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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3318 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza alla via Carlo
Cattaneo n. 26
- OPPONENTE –
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore
- OPPOSTA CONTUMACE –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 633/2024, emesso da questo Tribunale
a definizione del procedimento monitorio n. 1403/2024 Rg
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.7.2025, in cui la parte costituita dava atto, documentandolo, di aver raggiunto un accordo transattivo con l'opposta e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da da quale cessionaria del relativo credito, per il Controparte_1
1 pagamento della complessiva somma di euro 21.286,43, oltre interessi successivi fino al soddisfo, quale esposizione debitoria derivante da rapporto contrattuale con la cedente. Non si costituiva nel giudizio di opposizione . Controparte_1
All'udienza del 24.7.2025 l'opponente documentava un intervenuto accordo transattivo con l'opposta, alla luce del quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
Alla luce del documentato accordo transattivo, la richiesta della parte costituita può trovare accoglimento.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione (ed estinzione) del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass. 21757/2021; Cass. 16891/2021; Cass. 4167/2020).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Anche, inoltre, ove le parti non concordino su tale declaratoria il giudice può fare ricorso alla pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
Nel caso di specie, la parte costituita ha documentato l'accordo transattivo con l'opposta, manifestando la volontà di ottenere l'estinzione del giudizio (quale profilo, peraltro, concordato in sede di transazione.
Non residuando, pertanto, contrasto neppure in punto di spese (avendo le parti regolato in sede di transazione anche il predetto profilo), può essere dichiarata cessata
2 la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, previa revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (in caso, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – come avvenuto nella specie per intervenuta transazione – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in forza di intervenuta transazione;
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosenza, 14/07/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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