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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa LA RE, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del
12.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6282/2024 R.G.L, cui viene riunita ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. la causa iscritta al n. 3783/2025, vertenti
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Donatacci Alfredo.
RICORRENTI
E
[...]
, IN Controparte_1
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, costituito per la causa iscritta al ruolo, n. 3783/2025, contumace nella causa iscritta al ruolo
6282/2024
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di docenti, in forza di plurimi contratti lavoro a tempo determinato, presso vari istituti scolastici.
Precisamente, il ricorrente, con ricorso depositato, in data 9.07.2024, ha esposto Parte_1 di aver prestato servizio, in forza di un contratto di supplenza breve e saltuaria, nell'a.s. 2020/2021, presso l'I.T. “Blaise Pascal” di FO (FG) e in forza di plurimi contratti di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, negli a.s. dal 2021/2022, dall'8.10.2021 al 30.06.2022, presso
IISS M. Del Giudice di Rodi Garganico (FG), -, nonché dal 20.10 .2021 al 30.06.2022, presso IISS
L. Di Maggio di FO (FG), nell'a.s. 2022/2023, dal 7.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.T. E “Blaise
Pascal” di FO (FG), nonché dall'1.07.2023 all'a1.07.2023, sempre presso l'I.T. E “Blaise Pascal” di FO (FG) e, nell'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 30.06.2024, presso l'IPEOA “M. Lecce” di
AN VA DO nonché dal 30.09.2023 al 30.06.2024, presso l'IISS “Giannone” di S. Marco in Lamis (FG). Con ricorso depositato in data 8.04.2025, n. 3783/2025, ha esposto di aver prestato servizio, in forza di un contratto di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso l'I.T.E.T. “L. Di Maggio” di AN VA DO (FG).
Con ricorso rubricato sub rg n. 3783/2025, le altre parti ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di docenti, in forza di plurimi contratti lavoro a tempo determinato, presso vari istituti scolastici.
Precisamente, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di Parte_2 docente, in forza di plurimi contratti di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, dall'a.s. 2021/2022 al 2024/2025, svolte presso l'IIS A. Olivetti di Orta Nova (FG).
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_3 di un contratto di supplenza con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso l' I.C. Virgilio -Salandra di Troia
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_4 di un contratto di supplenza con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso I.C. Carapelle.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_5 di un contratto di supplenza breve e saltuaria, nell'a.s. 2024/2025, presso l' IISS “Di ANgro
Minuziano Alberti” di AN Severo (FG).
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in Parte_6 forza di un contratto di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s.
2024/2025, presso I.OC. Bovino -Via dei Mille Bovino e dal 05.10.2024 al 31.12.2024, presso I.I.S.S. Co CO . Hanno censurato l'operato del laddove non ha erogato, per i Controparte_1 suddetti periodi di lavoro, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
Carta OC) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento del beneficio della Carta OC per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il all'erogazione del relativo bonus economico corrispondente ad Controparte_1 euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui hanno lavorato, con condanna del
[...]
alla refusione delle spese di lite da distrarsi. Controparte_1
Cont
2. Il costituito nella causa iscritta al ruolo sub n. 3783/2025, resisteva al ricorso, eccependo, quanto alla ricorrente , il difetto del requisito della continuità didattica. Per la causa Parte_5 iscritta al ruolo sub rg nr. 6282/2024, invece, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si è costituito.
2.1 La ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, ha Parte_3 richiesto l'ampliamento della domanda anche all'a.s. 2023/2024.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritte delle cause ed acquisite brevi note di trattazione, sono state decise come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3.Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'importo nominale di euro 500,00 annui, istituita della legge n. 107 del 2015, art.1, comma 121 e seguenti.
******
4. Nel merito le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti delle motivazioni di seguito indicate.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
4.1 Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10.08.2023, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L.
7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma
121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_5 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma
122”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza
Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_6 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta OC”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
“sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999. La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta OC” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. Da ultimo, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023, hanno esteso il beneficio oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
(si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207
e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: per quanto riguarda la durata delle supplenze, negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per il ricorrente e Pt_1
l'anno scolastico 2024/2025 per il ricorrente precitato ed i ricorrenti , Parte_2 Parte_4
, e , si tratta di supplenze con durata fino al
[...] Parte_3 Parte_6 termine delle attività didattiche, dunque, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, secondo la Corte di cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Con specifico riferimento alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999- prestate da parte dei ricorrenti nell'a.s. 2020/2021, e nell'a.s. Pt_1 Pt_5
2024/2025- si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X Sezione, resa nella causa C-268/22, del 3.07.2025, emessa a seguito della domanda di pronuncia giurisprudenziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nel procedimento ZT contro
[...]
. Controparte_1
Richiamando le considerazioni elaborate dal giudice di rinvio in merito alla comparabilità, in concreto, dei docenti che svolgano supplenze brevi in quanto “sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano”, il giudice comunitario evidenzia che:
“i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza”.
Afferma, inoltre che: “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.” e che, inoltre, per quanto riguarda il bonus della carta elettronica docente: “può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo”
( cfr. punti 70 e 71). Alla luce delle valutazioni richiamate, il giudice comunitario conclude che la disposizione relativa alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro debba essere interpretata nel senso che: “essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
Applicati detti principi, ai ricorrenti va riconosciuto il beneficio invocato anche in relazione alle annualità in cui hanno svolto supplenze brevi, protrattesi per ciascuno di essi per periodi significativi degli anni scolastici.
Per quanto attiene, poi, la condizione delle parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi le ricorrenti siano ancora “interne” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti
“iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, poiché
i ricorrenti hanno versato, come in atti, i loro contratti di supplenza con termine fino alle attività didattiche, relative all'a.s. 2024/2025 laddove risulta che sono iscritti nelle GPS e i relativi cedolini, mentre i ricorrenti e , hanno altresì Parte_1 Parte_2 Parte_6 prodotto le “Graduatorie Provinciali Scolastiche”.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione in CP_1 loro favore della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità, pari ad euro 500,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve, in ultimo, essere dichiarata l' inammissibilità della emendatio libelli formulata dalla ricorrente che con note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, ha richiesto Parte_3
l'ampliamento della domanda anche all'a.s. 2023/2024.
Invero, a seguito della consultazione del pubblico registro SICID si evince che la ricorrente aveva azionato un precedente ricorso rubricato sub n. 6986/2023, iscritto il 2.08.2023, in cui chiedeva il riconoscimento del beneficio della CED per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023. La sentenza resa all' esito del procedimento è la nr 1096/2024, datata 3.04.2024. Dunque, la ricorrente ben poteva chiedere l' emendatio della precedente domanda con riferimento all' annualità scolastica allora in corso ( 2023/2024) e che viene, invece, odiernamente richiesta. Alla luce delle circostanze di fatto che precedono, non si ravvisa la sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall' art 420 cpc per disporre la richiesta emendatio libelli. Cont
5. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento della causa avente maggior valore (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, applicato l'aumento percentuale per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del DM 55/2014, per la presenza collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati ad ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore del ricorrente della “Carta
[...] Parte_1
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente, , della “Carta
[...] Parte_2
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente , della “Carta
[...] Parte_3
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore del ricorrente , della “Carta
[...] Parte_4
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente , della “Carta
[...] Parte_5
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7 tempore, all'attribuzione, in favore del ricorrente , della “Carta Parte_6
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara inammissibile, per il resto, la domanda;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte ricorrente sopra citata, che liquida nella somma complessiva di euro 3.615,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, CU ove versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
FO, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa LA RE, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del
12.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6282/2024 R.G.L, cui viene riunita ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. la causa iscritta al n. 3783/2025, vertenti
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Donatacci Alfredo.
RICORRENTI
E
[...]
, IN Controparte_1
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, costituito per la causa iscritta al ruolo, n. 3783/2025, contumace nella causa iscritta al ruolo
6282/2024
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di docenti, in forza di plurimi contratti lavoro a tempo determinato, presso vari istituti scolastici.
Precisamente, il ricorrente, con ricorso depositato, in data 9.07.2024, ha esposto Parte_1 di aver prestato servizio, in forza di un contratto di supplenza breve e saltuaria, nell'a.s. 2020/2021, presso l'I.T. “Blaise Pascal” di FO (FG) e in forza di plurimi contratti di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, negli a.s. dal 2021/2022, dall'8.10.2021 al 30.06.2022, presso
IISS M. Del Giudice di Rodi Garganico (FG), -, nonché dal 20.10 .2021 al 30.06.2022, presso IISS
L. Di Maggio di FO (FG), nell'a.s. 2022/2023, dal 7.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.T. E “Blaise
Pascal” di FO (FG), nonché dall'1.07.2023 all'a1.07.2023, sempre presso l'I.T. E “Blaise Pascal” di FO (FG) e, nell'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 30.06.2024, presso l'IPEOA “M. Lecce” di
AN VA DO nonché dal 30.09.2023 al 30.06.2024, presso l'IISS “Giannone” di S. Marco in Lamis (FG). Con ricorso depositato in data 8.04.2025, n. 3783/2025, ha esposto di aver prestato servizio, in forza di un contratto di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso l'I.T.E.T. “L. Di Maggio” di AN VA DO (FG).
Con ricorso rubricato sub rg n. 3783/2025, le altre parti ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di docenti, in forza di plurimi contratti lavoro a tempo determinato, presso vari istituti scolastici.
Precisamente, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di Parte_2 docente, in forza di plurimi contratti di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, dall'a.s. 2021/2022 al 2024/2025, svolte presso l'IIS A. Olivetti di Orta Nova (FG).
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_3 di un contratto di supplenza con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso l' I.C. Virgilio -Salandra di Troia
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_4 di un contratto di supplenza con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s. 2024/2025, presso I.C. Carapelle.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in forza Parte_5 di un contratto di supplenza breve e saltuaria, nell'a.s. 2024/2025, presso l' IISS “Di ANgro
Minuziano Alberti” di AN Severo (FG).
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, in Parte_6 forza di un contratto di supplenza, con durata fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s.
2024/2025, presso I.OC. Bovino -Via dei Mille Bovino e dal 05.10.2024 al 31.12.2024, presso I.I.S.S. Co CO . Hanno censurato l'operato del laddove non ha erogato, per i Controparte_1 suddetti periodi di lavoro, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
Carta OC) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento del beneficio della Carta OC per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il all'erogazione del relativo bonus economico corrispondente ad Controparte_1 euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui hanno lavorato, con condanna del
[...]
alla refusione delle spese di lite da distrarsi. Controparte_1
Cont
2. Il costituito nella causa iscritta al ruolo sub n. 3783/2025, resisteva al ricorso, eccependo, quanto alla ricorrente , il difetto del requisito della continuità didattica. Per la causa Parte_5 iscritta al ruolo sub rg nr. 6282/2024, invece, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si è costituito.
2.1 La ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, ha Parte_3 richiesto l'ampliamento della domanda anche all'a.s. 2023/2024.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritte delle cause ed acquisite brevi note di trattazione, sono state decise come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3.Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'importo nominale di euro 500,00 annui, istituita della legge n. 107 del 2015, art.1, comma 121 e seguenti.
******
4. Nel merito le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti delle motivazioni di seguito indicate.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
4.1 Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10.08.2023, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L.
7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma
121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_5 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma
122”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza
Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_6 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta OC”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
“sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999. La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta OC” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. Da ultimo, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023, hanno esteso il beneficio oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
(si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207
e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: per quanto riguarda la durata delle supplenze, negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per il ricorrente e Pt_1
l'anno scolastico 2024/2025 per il ricorrente precitato ed i ricorrenti , Parte_2 Parte_4
, e , si tratta di supplenze con durata fino al
[...] Parte_3 Parte_6 termine delle attività didattiche, dunque, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, secondo la Corte di cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Con specifico riferimento alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999- prestate da parte dei ricorrenti nell'a.s. 2020/2021, e nell'a.s. Pt_1 Pt_5
2024/2025- si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X Sezione, resa nella causa C-268/22, del 3.07.2025, emessa a seguito della domanda di pronuncia giurisprudenziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nel procedimento ZT contro
[...]
. Controparte_1
Richiamando le considerazioni elaborate dal giudice di rinvio in merito alla comparabilità, in concreto, dei docenti che svolgano supplenze brevi in quanto “sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano”, il giudice comunitario evidenzia che:
“i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza”.
Afferma, inoltre che: “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.” e che, inoltre, per quanto riguarda il bonus della carta elettronica docente: “può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo”
( cfr. punti 70 e 71). Alla luce delle valutazioni richiamate, il giudice comunitario conclude che la disposizione relativa alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro debba essere interpretata nel senso che: “essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
Applicati detti principi, ai ricorrenti va riconosciuto il beneficio invocato anche in relazione alle annualità in cui hanno svolto supplenze brevi, protrattesi per ciascuno di essi per periodi significativi degli anni scolastici.
Per quanto attiene, poi, la condizione delle parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi le ricorrenti siano ancora “interne” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti
“iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, poiché
i ricorrenti hanno versato, come in atti, i loro contratti di supplenza con termine fino alle attività didattiche, relative all'a.s. 2024/2025 laddove risulta che sono iscritti nelle GPS e i relativi cedolini, mentre i ricorrenti e , hanno altresì Parte_1 Parte_2 Parte_6 prodotto le “Graduatorie Provinciali Scolastiche”.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione in CP_1 loro favore della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità, pari ad euro 500,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve, in ultimo, essere dichiarata l' inammissibilità della emendatio libelli formulata dalla ricorrente che con note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, ha richiesto Parte_3
l'ampliamento della domanda anche all'a.s. 2023/2024.
Invero, a seguito della consultazione del pubblico registro SICID si evince che la ricorrente aveva azionato un precedente ricorso rubricato sub n. 6986/2023, iscritto il 2.08.2023, in cui chiedeva il riconoscimento del beneficio della CED per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023. La sentenza resa all' esito del procedimento è la nr 1096/2024, datata 3.04.2024. Dunque, la ricorrente ben poteva chiedere l' emendatio della precedente domanda con riferimento all' annualità scolastica allora in corso ( 2023/2024) e che viene, invece, odiernamente richiesta. Alla luce delle circostanze di fatto che precedono, non si ravvisa la sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall' art 420 cpc per disporre la richiesta emendatio libelli. Cont
5. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento della causa avente maggior valore (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, applicato l'aumento percentuale per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del DM 55/2014, per la presenza collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati ad ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore del ricorrente della “Carta
[...] Parte_1
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente, , della “Carta
[...] Parte_2
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente , della “Carta
[...] Parte_3
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore del ricorrente , della “Carta
[...] Parte_4
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione, in favore della ricorrente , della “Carta
[...] Parte_5
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_7 tempore, all'attribuzione, in favore del ricorrente , della “Carta Parte_6
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, complessivo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara inammissibile, per il resto, la domanda;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte ricorrente sopra citata, che liquida nella somma complessiva di euro 3.615,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, CU ove versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
FO, all' esito della trattazione cartolare dell' udienza del 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA RE