suo appartamento avrebbe subito danni provenienti da parti comuni condominiali.
Invece dalla perizia del suo tecnico portata a prova della sua domanda emerge che tale tecnico ha attestato quanto segue:” Durante il sopralluogo presso l'immobile di proprietà del Sig. sono stati Parte_1 evidenziati danni a seguito d'infiltrazioni provenienti dall'appartamento sito al piano superiore che hanno interessato il bagno e la parete adiacente del locale giorno/notte.”
Non è quindi provata la responsabilità del per mancata manutenzione e custodia delle parti comuni CP_1 condominiali per quanto sopra rilevato, come era invece onere di parte attrice ai sensi dell'art.2697 cc., atteso che la stessa allega la provenienza delle infiltrazioni, semmai, “dall'appartamento sito al piano superiore “.
Ne consegue che va, quindi, rigettata la richiesta di risarcimento danni, come formulata dall'attore. pagina 10 di 11 Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a favore dell'attore ed a carico del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 605/2024, emesso in data 03/01/2024 e pubblicato in data 16/01/2024 dal Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1
di , convenuto, per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, Controparte_1 CP_1 determinato nella somma di €.3.623,11 e, per l'effetto, condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV CP_1 comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del di Parte_1 Controparte_1
, convenuto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di €.106,00 per esborsi e CP_1
€.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta ogni altra domanda dell'attore . Parte_1
- Condanna il convenuto di a corrispondere all'attore la metà Controparte_1 CP_1 Parte_1 dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.350,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto. CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7713/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AD FA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STRADA MASSIMO D'AZEGLIO 23 43125 PARMA presso il difensore avv.
AD FA TO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
AN IA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSI AN IA
CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n° 605/2024, emesso in data 03/01/2024 e pubblicato in data
16/01/2024 dal Tribunale di Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento depositato dal CP_1
di davanti al Tribunale di Milano, R.G. 44007/2023, con il quale, sul presupposto che il
[...] CP_1
pagina 1 di 11 signor è divenuto proprietario di un appartamento sito nel condominio ricorrente a seguito di Parte_1 accettazione dell'eredità del signor e della sua asserita morosità per spese condominiali ordinarie CP_2 approvate con l'assemblea del 15/03/2023 relative al consuntivo 2021- 2022 ed al preventivo 2022- 2023 chiedeva ingiungersi allo stesso di pagare la complessiva somma di Euro 32.053,43, oltre agli interessi legali e le spese di procedimento.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n° 605/2024 in data
03/01/2024 e pubblicato in data 16/01/2024 Condannando il signor al pagamento della Parte_1 suddetta somma oltre agli interessi legali ed alle spese del procedimento liquidate in Euro 1.400,00, per compensi, Euro 286,00 per esborsi, oltre 15 % spese generali, I.v.a se dovuta e C.p.a come per legge,
Notificato il ricorso ed eil decreto seguiva la opposizione del signor Parte_1
Parte attrice, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL RITO: riservata la proposizione dell'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., dichiarare nullo, illegittimo, infondato, inammissibile o come meglio il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente revocarlo, annullarlo o come meglio. NEL MERITO: preso atto delle somme già corrisposte da Pt_1 all'odierno opposta, dichiarare tali somme congrue ed esaustive di tutte le spese condominiali dallo
[...] stesso dovute al in relazione all'unità abitativa di sua proprietà, ed accertata e Controparte_1 dichiarata la nullità della delibera condominiale del 15.05.2023 e delle eventuali precedenti delibere condominiali, qui non conosciute, che avessero illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale, dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto al , in Controparte_1 relazione alle premesse di cui al ricorso monitorio, respingendo ogni diversa e/o maggiore pretesa avanzata dall'opposta, siccome nulla, illegittima, prescritta, non dovuta, non provata o come meglio, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che in corso di istruttoria venissero comunque accertate e riconosciute delle somme ancora dovute dall'odierno opponente al CP_1
, in relazione alle spese condominiali afferenti la sua unità abitativa, una volta accertati e quantificati
[...]
i danni arrecati a tale unità immobiliare di proprietà dell'opponente da parte delle parti condominiali, dichiarare la compensazione totale e/o parziale di tali somme con quelle dovute a da parte Parte_1 del , a titolo di risarcimento per i danni provocati alla sua proprietà nella misura che Controparte_1 emergerà in corso di causa o da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre alle spese per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 preliminare 1) Rigettare eventuali domande di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non sussistendone i presupposti considerata la prova documentale del credito del di Controparte_1
. 2) Acquisire il fascicolo del monitorio. 3) Acquisire il fascicolo dell'eredità giacente aperta presso il CP_1
Tribunale di Milano RG 2678/2020 VG o, quanto meno, l'inventario redatto dalla Dott.ssa in data Per_1
05.12.2020 Rep. 94/2021 e i relativi allegati. Nel merito 1) Rigettare tutte le domande del Sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.605/2024 del
[...]
pagina 2 di 11 Tribunale di Milano (RG 44007/2023) oltre alle spese e alle competenze del monitorio. 2) Confermare il credito tutto vantato dal nella misura di euro 32.053,43 e per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 Pt_1 pagamento del capitale oltre agli interessi legali dal dovuto al decreto ingiuntivo e oltre agli interessi moratori, ai sensi del combinato disposto dell'art 1284 c. 4 c.c. e del D. Lgs 231/2002, a partire dalla concessione del decreto sino al saldo effettivo. 3) Rigettare ogni richiesta di ristoro dei danni del Sig. in quanto Pt_1 infondata in fatto e in diritto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, e oneri di legge nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione.”.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che con decreto n. 5797/2024 fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il 3.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla udienza del 3.10.2024, stante la richiesta di rinvio formulata dalle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 15.11.2024.
Rinviata ulteriormente per i medesimi incombenti al 13.2.2025 prima e al 21.3.2025 dopo, all'esito della riserva assunta in tale occasione, disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note illustrative.
Depositate le note a cura di entrambe le parti, la opponente precisava le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., che qui di seguito si trascrivono integralmente: “NEL RITO: riservata la proposizione dell'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., dichiarare nullo, illegittimo, infondato, inammissibile o come meglio il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente revocarlo, annullarlo o come meglio. NEL MERITO: preso atto delle somme già corrisposte da Parte_1 all'odierno opposto, dichiarare tali somme congrue ed esaustive di tutte le spese condominiali dallo stesso dovute al , in relazione all'unità abitativa di sua proprietà, ed accertata e dichiarata Controparte_1 altresì la nullità della delibera condominiale del 15.05.2023 e delle eventuali precedenti delibere condominiali, qui non conosciute, che avessero illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale, dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci ordinari e straordinari dal 2002 al
2020 e relativi riparti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto opposto CP_1
(Doc. 29 a) b) e c) di controparte), dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto al , in Controparte_1 relazione alle premesse di cui al ricorso monitorio ed alle causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta, respingendo ogni diversa e/o maggiore pretesa avanzata dall'opposta, siccome nulla, illegittima, prescritta, non dovuta, non provata o come meglio, per tutte le ragioni di cui alla presente opposizione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che in corso di istruttoria venissero comunque accertate e riconosciute delle somme ancora dovute dall'odierno opponente al , in relazione alle Controparte_1 spese condominiali afferenti la sua unità abitativa, una volta accertati e quantificati i danni arrecati a tale unità immobiliare di proprietà dell'opponente da parte delle parti condominiali, dichiarare la compensazione totale
e/o parziale di tali somme con quelle dovute a da parte del , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento per i danni provocati alla sua proprietà nella misura che emergerà in corso di causa o da pagina 3 di 11 determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre alle spese per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”
Parte opposta precisava le conclusioni riportandosi come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. riportate anche nelle brevi note illustrative, come segue: “Nel merito 1) Rigettare tutte le domande del Sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.605/2024 del Tribunale di
Milano (RG 44007/2023) oltre alle spese e alle competenze del monitorio. 2) Confermare il credito tutto vantato dal nella misura di euro 32.053,43 e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento del CP_1 Pt_1 capitale oltre agli interessi legali dal dovuto al decreto ingiuntivo e oltre agli interessi moratori, ai sensi del combinato disposto dell'art 1284 c. 4 c.c. e del D. Lgs 231/2002, a partire dalla concessione del decreto sino al saldo effettivo. 3) Rigettare ogni richiesta di ristoro dei danni del Sig. in quanto infondata in fatto e in Pt_1 diritto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, e oneri di legge nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione. In via istruttoria Se ritenuto necessario, acquisire il fascicolo dell'eredità giacente aperta presso il Tribunale di Milano RG 2678/2020 VG o, quanto meno,
l'inventario redatto dalla Dott.ssa in data 05.12.2020 Rep. 94/2021 e i relativi allegati.”. Per_1
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, a scioglimento della riserva presa ex art.281 sexies III cpc alla udienza del 20/11/2025, la causa oggi viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia va osservato che l'opponente, proprietario di una unità abitativa presso il
Condominio opposto, pervenutagli a seguito della accettazione dell'eredità del sig. , ha allegato la CP_2 infondatezza della pretesa creditoria del Condominio in quanto:
- la stessa risulterebbe ingiustificata a fronte dei soli sei millesimi di proprietà riconducibili alla unità abitativa di cui è proprietario;
- il rendiconto consuntivo 2021/2022 riporterebbe un saldo di gestione precedente di euro 43.430,84 del tutto incomprensibile in considerazione dell'importo complessivo riportato sia nello stesso consuntivo che nel preventivo 2022/2023;
- il credito risulterebbe fondato su una delibera che, oltre ad essere priva di efficacia probatoria, risulterebbe affetta da nullità insanabile essendo stata adottata con carenza di potere per avere l'assemblea deliberato una ripartizione delle spese condominiali in contrasto con i criteri millesimali previsti dalle tabelle condominiali;
- in applicazione dei criteri millesimali avrebbero dovuto essergli addebitati euro 574,21 pari ai 6/1000 del totale di euro 95.701,94 del consuntivo 2021/2022;
- il rendiconto consuntivo riporta una incomprensibile voce di spesa di euro 6.906,69 inserita nella colonna delle c.d. “spese personali”, senza specificare quali esse siano;
pagina 4 di 11 - il rendiconto consuntivo non risulterebbe chiaro sul metodo di calcolo adottato per la voce
“Riscaldamento Letture” posto che all'interno del proprio appartamento non vi sarebbe installato alcun ripartitore sul calorifero;
- il credito riporterebbe, in violazione dell'art. 63, comma terzo, disp. att. c.c., degli importi non dovuti per essere subentrato nella proprietà dell'immobile in data 23.2.2021 e per essere quindi tenuto a corrispondere le somme delle sole due annualità precedenti all'acquisizione dell'unità immobiliare;
- il credito risulterebbe inesistente posto che il Condominio, ove avesse effettivamente vantato le spese condominiali ingiunte, si sarebbe rivolto per tempo nei confronti del precedente proprietario e/o nei confronti del curatore dell'eredità giacente così non da non lasciare decorrere del tempo inutilmente;
- il credito, a decorrere delle annualità precedenti all'anno 2019, sarebbe incorso nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;
- il credito andrebbe compensato totalmente e/o parzialmente con le somme spettantegli a titolo di risarcimento dei danni provocati al proprio appartamento dalle cose comuni condominiali, danni lamentati a mezzo e-mail del 11.10.2023.
Il opposto si difende eccependo che: CP_1
- sia parte attrice che il curatore dell'eredità giacente sarebbero stati a conoscenza dei debiti dell'ex proprietario dell'unità immobiliare per cui vi è causa a partire dal 2020, in quanto il debito del de cuius di parte attrice risulterebbe inserito tra le passività indicate nell'inventario dell'eredità giacente (cfr. doc. n. 4);
- la conoscenza dei debiti risulterebbe altresì documentata da diverse comunicazioni trasmesse dall'amministratore sia al curatore dell'eredità giacente che al signor (cfr. doc. n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Pt_1 ed il curatore dell'eredità avrebbe riconosciuto i crediti del inserendoli tra le passività CP_1 dell'inventario;
- conseguentemente nel caso de quo non opererebbe il criterio di solidarietà tra il precedente e il nuovo proprietario ex art. 63 disp. att. c.c. ma quello dei debiti dell'eredità;
- sia il curatore dell'eredità giacente, con la redazione dell'inventario, che parte attrice, con l'accettazione dell'eredità beneficiata, avrebbero interrotto il termine di prescrizione quinquennale invocato da parte attrice, con la conseguenza che non opererebbe la prescrizione quinquennale invocata da parte attrice;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di controparte in merito alla intervenuta prescrizione quinquennale, la stessa opererebbe a decorrere dagli anni precedenti all'anno 2015 vista la redazione dell'inventario dei beni effettuata nel 2020;
- il de cuius di parte attrice avrebbe cessato di corrispondere le spese condominiali a decorrere dal 2002, anno in cui si sarebbe trasferito in Francia unitamente alla coniuge anch'essa defunta, così legittimando il ad attivarsi per il recupero del proprio credito e per la ricerca dei chiamati alla successione CP_1 ereditaria mediante l'esercizio di una serie di azioni processuali che hanno comportato l'esborso di spese legali per euro 21.523,63;
- tra le spese imputate a parte attrice, oltre alle predette spese legali sostenute, vi sarebbero anche delle pagina 5 di 11 spese condominiali straordinarie sostenute dal per la ristrutturazione dei prospetti e per CP_1
l'installazione dei nuovi citofoni;
- gli asseriti danni lamentati da parte attrice risulterebbero inesistenti in quanto non risultano provati né nell'an né nel quantum.
Con le memorie ex art. 171 ter le parti hanno sostanzialmente insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni.
Come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria
(Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, le doglianze formulate da parte attrice attengono la composizione del credito per spese condominiali vantato dal e la sua opponibilità all'istante, in merito alla quale eccepisce, peraltro, la nullità delle CP_1 delibere che hanno preceduto quella del 15/5/2023 posta a fondamento della domanda monitoria del
, nonché di quest'ultima; nonché, comunque, la prescrizione del credito. CP_1
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello stato di CP_1 ripartizione delle spese.
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sua sentenza 20006/2020, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di CP_1 approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_1 oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione
(Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Detta sentenza statuisce ancora che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale pagina 6 di 11 dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass.
Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la "partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2,
22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Posti questi principi, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, le domande di impugnativa delle delibere assembleari condominiali sono ammissibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma per i motivi di annullabilità è necessario formulare specifica domanda riconvenzionale, fatti salvi gli effetti dell'eventuale decadenza ex art. 1137 c.c.; mentre per quelli di nullità è possibile sia formulare domanda che eccezione, nonchè operare anche il loro rilievo d'ufficio.
Ciò posto ed in applicazione di questi principi, esaminate le allegazioni anche documentali delle parti, in atti, va quindi ritenuto quanto segue.
Quanto al debito per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e servizi condominiali maturato a far data dal 2002 per omesso pagamento delle stesse da parte del de cuius dell'attore, come allegato in atti, lo stesso è dovuto dall'odierno opponente atteso che il suo acquisto è avvenuto per successione ereditaria.
Conseguentemente nel caso de quo non opera il criterio di solidarietà tra il precedente e il nuovo proprietario ex art. 63 disp. att. c.c. ma quello dei debiti dell'eredità, salvo le conseguenze in ordine al pagamento dei debiti ereditari previsto ex art.490 cc.
Per quanto in atti, poi, è provato dalla copiosa allegazione documentale di parte convenuta che, di anno in anno, nei consuntivi condominiali approvati dalla assemblea venivano riportate le spese condominiali non pagate dal de cuius negli esercizi precedenti, quale saldo dell'esercizio precedente e denominati CP_2
“conguaglio”.
Questi saldi venivano poi sommati agli importi dovuti dal de cuius per l'anno di gestione oggetto CP_2 di consuntivo, andando a costituire l'importo complessivo dovuto dallo stesso alla data della delibera di approvazione del consuntivo.
Sul punto va osservato, in accordo a quanto statuito dalla sopra richiamata sentenza 20006/2020 che “Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato pagina 7 di 11 patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio.
Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.
Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2,
21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr.Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n.
4489).
Da tali principi e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto in ordine all'inserimento dei saldi delle precedenti gestioni nei consuntivi delle successive gestioni ed alla approvazione di tali documenti da parte dell'assemblea fino al momento di approvazione del consuntivo e del preventivo posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ne consegue l'infondatezza della tesi dell'opponente ed il rigetto della eccezione di prescrizione per i crediti condominiali maturati anteriormente al quinquennio.
In merito alla contestazione della determinazione e quantificazione di dette spese ordinarie e straordinarie, costituenti al più eventuali motivi di annullabilità delle delibere che le hanno approvate prima di quella del
15/5/2023 posta a fondamento del ricorso monitorio, va ritenuto che è precluso nel presente giudizio ogni rilievo di illegittimità in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, mancando sia la loro individuazione analitica che loro impugnazione specifica con apposita domanda riconvenzionale di annullamento, essendo stata formulata in atti solo una eccezione di illegittimità delle stesse.
Per quanto attiene quella del 15/5/2023, oltre a mancare la specifica domanda riconvenzionale di annullamento richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata essendo stata spiegata solo eccezione di illegittimità della stessa, non è neppure provato in atti che, con riferimento specifico alle spese ordinarie e straordinarie in esame approvate con la stessa si sia illegittimamente disposto un criterio di attribuzione di spese diverso da quello millesimale previsto per legge, come eccepito da parte attrice.
Con la conseguenza che ogni doglianza verso queste spese va disattesa
Per quanto riguarda poi le spese che il assume espressamente di aver sostenuto attivandosi per CP_1 recuperare il proprio credito e per la ricerca dei chiamati alla successione ereditaria mediante l'esercizio di una serie di azioni processuali che avrebbero comportato l'esborso di spese legali e imposte di registro quantificate in euro 21.523,63, va invece ritenuto quanto segue.
Come è noto, le attribuzioni dell'assemblea del sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in CP_1
pagina 8 di 11 concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez.
XIII, 6/5/2004 n. 5717); mentre, nello specifico delle spese legali, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che disponga anche a carico del condomino che è contrapposto in giudizio al condominio, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo;
in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101
c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/01/2018, n. 1629).
Con la conseguenza che, in mancanza di accertamento giudiziale della debenza solo a carico dell'attore o accettazione espressa da parte dello stesso della attribuzione delle spese in esame a suo esclusivo carico, la ripartizione delle stesse doveva avvenire a carico di tutti i condomini a termini dell'art.1123 c.c. fino al momento dell'accertamento e della condanna giudiziali che, peraltro non sono stati neppure richiesti nel presente giudizio, laddove parte attrice ha fondato le sue domande sulla delibera del 15/5/2023 e quelle precedenti che hanno approvato tali spese.
Va poi osservato che, ove si trattasse, anche solo in parte, di spese legali rinvenienti da decreti ingiuntivi e imposte di registro azionati nei confronti del de cuius dell'attore, per esse vi sarebbe una illegittima duplicazione di titoli con la loro apposizione anche nelle delibere condominiali che le hanno approvate.
Ne consegue che per la delibera condominiale del 15/5/2023 e quelle precedenti sul punto emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n.
4806 del 7.3.2005)
Analoghe considerazioni debbono farsi per la voce di spesa di euro 6.906,69 inserita nella colonna delle c.d.
“spese personali”, contenuta nel rendiconto consuntivo approvato con la delibera condominiale del 15/5/2023 e della quale si duole l'attore con eccezione non contestata dal convenuto.
Anche per essa, conseguentemente, emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della nullità della delibera impugnata.
Va quindi accolta su questo punto la opposizione perché è caducato il titolo in forza del quale è stata proposta la domanda monitoria e concesso il decreto ingiuntivo opposto per tutte queste specifiche spese suddette e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo.
In definitiva, quindi, a seguito della revoca del decreto opposto e dell'accertamento della debenza delle sole somme dovute per le spese condominiali ordinarie e straordinarie legittimamente approvate dall'assemblea pagina 9 di 11 condominiale, risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento solo di queste ultime.
Le stesse, in base ad un semplice calcolo matematico ed in mancanza di diversa prova contraria, ammontano ad
€.3.623,11 (€.32.053,43 importo ingiunto - €.21.523,63 per spese legali e imposte di registro – €.6.906,69 per
“spese personali” = €.3.623,11)
Ne consegue che il opposto ha provato in atti sufficientemente il credito complessivo dovuto da CP_1 parte attrice a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, per l'importo di €.3.623,11, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo per tale residuo credito del . CP_1
Su tale importo va poi ritenuto che maturano gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione, ma va anche dichiarato che parte attrice è debitrice nei confronti del convenuto per spese condominiali della somma di €.3.623,11. CP_1
Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.3.623,11 per spese condominiali.
Poichè l'accoglimento parziale della opposizione ha modificato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140, vanno però riconosciuti i minori importi, determinati in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.623,11 per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Va poi esaminata la domanda risarcitoria di parte attrice.
Per quanto allegato dalla stessa in atto di citazione il suo appartamento avrebbe subito danni provenienti da parti comuni condominiali.
Invece dalla perizia del suo tecnico portata a prova della sua domanda emerge che tale tecnico ha attestato quanto segue:” Durante il sopralluogo presso l'immobile di proprietà del Sig. sono stati Parte_1 evidenziati danni a seguito d'infiltrazioni provenienti dall'appartamento sito al piano superiore che hanno interessato il bagno e la parete adiacente del locale giorno/notte.”
Non è quindi provata la responsabilità del per mancata manutenzione e custodia delle parti comuni CP_1 condominiali per quanto sopra rilevato, come era invece onere di parte attrice ai sensi dell'art.2697 cc., atteso che la stessa allega la provenienza delle infiltrazioni, semmai, “dall'appartamento sito al piano superiore “.
Ne consegue che va, quindi, rigettata la richiesta di risarcimento danni, come formulata dall'attore. pagina 10 di 11 Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a favore dell'attore ed a carico del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 605/2024, emesso in data 03/01/2024 e pubblicato in data 16/01/2024 dal Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1
di , convenuto, per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, Controparte_1 CP_1 determinato nella somma di €.3.623,11 e, per l'effetto, condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV CP_1 comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del di Parte_1 Controparte_1
, convenuto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di €.106,00 per esborsi e CP_1
€.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta ogni altra domanda dell'attore . Parte_1
- Condanna il convenuto di a corrispondere all'attore la metà Controparte_1 CP_1 Parte_1 dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.350,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto. CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani pagina 11 di 11