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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1797 /2023 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Impagliazzo, elettivamente domiciliato come in atti in Forio, via Prov.le Lacco n.136.
RICORRENTE E
, in persona del procuratore Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, dall' avv. Giovanni Grilletto, elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Novara n. 13. RESISTENTE
, in persona del Presidente pro tempore. CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.1.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato il 2.1.2023 dall con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 4.132,48 per CP_3 pretesi contributi non versati per gli anni 2020 e 2021; di essere stato fino al 1991, anno di cessazione dell'attività, titolare di impresa agricola;
che il coniuge, CP_4 aveva coltivato direttamente i fondi da lui messi a disposizione e un altro concesso in locazione a di avere pagato regolarmente i contributi a beneficio della Parte_2 moglie;
che quest'ultima con lettere del 28.12.1991 e del 15.7.1996 aveva richiesto e ribadito all la cancellazione da coltivatrice diretta sostenendo di avere cessato CP_3
l'attività nel 1991; di avere ricevuto il 4.3.97 la lettera dall'Ente con la quale nel novembre 1996 dava riscontro all'istanza di variazione del 3.1.92 adducendo l'insufficienza della documentazione circa la destinazione dei fondi in proprietà o in fitto;
di avere proposto opposizione, senza alcun esito, alla Commissione Centrale con lettera raccomandata a.r. del 15.3.1997 indicando la destinazione dei fondi in precedenza coltivati dal coniuge e precisando che i terreni erano stati occupati da case adibite ad abitazione dei figli e in parte donati nonché di non avere la detenzione del terreno in fitto dal precisava altresì che il fondamento del presunto Parte_2 credito contributivo doveva essere fornito dall'opposto , come ribadito anche con CP_3 le sentenze emesse da questo Tribunale n. 79/07 del 13.03.2007, n. 186/09 del 07.10.2009, n. 224/09 del 28.10.2009, n. 24/010 del 20.01.2010 e n. 36/010 del 23.01.2010, n. 241/2011 del 06.04.2011 e n. 7516/2015 del 01.10.2015.
Concludeva chiedendo “annullarsi l'impugnato avviso di addebito dell' sede di CP_3
Napoli n. 371 2022 44 000 ed ogni atto relativo e connesso e dichiararsi P.IVA_1 non dovuti i relativi contributi richiesti;
condannarsi l' in persona del legale CP_3 rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore per averle anticipate”.
Accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di discussione, l'opposto CP_3 CP_5 rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Si costituiva con memoria depositata il 21.4.2023, l dichiarando di rifiutare il CP_6 contraddittorio sulle eccezioni riguardanti il presunto credito o sui fatti che avevano indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa, rimarcando che, quanto alla tempistica di tale adempimento, non investivano in alcuna parte atti o incombenti di esso ente di riscossione, essendo ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore;
eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva concludeva chiedendo: “- In via preliminare accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare 21.1.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che l'opposizione di cui si tratta risulta tempestivamente proposta in quanto l'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato a mezzo servizio postale in data 2.1.23 e il ricorso in opposizione avverso tale atto è stato depositato il 30.1.23, entro il termine dei 40 giorni fissati dalla normativa applicabile alla fattispecie. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , stante il contenuto del ricorso, in cui sono avanzate solo Controparte_1 censure nel merito della pretesa impositiva dell e tenuto conto che la notifica del CP_3 ricorso ad Agenzia stessa risulta a meri fini di comunicazione della intervenuta sospensione. Quanto al merito, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per come del resto statuito in molteplici fattispecie del tutto similari, in quanto riguardanti lo stesso ricorrente e la contribuzione in parola, sia pure per anni diversi (sentenza della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli n.241/11 nonché sentenze della medesima sezione n.20/05, n. 79/07, n. 186/09, n. 224/09, n.24/2010, n. 36/2010, n. 329/2010, n. 1000/2013, 3234/2013 e 5301/2013 nonché sentenze della sezione lavoro del Tribunale di Napoli n. 14537/03 e 24063/04). Ritiene questo Giudice, pertanto, che la presente fattispecie sia del tutto attagliabile a quelle già ripetutamente esaminate da altri giudici, ai cui precedenti sopra indicati si riporta ex art. 118 disp. att c.p.c.
Emerge infatti dalla documentazione acclusa al ricorso che la coniuge del Barone,
con lettera raccomandata n.4759 del 28.12.1991, chiese all – CP_4 CP_3
Servizio per i contributi agricoli unificati la cancellazione da coltivatrice diretta ( attività che esplicava su fondi del Barone sresso), in quanto non esercitava più tale attività; che successivamente veniva inviata altra lettera racc.ta a.r. n.2854 in data 15.07.96, a firma sia dell'opponente che della moglie, indirizzata alla sede dell CP_3 di Napoli via Galileo Ferraris, con cui si richiamava la racc.ta n.4759 e veniva ribadito che la aveva cessato l'attività fin dal 1990. CP_4
Ne consegue che, alla luce delle risultanze processuali non sussiste il presupposto di fatto del rapporto contributivo, non constando che l'opponente svolga alcuna attività ricollegabile a detto rapporto. Si rileva, altresì, che l'ente convenuto, rimasto contumac,e non ha dispiegato alcuna attività volta a provare i fatti posti a fondamento del credito per il quale ha proceduto”. In ogni caso anche in questo giudizio è stata prodotta copia della lettera datata 28.12.1991 con la quale coniuge dell'opponente ha chiesto la CP_4 cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti perché non esercitava da allora più tale attività. Nel caso in esame, pertanto, in relazione alla contestata violazione contributiva indicata nell'avviso di addebito, la pretesa creditoria dell deve ritenersi infondata. CP_3
Del resto, per come ribadito, parte opposta (e cioè l'INP, attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, al proprio onere probatorio, essendo il detto Istituto nella specie attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade su di esso. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell (che nella CP_5 fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Non avendo l fornito alcuna prova – stante la sua opzione nel senso della CP_3 contumacia anche nel presente giudizio - in ordine alle violazioni contributive contestate – dall'avviso e dalla restante documentazione prodotta non è possibile, infatti, evincere quali siano stati il procedimento e i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a stabilire il regime contributivo che doveva essere applicato al ricorrente in relazione all'attività svolta – l'opposizione deve essere, pertanto, accolta. Alla luce di quanto sopra l'avviso di addebito n. 371 2014 00070747 49 000 notificato a mezzo servizio postale in data 20.10.2014 relativo a contributi dovuti alla gestione agricoli deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva, con attribuzione , stante la dichiarazione di resa anticipazione. Nulla è dovuto quanto alle spese ad CP_6
P. Q. M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato al ricorrente di cui in epigrafe in data 2.1.23.
b) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese CP_3 che liquida in complessivi euro 975,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla quanto alle spese relativamente ad . Controparte_1
Si comunichi. Napoli, 21.1.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1797 /2023 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Impagliazzo, elettivamente domiciliato come in atti in Forio, via Prov.le Lacco n.136.
RICORRENTE E
, in persona del procuratore Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, dall' avv. Giovanni Grilletto, elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Novara n. 13. RESISTENTE
, in persona del Presidente pro tempore. CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.1.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato il 2.1.2023 dall con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 4.132,48 per CP_3 pretesi contributi non versati per gli anni 2020 e 2021; di essere stato fino al 1991, anno di cessazione dell'attività, titolare di impresa agricola;
che il coniuge, CP_4 aveva coltivato direttamente i fondi da lui messi a disposizione e un altro concesso in locazione a di avere pagato regolarmente i contributi a beneficio della Parte_2 moglie;
che quest'ultima con lettere del 28.12.1991 e del 15.7.1996 aveva richiesto e ribadito all la cancellazione da coltivatrice diretta sostenendo di avere cessato CP_3
l'attività nel 1991; di avere ricevuto il 4.3.97 la lettera dall'Ente con la quale nel novembre 1996 dava riscontro all'istanza di variazione del 3.1.92 adducendo l'insufficienza della documentazione circa la destinazione dei fondi in proprietà o in fitto;
di avere proposto opposizione, senza alcun esito, alla Commissione Centrale con lettera raccomandata a.r. del 15.3.1997 indicando la destinazione dei fondi in precedenza coltivati dal coniuge e precisando che i terreni erano stati occupati da case adibite ad abitazione dei figli e in parte donati nonché di non avere la detenzione del terreno in fitto dal precisava altresì che il fondamento del presunto Parte_2 credito contributivo doveva essere fornito dall'opposto , come ribadito anche con CP_3 le sentenze emesse da questo Tribunale n. 79/07 del 13.03.2007, n. 186/09 del 07.10.2009, n. 224/09 del 28.10.2009, n. 24/010 del 20.01.2010 e n. 36/010 del 23.01.2010, n. 241/2011 del 06.04.2011 e n. 7516/2015 del 01.10.2015.
Concludeva chiedendo “annullarsi l'impugnato avviso di addebito dell' sede di CP_3
Napoli n. 371 2022 44 000 ed ogni atto relativo e connesso e dichiararsi P.IVA_1 non dovuti i relativi contributi richiesti;
condannarsi l' in persona del legale CP_3 rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore per averle anticipate”.
Accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di discussione, l'opposto CP_3 CP_5 rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Si costituiva con memoria depositata il 21.4.2023, l dichiarando di rifiutare il CP_6 contraddittorio sulle eccezioni riguardanti il presunto credito o sui fatti che avevano indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa, rimarcando che, quanto alla tempistica di tale adempimento, non investivano in alcuna parte atti o incombenti di esso ente di riscossione, essendo ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore;
eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva concludeva chiedendo: “- In via preliminare accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare 21.1.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che l'opposizione di cui si tratta risulta tempestivamente proposta in quanto l'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato a mezzo servizio postale in data 2.1.23 e il ricorso in opposizione avverso tale atto è stato depositato il 30.1.23, entro il termine dei 40 giorni fissati dalla normativa applicabile alla fattispecie. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , stante il contenuto del ricorso, in cui sono avanzate solo Controparte_1 censure nel merito della pretesa impositiva dell e tenuto conto che la notifica del CP_3 ricorso ad Agenzia stessa risulta a meri fini di comunicazione della intervenuta sospensione. Quanto al merito, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per come del resto statuito in molteplici fattispecie del tutto similari, in quanto riguardanti lo stesso ricorrente e la contribuzione in parola, sia pure per anni diversi (sentenza della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli n.241/11 nonché sentenze della medesima sezione n.20/05, n. 79/07, n. 186/09, n. 224/09, n.24/2010, n. 36/2010, n. 329/2010, n. 1000/2013, 3234/2013 e 5301/2013 nonché sentenze della sezione lavoro del Tribunale di Napoli n. 14537/03 e 24063/04). Ritiene questo Giudice, pertanto, che la presente fattispecie sia del tutto attagliabile a quelle già ripetutamente esaminate da altri giudici, ai cui precedenti sopra indicati si riporta ex art. 118 disp. att c.p.c.
Emerge infatti dalla documentazione acclusa al ricorso che la coniuge del Barone,
con lettera raccomandata n.4759 del 28.12.1991, chiese all – CP_4 CP_3
Servizio per i contributi agricoli unificati la cancellazione da coltivatrice diretta ( attività che esplicava su fondi del Barone sresso), in quanto non esercitava più tale attività; che successivamente veniva inviata altra lettera racc.ta a.r. n.2854 in data 15.07.96, a firma sia dell'opponente che della moglie, indirizzata alla sede dell CP_3 di Napoli via Galileo Ferraris, con cui si richiamava la racc.ta n.4759 e veniva ribadito che la aveva cessato l'attività fin dal 1990. CP_4
Ne consegue che, alla luce delle risultanze processuali non sussiste il presupposto di fatto del rapporto contributivo, non constando che l'opponente svolga alcuna attività ricollegabile a detto rapporto. Si rileva, altresì, che l'ente convenuto, rimasto contumac,e non ha dispiegato alcuna attività volta a provare i fatti posti a fondamento del credito per il quale ha proceduto”. In ogni caso anche in questo giudizio è stata prodotta copia della lettera datata 28.12.1991 con la quale coniuge dell'opponente ha chiesto la CP_4 cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti perché non esercitava da allora più tale attività. Nel caso in esame, pertanto, in relazione alla contestata violazione contributiva indicata nell'avviso di addebito, la pretesa creditoria dell deve ritenersi infondata. CP_3
Del resto, per come ribadito, parte opposta (e cioè l'INP, attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, al proprio onere probatorio, essendo il detto Istituto nella specie attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade su di esso. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell (che nella CP_5 fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Non avendo l fornito alcuna prova – stante la sua opzione nel senso della CP_3 contumacia anche nel presente giudizio - in ordine alle violazioni contributive contestate – dall'avviso e dalla restante documentazione prodotta non è possibile, infatti, evincere quali siano stati il procedimento e i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a stabilire il regime contributivo che doveva essere applicato al ricorrente in relazione all'attività svolta – l'opposizione deve essere, pertanto, accolta. Alla luce di quanto sopra l'avviso di addebito n. 371 2014 00070747 49 000 notificato a mezzo servizio postale in data 20.10.2014 relativo a contributi dovuti alla gestione agricoli deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva, con attribuzione , stante la dichiarazione di resa anticipazione. Nulla è dovuto quanto alle spese ad CP_6
P. Q. M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 37120220014806844000 notificato al ricorrente di cui in epigrafe in data 2.1.23.
b) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese CP_3 che liquida in complessivi euro 975,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla quanto alle spese relativamente ad . Controparte_1
Si comunichi. Napoli, 21.1.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi