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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2265 R.G. affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 CodiceFiscale_1
Nardinocchi come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Cappellacci CP_1 CodiceFiscale_2
come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 250/2022 il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e e, con separata ordinanza dell'istruttore, Parte_1 CP_1
la causa è stata rimessa sul ruolo in relazione all'unica questione controversa, rappresentata dal riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
A sostegno della relativa richiesta, la resistente ha rappresentato il cambiamento, in peggio, del proprio stato di salute con specifico riferimento ad alcune patologie che si erano presentate nel periodo della separazione (omologata con decreto del 29 maggio 2012), allorquando aveva cominciato a soffrire di ripetute cefalee ed emicranie, poi sfociate in un grave stato di depressione psichica;
la ha pure evidenziato che nel 2017 era risultata positiva al test HPV per la ricerca CP_1
del papilloma virus (situazione ricondotta alle gravi infedeltà del , con conseguente Pt_1
isterectomia totale e annessiectomia bilaterale.
Tale complessiva situazione aveva determinato il riconoscimento della invalidità della resistente da parte della apposita commissione medica, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46% (si veda il relativo verbale del 24 settembre 2019, allegato 11).
Di qui la richiesta di un assegno divorzile commisurato, da un lato, alla perdita della brillante carriera di architetto svolta dalla fino all'anno 2012 e che le aveva garantito l'autonomia CP_1
economica (tant'è che non aveva chiesto l'assegno di mantenimento in occasione della separazione)
e, dall'altro, alle capacità economiche del Pt_1
Ebbene, ritiene il Collegio che detta domanda non possa essere accolta.
Ed invero, richiamati i noti principi di cui alla sentenza n. 18287/18 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, si osserva che la resistente ha posto a base della propria richiesta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
e, d'altro canto, la nulla potrebbe pretendere in termini CP_1 compensativi/perequativi, non avendo dedotto alcunchè in relazione all'apporto fornito, durante il rapporto matrimoniale, alla famiglia e al coniuge, sacrificando proprie aspettative professionali e reddituali.
Piuttosto, come già evidenziato, è pacifico che nel corso dell'unione matrimoniale entrambi i coniugi fossero economicamente indipendenti, svolgendo in particolare la resistente la professione di architetto.
2 Nella specie, dunque, l'assegno in parola può essere eventualmente giustificato solo da una esigenza assistenziale (la è priva di redditi), esigenza che consente il riconoscimento dell'assegno solo CP_1
se il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
A tal fine, occorre considerare anche la durata del matrimonio e l'età raggiunta dal coniuge richiedente al momento della separazione.
In particolare, in relazione ad un matrimonio durato sette anni, è stato affermato che, attesa la breve durata dell'unione, "manca il prerequisito fattuale" per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cfr.
Cass. n. 28481/2022, richiamata da Cass. n. 21955/24, in motivazione).
Ed allora, tornando la caso di specie, siamo in presenza di un matrimonio durato meno di cinque anni, essendo stato celebrato il 29 settembre 2007, con omologa della separazione del maggio 2012; senza considerare che già nel luglio 2011 i coniugi si erano separati di fatto (come riferito della stessa nella comparsa di costituzione), in quanto il durante l'unione si era mostrato CP_1 Pt_1
distante dalla moglie ed insofferente alla vita coniugale, "sottraendosi ai tentativi di procreazione"
(la coppia non ha avuto figli).
A tanto si aggiunga che la non risulta essersi attivata per rendersi autonoma nonostante la CP_1
giovane età (36 anni) all'epoca della separazione (la richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento reca la data del dicembre 2020, a fronte di una separazione omologata nel maggio
2012), il titolo di studi, l'esperienza pregressa;
inoltre, le malattie dedotte in giudizio non hanno reso la richiedente l'assegno incapace di lavorare, pur avendo inciso parzialmente, riducendola, sulla sua capacità lavorativa.
Nè, ancora, la dedotta incapacità lavorativa (da dimostrarsi con la produzione di idonea certificazione medica) risulta dalla ulteriore documentazione in atti, prodotta in sede di precisazione delle conclusioni (ragion per cui il Collegio non ritiene disporsi la chiesta CTU psicologica).
Piuttosto, dalla relazione psicologica SL CA (doc. B allegato alle note scritte del 15 aprile
2024), si evince che la resistente "si sofferma su una serie di patologie fisiche e su uno stato di
"irrequietezza" che ripercuotendosi sulle performance lavorative l'hanno portata ad uno stato di disoccupazione non bene accetto e motivo di richieste lavorative sebbene sempre con esiti negativi.
Aggiunge come l'idea di lavorare con mansioni inferiori alla professionalità acquisita con anni di università la porta a discriminare offerte di lavoro".
3 Ciò consente di affermare che la abbia volontariamente scelto di non provvedere al CP_1
reperimento di un'occupazione che possa renderla economicamente autonoma, addirittura giungendo a "discriminare offerte di lavoro" ritenute non adeguate alla professionalità acquisita.
La domanda, in definitiva, deve essere rigettata.
La spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore CP_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la richiesta di assegno divorzile;
b) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in CA, il 27 novembre 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2265 R.G. affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 CodiceFiscale_1
Nardinocchi come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Cappellacci CP_1 CodiceFiscale_2
come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 250/2022 il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e e, con separata ordinanza dell'istruttore, Parte_1 CP_1
la causa è stata rimessa sul ruolo in relazione all'unica questione controversa, rappresentata dal riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
A sostegno della relativa richiesta, la resistente ha rappresentato il cambiamento, in peggio, del proprio stato di salute con specifico riferimento ad alcune patologie che si erano presentate nel periodo della separazione (omologata con decreto del 29 maggio 2012), allorquando aveva cominciato a soffrire di ripetute cefalee ed emicranie, poi sfociate in un grave stato di depressione psichica;
la ha pure evidenziato che nel 2017 era risultata positiva al test HPV per la ricerca CP_1
del papilloma virus (situazione ricondotta alle gravi infedeltà del , con conseguente Pt_1
isterectomia totale e annessiectomia bilaterale.
Tale complessiva situazione aveva determinato il riconoscimento della invalidità della resistente da parte della apposita commissione medica, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46% (si veda il relativo verbale del 24 settembre 2019, allegato 11).
Di qui la richiesta di un assegno divorzile commisurato, da un lato, alla perdita della brillante carriera di architetto svolta dalla fino all'anno 2012 e che le aveva garantito l'autonomia CP_1
economica (tant'è che non aveva chiesto l'assegno di mantenimento in occasione della separazione)
e, dall'altro, alle capacità economiche del Pt_1
Ebbene, ritiene il Collegio che detta domanda non possa essere accolta.
Ed invero, richiamati i noti principi di cui alla sentenza n. 18287/18 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, si osserva che la resistente ha posto a base della propria richiesta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
e, d'altro canto, la nulla potrebbe pretendere in termini CP_1 compensativi/perequativi, non avendo dedotto alcunchè in relazione all'apporto fornito, durante il rapporto matrimoniale, alla famiglia e al coniuge, sacrificando proprie aspettative professionali e reddituali.
Piuttosto, come già evidenziato, è pacifico che nel corso dell'unione matrimoniale entrambi i coniugi fossero economicamente indipendenti, svolgendo in particolare la resistente la professione di architetto.
2 Nella specie, dunque, l'assegno in parola può essere eventualmente giustificato solo da una esigenza assistenziale (la è priva di redditi), esigenza che consente il riconoscimento dell'assegno solo CP_1
se il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
A tal fine, occorre considerare anche la durata del matrimonio e l'età raggiunta dal coniuge richiedente al momento della separazione.
In particolare, in relazione ad un matrimonio durato sette anni, è stato affermato che, attesa la breve durata dell'unione, "manca il prerequisito fattuale" per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cfr.
Cass. n. 28481/2022, richiamata da Cass. n. 21955/24, in motivazione).
Ed allora, tornando la caso di specie, siamo in presenza di un matrimonio durato meno di cinque anni, essendo stato celebrato il 29 settembre 2007, con omologa della separazione del maggio 2012; senza considerare che già nel luglio 2011 i coniugi si erano separati di fatto (come riferito della stessa nella comparsa di costituzione), in quanto il durante l'unione si era mostrato CP_1 Pt_1
distante dalla moglie ed insofferente alla vita coniugale, "sottraendosi ai tentativi di procreazione"
(la coppia non ha avuto figli).
A tanto si aggiunga che la non risulta essersi attivata per rendersi autonoma nonostante la CP_1
giovane età (36 anni) all'epoca della separazione (la richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento reca la data del dicembre 2020, a fronte di una separazione omologata nel maggio
2012), il titolo di studi, l'esperienza pregressa;
inoltre, le malattie dedotte in giudizio non hanno reso la richiedente l'assegno incapace di lavorare, pur avendo inciso parzialmente, riducendola, sulla sua capacità lavorativa.
Nè, ancora, la dedotta incapacità lavorativa (da dimostrarsi con la produzione di idonea certificazione medica) risulta dalla ulteriore documentazione in atti, prodotta in sede di precisazione delle conclusioni (ragion per cui il Collegio non ritiene disporsi la chiesta CTU psicologica).
Piuttosto, dalla relazione psicologica SL CA (doc. B allegato alle note scritte del 15 aprile
2024), si evince che la resistente "si sofferma su una serie di patologie fisiche e su uno stato di
"irrequietezza" che ripercuotendosi sulle performance lavorative l'hanno portata ad uno stato di disoccupazione non bene accetto e motivo di richieste lavorative sebbene sempre con esiti negativi.
Aggiunge come l'idea di lavorare con mansioni inferiori alla professionalità acquisita con anni di università la porta a discriminare offerte di lavoro".
3 Ciò consente di affermare che la abbia volontariamente scelto di non provvedere al CP_1
reperimento di un'occupazione che possa renderla economicamente autonoma, addirittura giungendo a "discriminare offerte di lavoro" ritenute non adeguate alla professionalità acquisita.
La domanda, in definitiva, deve essere rigettata.
La spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore CP_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la richiesta di assegno divorzile;
b) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in CA, il 27 novembre 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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