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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 12083/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12083/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 9.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12083/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] li Battiati Parte_1 C.F._1
(CT) il 06/01/1951, in proprio e nella qualità di erede di (c.f. Persona_1
), nata ad [...] il [...] e deceduta in Sant'Agata li C.F._2
Battiati (CT) il 31/12/2014, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Chiara Martina
Mangiagli ed elettivamente domiciliato per procura in atti presso il suo studio sito in Catania, via Enna n. 24, icorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, P.IVA_1 per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125
CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del 09/10/2024, notificatogli dall' , sede di CP_1
Catania, il 28/10/2024, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione n. 20086570 della sig.ra ” – madre e dante CP_2 Persona_1 causa dell'istante, che ne è erede – in quanto la predetta sig.ra avrebbe percepito Per_1 una prestazione in misura superiore a quella spettante, per il periodo dal 01/06/2012 al
31/01/2015, per un importo complessivo di € 1.401,44. Precisava di avere inoltrato telematicamente al Comitato Provinciale INPS di Catania ricorso amministrativo il
30/10/2024, che allegava in atti in uno alla ricevuta di deposito, impugnando il suddetto provvedimento e chiedendone l'annullamento integrale, eccependo la non debenza della somma richiesta, in applicazione del disposto dell'art. 52 L. n. 88/1989, nonché la prescrizione parziale della pretesa dell'Istituto, oltre che, in ulteriore subordine, l'erroneità del quantum allo stesso richiesto, stante l'esistenza di un altro erede. Precisava, tuttavia, che con delibera n. 2416486 del 20/11/2024, che allegava anch'essa in atti, l' – sede Mascalucia, via A. CP_1
De Gasperi n. 35 - ha respinto il superiore ricorso adducendo che l'importo di €1.401,44, da recuperare, è scaturito da una ricostituzione del 14/12/2014 sulla base della quale è stato CP_3 determinato l'importo della pensione n. 20086570 a decorrere dal 1 giugno 2012, a CP_2 seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2012”
Richiamando l'art. 52 della L. n. 88/89 nonché l'art. 13 L. n. 412 del 1991, eccepiva, che la sig.ra ha percepito, in assoluta buona fede, le somme erogate, a suo Persona_1 tempo, dall' , visto che l' resistente non ha mai mosso alcun tempestivo rilievo CP_1 CP_1 alla pensionata. In subordine, eccepiva, altresì, la parziale prescrizione decennale (ex art. 2946
c.c.) del preteso credito rivendicato dall' in quanto, nelle more del provvedimento CP_1 oggetto del presente ricorso, nessun atto interruttivo è stato mai notificato alla sig.ra o agli eredi. Pertanto, considerato che il provvedimento impugnato gli è stato Per_1 notificato il 28/10/2024, sono estinte, per decorso della prescrizione decennale, tutte le pretese afferenti al periodo che va dal 01/06/2012 al 28/10/2014. Eccepiva, in ulteriore subordine, di non essere l'unico erede della sig.ra come si ricava dall'esame della Persona_1 dichiarazione di successione che allegava in atti, per cui, ai sensi dell'art. 752 c.c., egli eventualmente potrebbe rispondere del presunto debito solo in proporzione della propria quota ereditaria, pari al 50%.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare che il sig. non è debitore Parte_1 della somma che gli viene richiesta in pagamento dall' con l'impugnato provvedimento CP_1
e, conseguentemente, annullarlo e/o disapplicarlo, in quanto illegittimo;
in subordine, ritenere e dichiarare parzialmente prescritto il preteso credito ex adverso rivendicato, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ogni caso, ritenere e dichiarare che il ricorrente risponde del presunto debito della defunta sig.ra solo in proporzione della propria quota ereditaria, pari al Persona_1
50%. Con vittoria di spese e compensi di lite
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, in subordine condannare il ricorrente a pagare all' le somme che saranno accertate in corso di causa , CP_1 spese vinte.
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 30/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 9 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 9.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ritenuta la domanda di annullamento dell'atto impugnato come richiesta di accertamento della insussistenza dell'indebito contestato, tale essendo l'oggetto della domanda per come lo stesso si desume dalla lettura complessiva del ricorso, quest'ultimo va accolto sulla scorta delle considerazioni di seguito indicate.
Come noto, secondo la Corte di Cassazione, “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”
(Cass. 28771/18).
La stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “”In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord.
12323/20).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato: “Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre,
Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”; ed ha ribadito il seguente principio di diritto: a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. 13915/2021).
Esaminando la questione più liquida, si rileva che nel caso di specie, l' ha dedotto che CP_1
l'indebito oggetto della controversia giudiziale è scaturito da una ricostituzione batch del
14/12/2014 che ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 20086570 categoria SO- assegno sociale- a decorrere dal 1 giugno 2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012 e che dal suddetto ricalcolo, che ha riguardato la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, sono scaturite somme indebitamente percepite su pensione cat.SO n. 20086570 della Sig.ra per Persona_1 il periodo dal 01/06/2012 al 31/01/2015; in particolare l ha precisato che è stato CP_1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.401,44 in quanto sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Ha poi precisato che l'indebito non risulta prescritto poiché, acquisito in data 15/12/2014, è stato inviatoTE08 in data 16/12/2014 con raccomandata A/R consegnata il 09/01/2015 e, pur tuttavia, produce solo il frontespizio di una raccomandata che, tuttavia, non è possibile ricondurre all'indebito oggi richiesto oltre al fatto che non è depositata in atti la relata di notifica.
In assenza della prova della recezione della suddetta comunicazione alla data di notifica dell'accertamento impugnato la richiesta dell'Istituto risulta prescritto ed il ricorso deve essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12083/2024 R.G. così statuisce: Accoglie il ricorso
Condanna l' al pagamento delle spese legali che si liquidano in favore del ricorrente CP_1 nella misura di €. 1.200,00 oltre spese generali IVA e CPA sul dovuto come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 10 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12083/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 9.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12083/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] li Battiati Parte_1 C.F._1
(CT) il 06/01/1951, in proprio e nella qualità di erede di (c.f. Persona_1
), nata ad [...] il [...] e deceduta in Sant'Agata li C.F._2
Battiati (CT) il 31/12/2014, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Chiara Martina
Mangiagli ed elettivamente domiciliato per procura in atti presso il suo studio sito in Catania, via Enna n. 24, icorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, P.IVA_1 per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125
CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del 09/10/2024, notificatogli dall' , sede di CP_1
Catania, il 28/10/2024, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione n. 20086570 della sig.ra ” – madre e dante CP_2 Persona_1 causa dell'istante, che ne è erede – in quanto la predetta sig.ra avrebbe percepito Per_1 una prestazione in misura superiore a quella spettante, per il periodo dal 01/06/2012 al
31/01/2015, per un importo complessivo di € 1.401,44. Precisava di avere inoltrato telematicamente al Comitato Provinciale INPS di Catania ricorso amministrativo il
30/10/2024, che allegava in atti in uno alla ricevuta di deposito, impugnando il suddetto provvedimento e chiedendone l'annullamento integrale, eccependo la non debenza della somma richiesta, in applicazione del disposto dell'art. 52 L. n. 88/1989, nonché la prescrizione parziale della pretesa dell'Istituto, oltre che, in ulteriore subordine, l'erroneità del quantum allo stesso richiesto, stante l'esistenza di un altro erede. Precisava, tuttavia, che con delibera n. 2416486 del 20/11/2024, che allegava anch'essa in atti, l' – sede Mascalucia, via A. CP_1
De Gasperi n. 35 - ha respinto il superiore ricorso adducendo che l'importo di €1.401,44, da recuperare, è scaturito da una ricostituzione del 14/12/2014 sulla base della quale è stato CP_3 determinato l'importo della pensione n. 20086570 a decorrere dal 1 giugno 2012, a CP_2 seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2012”
Richiamando l'art. 52 della L. n. 88/89 nonché l'art. 13 L. n. 412 del 1991, eccepiva, che la sig.ra ha percepito, in assoluta buona fede, le somme erogate, a suo Persona_1 tempo, dall' , visto che l' resistente non ha mai mosso alcun tempestivo rilievo CP_1 CP_1 alla pensionata. In subordine, eccepiva, altresì, la parziale prescrizione decennale (ex art. 2946
c.c.) del preteso credito rivendicato dall' in quanto, nelle more del provvedimento CP_1 oggetto del presente ricorso, nessun atto interruttivo è stato mai notificato alla sig.ra o agli eredi. Pertanto, considerato che il provvedimento impugnato gli è stato Per_1 notificato il 28/10/2024, sono estinte, per decorso della prescrizione decennale, tutte le pretese afferenti al periodo che va dal 01/06/2012 al 28/10/2014. Eccepiva, in ulteriore subordine, di non essere l'unico erede della sig.ra come si ricava dall'esame della Persona_1 dichiarazione di successione che allegava in atti, per cui, ai sensi dell'art. 752 c.c., egli eventualmente potrebbe rispondere del presunto debito solo in proporzione della propria quota ereditaria, pari al 50%.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare che il sig. non è debitore Parte_1 della somma che gli viene richiesta in pagamento dall' con l'impugnato provvedimento CP_1
e, conseguentemente, annullarlo e/o disapplicarlo, in quanto illegittimo;
in subordine, ritenere e dichiarare parzialmente prescritto il preteso credito ex adverso rivendicato, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ogni caso, ritenere e dichiarare che il ricorrente risponde del presunto debito della defunta sig.ra solo in proporzione della propria quota ereditaria, pari al Persona_1
50%. Con vittoria di spese e compensi di lite
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, in subordine condannare il ricorrente a pagare all' le somme che saranno accertate in corso di causa , CP_1 spese vinte.
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 30/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 9 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 9.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ritenuta la domanda di annullamento dell'atto impugnato come richiesta di accertamento della insussistenza dell'indebito contestato, tale essendo l'oggetto della domanda per come lo stesso si desume dalla lettura complessiva del ricorso, quest'ultimo va accolto sulla scorta delle considerazioni di seguito indicate.
Come noto, secondo la Corte di Cassazione, “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”
(Cass. 28771/18).
La stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “”In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord.
12323/20).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato: “Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre,
Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”; ed ha ribadito il seguente principio di diritto: a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. 13915/2021).
Esaminando la questione più liquida, si rileva che nel caso di specie, l' ha dedotto che CP_1
l'indebito oggetto della controversia giudiziale è scaturito da una ricostituzione batch del
14/12/2014 che ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 20086570 categoria SO- assegno sociale- a decorrere dal 1 giugno 2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012 e che dal suddetto ricalcolo, che ha riguardato la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, sono scaturite somme indebitamente percepite su pensione cat.SO n. 20086570 della Sig.ra per Persona_1 il periodo dal 01/06/2012 al 31/01/2015; in particolare l ha precisato che è stato CP_1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.401,44 in quanto sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Ha poi precisato che l'indebito non risulta prescritto poiché, acquisito in data 15/12/2014, è stato inviatoTE08 in data 16/12/2014 con raccomandata A/R consegnata il 09/01/2015 e, pur tuttavia, produce solo il frontespizio di una raccomandata che, tuttavia, non è possibile ricondurre all'indebito oggi richiesto oltre al fatto che non è depositata in atti la relata di notifica.
In assenza della prova della recezione della suddetta comunicazione alla data di notifica dell'accertamento impugnato la richiesta dell'Istituto risulta prescritto ed il ricorso deve essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12083/2024 R.G. così statuisce: Accoglie il ricorso
Condanna l' al pagamento delle spese legali che si liquidano in favore del ricorrente CP_1 nella misura di €. 1.200,00 oltre spese generali IVA e CPA sul dovuto come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 10 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011