Decreto cautelare 18 giugno 2025
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/12/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2025, proposto da Effebiquattro S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito;
Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
nei confronti
ATS Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e Brianza n. 1313 del 15 maggio 2025, avente ad oggetto «Società “Effebiquattro spa”, con sede legale in Seregno (MB) alla via Edison n. 47. Diniego al proseguimento dell'attività di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per mancata conformazione dell’attività alle prescrizioni impartite dall’autorità competente. Adozione di revoca del titolo “comunicazioni in materia di rifiuti”, attualmente ricompreso nell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che è stata adottata con l’autorizzazione dirigenziale r.g. n. 1260/2015 del 6/08/2015 e rilasciata dallo sportello SUAP di Seregno per lo stabilimento ubicato in comune di Seregno (MB) alla via Edison n. 47 e adibito all’esercizio dell'attività di “produzione di serramenti in legno” - d.p.r. n. 59/2013 e art. 216 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.»;
- del provvedimento del Dirigente Area Servizi alla Città e Sviluppo Economico del Comune di Seregno prot. n. 35792 del 23 maggio 2025, avente ad oggetto «atto di notifica e di variazione degli effetti dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) di cui al prot. n. 41621/2015 (inviata con comunicazione ns. prot. 43143/2025), a seguito della revoca del titolo “comunicazioni in materia di rifiuti” di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e Brianza r.g. n. 1313/2025»;
- ove occorrer possa, della comunicazione del Direttore del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e Brianza prot. n. 13681/2025 del 12 marzo 2025;
- ove occorrer possa, della nota della Provincia di Monza e Brianza prot. n. 33177 del 26 giugno 2024, avente ad oggetto «conformazione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi e comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i. dell’avvio delle procedure di cui all’art. 216, comma 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’insediamento sito in Via Edison 47 - Seregno (MB)»;
- ove occorrer possa, del verbale di sopralluogo di ARPA del 16 ottobre 2024 e della relazione tecnica trasmessa da ARPA alla Provincia con prot. n. 55210 del 4 novembre 2024, ancorché non nota nel contenuto;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Effebiquattro S.p.A. è un produttore italiano di porte in legno per interni e altre soluzioni di arredo, che svolge la propria attività presso lo stabilimento sito nel Comune di Seregno, in virtù di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Monza e Brianza con provvedimento prot. n. 1260/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Seregno con atto n. 41621 del 28 agosto 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.
L’AUA rilasciata alla Società ricomprende due diversi titoli ambientali:
- ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, per abilitare le emissioni in atmosfera dell’impianto;
- ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, per abilitare il recupero, mediante combustione (operazione R1 dell’Allegato C della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006), degli scarti di legno (codice EER 030105), per l’alimentazione di una caldaia impiegata per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi tecnologici (riscaldamento delle presse e dei forni di essicazione per la verniciatura).
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare anche monocratica, ed in particolare il provvedimento con cui la Provincia di Monza e Brianza ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti, con contestuale revoca parziale dell’AUA rilasciata.
Con decreto n. 664 del 18 giugno 2025 il Presidente della Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare urgente, tenuto conto che il pregiudizio prospettato presenta le necessarie caratteristiche di gravità e irreparabilità in quanto correlato alla prosecuzione dell’attività produttiva e alla salvaguardia dei livelli occupazionali ”, non emergendo per contro situazioni di rischio concreto per la salute o per l’ambiente.
Nonostante la rituale notificazione, nessuna delle Autorità intimate si è costituita in giudizio.
Con ordinanza 28 luglio 2025 n. 840 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto monocratico, e ha disposto istruttoria, ritenendo necessario al fine del decidere acquisire dalla Provincia di Monza e Brianza una documentata relazione sui fatti di causa nonché la relazione di ARPA Lombardia redatta a seguito del sopralluogo del 16 ottobre 2024, richiamata nel provvedimento del 15 maggio 2025 impugnato, rinviando le parti alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Si è costituita in giudizio ARPA Lombardia, resistendo al ricorso e dando atto che, a seguito di presentazione di una nuova istanza di modifica sostanziale AUA, la Provincia ha concluso il procedimento in data 3 novembre 2025, con il rilascio ex novo del titolo per la gestione dei rifiuti ex artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006.
Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025 la ricorrente, confermando che con Decreto Dirigenziale raccolta generale n. 3189 del 3 novembre 2025 la Provincia di Monza e Brianza ha autorizzato la modifica richiesta dalla ricorrente per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti ai sensi degli articoli 215 e 216 D.lgs. 152/2006, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 la causa, chiamata per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Alla luce dell’evoluzione procedimentale e dell’adozione di un nuovo provvedimento da parte della Provincia di Monza e Brianza, satisfattivo della pretesa della ricorrente, come dalla stessa dichiarato, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LE NT LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NT LI | IC OS |
IL SEGRETARIO