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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1213/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.1.1982, ivi residente, via Algeri n. 106, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giulia Mica, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 19.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 2.4.2024, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 11.11.2014 e che Controparte_1 dalla loro unione nasceva il figlio (il 14.2.2014), chiedeva pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale dal marito, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis per incomprensioni e incompatibilità di carattere.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé nella casa coniugale di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di corrisponderle la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 17.12.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge resistente, la ricorrente, presente personalmente, insisteva nella domanda di separazione.
Aggiungeva di beneficiare del reddito di inclusione di euro 300,00 e dell'assegno unico per il figlio di euro 200,00, di lavorare saltuariamente come addetta alle pulizie, evidenziando che il vedeva il minore una o due volte la settimana e che non versava nulla a titolo di CP_1 mantenimento.
All'esito della medesima udienza, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., il giudice relatore in via provvisoria e urgente disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente cui assegnava la casa coniugale;
regolamentava in modo dettagliato l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento adottato il 19.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, il giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione avendo già assegnato i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. Anche la domanda di affidamento condiviso del figlio minore è fondata e va accolta.
2 In punto di diritto, bisogna ricordare che a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale di una o dell'altra parte, non avendo la ricorrente neppure allegato ragioni di pregiudizio per il figlio minorenne derivanti dalla frequentazione con il padre o da presunta
3 inadeguatezza dello stesso.
Pertanto, non essendo emerse circostanze nuove rispetto all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 337 sexies c.c., la ex casa coniugale va assegnata alla ricorrente per viverci unitamente al figlio minore.
Vanno altresì confermate le modalità di visita del padre, il quale potrà incontrare e tenere con sé il minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle
16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dalle ore 16.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica;
potrà sentire il minore telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre-cena (salvo impegni scolastici e sportivi), tra le
19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il
31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
5. Per quel che riguarda la misura del mantenimento chiesto dalla ricorrente per il figlio, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie dei figli in proporzione alle proprie risorse, in assenza di notizie relative alla posizione reddituale del il Collegio ritiene equo confermare quanto CP_1 previsto nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. resa dal giudice relatore.
Pertanto, dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 150,00 – soggetta a rivalutazione ISTAT – a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020. CP_ Al fine di compensare l'esiguo importo stabilito a titolo di mantenimento, va previsto che l corrisponda alla ricorrente il 100% dell'assegno unico per il minore.
6. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1213/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
4 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale a Parte_1 regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la Controparte_1 somma di euro 150,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CP_ dispone che l corrisponda il 100% dell'assegno unico alla ricorrente;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.1.1982, ivi residente, via Algeri n. 106, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giulia Mica, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 19.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 2.4.2024, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 11.11.2014 e che Controparte_1 dalla loro unione nasceva il figlio (il 14.2.2014), chiedeva pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale dal marito, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis per incomprensioni e incompatibilità di carattere.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé nella casa coniugale di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di corrisponderle la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 17.12.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge resistente, la ricorrente, presente personalmente, insisteva nella domanda di separazione.
Aggiungeva di beneficiare del reddito di inclusione di euro 300,00 e dell'assegno unico per il figlio di euro 200,00, di lavorare saltuariamente come addetta alle pulizie, evidenziando che il vedeva il minore una o due volte la settimana e che non versava nulla a titolo di CP_1 mantenimento.
All'esito della medesima udienza, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., il giudice relatore in via provvisoria e urgente disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente cui assegnava la casa coniugale;
regolamentava in modo dettagliato l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento adottato il 19.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, il giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione avendo già assegnato i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. Anche la domanda di affidamento condiviso del figlio minore è fondata e va accolta.
2 In punto di diritto, bisogna ricordare che a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale di una o dell'altra parte, non avendo la ricorrente neppure allegato ragioni di pregiudizio per il figlio minorenne derivanti dalla frequentazione con il padre o da presunta
3 inadeguatezza dello stesso.
Pertanto, non essendo emerse circostanze nuove rispetto all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 337 sexies c.c., la ex casa coniugale va assegnata alla ricorrente per viverci unitamente al figlio minore.
Vanno altresì confermate le modalità di visita del padre, il quale potrà incontrare e tenere con sé il minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle
16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dalle ore 16.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica;
potrà sentire il minore telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre-cena (salvo impegni scolastici e sportivi), tra le
19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il
31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
5. Per quel che riguarda la misura del mantenimento chiesto dalla ricorrente per il figlio, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie dei figli in proporzione alle proprie risorse, in assenza di notizie relative alla posizione reddituale del il Collegio ritiene equo confermare quanto CP_1 previsto nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. resa dal giudice relatore.
Pertanto, dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 150,00 – soggetta a rivalutazione ISTAT – a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020. CP_ Al fine di compensare l'esiguo importo stabilito a titolo di mantenimento, va previsto che l corrisponda alla ricorrente il 100% dell'assegno unico per il minore.
6. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1213/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
4 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale a Parte_1 regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la Controparte_1 somma di euro 150,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CP_ dispone che l corrisponda il 100% dell'assegno unico alla ricorrente;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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