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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 2/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3386 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia De Parte_1
IN e SA PA, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO nonché Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore dott.ssa , ex art.
[...] Controparte_3
417 bis c.p.c.;
- Resistenti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 2/10/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/4/2024 la ricorrente deduceva che era in possesso del titolo di studio di diploma accademico di magistero in scienze religiose conseguito il 18.2.2002; che aveva prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù di reiterati contratti a CP_1 tempo determinato, nell'area professionale docente, quale docente di religione cattolica, dall'a.s.
2005/2006; che, a seguito di istanza, con decreto n.1755 del 19.5.2015, il aveva CP_1
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riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera non di ruolo a decorrere dall'1.9.2014 ai sensi del combinato disposto degli artt.53, comma 6, della Legge n.312/1980, 2, comma 8 e 9, del
DPR n.209/1987, 3, comma 6 e 7, del DPR n.399/1988, 485 e 489 (come interpretato autenticamente dall'art.11, comma 14, della Legge n.124/1999) del D. Lgs. n.297/1994; che in particolare il aveva considerato quale primo anno utile per la ricostruzione di carriera CP_1
l'a.s. 2009/2010, perché nei precedenti anni scolastici non aveva avuto un contratto per n. 365 giorni. Aggiungeva che con successivo decreto n.693 dell'11.7.2020, il convenuto CP_1 aveva nuovamente ricostruito la sua carriera non di ruolo e, dopo aver evidenziato che, dall'1.9.2017 era transitata alla scuola media, le aveva riconosciuto, alla data del 31.8.2017, un'anzianità non di ruolo utile, ai fini giuridici ed economici, per la progressione di carriera pari ad 1 anno, 3 mesi e 24 giorni, applicando l'istituto della c.d. “temporizzazione”, mantenendola nella prima fascia stipendiale (0-8 anni) a decorrere dall'1.9.2017.
La ricorrente chiedeva dunque che, ai fini della ricostruzione della carriera fossero innanzi tutto considerati gli anni di servizio prestati sin dall'a.s. 2005/2006, perché a tutti gli effetti validi,
o in subordine nella misura di effettivo servizio prestato;
chiedeva inoltre che fosse disapplicato l'istituto della temporizzazione, di modo che nel passaggio alla scuola media l'intero periodo pregresso fosse considerato e valorizzato, con tutte le conseguenze sulla sua progressione di carriera, e ciò in ragione della giurisprudenza eurounitaria. La ricorrente chiedeva pertanto la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive per complessivi € CP_1
21.778,25 ovvero della minor somma (che provvedeva a quantificare specificatamente in ricorso a seconda dell'opzione ermeneutica adottata), oltre accessori di legge e spese processuali.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva la prescrizione quinquennale delle CP_1 differenze retributive richieste ed insisteva per il rigetto della domanda, rilevando la compatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo e deducendo di aver correttamente operato nella ricostruzione della carriera della ricorrente.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
****** La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
E' incontroversa la ricostruzione dei fatti e la successione dei contratti a tempo determinato Cont della parte ricorrente, così come indicati in ricorso e non specificatamente contestati dal resistente.
La ricorrente è docente di religione cattolica ed insegna sin dall'a.s. 2005/2006.
Ella ha prestato i seguenti periodi di servizio:
a) nell'anno scolastico 2005/2006, dal 10.10.2005 al all'8.6.2006, per 242 giorni;
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b) nell'anno scolastico 2006/2007 dal 15.9.2006 al 22.12.2006 e dall'8.1.2007 al
2.6.2007, per 237 giorni;
c) nell'anno scolastico 2007/2008 dal 10.10.2007 al 24.10.2007, per 15 giorni, e dal
9.1.2008 al 10.6.2008, per 154 giorni: per un totale nel predetto anno scolastico di 169 giorni;
d) nell'anno scolastico 2008/2009 dal 3.10.2008 al 14.6.2009, per 255 giorni;
e) dall'anno scolastico 2009/2010 in poi per n. 365 giorni all'anno.
La ricorrente chiede con il presente giudizio che la sua carriera sia integralmente ricostruita mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato (peraltro ancora in essere, atteso che non risulta una stabilizzazione della docente di religione), poichè il , CP_1 applicando la normativa italiana in spregio di quella eurounitaria, da un lato ha riconosciuto che solo dall'a.s. 2009/2010 l'anno di insegnamento poteva essere utilizzato ai fini di una ricostruzione di carriera, in quanto prima di allora la docente non aveva sottoscritto contratti annuali (per 365 giorni) e dall'altro ha applicato il principio della cd. temporizzazione nel momento in cui la docente è passata dalla scuola dell'infanzia /primaria a quella secondaria, con un riconoscimento solo parziale del servizio prestato nella scuola dell'infanzia.
Ebbene, per quanto riguarda la prima doglianza, va detto che il , nel decreto di CP_1 ricostruzione carriera del 2015 ha applicato l'art.53, ultimo comma, della Legge n.312/1980, che stabilisce che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo….”.
L'art.2 del DPR n.209/1987 ha previsto la ricostruzione di carriera anche per i docenti di religione non di ruolo, stabilendo, al comma 8, che “il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art.53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare” e, al comma 9, che “ai fini dell'applicazione del comma 8….il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con un numero di 30 (poi diventate 25 ore dall'1.9.1990 con l'art.3, comma 6, del DPR n.399/1988) 24 e
18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie”.
L'art.3 del DPR n.399/1988 ha esteso ai docenti di religione cattolica non di ruolo le disposizioni di legge in materia di ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo, stabilendo, al comma 7, che
“nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art.53 della legge 11 luglio 1980, n.312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della
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normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art.
4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa
o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie.”.
Il docente di religione cattolica, in possesso del titolo di studio idoneo, matura il diritto alla ricostruzione della carriera non di ruolo dopo “quattro anni di insegnamento” e sempre che abbia in corso un contratto di lavoro a tempo determinato con orario pieno o, comunque, con orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, oltre che secondarie, purché ciò avvenga, in quest'ultimo caso, per ragioni strutturali.
Ai fini del computo del quadriennio, si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie (scuola media e superiore), attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dall'art.485 del D. Lgs.
n.297/1994 (e, ancor prima, dagli artt.1 e 2 del D.L. n.370/1970), come evidenziato dallo stesso convenuto nella propria circolare n.2 del 3.1.2001 e dalle Sezioni Unite della Corte di CP_1
Cassazione nella sentenza n.9144/2016.
Nel momento in cui matura i suddetti requisiti, il docente di religione non di ruolo viene considerato alla stregua di un docente immesso in ruolo e, quindi, all'anzianità non di ruolo maturata fino al momento in cui sorge il diritto alla ricostruzione si applicano le stesse norme di legge valide per i docenti di ruolo.
Ebbene, applicando i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la ricorrente ha diritto alla ricostruzione dell'intero servizio pre-ruolo prestato.
Si richiamano le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, fra cui Cass. n. 8672/2023, secondo cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio”.
Si richiama altresì Cass. n. 32576/2023, secondo cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del
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d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Per quanto riguarda poi la questione del passaggio da scuola dell'infanzia/primaria alla scuola secondaria, la Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 22276/2022 si è pronunciata proprio in relazione agli insegnanti di religione: “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria”; “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”.
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Ebbene, tornando al caso di specie, il ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della CP_1 carriera non di ruolo della ricorrente a decorrere dall'1.9.2014, ai sensi del combinato disposto degli artt.53, comma 6, della Legge n.312/1980, 2, comma 8 e 9, del DPR n.209/1987, 3, comma 6
e 7, del DPR n.399/1988, 485 e 489 (come interpretato autenticamente dall'art.11, comma 14, della Legge n.124/1999) del D. Lgs. n.297/1994; in particolare il ha considerato quale CP_1 primo anno utile per la ricostruzione di carriera l'a.s. 2009/2010, perché nei precedenti anni scolastici la ricorrente non aveva avuto un contratto per n. 365 giorni, riconoscendo dunque il diritto ad una ricostruzione di carriera dall'1/9/2014. Invece la ricorrente, prima dell'a.s.
2009/2010 aveva lavorato per n. 242 giorni nell'as. 2005/2006, per n. 237 giorni nell'a.s.
2006/2007, per n. 169 giorni nell'a.s. 2007/2008 e per n. 255 giorni nell'a.s. 2008/2009.
In ragione della giurisprudenza richiamata, il mancato riconoscimento del periodo non di ruolo lavorato in questi anni scolastici contrasta con il divieto di discriminazione previsto dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la conseguenza che la ricorrente ha diritto ad ottenere la progressione di carriera dal momento in cui ha maturato 4 anni effettivi di attività lavorativa, ovvero, secondo i conteggi di parte ricorrente che non sono stati specificatamente contestati dalla parte resistente, dall'8/3/2011, avendo maturato quattro anni di effettivo pre-ruolo in data 7/3/2011 (a tal fine i quattro anni sono calcolati in considerazione dell'effettivo lavoro prestato, al netto delle interruzioni tra un contratto ed un altro).
Inoltre, la stessa, essendo passata dall'insegnamento nella scuola dell'infanzia a quello nella scuola secondaria, ha diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato nel pre-ruolo dell'infanzia/primaria (per le ragioni indicate nella sentenza della Cass. SS.UU. n. 22276/2022), senza alcuna decurtazione e senza l'applicazione del principio della cd. temporizzazione, applicato dal nel secondo decreto di ricostruzione della carriera del 2020. CP_1
Ella dunque ha diritto ad essere collocata nella prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.3.2011 al
28.2.2017, nella seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2017 al 28.2.2023 e nella terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2023 in poi.
La ricorrente ha dunque diritto ad una ricostruzione di carriera sulla base dei principi richiamati;
ella inoltre ha diritto a vedersi corrisposte le relative differenze salariali.
Sul punto il resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito. CP_1
A tal proposito si richiama il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di
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retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n. 2232/2020).
Pertanto la ricorrente, in ragione dell'eccepita prescrizione, non perde il suo diritto al corretto inquadramento retributivo, bensì perde il diritto ad ottenere i ratei su cui la prescrizione
(quinquennale) è già maturata.
Nel caso in esame in ricorso sono richieste le differenze retributive maturate dall'1/6/2019 in poi.
Tutte le differenze retributive richieste rientrano nel periodo non prescritto, considerato che il ricorso giudiziario è stato notificato in data 7/5/2024 e che dunque non sono prescritte le differenze maturate dal 7/5/2019 in poi.
Per quanto riguarda i conteggi allegati al ricorso, essi sono stati eseguiti alla luce delle tabelle contenute nei diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro della ricorrente e del tipo di scuola nella quale la docente ha insegnato dall'1.6.2019, che, nel caso di specie, è sempre stata la scuola secondaria, di primo e di secondo grado. Dai conteggi allegato risulta un credito della ricorrente di complessivi € 20.310,55 (conteggio n. 2 allegato al ricorso). Cont Il ha eccepito la erroneità dei conteggi contenuti nel ricorso per presupposti, incomprensibilità, scarsa chiarezza ed errori sostanziali, oltre che formali, considerato che il calcolo delle differenze salariali andrebbe effettuato per anno solare e tenendo conto delle date di applicazione dei diversi CCNL e non ad anno scolastico. Cont La contestazione del appare generica, tenuto conto che la parte ricorrente ha indicato mese per mese le differenze maturate, ha allegato le buste paga da cui si evince la retribuzione applicata. Cont Il non ha dunque assolto all'obbligo di contestare specificatamente tali conteggi, per esempio offrendo un calcolo alternativo o indicando espressamente in quali voci sia errato il conteggio di parte ricorrente;
sicchè i conteggi in parola, che devono ritenersi non specificatamente contestati, sono utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di disporre CTU contabile. Cont In definitiva il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla nuova ricostruzione di carriera, che si quantificato per il periodo da giugno 2019 a marzo 2024 in € 20.310,55, oltre accessori di legge.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
29/4/2024 da nei confronti del , nonchè Parte_1 Controparte_1 dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_5
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio nei termini indicati in parte motiva e dunque ad essere collocata nella prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.3.2011 al 28.2.2017, nella seconda fascia stipendiale
(9-14 anni) dall'1.3.2017 al 28.2.2023 e nella terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2023;
2) condanna il resistente al riconoscimento di tale anzianità e a ricostruire la carriera CP_1 della ricorrente sulla base dei parametri indicati in parte motiva, nonché ad inquadrarla nella corretta fascia stipendiale;
3) condanna altresì il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 differenze retributive maturate a seguito del nuovo inquadramento, che si quantificano per il periodo da giugno 2019 a marzo 2024 in € 20.310,55, oltre accessori di legge;
Cont
4) condanna il al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in € 118,50 per esborsi ed € 4.600,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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