Articolo 2 della Legge 6 aprile 1977, n. 236
Articolo 1
Versione
16 giugno 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 del protocollo stesso.

Entrata in vigore il 16 giugno 1977