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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/01/2025 al n. 231 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Luigi
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvati Vincenzo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brusciano in data 30.5.1998 dalla cui unione nascevano tre figli: n. Torre del Greco il 30.3.2000, Persona_1 [...]
n. Pompei il 28.12.2005 e n. il 22.2.2012, Per_2 Persona_3 Per_4
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 554/2022 del 8.4.2022 reso nel procedimento R.G. n.
5107/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della minore come previsto in fase di separazione, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e la Per_2
riduzione del contributo al mantenimento della GL Per_3
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 554/2022 del 8.4.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 14.03.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1.- Dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Brusciano in data
30 Maggio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brusciano
(NA) n. 15 p II Serie A;
2.- Nulla disponga sull'affidamento dei figli, il quale resta condiviso tra entrambi i genitori, tuttavia, per espressa volontà del figlio , quest'ultimo Persona_2
avrà la propria collocazione presso la residenza del padre sita in via Masseria
Mautone n. 55 in Marigliano (NA), con cui liberamente ha scelto di vivere;
3.- Revochi l'assegno di mantenimento a favore del figlio per quanto Per_2 esposto al punto 2 e, per l'effetto, dichiari la riduzione del mantenimento a carico del da euro 430,00 ad euro 215,00 per la sola GL la quale Per_2 Per_3
manterrà la propria collocazione e residenza abituale presso la madre;
4.- Circa le spese straordinarie le parti concordemente statuiscono che il sig. Per_2
provvederà nella misura del 100% a quelle che interessano il figlio , Per_2
mentre la sig.ra provvederà al 100% alle spese straordinarie riguardanti la Pt_2
GL Per_3
5.- disponga l'assegno unico, relativo alla GL nella misura del 100% in Per_3
favore della sig.ra . Parte_2
6.- Il cane resterà con il atteso che lo stesso possiede regolare microchip Per_2
intestato al figlio . Per_2
7.- Dichiari che i ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione a chiedere il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8.- Faccia ordine all'Ufficio dello Stato Civile di Brusciano (NA), di annotare la cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio, contratto in Brusciano (NA) il 30 maggio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Brusciano (NA) n. 15 p II Serie A.
9.-Si da atto, inoltre, che i proventi derivati dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito in Scalea, sono stati già ripartiti al 50% tra le parti, come statuito al punto VI della separazione personale.
10.- Emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
11.- Ritenga il pagamento delle spese, diritti ed onorari processuali compensati tra le parti;
”
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno Per_3
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione della minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come statuito in fase di separazione.
Il Tribunale prende atto che le parti convengono di revocare l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore del figlio , maggiorenne Per_2 Per_2
non autonomo economicamente, in quanto lo stesso vivrà con il padre che provvederà al 100% delle spese straordinarie che interessano il figlio, mentre le spese straordinarie riguardanti la minore sono poste interamente a carico Per_3
della madre. Le parti convengono altresì di determinare in euro 215,00 mensili il contributo al mantenimento della minore a porsi a carico del sig. Per_3 Per_2
Nulla disporsi in merito al contributo al mantenimento per la GL , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la quale ha altresì costituito un proprio nucleo familiare.
Il Tribunale prende alresì atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico relativo alla GL errà erogato interamente dalla sig.ra . Per_3 Pt_2 Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 09/10/1976 , il giorno 30.05.1998 in Brusciano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Parte II, Serie A, Anno 1998);
b) affida la GL minore d entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_3
residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno come statuito Pt_2
in fase di separazione;
c) revoca il contributo al mantenimento di a carico del sig. Per_2 Per_2
spese straordinarie come da accordi;
d) dispone che il sig. versi alla sig.ra euro 215,00 a titolo di Per_2 Pt_2
mantenimento della minore ntro il giorno 5 di ogni mese, spese straordinarie Per_3
come riportate in accordi;
e) prende atto delle pattuizioni statuite dalle parti e trasfuse in accordi;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/01/2025 al n. 231 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Luigi
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvati Vincenzo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brusciano in data 30.5.1998 dalla cui unione nascevano tre figli: n. Torre del Greco il 30.3.2000, Persona_1 [...]
n. Pompei il 28.12.2005 e n. il 22.2.2012, Per_2 Persona_3 Per_4
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 554/2022 del 8.4.2022 reso nel procedimento R.G. n.
5107/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della minore come previsto in fase di separazione, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e la Per_2
riduzione del contributo al mantenimento della GL Per_3
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 554/2022 del 8.4.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 14.03.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1.- Dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Brusciano in data
30 Maggio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brusciano
(NA) n. 15 p II Serie A;
2.- Nulla disponga sull'affidamento dei figli, il quale resta condiviso tra entrambi i genitori, tuttavia, per espressa volontà del figlio , quest'ultimo Persona_2
avrà la propria collocazione presso la residenza del padre sita in via Masseria
Mautone n. 55 in Marigliano (NA), con cui liberamente ha scelto di vivere;
3.- Revochi l'assegno di mantenimento a favore del figlio per quanto Per_2 esposto al punto 2 e, per l'effetto, dichiari la riduzione del mantenimento a carico del da euro 430,00 ad euro 215,00 per la sola GL la quale Per_2 Per_3
manterrà la propria collocazione e residenza abituale presso la madre;
4.- Circa le spese straordinarie le parti concordemente statuiscono che il sig. Per_2
provvederà nella misura del 100% a quelle che interessano il figlio , Per_2
mentre la sig.ra provvederà al 100% alle spese straordinarie riguardanti la Pt_2
GL Per_3
5.- disponga l'assegno unico, relativo alla GL nella misura del 100% in Per_3
favore della sig.ra . Parte_2
6.- Il cane resterà con il atteso che lo stesso possiede regolare microchip Per_2
intestato al figlio . Per_2
7.- Dichiari che i ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione a chiedere il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8.- Faccia ordine all'Ufficio dello Stato Civile di Brusciano (NA), di annotare la cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio, contratto in Brusciano (NA) il 30 maggio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Brusciano (NA) n. 15 p II Serie A.
9.-Si da atto, inoltre, che i proventi derivati dalla vendita dell'immobile in comproprietà, sito in Scalea, sono stati già ripartiti al 50% tra le parti, come statuito al punto VI della separazione personale.
10.- Emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
11.- Ritenga il pagamento delle spese, diritti ed onorari processuali compensati tra le parti;
”
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno Per_3
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione della minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come statuito in fase di separazione.
Il Tribunale prende atto che le parti convengono di revocare l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore del figlio , maggiorenne Per_2 Per_2
non autonomo economicamente, in quanto lo stesso vivrà con il padre che provvederà al 100% delle spese straordinarie che interessano il figlio, mentre le spese straordinarie riguardanti la minore sono poste interamente a carico Per_3
della madre. Le parti convengono altresì di determinare in euro 215,00 mensili il contributo al mantenimento della minore a porsi a carico del sig. Per_3 Per_2
Nulla disporsi in merito al contributo al mantenimento per la GL , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la quale ha altresì costituito un proprio nucleo familiare.
Il Tribunale prende alresì atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico relativo alla GL errà erogato interamente dalla sig.ra . Per_3 Pt_2 Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 09/10/1976 , il giorno 30.05.1998 in Brusciano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Parte II, Serie A, Anno 1998);
b) affida la GL minore d entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_3
residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno come statuito Pt_2
in fase di separazione;
c) revoca il contributo al mantenimento di a carico del sig. Per_2 Per_2
spese straordinarie come da accordi;
d) dispone che il sig. versi alla sig.ra euro 215,00 a titolo di Per_2 Pt_2
mantenimento della minore ntro il giorno 5 di ogni mese, spese straordinarie Per_3
come riportate in accordi;
e) prende atto delle pattuizioni statuite dalle parti e trasfuse in accordi;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca