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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 515/2023, avverso la sentenza n.
1626/2022 emessa dal Tribunale di Trani, pubblicata il 27.10.2022 nel giudizio recante
RG n. 4909/2018, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Filippo e Tiziana Cocola, giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Minervino Murge al Corso Matteotti n.
150/A
-Appellante -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
Costanzo Di Palma e Nicola Di Palma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Canosa di Puglia alla via Imbriani 30
-Appellato -
OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani l'Ing. per fare CP_2 accertare e dichiarare la lesività della sua onorabilità e del decoro, sia nella specifica funzione di ex funzionario SUAP del sia a titolo privato, Controparte_3 per le dichiarazioni rilasciate dal in diversi scritti indirizzati al CP_2 [...]
senza alcuna cautela di riservatezza, idonea ad impedirne la Controparte_3 conoscenza da parte di soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti a conoscerli, in modo tale da ledere l'onore del , attribuendogli affermazioni mendaci, CP_1 comportamenti delittuosi, quali l'abuso di ufficio e l'omissione di atti di ufficio. A fondamento della domanda l'attore deduceva che dall'ottobre 1999 al marzo 2008 aveva svolto le funzioni di Responsabile dello sportello Unico della Attività Produttive
(SUAP) del Comune di Minervino Murge e, in tale qualità, aveva avviato un procedimento amministrativo concernente la costruzione di un insediamento turistico alberghiero sportivo in contrada "Forbice', del suddetto Comune, a seguito di istanza del
20.9.2001, prodotta da , assistita dal direttore dei lavori, ing. CP_4 CP_2
[...]
Esponeva che, in conformità alla normativa di settore, nell'esercizio delle sue funzioni, per la trattazione della pratica, stante la necessità manifestata dai vari partecipanti di procedere alla integrazione della documentazione presentata, indiceva e celebrava numerose conferenze di servizio. Precisava di aver sospeso il suddetto procedimento amministrativo a causa degli sviluppi e delle influenze di altro procedimento in corso presso il SUAP, oggetto di indagini e procedimenti penali, in attesa della definizione degli stessi, poi conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati.
A seguito della detta sospensione, le titolari della pratica, Sigg.re e CP_4
, figlia della unitamente all'ing. davano inizio alla Testimone_1 CP_4 CP_2 presentazione di incessanti istanze, solleciti, diffide e scritti vari, diretti ai componenti dell'amministrazione, ai componenti del Consiglio Comunale e ad altri soggetti, a vario modo interessati alle vicende, nell'ambito del di Minervino Murge, con i quali CP_3 si insinuava un interesse personale dell'attore a non consentire che la pratica giungesse in porto.
Di tali insinuazioni ne veniva a conoscenza solo a seguito di richiesta di accesso agli atti, presentata successivamente alla conclusione delle azioni intentate in suo danno. Tale attività culminava nella citazione dell'amministrazione, del Sindaco e dell'istante avanti il Tribunale di Trani con la richiesta di risarcimento danni in misura di oltre quattro milioni di euro, conclusasi con sentenza passata in giudicato con cui venivano rigettate pagina 2 di 9 tutte le richieste formulate dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese dei giudizi sia nei confronti dell'amministrazione che del Sindaco e dell'attore.
Tanto premesso, sosteneva il che la propria onorabilità e integrità CP_1 venivano aggredite dall'Ing. nei suoi scritti, ed in particolare: a) nella nota del CP_2
22.6,2011, protocollata in pari data al numero 6953, laddove si legge: "..la mancata conclusione positiva subita dalla pratica può ritenersi dovuta esclusivamente alle CP_4 lungaggini burocratiche […] classificabili, quanto meno, come omissioni in atti di ufficio […] si registrano, pertanto, a partire dal 14.7,2004, sino a tutt'oggi, ben sette anni di omissione di atti di ufficio, messa in essere da parte del dott. "; b) CP_1 nella nota del 27.2.2012, protocollata il 28.2.2012 al numero 1889, laddove si legge: “E tanto per tutelarsi dal possibile rischio di pagamento dell'entità già riconosciuta come risarcimento danni a favore di […] tanto realisticamente Parte_1 prevedibile per il principio delta solidarietà nella obbligazione passiva, qualora risulti la impossibilità economica dei già condannati, responsabili e Controparte_5
; c) nella nota del 27.3.2012, protocollata in pari data al Controparte_1 numero 2965, laddove si legge: “allo scopo di evitare ai suddetti, tecnico e legale lo spiacevole, ma necessario ricorso alla procura della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per i numerosi ed evidenti abusi ed omissioni in atti pubblici commessi dal 2006 (se non da epoca precedente) sino a tutt'oggi da parte di organi amministrativi
e tecnici che hanno provocato danni alla predetta istanza edilizia . CP_4
Per tali motivi, in data 2.10.2014, il sporgeva querela in danno di CP_1 [...]
sfociata in rinvio a giudizio del dinanzi al Giudice di pace di Trani per i CP_2 CP_2 reati di cui agli artt. 81 e 595 c.p.. Senonchè con sentenza n. 204/2017 il veniva CP_2 assolto dal reato ascrittogli con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Di qui l'avvio del presente giudizio, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Accertare e dichiarare che le affermazioni […] contengono espressioni lesive della onorabilità e del decoro dell'attore sia nella specifica funzione di ex funzionario SUAP del Comune di Minervino Murge, sia a titolo privato;
b) per l'effetto condannare l'ing. dal quale le espressioni e le note che le contengono CP_2 provengono, a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'istante per l'aggressione alla propria onorabilità, quantificato, per mere ragioni di determinatezza, in misura di
€ 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, ma affidato alla liquidazione equitativa del Magistrato;
c) condannare l'ing. a rifondere le spese del CP_2 presente procedimento”.
1.2 Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attore col favore delle spese. Rilevava come non potessero ravvisarsi nella fattispecie in esame gli estremi della diffamazione, essendo gli scritti in pagina 3 di 9 contestazione delle missive rivolte ad un preciso destinatario, ossia il Sindaco di
Minervino Murge, non già a due o più persone. Nel merito, eccepiva di essersi limitato a manifestare nelle missive contestate la propria legittima critica in merito al comportamento tenuto dall'attore in ordine alla gestione della pratica alla fine CP_4 arenatasi e mai definita, ribadendo di avere inviato le note al solo Sindaco, peraltro in busta chiusa, senza comunicare con altre persone né manifestare la volontà che le missive fossero divulgate.
1.3 La causa veniva istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.5.2022. Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che si liquidano, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Il giudice di prime cure riteneva la domanda risarcitoria infondata e, pertanto, la rigettava non solo perchè riteneva che difettasse il presupposto della comunicazione con più persone (e, soprattutto, il dolo relativo), richiesto dalla norma incriminatrice, ma soprattutto per l'assorbente ragione che non vi fosse la prova del danno non patrimoniale da diffamazione preteso dall'attore, neppure per presunzioni. Il Tribunale, infine, pur precisando che la sentenza penale di assoluzione non facesse stato nel presente giudizio, nell'esercizio del suo libero convincimento, condivideva l'iter argomentativo del giudice penale.
2.1 Con atto di appello notificato il 22.4.2023 il impugnava la predetta CP_1 sentenza per sentire accogliere, in riforma della impugnata sentenza, le conclusioni già formulate in atto di citazione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado e l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione. In particolare, eccepiva la erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure riteneva la domanda non provata, non aver ammesso l'escussione di propri testi atti a dimostrare che le note contenenti le dichiarazioni oggetto di causa erano potenzialmente conoscibili a più persone, tra cui l'Ufficio del protocollo generale, l'Ufficio del protocollo del dipartimento interessato, il Sindaco, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il nuovo
Responsabile del SUAP (questi ultimi i diretti destinatari delle missive).
Con il secondo motivo eccepiva la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'assunzione, in pagina 4 di 9 sentenza, quali presupposti di fatto, di presupposti non provati. In particolare, precisava come, diversamente rispetto a quanto considerato dal Giudicante, non risultava provato in alcun modo che le missive fossero state spedite in busta chiusa e pertanto non fossero state conosciute da terze parti rispetto ai diretti destinatari delle stesse.
Con il terzo motivo eccepiva la contraddittorietà della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla dichiarata mancata prova del danno, dopo il richiamo a giurisprudenza secondo cui la prova del danno può avvenire anche per presunzioni.
Con il quarto ed ultimo motivo lamentava la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla illogicità dell'iter logico-motivazionale della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure, per dimostrare la mancata diffusione degli scritti offensivi, richiamava la circostanza dichiarata dallo stesso attore secondo cui questi ebbe conoscenza delle dichiarazioni offensive solo dopo aver presentato istanza di accesso agli atti.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 29.8.2023 si costituiva in giudizio il che, ritenendo la sentenza di primo grado ineccepibile CP_2 sotto ogni profilo motivazionale ed affatto censurabile, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto. Nel merito, contestate tutte le avverse eccezioni, deduzioni e difese, deduceva l'insussistenza, a qualsiasi titolo e sotto qualsivoglia profilo, dell'asserito danno subito dal dott. oltre che la sua infondatezza. CP_1
Concludeva per il rigetto dell'appello proposto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
2.3 Depositate le memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 16.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accogliendo, avendo il giudice di prime cure adeguatamente spiegato con motivazione congrua, logica e non contraddittoria le ragioni della sua decisione.
In primo luogo va osservato come l'appellante non censura adeguatamente l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di prime cure e condiviso dalla
Corte, secondo cui la configurabilità del delitto di diffamazione deve escludersi quando un cittadino, - come nel caso concreto - in un esposto alla autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta di intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorchè i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza. pagina 5 di 9 La giurisprudenza di legittimità, anche in sede civile, è infatti pacificamente orientata nel sostenere che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (in questi termini cfr.: Cass.1703/2010;
Cass. 1542/2010; Cass. 11 giugno 2009 n. 13531; 560 del 2005; 10033 del 2004; 15646 del 2003; 750 del 2002. 3536 del 2000).
Maggiormente condivisibile è peraltro la giurisprudenza che esclude, anche in ambito civile, la rilevanza di una calunnia meramente colposa (cfr. Cass. 27756/2013).
Non vi è inoltre prova che al momento della presentazione della denuncia per cui è causa il convenuto fosse consapevole della innocenza dell'attore o che, quantomeno, potesse rendersene conto con l'ordinaria diligenza.
In secondo luogo l'appellante, in riferimento alla parte di motivazione in cui il giudice di prime cure nel rigettare la domanda ritiene assorbente la mancanza di prova del danno patrimoniale, senza in alcun modo aggredire la ratio della decisione con una interpretazione che valga a sovvertirla, si limita genericamente ad affermare il contrario, facendo riferimento “ alla posizione sociale della vittima …emergendo dagli atti che il dott. era la figura apicale del dipartimento …emerge che gli elementi CP_1 presuntivi per l'accertamento della sussistenza del danno patrimoniale erano contenuti negli atti del procedimento, una alla consapevolezza del detrattore della ingiustizia delle accuse rivolte, consapevolezza che resta provata dalla necessità di addurre elementi di fatto falsi, al fine di fare accreditare gli addebiti di abuso ed omissione” Al contrario il Tribunale, con ragionamento articolato e pienamente condivisibile afferma che pur dovendosi ammettere, in via generale, che il danno non patrimoniale si prova anche per presunzioni, nel caso di specie l'attore non ha minimamente allegato, prima ancora che provato, alcun elemento da cui poter presumere il danno, essendosi egli limitato ad invocare un fatto illecito
(peraltro non accertato in sede penale, essendosi il relativo giudizio conclusosi con l'assoluzione del come prova delle sue conseguenze CP_2 dannose. Ed invero l'attore non ha allegato in maniera precisa, anzi non ha in alcun modo allegato, né, a fortiori, provato, che la considerazione acquisita nei suoi confronti dal Sindaco e da altri non meglio indicati soggetti, asseritamente destinatari delle comunicazioni asseritamente offensive, sia stata in qualche modo pagina 6 di 9 modificata in pejus proprio a causa delle note inviate dall'ing. al Sindaco di CP_2
Minervino Murge.
Tale carenza di allegazione – afferma il giudice di prime cure - è agevolmente apprezzabile dalla lettura dell'atto di citazione, mai integrato sul punto nei successivi scritti difensivi di parte attrice.
In materia di responsabilità civile per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, con la conseguenza che la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri cli riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (dr., da ultimo, Cassazione civile sez.
VI, 31/03/2021, n.8861; c così Cass. n. 25420 del 2017; Cass. n. 4005 del 2020).
Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno,
"la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato" Dunque, la diffusione dello scritto unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione.
Nella fattispecie, questi elementi, ed in particolare la diffusione dello scritto, non sono stati neanche allegati dall'attore, che non ha in alcun modo dedotto quale pregiudizio alla sua reputazione sarebbe derivato dall'invio delle lettere da parte del al Sindaco di Minervino, in difetto di allegazione che tali scritti CP_2 sarebbero stati effettivamente conosciuti da terzi, atteso che i capitoli di prova articolati dall'attore non erano funzionali alla prova della effettiva diffusione dello scritto, ma solo della eventualità che gli stessi, asseritamente non contenuti in busta chiusa, fossero passati da più mani e, come tali, astrattamente conoscibili da terzi.
Ma tanto, anche ove confermato, non sarebbe stato sufficiente a fornire la prova della effettiva diffusione degli scritti e delle ripercussioni negative sulla reputazione del CP_1
A tanto aggiungasi che l'attore non ha minimamente dedotto, e provato, quale concreto pregiudizio sarebbe stato da lui patito dalla (pur indimostrata) diffusione degli scritti inviati dal al Sindaco di Minervino. CP_2
Si ribadisce, al riguardo, che in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 e.e. per lesione della reputazione personale e professionale, la sola divulgazione di pagina 7 di 9 fatti attribuiti ad un soggetto ed asseritamente non veritieri integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare, nel singolo caso, se da detta divulgazione sia derivato in concreto un pregiudizio.
E nel caso di specie, si torna ad evidenziare, l'attore non ha minimamente provato, nè chiesto di provare, che dalla asserita (e neanche dimostrata) divulgazione gli sia derivato in concreto un pregiudizio.
D'altro canto, la valutazione equitativa del danno - ai sensi dell'art. 1226 e.e. - espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo.
Tanto è sufficiente al rigetto del gravame, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del presente giudizio devono porsi a carico dell'appellante e a favore dell'appellato secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (valori medi ad esclusione della fase di trattazione con applicazione dei valori minimi) spese da distrarsi in favore degli Avv. Nicola e Costanzo
Di Palma dichiaratisi antistatari.
5. L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti Controparte_1 di avverso la sentenza n. 1626/2022 pubblicata il 27.10.2022 emessa CP_2 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1.Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 la gravata sentenza;
2.Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4800,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Spese da distrarsi in favore degli Avv. Nicola e
Costanzo Di Palma dichiaratisi antistatari. pagina 8 di 9 3.Dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 515/2023, avverso la sentenza n.
1626/2022 emessa dal Tribunale di Trani, pubblicata il 27.10.2022 nel giudizio recante
RG n. 4909/2018, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Filippo e Tiziana Cocola, giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Minervino Murge al Corso Matteotti n.
150/A
-Appellante -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
Costanzo Di Palma e Nicola Di Palma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Canosa di Puglia alla via Imbriani 30
-Appellato -
OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani l'Ing. per fare CP_2 accertare e dichiarare la lesività della sua onorabilità e del decoro, sia nella specifica funzione di ex funzionario SUAP del sia a titolo privato, Controparte_3 per le dichiarazioni rilasciate dal in diversi scritti indirizzati al CP_2 [...]
senza alcuna cautela di riservatezza, idonea ad impedirne la Controparte_3 conoscenza da parte di soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti a conoscerli, in modo tale da ledere l'onore del , attribuendogli affermazioni mendaci, CP_1 comportamenti delittuosi, quali l'abuso di ufficio e l'omissione di atti di ufficio. A fondamento della domanda l'attore deduceva che dall'ottobre 1999 al marzo 2008 aveva svolto le funzioni di Responsabile dello sportello Unico della Attività Produttive
(SUAP) del Comune di Minervino Murge e, in tale qualità, aveva avviato un procedimento amministrativo concernente la costruzione di un insediamento turistico alberghiero sportivo in contrada "Forbice', del suddetto Comune, a seguito di istanza del
20.9.2001, prodotta da , assistita dal direttore dei lavori, ing. CP_4 CP_2
[...]
Esponeva che, in conformità alla normativa di settore, nell'esercizio delle sue funzioni, per la trattazione della pratica, stante la necessità manifestata dai vari partecipanti di procedere alla integrazione della documentazione presentata, indiceva e celebrava numerose conferenze di servizio. Precisava di aver sospeso il suddetto procedimento amministrativo a causa degli sviluppi e delle influenze di altro procedimento in corso presso il SUAP, oggetto di indagini e procedimenti penali, in attesa della definizione degli stessi, poi conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati.
A seguito della detta sospensione, le titolari della pratica, Sigg.re e CP_4
, figlia della unitamente all'ing. davano inizio alla Testimone_1 CP_4 CP_2 presentazione di incessanti istanze, solleciti, diffide e scritti vari, diretti ai componenti dell'amministrazione, ai componenti del Consiglio Comunale e ad altri soggetti, a vario modo interessati alle vicende, nell'ambito del di Minervino Murge, con i quali CP_3 si insinuava un interesse personale dell'attore a non consentire che la pratica giungesse in porto.
Di tali insinuazioni ne veniva a conoscenza solo a seguito di richiesta di accesso agli atti, presentata successivamente alla conclusione delle azioni intentate in suo danno. Tale attività culminava nella citazione dell'amministrazione, del Sindaco e dell'istante avanti il Tribunale di Trani con la richiesta di risarcimento danni in misura di oltre quattro milioni di euro, conclusasi con sentenza passata in giudicato con cui venivano rigettate pagina 2 di 9 tutte le richieste formulate dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese dei giudizi sia nei confronti dell'amministrazione che del Sindaco e dell'attore.
Tanto premesso, sosteneva il che la propria onorabilità e integrità CP_1 venivano aggredite dall'Ing. nei suoi scritti, ed in particolare: a) nella nota del CP_2
22.6,2011, protocollata in pari data al numero 6953, laddove si legge: "..la mancata conclusione positiva subita dalla pratica può ritenersi dovuta esclusivamente alle CP_4 lungaggini burocratiche […] classificabili, quanto meno, come omissioni in atti di ufficio […] si registrano, pertanto, a partire dal 14.7,2004, sino a tutt'oggi, ben sette anni di omissione di atti di ufficio, messa in essere da parte del dott. "; b) CP_1 nella nota del 27.2.2012, protocollata il 28.2.2012 al numero 1889, laddove si legge: “E tanto per tutelarsi dal possibile rischio di pagamento dell'entità già riconosciuta come risarcimento danni a favore di […] tanto realisticamente Parte_1 prevedibile per il principio delta solidarietà nella obbligazione passiva, qualora risulti la impossibilità economica dei già condannati, responsabili e Controparte_5
; c) nella nota del 27.3.2012, protocollata in pari data al Controparte_1 numero 2965, laddove si legge: “allo scopo di evitare ai suddetti, tecnico e legale lo spiacevole, ma necessario ricorso alla procura della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per i numerosi ed evidenti abusi ed omissioni in atti pubblici commessi dal 2006 (se non da epoca precedente) sino a tutt'oggi da parte di organi amministrativi
e tecnici che hanno provocato danni alla predetta istanza edilizia . CP_4
Per tali motivi, in data 2.10.2014, il sporgeva querela in danno di CP_1 [...]
sfociata in rinvio a giudizio del dinanzi al Giudice di pace di Trani per i CP_2 CP_2 reati di cui agli artt. 81 e 595 c.p.. Senonchè con sentenza n. 204/2017 il veniva CP_2 assolto dal reato ascrittogli con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Di qui l'avvio del presente giudizio, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Accertare e dichiarare che le affermazioni […] contengono espressioni lesive della onorabilità e del decoro dell'attore sia nella specifica funzione di ex funzionario SUAP del Comune di Minervino Murge, sia a titolo privato;
b) per l'effetto condannare l'ing. dal quale le espressioni e le note che le contengono CP_2 provengono, a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'istante per l'aggressione alla propria onorabilità, quantificato, per mere ragioni di determinatezza, in misura di
€ 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, ma affidato alla liquidazione equitativa del Magistrato;
c) condannare l'ing. a rifondere le spese del CP_2 presente procedimento”.
1.2 Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attore col favore delle spese. Rilevava come non potessero ravvisarsi nella fattispecie in esame gli estremi della diffamazione, essendo gli scritti in pagina 3 di 9 contestazione delle missive rivolte ad un preciso destinatario, ossia il Sindaco di
Minervino Murge, non già a due o più persone. Nel merito, eccepiva di essersi limitato a manifestare nelle missive contestate la propria legittima critica in merito al comportamento tenuto dall'attore in ordine alla gestione della pratica alla fine CP_4 arenatasi e mai definita, ribadendo di avere inviato le note al solo Sindaco, peraltro in busta chiusa, senza comunicare con altre persone né manifestare la volontà che le missive fossero divulgate.
1.3 La causa veniva istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.5.2022. Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che si liquidano, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Il giudice di prime cure riteneva la domanda risarcitoria infondata e, pertanto, la rigettava non solo perchè riteneva che difettasse il presupposto della comunicazione con più persone (e, soprattutto, il dolo relativo), richiesto dalla norma incriminatrice, ma soprattutto per l'assorbente ragione che non vi fosse la prova del danno non patrimoniale da diffamazione preteso dall'attore, neppure per presunzioni. Il Tribunale, infine, pur precisando che la sentenza penale di assoluzione non facesse stato nel presente giudizio, nell'esercizio del suo libero convincimento, condivideva l'iter argomentativo del giudice penale.
2.1 Con atto di appello notificato il 22.4.2023 il impugnava la predetta CP_1 sentenza per sentire accogliere, in riforma della impugnata sentenza, le conclusioni già formulate in atto di citazione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado e l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione. In particolare, eccepiva la erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure riteneva la domanda non provata, non aver ammesso l'escussione di propri testi atti a dimostrare che le note contenenti le dichiarazioni oggetto di causa erano potenzialmente conoscibili a più persone, tra cui l'Ufficio del protocollo generale, l'Ufficio del protocollo del dipartimento interessato, il Sindaco, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il nuovo
Responsabile del SUAP (questi ultimi i diretti destinatari delle missive).
Con il secondo motivo eccepiva la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'assunzione, in pagina 4 di 9 sentenza, quali presupposti di fatto, di presupposti non provati. In particolare, precisava come, diversamente rispetto a quanto considerato dal Giudicante, non risultava provato in alcun modo che le missive fossero state spedite in busta chiusa e pertanto non fossero state conosciute da terze parti rispetto ai diretti destinatari delle stesse.
Con il terzo motivo eccepiva la contraddittorietà della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla dichiarata mancata prova del danno, dopo il richiamo a giurisprudenza secondo cui la prova del danno può avvenire anche per presunzioni.
Con il quarto ed ultimo motivo lamentava la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla illogicità dell'iter logico-motivazionale della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure, per dimostrare la mancata diffusione degli scritti offensivi, richiamava la circostanza dichiarata dallo stesso attore secondo cui questi ebbe conoscenza delle dichiarazioni offensive solo dopo aver presentato istanza di accesso agli atti.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 29.8.2023 si costituiva in giudizio il che, ritenendo la sentenza di primo grado ineccepibile CP_2 sotto ogni profilo motivazionale ed affatto censurabile, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto. Nel merito, contestate tutte le avverse eccezioni, deduzioni e difese, deduceva l'insussistenza, a qualsiasi titolo e sotto qualsivoglia profilo, dell'asserito danno subito dal dott. oltre che la sua infondatezza. CP_1
Concludeva per il rigetto dell'appello proposto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
2.3 Depositate le memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 16.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accogliendo, avendo il giudice di prime cure adeguatamente spiegato con motivazione congrua, logica e non contraddittoria le ragioni della sua decisione.
In primo luogo va osservato come l'appellante non censura adeguatamente l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di prime cure e condiviso dalla
Corte, secondo cui la configurabilità del delitto di diffamazione deve escludersi quando un cittadino, - come nel caso concreto - in un esposto alla autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta di intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorchè i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza. pagina 5 di 9 La giurisprudenza di legittimità, anche in sede civile, è infatti pacificamente orientata nel sostenere che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (in questi termini cfr.: Cass.1703/2010;
Cass. 1542/2010; Cass. 11 giugno 2009 n. 13531; 560 del 2005; 10033 del 2004; 15646 del 2003; 750 del 2002. 3536 del 2000).
Maggiormente condivisibile è peraltro la giurisprudenza che esclude, anche in ambito civile, la rilevanza di una calunnia meramente colposa (cfr. Cass. 27756/2013).
Non vi è inoltre prova che al momento della presentazione della denuncia per cui è causa il convenuto fosse consapevole della innocenza dell'attore o che, quantomeno, potesse rendersene conto con l'ordinaria diligenza.
In secondo luogo l'appellante, in riferimento alla parte di motivazione in cui il giudice di prime cure nel rigettare la domanda ritiene assorbente la mancanza di prova del danno patrimoniale, senza in alcun modo aggredire la ratio della decisione con una interpretazione che valga a sovvertirla, si limita genericamente ad affermare il contrario, facendo riferimento “ alla posizione sociale della vittima …emergendo dagli atti che il dott. era la figura apicale del dipartimento …emerge che gli elementi CP_1 presuntivi per l'accertamento della sussistenza del danno patrimoniale erano contenuti negli atti del procedimento, una alla consapevolezza del detrattore della ingiustizia delle accuse rivolte, consapevolezza che resta provata dalla necessità di addurre elementi di fatto falsi, al fine di fare accreditare gli addebiti di abuso ed omissione” Al contrario il Tribunale, con ragionamento articolato e pienamente condivisibile afferma che pur dovendosi ammettere, in via generale, che il danno non patrimoniale si prova anche per presunzioni, nel caso di specie l'attore non ha minimamente allegato, prima ancora che provato, alcun elemento da cui poter presumere il danno, essendosi egli limitato ad invocare un fatto illecito
(peraltro non accertato in sede penale, essendosi il relativo giudizio conclusosi con l'assoluzione del come prova delle sue conseguenze CP_2 dannose. Ed invero l'attore non ha allegato in maniera precisa, anzi non ha in alcun modo allegato, né, a fortiori, provato, che la considerazione acquisita nei suoi confronti dal Sindaco e da altri non meglio indicati soggetti, asseritamente destinatari delle comunicazioni asseritamente offensive, sia stata in qualche modo pagina 6 di 9 modificata in pejus proprio a causa delle note inviate dall'ing. al Sindaco di CP_2
Minervino Murge.
Tale carenza di allegazione – afferma il giudice di prime cure - è agevolmente apprezzabile dalla lettura dell'atto di citazione, mai integrato sul punto nei successivi scritti difensivi di parte attrice.
In materia di responsabilità civile per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, con la conseguenza che la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri cli riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (dr., da ultimo, Cassazione civile sez.
VI, 31/03/2021, n.8861; c così Cass. n. 25420 del 2017; Cass. n. 4005 del 2020).
Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno,
"la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato" Dunque, la diffusione dello scritto unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione.
Nella fattispecie, questi elementi, ed in particolare la diffusione dello scritto, non sono stati neanche allegati dall'attore, che non ha in alcun modo dedotto quale pregiudizio alla sua reputazione sarebbe derivato dall'invio delle lettere da parte del al Sindaco di Minervino, in difetto di allegazione che tali scritti CP_2 sarebbero stati effettivamente conosciuti da terzi, atteso che i capitoli di prova articolati dall'attore non erano funzionali alla prova della effettiva diffusione dello scritto, ma solo della eventualità che gli stessi, asseritamente non contenuti in busta chiusa, fossero passati da più mani e, come tali, astrattamente conoscibili da terzi.
Ma tanto, anche ove confermato, non sarebbe stato sufficiente a fornire la prova della effettiva diffusione degli scritti e delle ripercussioni negative sulla reputazione del CP_1
A tanto aggiungasi che l'attore non ha minimamente dedotto, e provato, quale concreto pregiudizio sarebbe stato da lui patito dalla (pur indimostrata) diffusione degli scritti inviati dal al Sindaco di Minervino. CP_2
Si ribadisce, al riguardo, che in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 e.e. per lesione della reputazione personale e professionale, la sola divulgazione di pagina 7 di 9 fatti attribuiti ad un soggetto ed asseritamente non veritieri integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare, nel singolo caso, se da detta divulgazione sia derivato in concreto un pregiudizio.
E nel caso di specie, si torna ad evidenziare, l'attore non ha minimamente provato, nè chiesto di provare, che dalla asserita (e neanche dimostrata) divulgazione gli sia derivato in concreto un pregiudizio.
D'altro canto, la valutazione equitativa del danno - ai sensi dell'art. 1226 e.e. - espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo.
Tanto è sufficiente al rigetto del gravame, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del presente giudizio devono porsi a carico dell'appellante e a favore dell'appellato secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (valori medi ad esclusione della fase di trattazione con applicazione dei valori minimi) spese da distrarsi in favore degli Avv. Nicola e Costanzo
Di Palma dichiaratisi antistatari.
5. L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti Controparte_1 di avverso la sentenza n. 1626/2022 pubblicata il 27.10.2022 emessa CP_2 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1.Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 la gravata sentenza;
2.Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4800,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Spese da distrarsi in favore degli Avv. Nicola e
Costanzo Di Palma dichiaratisi antistatari. pagina 8 di 9 3.Dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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