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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1595/2018 R.G.
È comparso, per , l'avv. GIUSEPPE VADALA' Parte_1
BERTINI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. ROSALIA AMATA in Controparte_1 sostituzione dell'avv. GIOVANNI PREVITI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per CP_2
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
Vadalà Bertini presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bontempo Casaloto presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
(p.i. ), in persona del procuratore pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Previti ed elettivamente domiciliata in Patti, via Luigi D'Amico n. 5 presso lo studio professionale dell'avv. Carmelo Amata
APPELLATI avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 12 settembre 2018 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 15/2018 con cui il Giudice di Pace di Tortorici aveva rigettato la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla propria Audi TT (tg. EF 148TP) da una IT C3 (tg. CZ 927 XH) che il 17 giugno
2012 nell'esecuzione di una manovra in retromarcia lungo la strada scorrevole che collega il di Tortorici con di Capri Leone aveva costretto il guidatore CP_4 CP_5 di una Opel SA (tg. DS 139 WK) ad arrestarsi repentinamente, provocando indirettamente l'urto tra il primo e il terzo veicolo appena indicati.
Nella resistenza di (impresa assicuratrice della IT C3) e di CP_3 CP_2
(proprietaria del veicolo assicurato), costituitesi, rispettivamente, il 20
[...] novembre 2018 e l'8 ottobre 2019, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 22 dicembre 2022 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per riorganizzare il carico di ruolo nonché per la definizione di giudizi più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti comparse e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
È pacifico che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v., ex multis, Cass., n. 40560/2021; Cass., n. 7675/2019; Cass., n.
20836/2018). Le censure di parte appellante risultano esposte in maniera puntuale, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata e consentono pertanto al
Tribunale di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame. E ciò è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
3 Va poi evidenziato che l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata resta assorbita dalla decisione nel merito della lite (Cass., n.
37272/2021).
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Assicurazione in primo grado e reiterata nella comparsa di costituzione in appello.
Non rileva, infatti, l'assenza di uno scontro tra il veicolo assicurato e il mezzo condotto dall'attore giacché l'assicurazione civile verso terzi comprende ogni ipotesi di circolazione ex art. 2054 c.c., inclusa quella che ha cagionato un pregiudizio in via mediata purché, come nella specie, legato al traffico veicolare.
Infine, occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate
(v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
3. – L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia fatto malgoverno del compendio probatorio acquisito, sostenendo il difetto di prove sulla responsabilità del conducente della IT C3 laddove, invece, la corretta valutazione del materiale istruttorio raccolto avrebbe comportato l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
È pacifico che “[i]n tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso” (v., per tutte, Cass.,
n. 15818/2011).
Escussa come teste, ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 indicata dall'attore in citazione, riferendo “mi trovavo trasportata sulla Opel SA di mia madre e procedevamo con direzione di marcia mare-monti quando dopo una Persona_1 curva, vedevo una IT C3 che era intenta ad effettuare una manovra di retromarcia, provenendo da una stradina (...) e si è fermata nel centro della carreggiata, impedendoci di passare. Preciso che abbiamo dovuto arrestare la marcia, mettendo addirittura la prima quando venivamo tamponati dalla Audi di cui non ricordo il modello condotta da Confermo che il Parte_2
4 luogo del sinistro è quello raffigurato nelle fotografie allegate al fascicolo dell'attore e che mi vengono esibite” e specificando che “non vi è stato urto tra la Opel SA e la IT C3”.
Invero, la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, sì da evitare danni a cose o a persone (Cass., n. 3367/2015).
È stato affermato che in tema di circolazione stradale, il conducente il quale, compiendo la retromarcia o, in generale, partendo da fermo, intende immettersi nel flusso della circolazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 105, settimo comma, del codice stradale, ad osservare le particolari cautele stabilite dall'art. 522 del relativo regolamento (approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420) e, quindi, ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna (Cass., n. 8245/1987).
Nella specie l'appellante non ha invocato tutela rispetto alla (condotta imputabile al conducente della) Opel SA da lui pacificamente tamponata, ma ha agito nei confronti della IT C3, rispetto a cui non vi è stato alcuno scontro diretto, ma la cui retromarcia costituisce sicuro antecedente con-causale del danno ex art. 40 c.p. (v.
Cass., n. 8878/2024: “[i]n presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato”).
Deve allora trovare applicazione l'art. 2054, comma 1, c.c. in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Non rileva, invece, la presunzione di pari responsabilità contemplata dal comma 2 giacché, come a più riprese evidenziato, tra la IT C3 – danneggiante – e l'Audi
TT – danneggiata – non vi è stato alcuno scontro.
Sennonché una prova liberatoria siffatta non è stata fornita né da né CP_2 dalla sua Assicurazione, non essendo emersa l'adozione di alcuno degli accorgimenti
5 rilevanti ex art. 154 Codice della Strada (“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”).
e vanno dunque condannate, in solido, al risarcimento CP_2 CP_3 del danno patrimoniale.
Il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., n. 1183/2007), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già
Cass., n. 3352/1989). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., n. 1781/2012), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (Cass., S.U., n. 26972/2008).
Infatti, come recentemente evidenziato dal Supremo Collegio, “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass., n. 17670/2024). ha prodotto fatture (quietanzate) riferite alle riparazioni ed ai Parte_1 costi che ha dovuto sostenere. Se è vero, infatti, che una fattura non può costituire, di per sé, prova del danno, è altresì vero che - nel caso di specie - la fattura prodotta può essere utilizzata quale corretto parametro di liquidazione (almeno equitativa) del danno medesimo, considerato che essa, oltre a provenire da un terzo e ad essere accompagnata da una quietanza, concerne specificamente le parti di vetture interessate dal sinistro, a maggior ragione in assenza di specifica contestazione sulla quantificazione del danno (in comparsa di costituzione e risposta le parti convenute- odierne appellate hanno solo contestato l'inidoneità della fattura per la liquidazione del danno, senza nulla osservare circa la congruità degli importi in essa indicati).
Ed infatti gli interventi effettuati sull'autovettura sono dettagliatamente descritti nella fattura dell'officina F.A.T.A. s.r.l. concessionario UD di IN (datata 7 agosto
6 2012, prodotta sub doc. 2, composta da sette pagine e recante il timbro “pagato” in calce) e appaiono pienamente congruenti con la dinamica del sinistro, giacché ivi si legge inter alia che si è intervenuti sul paraurti anteriore, sul parafango, sui fari, sulla parte anteriore del longherone etc.
Esso ammonta ad € 12.326,01 di cui € 12.090,01 a titolo di esborsi per la riparazione del veicolo direttamente connessi al sinistro ed € 236 per il trasporto del veicolo incidentato, prima, dal luogo del sinistro (i.e. € 121,00 v. fattura della Officina meccanica e soccorso stradale di datata 17 giugno 2012) Persona_2
e poi verso la concessionaria AT in IN (i.e. € 115,00 v. fattura di Pt_3 del 29 giugno 2012).
Al contrario non può essere riconosciuta la somma ulteriore di € 910,00 giacché dalla descrizione contenuta nell'ordine di lavoro non può evincersi una riconducibilità diretta e immediata al sinistro. Invero, sarebbe stato onere del danneggiato dimostrare puntualmente tale tipologia di danni.
La somma riconosciuta va, tuttavia, decurtata del 35 % pari al concorso di colpa prudenzialmente ascrivibile al danneggiato ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1,
c.c. (v., anche sul suo rilievo officioso, Cass., n. 1165/2020), giacché la pericolosità dei luoghi (“il posto era pericoloso perché la visuale della curva era ostruita da vegetazione”, così il teste “posso affermare che la stradina provenendo dalla direzione Testimone_2 mare-monte non è visibile, in quanto la curva non è a visuale libera” così il teste ) Testimone_3
– certamente nota all'attore residente proprio in Tortorici – avrebbe dovuto indurlo ad adeguare la marcia alle caratteristiche della strada e della curva, quand'anche la velocità rilevata al momento dell'impatto fosse stata effettivamente quella emergente dal sulla INCIDENTI (prodotto in primo grado dall'attore). CP_6 CP_7
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, se è vero che esso ha riscontrato una velocità di 56 km/h (“ultima velocità rilevata”), nondimeno ivi non si specifica la periodicità di tale rilevazione né se quest'ultima riguardasse l'istante dello scontro.
Del resto, se l'Opel SA, malgrado la manovra imprudente della IT C3, è riuscita a rallentare in tempo la marcia e ad evitare l'impatto, l'appellante-attore,
7 procedendo a velocità ridotta in ragione dell'assenza di visibilità della curva, avrebbe potuto certamente ridurre le conseguenze del sinistro.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, gli appellati sono tenuti a risarcire, in solido, la somma di € (12.326,01 – 35 % =) 8.011,90.
Siccome “l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno mantiene la propria natura di debito di valore anche con riguardo al rimborso delle somme erogate dal danneggiato per eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito la somma va rivalutata, secondo gli indici ISTAT al costo della vita (v., per tutte, Cass., n. 6339/1981) dal momento dei singoli esborsi e fino alla pubblicazione della sentenza.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023); prova che nella specie è assente.
Dalla pubblicazione della sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Nessuna altra somma può essere liquidata all'appellante a titolo di fermo tecnico e svalutazione commerciale, sia perché le relative domande non sono state espressamente riproposte in appello, sia perché esse sono rimaste in ogni caso sguarnite di prova in primo grado.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
8 Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellati, in solido, per entrambi i gradi di giudizio e liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, vigente al tempo della conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 26.000, tenendo conto – per il primo grado – dei valori minimi, inclusa la fase istruttoria, e – per il secondo grado – dei valori minimi, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenendo conto in entrambi i casi della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta per entrambi i gradi di giudizio la distrazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. in grado di appello (v. Cass., n. 2736/2002, alla cui stregua “[p]er la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello ius novorum, sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1595/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 15/2018 del Giudice di Pace di
Tortorici impugnata, condanna d in solido, a CP_2 CP_3 risarcire ad la somma di € 8.011,90 oltre rivalutazione Parte_1 dalla data dei singoli esborsi e sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, dei soli interessi legali;
2) condanna ed in solido, a rifondere ad CP_2 CP_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – per Parte_1 il primo grado – in € 1.385,98 (di cui € 1.104,00 per compensi ed € 281,98 per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore
9 dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e – per il secondo grado – in € 2.088,27 (di cui € 1.700,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1595/2018 R.G.
È comparso, per , l'avv. GIUSEPPE VADALA' Parte_1
BERTINI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. ROSALIA AMATA in Controparte_1 sostituzione dell'avv. GIOVANNI PREVITI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per CP_2
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
Vadalà Bertini presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bontempo Casaloto presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
(p.i. ), in persona del procuratore pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Previti ed elettivamente domiciliata in Patti, via Luigi D'Amico n. 5 presso lo studio professionale dell'avv. Carmelo Amata
APPELLATI avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 12 settembre 2018 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 15/2018 con cui il Giudice di Pace di Tortorici aveva rigettato la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla propria Audi TT (tg. EF 148TP) da una IT C3 (tg. CZ 927 XH) che il 17 giugno
2012 nell'esecuzione di una manovra in retromarcia lungo la strada scorrevole che collega il di Tortorici con di Capri Leone aveva costretto il guidatore CP_4 CP_5 di una Opel SA (tg. DS 139 WK) ad arrestarsi repentinamente, provocando indirettamente l'urto tra il primo e il terzo veicolo appena indicati.
Nella resistenza di (impresa assicuratrice della IT C3) e di CP_3 CP_2
(proprietaria del veicolo assicurato), costituitesi, rispettivamente, il 20
[...] novembre 2018 e l'8 ottobre 2019, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 22 dicembre 2022 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per riorganizzare il carico di ruolo nonché per la definizione di giudizi più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti comparse e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
È pacifico che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v., ex multis, Cass., n. 40560/2021; Cass., n. 7675/2019; Cass., n.
20836/2018). Le censure di parte appellante risultano esposte in maniera puntuale, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata e consentono pertanto al
Tribunale di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame. E ciò è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
3 Va poi evidenziato che l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata resta assorbita dalla decisione nel merito della lite (Cass., n.
37272/2021).
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Assicurazione in primo grado e reiterata nella comparsa di costituzione in appello.
Non rileva, infatti, l'assenza di uno scontro tra il veicolo assicurato e il mezzo condotto dall'attore giacché l'assicurazione civile verso terzi comprende ogni ipotesi di circolazione ex art. 2054 c.c., inclusa quella che ha cagionato un pregiudizio in via mediata purché, come nella specie, legato al traffico veicolare.
Infine, occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate
(v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
3. – L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia fatto malgoverno del compendio probatorio acquisito, sostenendo il difetto di prove sulla responsabilità del conducente della IT C3 laddove, invece, la corretta valutazione del materiale istruttorio raccolto avrebbe comportato l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
È pacifico che “[i]n tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso” (v., per tutte, Cass.,
n. 15818/2011).
Escussa come teste, ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 indicata dall'attore in citazione, riferendo “mi trovavo trasportata sulla Opel SA di mia madre e procedevamo con direzione di marcia mare-monti quando dopo una Persona_1 curva, vedevo una IT C3 che era intenta ad effettuare una manovra di retromarcia, provenendo da una stradina (...) e si è fermata nel centro della carreggiata, impedendoci di passare. Preciso che abbiamo dovuto arrestare la marcia, mettendo addirittura la prima quando venivamo tamponati dalla Audi di cui non ricordo il modello condotta da Confermo che il Parte_2
4 luogo del sinistro è quello raffigurato nelle fotografie allegate al fascicolo dell'attore e che mi vengono esibite” e specificando che “non vi è stato urto tra la Opel SA e la IT C3”.
Invero, la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, sì da evitare danni a cose o a persone (Cass., n. 3367/2015).
È stato affermato che in tema di circolazione stradale, il conducente il quale, compiendo la retromarcia o, in generale, partendo da fermo, intende immettersi nel flusso della circolazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 105, settimo comma, del codice stradale, ad osservare le particolari cautele stabilite dall'art. 522 del relativo regolamento (approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420) e, quindi, ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna (Cass., n. 8245/1987).
Nella specie l'appellante non ha invocato tutela rispetto alla (condotta imputabile al conducente della) Opel SA da lui pacificamente tamponata, ma ha agito nei confronti della IT C3, rispetto a cui non vi è stato alcuno scontro diretto, ma la cui retromarcia costituisce sicuro antecedente con-causale del danno ex art. 40 c.p. (v.
Cass., n. 8878/2024: “[i]n presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato”).
Deve allora trovare applicazione l'art. 2054, comma 1, c.c. in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Non rileva, invece, la presunzione di pari responsabilità contemplata dal comma 2 giacché, come a più riprese evidenziato, tra la IT C3 – danneggiante – e l'Audi
TT – danneggiata – non vi è stato alcuno scontro.
Sennonché una prova liberatoria siffatta non è stata fornita né da né CP_2 dalla sua Assicurazione, non essendo emersa l'adozione di alcuno degli accorgimenti
5 rilevanti ex art. 154 Codice della Strada (“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”).
e vanno dunque condannate, in solido, al risarcimento CP_2 CP_3 del danno patrimoniale.
Il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., n. 1183/2007), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già
Cass., n. 3352/1989). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., n. 1781/2012), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (Cass., S.U., n. 26972/2008).
Infatti, come recentemente evidenziato dal Supremo Collegio, “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass., n. 17670/2024). ha prodotto fatture (quietanzate) riferite alle riparazioni ed ai Parte_1 costi che ha dovuto sostenere. Se è vero, infatti, che una fattura non può costituire, di per sé, prova del danno, è altresì vero che - nel caso di specie - la fattura prodotta può essere utilizzata quale corretto parametro di liquidazione (almeno equitativa) del danno medesimo, considerato che essa, oltre a provenire da un terzo e ad essere accompagnata da una quietanza, concerne specificamente le parti di vetture interessate dal sinistro, a maggior ragione in assenza di specifica contestazione sulla quantificazione del danno (in comparsa di costituzione e risposta le parti convenute- odierne appellate hanno solo contestato l'inidoneità della fattura per la liquidazione del danno, senza nulla osservare circa la congruità degli importi in essa indicati).
Ed infatti gli interventi effettuati sull'autovettura sono dettagliatamente descritti nella fattura dell'officina F.A.T.A. s.r.l. concessionario UD di IN (datata 7 agosto
6 2012, prodotta sub doc. 2, composta da sette pagine e recante il timbro “pagato” in calce) e appaiono pienamente congruenti con la dinamica del sinistro, giacché ivi si legge inter alia che si è intervenuti sul paraurti anteriore, sul parafango, sui fari, sulla parte anteriore del longherone etc.
Esso ammonta ad € 12.326,01 di cui € 12.090,01 a titolo di esborsi per la riparazione del veicolo direttamente connessi al sinistro ed € 236 per il trasporto del veicolo incidentato, prima, dal luogo del sinistro (i.e. € 121,00 v. fattura della Officina meccanica e soccorso stradale di datata 17 giugno 2012) Persona_2
e poi verso la concessionaria AT in IN (i.e. € 115,00 v. fattura di Pt_3 del 29 giugno 2012).
Al contrario non può essere riconosciuta la somma ulteriore di € 910,00 giacché dalla descrizione contenuta nell'ordine di lavoro non può evincersi una riconducibilità diretta e immediata al sinistro. Invero, sarebbe stato onere del danneggiato dimostrare puntualmente tale tipologia di danni.
La somma riconosciuta va, tuttavia, decurtata del 35 % pari al concorso di colpa prudenzialmente ascrivibile al danneggiato ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1,
c.c. (v., anche sul suo rilievo officioso, Cass., n. 1165/2020), giacché la pericolosità dei luoghi (“il posto era pericoloso perché la visuale della curva era ostruita da vegetazione”, così il teste “posso affermare che la stradina provenendo dalla direzione Testimone_2 mare-monte non è visibile, in quanto la curva non è a visuale libera” così il teste ) Testimone_3
– certamente nota all'attore residente proprio in Tortorici – avrebbe dovuto indurlo ad adeguare la marcia alle caratteristiche della strada e della curva, quand'anche la velocità rilevata al momento dell'impatto fosse stata effettivamente quella emergente dal sulla INCIDENTI (prodotto in primo grado dall'attore). CP_6 CP_7
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, se è vero che esso ha riscontrato una velocità di 56 km/h (“ultima velocità rilevata”), nondimeno ivi non si specifica la periodicità di tale rilevazione né se quest'ultima riguardasse l'istante dello scontro.
Del resto, se l'Opel SA, malgrado la manovra imprudente della IT C3, è riuscita a rallentare in tempo la marcia e ad evitare l'impatto, l'appellante-attore,
7 procedendo a velocità ridotta in ragione dell'assenza di visibilità della curva, avrebbe potuto certamente ridurre le conseguenze del sinistro.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, gli appellati sono tenuti a risarcire, in solido, la somma di € (12.326,01 – 35 % =) 8.011,90.
Siccome “l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno mantiene la propria natura di debito di valore anche con riguardo al rimborso delle somme erogate dal danneggiato per eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito la somma va rivalutata, secondo gli indici ISTAT al costo della vita (v., per tutte, Cass., n. 6339/1981) dal momento dei singoli esborsi e fino alla pubblicazione della sentenza.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023); prova che nella specie è assente.
Dalla pubblicazione della sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Nessuna altra somma può essere liquidata all'appellante a titolo di fermo tecnico e svalutazione commerciale, sia perché le relative domande non sono state espressamente riproposte in appello, sia perché esse sono rimaste in ogni caso sguarnite di prova in primo grado.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
8 Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellati, in solido, per entrambi i gradi di giudizio e liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, vigente al tempo della conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 26.000, tenendo conto – per il primo grado – dei valori minimi, inclusa la fase istruttoria, e – per il secondo grado – dei valori minimi, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenendo conto in entrambi i casi della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta per entrambi i gradi di giudizio la distrazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. in grado di appello (v. Cass., n. 2736/2002, alla cui stregua “[p]er la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello ius novorum, sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1595/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 15/2018 del Giudice di Pace di
Tortorici impugnata, condanna d in solido, a CP_2 CP_3 risarcire ad la somma di € 8.011,90 oltre rivalutazione Parte_1 dalla data dei singoli esborsi e sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, dei soli interessi legali;
2) condanna ed in solido, a rifondere ad CP_2 CP_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – per Parte_1 il primo grado – in € 1.385,98 (di cui € 1.104,00 per compensi ed € 281,98 per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore
9 dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e – per il secondo grado – in € 2.088,27 (di cui € 1.700,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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