Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 982 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati dall'avv. Rosaria Romano, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 14/04/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note congiunte per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Otranto (Le) il 20/08/2009;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 6/06/2012; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, come sopra integrata, può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Otranto (Le), il Parte_2
20/08/2009 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29, parte II, serie A, anno 2009) alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore resta affidata congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale;
b) la casa coniugale, sita in Uggiano la Chiesa alla via Cadorna n. 10, piano
I, resta assegnata, ad eccezione delle pertinenze (garage e cantina), con tutti gli arredi e le suppellettili alla IG.ra fino a quando la figlia Pt_1
2 non sarà diventata economicamente autosufficiente. Le utenze Per_1 relative alla casa coniugale rimarranno, a far data dai consumi registrati dal 5 marzo 2025, ad esclusivo carico della SI.ra che Pt_1 provvederà ad effettuare le relative volture;
c) il IG. eserciterà il diritto di visita della minore continuando ad Pt_2 accompagnarla tutte le mattine a scuola e riprendendola ad eccetto dei giorni in cui rimane presso l'edificio scolastico fino alle ore Per_1
17:00; trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana - che Per_1 nell'ipotesi di disaccordo delle parti devono intendersi: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 20:00 - nonché un finesettimana alternato con pernotto presso lo stesso. Con riguardo alle festività, queste ultime saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza e così, a mero titolo esemplificativo, la Vigilia di Natale con il padre che riaccompagnerà la minore la mattina successiva nella casa coniugale per consentire alla madre di tenere con sé la figlia nel giorno di Natale. Allo stesso modo si procederà per la vigilia di Capodanno, per la Pasqua e per il Lunedì in Albis. Durante il periodo estivo la minore rimarrà in compagnia del padre per una settimana continuativa. Quanto alle festività che interessano direttamente , ovvero il giorno del Per_1 compleanno, dell'onomastico, delle altre Festività religiose come la
Cresima, ecc.., eventuali eventi sportivi, ecc.., gli stessi saranno trascorsi auspicabilmente con entrambi i genitori;
d) il IG. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma di 350,00 euro mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Del pari l'assegno unico rimarrà ad esclusivo favore della SI.ra . A Pt_1 titolo di una tantum e per l'acquisto dei capi di abbigliamento per
, in corrispondenza dei cambi di stagione, il padre verserà Per_1
l'importo di 150,00 euro entro il 31/05 e 150,00 euro entro il 31/10;
e) sul IG. graveranno le spese straordinarie, da individuare Pt_2 secondo i parametri fissati dal protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Lecce, in favore della figlia nella misura del 75%,
3 residuando il restante 25% a carico della IG.ra . Del pari tra le Pt_1 spese straordinarie devono essere annoverate quelle sostenute per l'animale d'affezione a cui è molto legata;
Per_1
f) la IG.ra rinuncia al mantenimento in proprio favore a fronte Pt_1 del pagamento di 14.221,00 euro a titolo di saldo delle rate mancanti per l'estinzione del prestito contratto in occasione dell'acquisto dell'auto Opel Corsa, in uso esclusivo e intestata alla IG.ra Pt_1 medesima. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i costi per la polizza assicurativa e per la stessa tassa di proprietà inerenti la suddetta vettura rimarranno ad esclusivo carico della IG.ra . Pt_1
Del pari quest'ultima rinuncia al mantenimento a fronte della ricezione dell'importo a titolo di una tantum pari ad euro 13.000,00. Le suddette somme vengono corrisposte dal SI. in favore della Parte_2 IG.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso Pt_1
a mezzo di due assegni bancari tratti su Unicredit – Filiale di Otranto e più specificatamente l'importo di euro 14.221,00 a mezzo di assegno contrassegnato dal n. 3819235085-03 e l'importo di euro 13.000,00 a mezzo di assegno contrassegnato dal n. 3819235084-02. La IG.ra dal canto suo si impegna e obbliga a bonificare alle coordinate Pt_1 bancarie del coniuge, l'importo che le sarà corrisposto dalle IGg.re
[...]
e a seguito del decreto ingiuntivo n. Pt_3 Parte_4
2583/2021 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce e confermato con sentenza n. 27/2025 all'esito del rigetto della opposizione proposta dalle predette IGg.re ; Pt_3
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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