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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 190/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'Avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE -
Oggetto: Assegno invalidità civile c.d. maggiorazione “al milione” – ripetizione indebito
Nelle note per l'udienza di discussione concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.1.2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al CP_2
Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'accertamento di indebito comunicato alla ricorrente dall' pari a € 2.792,01 notificato in data 1/7/24 e pari a € 5.045,69 CP_2 notificato in data 31.7.24 con vittoria di spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
La parte ricorrente deduceva che l'indebito deriva dalla revoca della c.d. maggiorazione “al milione” per l'anno 2023 derivante dal reddito del coniuge, ma che nulla può essere richiesto a titolo di indebito essendo tale reddito nella piena conoscenza dell'Istituto, ma la somma asseritamente indebita può essere trattenuta solo a far data dalla notifica del provvedimento e non per il periodo antecedente stante la natura alimentare della prestazione.
***
1 La parte convenuta si è costituita regolarmente in giudizio confermando la correttezza del CP_2 proprio operato ed evidenziando che
- la revoca della maggiorazione “al milione” per l'anno 2023 per un indebito pari a € 5.045,69 era stata determinata dal reddito del coniuge della ricorrente, infatti la maggiorazione era stata ottenuta dietro domanda proposta il 27.3.23 nella quale era stato dichiarato per entrambi i coniugi un reddito pari a zero, ma in realtà il coniuge della ricorrente ha percepito nel 2023 la
Naspi con decorrenza dal 24.10.22,
- la revoca della maggiorazione “al milione” per l'anno 2024 per un indebito pari a € 2.792,01 era stata determinata dal reddito del coniuge della ricorrente, che ha percepito dal 1.2.24 la pensione
VO con decorrenza dal 24.10.22
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I fatti sono pacifici, in particolare è pacifico tra le parti che la ricorrente ha falsamente dichiarato in sede di domanda per ottenere la c.d. maggiorazione al milione che anche il coniuge aveva un reddito pari a zero e che successivamente non ha dato comunicazione all' del riconoscimento al proprio CP_2 coniuge di un reddito prima da poi derivante dal riconoscimento della pensione VO. CP_3
La controversia può essere risolta a mente del dictum della Suprema Corte sent. n. 13951 del 20 maggio 2021 cui questo Tribunale presta adesione “ in tema di prestazioni economiche corrisposti agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 del L. n. 448/2001 – la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente irrogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituali vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3- ter del d.l. 850 del 1976 conv. con mod. dalla L. n. 29 del 1977 e l'art. 3 c. 9 del d.l. 173 del
1988 conv. con mod. dall L. 291/ 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento”.
Va escluso si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia comunicato i redditi e quindi essi fossero conoscibili dall'Ente, a maggior ragione nel caso di specie in cui i redditi del coniuge del ricorrente erano erogati dallo stesso (Naspi e pensione VO). CP_2
Tale principio è rafforzato dai successivi dati legislativi art. 15 d.l. 78/2009 sulla consultazione delle banche dati delle altre pp.aa. e l'art. 13 del d.l. 78/2010 sulla istituzione di una banca dati per la gestione di dati e redditi dei beneficiari delle prestazioni assistenziali.
2 In punto di formante legislativo si evidenzia anche l'art. 35 del D.L. 207/2008 che stabilisce l'onere di comunicazione solo per i dati che incidono sulla situazione reddituale che non siano già integralmente comunicati all'amministrazione finanziaria.
Ad abuntantiam, va ribadito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l'Ente già CP_2 obbligatoriamente conosce. Infatti, l'obbligo di rendere informazioni relative alle condizioni economiche sussiste ormai solo per gli assistiti che non siano tenuti alla prestazione della dichiarazione dei redditi ovvero in relazione ai quei redditi la cui produzione non risulta già nota all (Cass. CP_1
25.6.2020 n. 12608)
Di conseguenza, il ricorrente non è tenuto a restituire le rate precedenti alla data di emanazione del provvedimento di accertamento del diritto all'insussistenza della prestazione, non potendo applicarsi l'art. 2033 c.c. per esigenza di tutela dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato, in quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'ente già conosce.
Si compensa per un terzo le spese di lite stante la sussistenza di un opposto orientamento giurisprudenziale, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie integralmente il ricorso,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.133,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 16 luglio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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