Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 2/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Marco RO Presidente Relatore Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Alessandra OLESSINA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23922 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:
1) BOL.G., nato a omissis il omissis,
residente a omissis, via omissis, cod. fisc.
omissis, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante, già consigliere e amministratore delegato dal 30/03/2011 della INGEG.s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), socio unico della società IMPIA s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), amministratore delegato dal 5/06/2015 della società omissis& omissis S.p.a. (dichiarata fallita), amministratore delegato dal 9/10/2015 della società M&G Finanziaria S.p.a. (dichiarata fallita),
rappresentato e difeso dall’avv. Marco Comaschi, per procura speciale in atti;
2) BON.G., nato a omissis il omissis ed ivi residente, Strada omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di procuratore dall’8/06/2007 della società INGEG s.r.l. in liquidazione
(dichiarata fallita), procuratore dal 22/05/2009 della società M&G Finanziaria S.p.a. (dichiarata fallita), procuratore dal 22/05/2009 della società omissis &
omissis S.p.a. (dichiarata fallita), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro SC, ER LE, e IE UL, per procura speciale in atti;
3) C.S., nato a omissis, il omissis, ivi residente in via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di liquidatore dal 2/1/2019 e legale rappresentante della società IMPIA s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), consigliere dal 29/03/2011, amministratore delegato dal 18/04/2011, presidente del Consiglio di amministrazione dal 16/4/2013, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Bagnera, per procura speciale in atti;
4) F.M., nato a omissis il omissis, residente a
omissis, corso omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di procuratore speciale della società IMPIA s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), atto di nomina del 6/2/2013, iscritto il 22/2/2016, rappresentato e difeso dall’avv. Jenny Renaldin e dall’avv. Benedetta Donzella, per procura speciale in atti;
5) G.A., nata a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di erede di G.V., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Gastini, per procura speciale in atti;
6) G.A.F., nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc.
omissis, nella qualità di erede di G.V., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gastini, per procura speciale in atti;
7) G.A.M., nata a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc.
omissis, nella qualità di erede di G.V., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Gastini, per procura speciale in atti;
8) G.A.R., nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc. omissis,
nella sua qualità di consigliere dal 14/2/2013 della IMPIA s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita) e di erede di G.V., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gastini, per procura speciale in atti;
9) G.A.E., nata a omissis l'omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di erede di G.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Federico ER, dall’Avv. Giovanni Malinconico, per procura speciale in atti;
10) G.M., nato a omissis il omissis, residente a omissis,
via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di amministratore delegato dal 5/6/2015 della società omissis & omissis S.p.a.
(dichiarata fallita), amministratore delegato dal 9/10/2015 della società M&G Finanziaria S.p.a. (poi fallita), rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gastini, per procura speciale in atti;
11) G.D., nato ad omissis il omissis, residente a omissis,
in Strada omissis, frazione omissis, cod. fisc.
omissis, nella qualità di consigliere delegato dal 16/11/2007 della società INGEG s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), procuratore dal 23/05/2007 della società M&G Finanziaria S.p.a. (dichiarata fallita), rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Traverso, per procura speciale in atti;
12) IMPIA s.r.l. in liquidazione, (dichiarata fallita), già ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., partita IVA 02168620066, con sede in Tortona (AL), Strada Ribrocca, n.11, in persona dei curatori fallimentari, dott. Silvano Cremonesi, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...], dott. Ferrario Claudio, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...]e dott. Canevelli Piero, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...];
13) INGEG s.r.l. in liquidazione, (dichiarata fallita), già BIOCHEMTEX S.p.a., con sede in Tortona (AL), Strada Ribrocca, n. 11, Partiva IVA 04740320967, nella qualità di socio unico della società IMPIA s.r.l. in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari, dott. Silvano Cremonesi, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...], dott. Ferrario Claudio, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...]e dott. Canevelli Piero, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...];
14) M&G Finanziaria S.p.a. in liquidazione, (dichiarata fallita), con sede in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, partita IVA 02098590066, in qualità di socio unico della società INGEG s.r.l. in liquidazione, (dichiarata fallita), in persona dei curatori fallimentari, dott. Silvano Cremonesi, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...], dott. Ferrario Claudio, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...]e dott. Canevelli Piero, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...];
15) M.A.E., nata a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di erede di G.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Federico ER, e dall’Avv. Giovanni Malinconico per procura speciale in atti;
16) omissis & omissis S.p.a. in liquidazione, (dichiarata fallita), con sede in Tortona (AL), strada Ribrocca, n.11, P.Iva 01383770060, in qualità di società holding del gruppo interamente controllata dalla famiglia G., socio unico della società M&G Finanziaria in liquidazione (dichiarata fallita), in persona dei curatori fallimentari, dott. Silvano Cremonesi, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...], dott. Ferrario Claudio, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...]e dott. Canevelli Piero, nato a [...], il [...], cod. fisc. [...];
17) O.M., nato a omissis il omissis, residente in omissis,
via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di consigliere dal 30/12/2006 della società INGEG S.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), procuratore dal 7/03/2013 della società M&G Finanziaria S.p.a. (dichiarata fallita), rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Baglivo e dall’avv. Marta Bartoletti per procura speciale in atti;
18) S.F., nato a omissis il omissis e residente in
omissis, Via omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di procuratore dall’8/6/2007 della società INGEG s.r.l. in liquidazione, (dichiarata fallita), rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Verna per procura speciale in atti;
19) T.M., nato a omissis il omissis e residente in omissis, via
omissis, cod. fisc. omissis, nella qualità di consigliere delegato dal 5/04/2005, procuratore dall’8/6/2007, della società INGEG s.r.l. in liquidazione (dichiarata fallita), procuratore dall’8/6/2007 della società M&G Finanziaria S.p.a. (dichiarata fallita), procuratore dall’8/6/2007 della società omissis & omissis S.p.a. (dichiarata fallita), rappresentato e difeso dall’avv. Marika Crivelli per procura speciale in atti.
Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025:
-il Presidente del Collegio Relatore Presidente di Sezione Marco Pieroni;
-i rappresentanti del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore generale Alessandro Napoli e del Sostituo Procuratore Generale Nicola Peretti;
-l’Avvocato Marco Giovanni Comaschi per il convenuto BOL.
G.;
-l’Avvocato IE UL per il convenuto BON.G.;
l’Avvocato Stefano Bagnera per il convenuto C.S.;
l’Avvocato Jenny Renaldin per il convenuto F.M.;
l’Avvocato Luca Gastini per i convenuti G.A., G.A.F.,
G.A.M., G.A.R.,
G.M.;
l’Avvocato Giovanni Malinconico per la convenuta G.A.E.;
l’Avvocato Carlo Traverso per il convenuto G.D.;
l’Avvocato Marta Bartoletti per il convenuto O.M.;
l’Avvocato Filippo Verna per il convenuto S.F.;
l’Avvocato Marika Crivelli per il convenuto T.M.;
come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione dei convenuti indicati in epigrafe, ritenendo sussistenti i presupposti della loro responsabilità amministrativo-contabile, la Procura Regionale, a titolo di risarcimento del danno erariale, ha chiesto di condannarli al pagamento, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’importo di euro11.576.814,74, ovvero, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso il tutto oltre interessi di legge, decorrenti dal giorno delle singole erogazioni e spese di giudizio.
2. Risulta dagli atti che la Procura Regionale ha evocato in giudizio i suddetti convenuti a seguito di denuncia/segnalazione del M.I.S.E., Direzione generale per gli incentivi alle imprese, prot. n. 169079 del 5.5.2022, acquisita in pari data al protocollo della Procura regionale, nella quale si segnalava che la società Impia s.r.l., già Italian Bio Products s.r.l., rimaneva debitrice della somma di euro 11.576.814,74, all’esito di revoca di un contributo concessogli per la promozione di attività imprenditoriali e trasmetteva la documentazione relativa alla posizione debitoria, confermando l’obbligo restitutorio da parte dell’impresa;
Risulta, altresì, che con decreto di concessione n. 3724 del 20/6/2016, la società Impia s.r.l., già Italian Bio Products s.r.l., aveva ottenuto un’agevolazione ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2014 “Fondo Crescita Sostenibile -Industria Sostenibile”, pari ad euro 14.267.775,55 quale finanziamento agevolato, ed euro 3.481.337,24 quale contributo alla spesa;
A seguito delle morosità dell’impresa nella restituzione delle quote del finanziamento agevolato e, sopraggiunto il fallimento della stessa, dichiarato con sentenza n. 29/2019 del 30/4/2019 del Tribunale di Alessandria, con decreto n. 40974 del 26/7/2019 tale agevolazione e finanziamento a fondo perduto veniva interamente revocata, poiché la morosità ed il fallimento della società rientravano espressamente tra i motivi di revoca previsti dal M.I.S.E.;
Successivamente, l’impresa Impia s.r.l., già Italian Bio Products s.r.l., veniva iscritta a ruolo per complessivi euro 11.576.814,74 (ruolo n. 666/2020) a mezzo caricamento dei dati sul sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Risulta dagli atti di causa che, ottenuto il finanziamento, l’impresa distoglieva lo stesso dagli obiettivi pubblicistici, avviandosi un vorticoso giro di spostamenti di somme, finalizzato a tappare le falle finanziarie di tutte le società del gruppo, il tutto evidenziato nella annotazione della Guardia di Finanza di Alessandria dell’11 luglio 2023;
2.1. Nel corso dell’udienza pubblica del 25 settembre 2024, il Collegio, preso atto della dichiarazione del decesso in data 14.03.2024 della convenuta M.A.E.,
depositata agli atti dagli Avv.ti Giovanni Malinconico e Federico ER con relativo certificato, ha dichiarato l’interruzione del processo nei confronti della medesima convenuta, come da verbale.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, c.g.c., se sopravviene la morte di una parte del processo che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; ai sensi del successivo art. 109, comma 6, c.g.c. il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
Nel caso di specie, pertanto, il processo nei confronti della convenuta M.A.E.,
interrotto ai sensi dell’art. 108 comma 2, c.g.c. deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c.
Pertanto, il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 108, comma 2, e 109, comma 6, c.g.c., dichiara l’estinzione del processo nei confronti della convenuta M.A.E.
3. Nel corso dell’udienza pubblica del 12 giugno 2025, il Pubblico Ministero ha rilevato che l’evidenza documentale in atti depositata dalle parti convenute non consente:
a) di avere la prova della soddisfazione del credito erariale, difettando la necessaria prova da parte dell’amministrazione danneggiata dell’effettivo introito delle somme bonificate da parte del curatore fallimentare;
b) di conoscere la puntuale riconducibilità dell’importo introitato in relazione alle singole poste del danno ascritto dalla Procura per sviato utilizzo: i) dell’agevolazione concessa e ii) della quota interessi se maturati e, nell’affermativa, della loro consistenza in relazione al loro decorrere;
- che l’Avvocato Luca Gastini in rappresentanza e difesa dei Signori BOL.G. (delegato dall’avv. Marco Giovanni Comaschi),
G.A., G.A.F., G.A.M.,
G.A.R., G.M. si è, in proposito, associato alla richiesta istruttoria della Procura Regionale;
- che l’Avvocato Stefano Bagnera in rappresentanza e difesa di C.S. ha sottolineato che, in esito alla comunicazione del curatore fallimentare della Società IMPIA S.r.l., è stato dato atto dell’integrale pagamento della quota capitale e degli interessi come da memoria depositata in atti;
- che l’Avvocato IE UL in rappresentanza e difesa di BON.G.
ha sottolineato che il curatore fallimentare ha dettagliato i pagamenti, compresi gli interessi del credito privilegiato maturati dalla data di insorgenza del credito;
- che l’Avvocato Federico ER, in rappresentanza e difesa di G.A.E., ha sottolineato che riguardo alla società IMPIA S.r.l.
agli atti risultano prodotte le contabili relative al pagamento effettuato dal curatore fallimentare.
4. Il Collegio, rilevato che la documentazione depositata in atti dalle parti convenute comprovante l’avvenuto pagamento delle somme risultava depositata in copia non autenticata; che non risultava acquisita agli atti prova dell’effettivo introito da parte del M.I.S.E. delle somme versate; che non risultava acquisito agli atti alcun riferimento alla puntuale imputazione delle somme versate in relazione all’importo del danno ascritto dalla Procura, né per quanto attiene alla posta “agevolazione” ottenuta né per quanto attiene alla posta “interessi”, ha ritenuto pregiudiziale, con l’ordinanza istruttoria n. 9/2025, onerando la Procura Regionale, l’acquisizione della prova documentale per accertare che le somme fossero state effettivamente introitate dall’Amministrazione creditrice e che, attraverso una puntuale ricostruzione delle somme incassate, gli importi fossero riferiti puntualmente alle corrispondenti voci di credito azionate dalla Procura a titolo di danno erariale.
5. La Procura Regionale ha ottemperato all’ordinanza istruttoria versando in atti la documentazione richiesta (nota prot. n. PROC_REG_PIE - PR_PIE-0003671-09/09/2025).
6. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, sulla base delle risultanze di causa, ritiene che emerge con certezza l’avvenuto documentato integrale versamento dell’importo contestato a titolo di risarcimento del danno relativo ai fatti oggetto della pretesa risarcitoria, formulata dall’Ufficio Requirente.
Ne discende che il danno patito dall’Amministrazione per effetto delle condotte ascritte ai convenuti deve ritenersi integralmente risarcito, a seguito del pagamento della cifra in parola, così come risulta ampiamente documentato in atti.
Tale circostanza ha determinato la corrispondente richiesta dell’Ufficio Requirente, formalizzata nel corso dell’udienza odierna, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
8. Al riguardo, va chiarito che la cessazione della materia del contendere, “istituto” non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell’ordinamento del processo contabile, quale diritto “vivente” di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d’essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass. n. 10478/2004; Sez. lav., n. 9332/2001; S.U., n. 1048/2000).
Si tratta, peraltro, di considerare gli effetti di una pronuncia di tale natura: se alla stessa si ricolleghino effetti di carattere meramente processuale ovvero la pronuncia abbia in sé caratteri tali da dare luogo ad un giudicato sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere non può che configurarsi quale provvedimento di merito, che “definisce il giudizio” (restando premessi e accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, quali: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, la colpa grave, il nesso di causalità, il danno), poiché, in relazione alle risultanze in atti, l’integrale refusione, da parte dei convenuti, dell’importo contestato dalla Procura regionale determina il venir meno dell’oggetto della controversia (rectius, del danno oggetto di contestazione e, conseguentemente, dell’interesse all’azione di responsabilità e cioè alla naturale definizione del giudizio: cfr., Cass. n. 17312/2015, punto 4.4. dei Motivi della decisione), eliminando ex se la ragione che rappresenta l’essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (ex plurimis, Sez. Piemonte, sentt. n. 238/2022; n. 76/2017; Sez. Sicilia n. 395/2017, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 43/2022, Sez. App. Sicilia n. 94/2022; Sez. Lombardia, sent. n. 353/2021); il che, peraltro, non esclude, da parte del giudice della causa, la regolazione delle spese del giudizio sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr., anche Corte conti, Sezione III appello, sent. n. 104/2018), stante la valenza generale del principio victus victori, sancito dalla prima parte dell’art. 91 cod. proc. civ., quale completamento e misura dell’effettività del diritto di azione in giudizio sancito dall’art. 24 Cost. (Corte cost., sentt. n. 268/2020; n. 77 del 2018).
8. In siffatta prospettiva, il Collegio, in accoglimento della tesi propugnata in sede dibattimentale dal Pubblico Ministero contabile, non può che affermare l’assunto, secondo cui l’avvenuta integrale refusione del danno impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. Pertanto, il Collegio, in funzione delle motivazioni che precedono, dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, in relazione al giudizio in epigrafe incardinato dalla Procura Regionale, nei confronti dei predetti convenuti.
10. Non si dispone alcunché in relazione alle spese di lite in mancanza di specifica richiesta sul punto da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero, che, piuttosto, si è, sul punto, rimesso alle valutazioni del Collegio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l’estinzione del processo nei confronti della convenuta M.A.E.,
ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 6, c.g.c.
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio in epigrafe e la conseguente estinzione del processo, incardinato dalla Procura Regionale, nei confronti dei convenuti: BOL.G., BON.G.
C.S., F.M., G.A.,
G.A.F., G.A.M., G.A.R.,
G.A.E., G.M., G.D.,
IMPIA S.R.L. in liquidazione, INGEG S.R.L. in liquidazione, M&G FINANZIARIA S.P.A. in liquidazione, omissis & omissis S.P.A. in liquidazione, O.M., S.F., T.
M.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco RO Presidente estensore Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Alessandra OLESSINA Consigliere Il Presidente estensore Marco RO
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria 09/01/2026 Il Direttore della Segreteria
NA LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco RO
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 09/01/2026 Il Direttore della Segreteria
NA LI
F.to digitalmente
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