Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 135/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FOSCHELLI CLAUDIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Voghera (PV), Via Mazzini n. 40;
[...
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PECCENINI ANDREA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VOGHERA (PV), in data
22/05/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VOGHERA (PV) alla Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I IGg. e vivranno separati nel reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. La casa familiare sita in Voghera (PV), Via Luigi Arcalini n. 67/65, viene assegnata completa di tutti gli arredi, suppellettili, oggettistica e biancheria, al IG. Parte_1
, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente alla sola figlia maggiorenne ma non
[...]
ancora economicamente autonoma, ; le due figlie minori e , Per_1 Persona_2 Per_3
pag. 1 di 6
dichiara che con la sottoscrizione del ricorso congiunto e comunque entro e non oltre il
20 gennaio 2025, cambierà la residenza e si trasferirà in Voghera Via Ricotti n. 5 ed entro e non oltre lo stesso termine del 20 gennaio 2025, preleverà dalla casa familiare tutti i suoi beni personali, oggetti, capi di vestiario, documenti di sua proprietà, sui quali esiste accordo delle parti. La IG.ra consegnerà le chiavi della casa familiare sempre entro Parte_2
la sottoscrizione del presente ricorso e comunque al momento del rilascio. In ipotesi in cui la nuova abitazione reperita dalla IG. sita in Voghera via Ricotti n 5, Parte_2
non sia disponibile e pronta per il trasferimento entro il giorno 20 gennaio 2025, la IG. riconosce al marito un'indennità per l'occupazione, oltre il termine, Parte_2 dell'immobile già adibito a casa coniugale, equivalente ad € 250,00 che verrà posto in compensazione con il contributo per il mantenimento delle due figlie minori di cui al punto 12).Pertanto, il IG. inizierà a versare il contributo per il Parte_1
mantenimento delle due figlie di cui al punto 12) dal mese successivo al rilascio della casa coniugale .
3. Le parti danno atto che sulla casa coniugale grava mutuo ipotecario e i IGg.
[...] si impegna a proseguire nel pagamento delle rate, con l'accordo che le relative Pt_1
rate pagate a partire dalla mensilità di novembre 2024 saranno interamente incassate dal IG. stesso nella misura del 100%, in ipotesi di futura vendita dell'immobile. Pt_1
La IG.ra si impegna a versare al marito la quota del 50% della rata del Parte_2 finanziamento della quale è cointestataria, ammontante ad oggi ad € 155,00 mensili, che in caso di mancato versamento alla scadenza, la IG. autorizza già sin d'ora Parte_2
a decurtare dal contributo al mantenimento.
4. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori (in Persona_2 Per_3
regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti le minori;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (perlopiù afferenti alla quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà le figlie con sé.
pag. 2 di 6 5. Le figlie minori e saranno collocate presso l'abitazione materna, Persona_2 Per_3
in Voghera Via Ricotti n. 5, unitamente alla madre. Le figlie minori collocate presso la casa materna ivi avranno domiciliazione, residenza con iscrizione nello stato di famiglia materno.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori tutte le volte che lo desidera e che le bimbe lo richiedono, previo avviso alla madre, e, comunque, nelle settimane nelle quali le figlie non rimarranno con il padre nel fine settimana, nella giornata di martedì il padre potrà prelevare le figlie dalla casa materna verso le ore 17.30 e tenerle con sé per cena sino alle ore 21,00, e nella giornata di giovedì il padre potrà prelevare dalla casa materna le figlie minori alle ore 17,30 tenerle con sé per cena e per il pernotto , con impegno della madre ad andare a prendere le figlie presso la casa paterna la mattina seguente verso le 7,15 per portarle a scuola;
nelle settimane in cui le figlie rimarranno con il padre per il fine settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie nella giornata di martedì quando le andrà a prendere a casa materna alle ore 17,30 e le terrà con sé per cena con rientro presso la casa materna entro le ore 21,00. In caso di malattia delle figlie minori la IG. si renderà disponibile a tenerle presso di sé per consentire al Parte_2
marito di lavorare e il padre potrà vedere e sentire tramite videochiamata le figlie almeno una volta al giorno.
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera entro le ore 21,00.
8. Festività e periodi di vacanza scolastica: verranno regolati concordemente dai genitori, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e degli impegni extrascolastici delle minori, o, in mancanza di accordo, le frequentazioni delle figlie minori con i genitori saranno regolate come nei punti precedenti.
9. Le giornate di particolare importanza (ponti infrannuali ed altre festività scolastiche) saranno trascorse dalle minori alternativamente con il padre e con la madre da concordare secondo gli impegni scolastici e le esigenze delle figlie.
10. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per almeno due settimane, anche non consecutive, secondo un programma che le parti concorderanno e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro 31 maggio di ogni pag. 3 di 6 anno. I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente il luogo di villeggiatura ove eventualmente si recheranno con le figlie e tutti i recapiti necessari. È fatto espresso divieto ai genitori di portare le figlie minori all'estero senza il preventivo accordo;
11. Le figlie rimarranno ad anni alterni con la madre e con il padre per S. Natale e
Capodanno secondo accordi che di volta in volta i genitori assumeranno, con l'impegno di dividere i periodi di vacanze scolastiche natalizie a metà per ciascuno, se possibile.
Per la S. Pasqua le figlie rimarranno con il padre o con la madre ad anni alterni ed anche per le festività pasquali i periodi di vacanza scolastica saranno suddivisi a metà tra i genitori, se possibile.
12. Il IG. verserà alla moglie la somma mensile complessiva di Parte_1
€ 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese quale contributo al mantenimento delle due figlie minori ( salvo quanto previsto al punto 3) e lascerà che la moglie possa percepire al
100% l'assegno unico per nucleo familiare ammontante ad € 465,00; al mantenimento della figlia maggiorenne , provvederanno i genitori direttamente, sino a quando Per_1
la figlia non andrà a vivere da sola;
i genitori sosterranno ciascuno il pagamento del
50% delle spese extra-assegno per tutte e tre le figlie, nei termini indicati nel Protocollo
n. 2323/2026 del Tribunale di Pavia in questa sede integralmente richiamato, fino al momento in cui le figlie avranno raggiunto l'indipendenza economica.
13. I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e di avere un conto corrente presso la Banca di Asti che rimarrà cointestato. Come concordato dalle parti, il IG. si impegna a pagare il saldo di quanto dovuto per la posa della cancellata della Pt_1
casa coniugale, mentre la IG. si impegna a pagare tutti gli arretrati di utenze Parte_2
relative ai consumi sino al momento del rilascio della casa coniugale, che ammontano ad un importo equivalente a quello della cancellata.
14. I coniugi danno atto che la IG.ra è proprietaria dell'autovettura Parte_2
Fiat 500 L in uso alla medesima che provvederà in via esclusiva a pagare tutte le relative spese (a titolo esemplificativo benzina, bollo, assicurazione, revisioni, spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, gomme ecc.). Il IG.
[...]
è proprietario dell'autovettura Kia Sportage, di Mini Cooper, di Fiat 500, di Pt_1
una motocicletta Gilera Gran turismo, di Gilera Sport e di una Vespa PK dei quali è
pag. 4 di 6 proprietario, in uso al medesimo che provvederà in via esclusiva a pagare tutte le relative spese (a titolo esemplificativo benzina, bollo, assicurazione, revisioni, spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo ecc.).
15. Le spese e competenze del giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in VOGHERA (PV), in data Parte_2
22/05/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VOGHERA (PV) alla Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2005;
pag. 5 di 6 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 6.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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