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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4038/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2018 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO ANDRIANI C.F._2
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
OPPONENTI
contro
(C.F. ), e per essa, nella Controparte_1 P.IVA_1
sua qualità di mandataria, Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. PIETRO BOCCARDI ( ), elettivamente
[...] C.F._4
domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
e pagina 1 di 10 (P.I. ), e per essa, nella sua Controparte_3 P.IVA_2
qualità di mandataria, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4
FRANCESCO BIGA ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore, indirizzo pec.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione.
Per gli opponenti e la società intervenuta: come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 123 del 12.01.2018 il Tribunale di Bari ingiungeva a e Parte_1
, in qualità di fideiussori della società di pagare, in solido, su Parte_3 Controparte_5
istanza ed in favore di la somma di € 32.007,80, a titolo Controparte_1
di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 12.03.2018,
eccependo l'illegittima applicazione trimestrale degli interessi, in ragione della violazione del principio di reciprocità nel calcolo degli interessi bancari e dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 1,
comma 629, della L. n. 147/13, nonché la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia nel contratto di apertura di credito del 07.08.2014, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 05.06.2018, per azioni deduceva la Controparte_1
regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, concludendo per il rigetto pagina 2 di 10 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché in via subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza anche solo parziale dell'opposizione, per l'accertamento del credito della Banca e la condanna degli opponenti al pagamento della somma determinata in corso di causa, con vittoria di spese.
Concessa con ordinanza del 28.06.2018 la provvisoria esecutività del decreto, veniva esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con comparsa del 14.10.2021, interveniva nel giudizio Controparte_6
nella qualità di cessionaria del credito, e per essa, nella sua qualità di mandataria,
[...]
la quale si riportava alle difese della cedente, facendo proprie le relative Controparte_4
conclusioni.
Con comparsa conclusionale del 07.01.2023, gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus,
con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nonché il mancato rispetto del termine semestrale previsto dal suddetto articolo.
Con memoria di replica del 30.01.2023, la società intervenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale di
Bari, in favore della Sezione Specializzata delle Imprese di Napoli, relativamente alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa della libera concorrenza.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con gli atti introduttivi e le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
------------- pagina 3 di 10 Preliminarmente, la pronuncia va emessa nei confronti delle parti originarie, ossia gli opponenti e la
Controparte_1
Di contro, nei confronti della cessionaria intervenuta la pronuncia produrrà gli effetti dell'art. 111
c.p.c., non avendo tutte le parti autorizzato l'estromissione della cedente, né quest'ultima chiesto espressamente la condanna in favore della cessionaria, senza contestazione del debitore ceduto.
Va innanzitutto osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. Sez II, n.
9232/2000).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6, i CP_1
contratti di apertura di credito del 06.12.2011, 14.06.2012, 19.12.2012, 28.06.2013 e 07.08.2014,
nonché gli estratti conto per data e scalari dall'apertura del rapporto sino al 30.09.2015, idonei a corroborare la pretesa creditoria.
Sul punto va rilevato che nel contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6, sottoscritto in data 23.05.2011 (allegato 1 del fascicolo monitorio), gli opponenti hanno dichiarato di aver ricevuto copia del documento contrattuale, completo del documento di sintesi e delle “Norme contrattuali che regolano il conto corrente e i servizi collegati”.
A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sugli opponenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non osservato.
Nel merito, va osservato in primo luogo che nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed pagina 4 di 10 all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Va altresì rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
A ciò va aggiunto che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della
delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con
quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa,
secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. n.
4321/2022; Cass. n. 18664/2023).
Nel caso di specie, dal contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6 del 23.05.2011 si evince la pattuizione di un tasso creditore nominale pari allo 0,050% ed un tasso annuo effettivo dello
0,050%, nonché un tasso debitore nominale (per sconfinamenti in assenza di fido) del 16,000% ed un tasso annuo effettivo del 16,985%.
Alla luce dei principi innanzi esposti e dei quesiti formulati, l'ausiliario ha provveduto ad eliminare gli pagina 5 di 10 interessi attivi e passivi trimestrali riportati negli estratti conto per un totale di € 10.052,02 (come da prospetto alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale), nonché a ricalcolare le competenze spettanti alla
Banca e dovute dalla stessa al tasso desunto dagli estratti conto scalari, prendendo a riferimento gli importi di cui al cd. “saldo bancario CTU”, il quale al 30.09.2015 risulta correttamente di € 21.955,78
(pari alla differenza tra il saldo banca di - € 32.007,80 ed il totale degli interessi attivi/passivi per il periodo dal 25.05.2011 al 30.09.2015 di € 10.052,02).
L'ausiliario ha pertanto rielaborato il rapporto di conto corrente n. 55/1021594/6, con applicazione del regime di capitalizzazione unica ai tassi di interesse attivi e passivi riportati negli estratti conto alla data del 30.09.2015, rideterminando il saldo nel minore importo a debito per la società correntista di €
30.607,77, a fronte del maggior importo a debito di € 32.007,80.
In ordine al superamento del tasso soglia, va osservato che “l'onere probatorio nelle controversie
sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia
nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i
fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della recente lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il pagina 6 di 10 giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia e recepite nei decreti ministeriali.
La Banca d'Italia, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla Banca d'Italia nel momento in cui essi sono promessi o convenuti,
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
A ciò va aggiunto che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al
cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi
moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei
primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato
della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della
citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di
mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass., n. 31615/2021).
Nel caso di specie, il tasso di mora previsto nel contratto di apertura di credito del 07.08.2014 è pari al
19,375% (allegato 2 E del fascicolo monitorio), a fronte di un tasso soglia di mora per la categoria
“aperture di credito in conto corrente di oltre € 5.000,00” del 19,375 % (tasso medio su base annua del
10,20 + 2,1 [maggiorazione per gli interessi di mora] = 12,30, il tutto aumentato di ¼ + 4 punti percentuali), come desumibile dal D.M. Economia e Finanze del 23 settembre 2013 (allegato con l'atto di citazione), sicché deve escludersi il superamento del tasso soglia.
Gli opponenti hanno altresì eccepito, con comparsa conclusionale del 07.01.2023, la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55
del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla CP_1
pagina 7 di 10 d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle CP_7
operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Al riguardo va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla poiché CP_1
tale domanda rientra nell'ipotesi delle eccezioni in senso lato, finalizzate al rigetto della pretesa della
Banca, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione risulta competente a decidere sull'opposizione stessa.
La deduzione degli opponenti deve tuttavia ritenersi inammissibile, in quanto costituisce un tardivo ampliamento del thema decidendum.
Sul punto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
A ciò si aggiunga che, anche a voler ammettere la modifica della domanda, la stessa risulta priva di riscontro probatorio.
Ed invero, gli opponenti non hanno provveduto alla produzione in giudizio dello schema ABI, né
tantomeno del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, per il quale non opera il principio iura
novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
pagina 8 di 10 Va inoltre osservato che il provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per le fideiussioni stipulate in un periodo successivo all'istruttoria dell'autorità di vigilanza, la quale ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Pertanto, attesa la sottoscrizione delle fideiussioni in esame in data 24.06.2013 (allegato 4 del fascicolo monitorio), ovvero otto anni dopo il citato provvedimento della Banca D'Italia, gravava sugli opponenti l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non osservato.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dagli opponenti nella comparsa conclusionale del
07.01.2023.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta, per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti.
In parziale accoglimento della domanda dell'opposta, gli opponenti vanno quindi condannati, in solido,
al pagamento della somma di € 30.607,77, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6,
oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste, in solido, a carico degli opponenti, prevalentemente soccombenti in relazione all'entità del residuo debito, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
La superfluità dell'intervento della cessionaria giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e la detta società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 12.03.2018, da pagina 9 di 10 e , in qualità di fideiussori della società Parte_1 Parte_3 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 123 del 12.01.2018, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in
[...]
favore di e per essa, nella sua qualità di mandataria, la Controparte_1
, con intervento della Controparte_8 Controparte_9
e per essa, nella sua qualità di mandataria, la così
[...] Controparte_4
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 123/2018 nei confronti degli opponenti;
2) accoglie in parte la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
30.607,77, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta,
liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e la società intervenuta.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2018 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO ANDRIANI C.F._2
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
OPPONENTI
contro
(C.F. ), e per essa, nella Controparte_1 P.IVA_1
sua qualità di mandataria, Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. PIETRO BOCCARDI ( ), elettivamente
[...] C.F._4
domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
e pagina 1 di 10 (P.I. ), e per essa, nella sua Controparte_3 P.IVA_2
qualità di mandataria, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4
FRANCESCO BIGA ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore, indirizzo pec.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione.
Per gli opponenti e la società intervenuta: come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 123 del 12.01.2018 il Tribunale di Bari ingiungeva a e Parte_1
, in qualità di fideiussori della società di pagare, in solido, su Parte_3 Controparte_5
istanza ed in favore di la somma di € 32.007,80, a titolo Controparte_1
di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 12.03.2018,
eccependo l'illegittima applicazione trimestrale degli interessi, in ragione della violazione del principio di reciprocità nel calcolo degli interessi bancari e dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 1,
comma 629, della L. n. 147/13, nonché la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia nel contratto di apertura di credito del 07.08.2014, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 05.06.2018, per azioni deduceva la Controparte_1
regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, concludendo per il rigetto pagina 2 di 10 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché in via subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza anche solo parziale dell'opposizione, per l'accertamento del credito della Banca e la condanna degli opponenti al pagamento della somma determinata in corso di causa, con vittoria di spese.
Concessa con ordinanza del 28.06.2018 la provvisoria esecutività del decreto, veniva esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con comparsa del 14.10.2021, interveniva nel giudizio Controparte_6
nella qualità di cessionaria del credito, e per essa, nella sua qualità di mandataria,
[...]
la quale si riportava alle difese della cedente, facendo proprie le relative Controparte_4
conclusioni.
Con comparsa conclusionale del 07.01.2023, gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus,
con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nonché il mancato rispetto del termine semestrale previsto dal suddetto articolo.
Con memoria di replica del 30.01.2023, la società intervenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale di
Bari, in favore della Sezione Specializzata delle Imprese di Napoli, relativamente alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa della libera concorrenza.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con gli atti introduttivi e le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
------------- pagina 3 di 10 Preliminarmente, la pronuncia va emessa nei confronti delle parti originarie, ossia gli opponenti e la
Controparte_1
Di contro, nei confronti della cessionaria intervenuta la pronuncia produrrà gli effetti dell'art. 111
c.p.c., non avendo tutte le parti autorizzato l'estromissione della cedente, né quest'ultima chiesto espressamente la condanna in favore della cessionaria, senza contestazione del debitore ceduto.
Va innanzitutto osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. Sez II, n.
9232/2000).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6, i CP_1
contratti di apertura di credito del 06.12.2011, 14.06.2012, 19.12.2012, 28.06.2013 e 07.08.2014,
nonché gli estratti conto per data e scalari dall'apertura del rapporto sino al 30.09.2015, idonei a corroborare la pretesa creditoria.
Sul punto va rilevato che nel contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6, sottoscritto in data 23.05.2011 (allegato 1 del fascicolo monitorio), gli opponenti hanno dichiarato di aver ricevuto copia del documento contrattuale, completo del documento di sintesi e delle “Norme contrattuali che regolano il conto corrente e i servizi collegati”.
A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sugli opponenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non osservato.
Nel merito, va osservato in primo luogo che nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed pagina 4 di 10 all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Va altresì rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
A ciò va aggiunto che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della
delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con
quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa,
secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. n.
4321/2022; Cass. n. 18664/2023).
Nel caso di specie, dal contratto di apertura del conto corrente n. 55/1021594/6 del 23.05.2011 si evince la pattuizione di un tasso creditore nominale pari allo 0,050% ed un tasso annuo effettivo dello
0,050%, nonché un tasso debitore nominale (per sconfinamenti in assenza di fido) del 16,000% ed un tasso annuo effettivo del 16,985%.
Alla luce dei principi innanzi esposti e dei quesiti formulati, l'ausiliario ha provveduto ad eliminare gli pagina 5 di 10 interessi attivi e passivi trimestrali riportati negli estratti conto per un totale di € 10.052,02 (come da prospetto alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale), nonché a ricalcolare le competenze spettanti alla
Banca e dovute dalla stessa al tasso desunto dagli estratti conto scalari, prendendo a riferimento gli importi di cui al cd. “saldo bancario CTU”, il quale al 30.09.2015 risulta correttamente di € 21.955,78
(pari alla differenza tra il saldo banca di - € 32.007,80 ed il totale degli interessi attivi/passivi per il periodo dal 25.05.2011 al 30.09.2015 di € 10.052,02).
L'ausiliario ha pertanto rielaborato il rapporto di conto corrente n. 55/1021594/6, con applicazione del regime di capitalizzazione unica ai tassi di interesse attivi e passivi riportati negli estratti conto alla data del 30.09.2015, rideterminando il saldo nel minore importo a debito per la società correntista di €
30.607,77, a fronte del maggior importo a debito di € 32.007,80.
In ordine al superamento del tasso soglia, va osservato che “l'onere probatorio nelle controversie
sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia
nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i
fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della recente lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il pagina 6 di 10 giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia e recepite nei decreti ministeriali.
La Banca d'Italia, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla Banca d'Italia nel momento in cui essi sono promessi o convenuti,
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
A ciò va aggiunto che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al
cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi
moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei
primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato
della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della
citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di
mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass., n. 31615/2021).
Nel caso di specie, il tasso di mora previsto nel contratto di apertura di credito del 07.08.2014 è pari al
19,375% (allegato 2 E del fascicolo monitorio), a fronte di un tasso soglia di mora per la categoria
“aperture di credito in conto corrente di oltre € 5.000,00” del 19,375 % (tasso medio su base annua del
10,20 + 2,1 [maggiorazione per gli interessi di mora] = 12,30, il tutto aumentato di ¼ + 4 punti percentuali), come desumibile dal D.M. Economia e Finanze del 23 settembre 2013 (allegato con l'atto di citazione), sicché deve escludersi il superamento del tasso soglia.
Gli opponenti hanno altresì eccepito, con comparsa conclusionale del 07.01.2023, la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55
del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla CP_1
pagina 7 di 10 d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle CP_7
operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Al riguardo va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla poiché CP_1
tale domanda rientra nell'ipotesi delle eccezioni in senso lato, finalizzate al rigetto della pretesa della
Banca, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione risulta competente a decidere sull'opposizione stessa.
La deduzione degli opponenti deve tuttavia ritenersi inammissibile, in quanto costituisce un tardivo ampliamento del thema decidendum.
Sul punto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
A ciò si aggiunga che, anche a voler ammettere la modifica della domanda, la stessa risulta priva di riscontro probatorio.
Ed invero, gli opponenti non hanno provveduto alla produzione in giudizio dello schema ABI, né
tantomeno del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, per il quale non opera il principio iura
novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
pagina 8 di 10 Va inoltre osservato che il provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per le fideiussioni stipulate in un periodo successivo all'istruttoria dell'autorità di vigilanza, la quale ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Pertanto, attesa la sottoscrizione delle fideiussioni in esame in data 24.06.2013 (allegato 4 del fascicolo monitorio), ovvero otto anni dopo il citato provvedimento della Banca D'Italia, gravava sugli opponenti l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non osservato.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dagli opponenti nella comparsa conclusionale del
07.01.2023.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta, per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti.
In parziale accoglimento della domanda dell'opposta, gli opponenti vanno quindi condannati, in solido,
al pagamento della somma di € 30.607,77, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6,
oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste, in solido, a carico degli opponenti, prevalentemente soccombenti in relazione all'entità del residuo debito, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
La superfluità dell'intervento della cessionaria giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e la detta società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 12.03.2018, da pagina 9 di 10 e , in qualità di fideiussori della società Parte_1 Parte_3 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 123 del 12.01.2018, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in
[...]
favore di e per essa, nella sua qualità di mandataria, la Controparte_1
, con intervento della Controparte_8 Controparte_9
e per essa, nella sua qualità di mandataria, la così
[...] Controparte_4
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 123/2018 nei confronti degli opponenti;
2) accoglie in parte la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
30.607,77, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 55/1021594/6, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta,
liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e la società intervenuta.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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