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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva dell'ultima udienza, nel procedimento possessorio introdotto da Parte_1
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_2 dall'avv. Fabio Mazzoni, contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maria Lara Ronchi, premesso che e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto questo procedimento possessorio per ottenere nuovamente la possibilità di accedere ad una porzione di terreno che si trova davanti alla villetta della loro vicina
Controparte_1
I ricorrenti hanno in particolare affermato di essere i proprietari e (quello che maggiormente conta in questa sede) i possessori di una villetta ed un'autorimessa site in Brezzo di Bedero, via Monte Grappa, 20, censite nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 1, particella 3759, sub. 3
e 4.
e hanno aggiunto che la loro villetta Pt_1 Pt_2
confina sul lato nord, condividendo parte del muro perimetrale, con quella nella disponibilità di CP_1
censita nel catasto fabbricati del suddetto comune al foglio
1, particella 3759, sub. 5.
Pagina 1 Tutte le parti concordano, nella sostanza, sul fatto che il terreno che circonda i suddetti fabbricati è in comproprietà tra le stesse. Tale area è censita al catasto terreni del suddetto comune al foglio 9, particella 3759.
La difesa dei ricorrenti ha sostenuto che tale terreno sarebbe anche stato integralmente nel compossesso delle parti fino al compimento dei fatti descritti nel ricorso.
Più precisamente, i ricorrenti hanno allegato che, nel mese di giugno del 2023, quando si sono trasferiti a Brezzo di
Bedero per il periodo estivo (abitano principalmente in
Germania), hanno constatato che la loro vicina aveva collocato una recinzione metallica verde ed una staccionata in legno nella “parte occidentale del mappale comune 3759 laddove lo stesso forma un angolo acuto”, precisando che tali manufatti “si estendono sino al confine della proprietà comune con la pubblica via”. La recinzione e la staccionata impedirebbero così “ai ricorrenti il passaggio e l'accesso dalla porzione di sedime comune prospiciente la loro unità alla pubblica via”.
I ricorrenti hanno sottolineato che la recinzione è stata stesa da sostanzialmente in prosecuzione di una siepe CP_1
che era stata realizzata di comune accordo tra le parti, per garantire loro una maggiore riservatezza quando si trovano nei giardini davanti alle loro villette e per limitare gli spostamenti dei loro cani. Tale siepe non avrebbe comunque impedito il passaggio da una parte all'altra dell'area comune, passaggio che avveniva proprio dove ha collocato la recinzione. CP_1
I ricorrenti hanno precisato che la recinzione impedisce anche le operazioni di svuotamento della loro fossa
Pagina 2 biologica, dato che la stessa si trova proprio vicino al nuovo manufatto e alla via pubblica sottostante al terreno comune. Gli addetti all'impresa di spurghi che è solitamente incaricata della pulitura della fossa biologica non sarebbero infatti stati in grado di compiere tale operazione dopo la stesura della nuova recinzione (che misura poco più di due metri quadri).
e hanno quindi chiesto di essere Pt_1 CP_1
reintegrati nel loro possesso, con l'ordine da rivolgere a di rimuovere i suddetti manufatti. In subordine, CP_1
i ricorrenti hanno proposto l'azione di manutenzione del possesso, chiedendo sempre l'ordine da rivolgere a di rimuovere la citata recinzione. I ricorrenti CP_1
hanno inoltre chiesto che sia stabilita una somma di denaro dovuta da per l'eventuale violazione o CP_1 inadempimento dell'ordine di reintegra nel possesso o di ritardo nel relativo adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
La resistente si è costituita con il deposito di una memoria con la quale non ha contestato il fatto che il terreno posto davanti ai fabbricati delle parti è di proprietà comune delle stesse. ha però allegato che da tempo, con i suoi vicini, CP_1
ha provveduto ad opere dirette di fatto a dividere tale terreno in porzioni ciascuna a servizio esclusivo delle due villette.
La difesa della resistente ha chiarito che gli stessi ricorrenti hanno messo un catenaccio su una delle tre entrate al terreno censito al mappale 3759 e hanno asservito esclusivamente alla loro abitazione un altro accesso a tale
Pagina 3 mappale, installando una ringhiera in ferro che dal relativo cancelletto, scende verso la loro abitazione, impedendo l'accesso a CP_1
La resistente ha sottolineato che i ricorrenti hanno
“installato una recinzione metallica protetta da un'ondulina in plastica e da due piccoli abeti” proprio in prossimità della recinzione che vorrebbero fosse rimossa,
“di fatto autoimpedendosi l'accesso alla zona oggi contesa”. ha specificato di aver messo una recinzione CP_1
nella zona oggetto di contestazione per impedire al suo cane di raggiungere la via pubblica sottostante. Ha evidenziato che la parte di terreno dove si trova la recinzione è scosceso e di fatto non utilizzato dalle parti e che l'attività degli addetti allo spurgo della fossa biologica dei ricorrenti non è ostacolato dalla sua recinzione, ma dalle altre opere eseguite dalle sue controparti.
Sono stati sentiti tre informatori.
L'informatore , amico dei ricorrenti, sentito Testimone_1 all'udienza del 21 gennaio 2024, ha affermato che e per quello che è a sua conoscenza, Pt_1 CP_1
si servivano della porzione di terreno che si trova ora oltre la recinzione contestata, rispetto alla loro villetta, soltanto per consentire all'impresa di spurghi il passaggio del tubo necessario per la pulizia della loro fossa biologica. Tes_1
ha aggiunto che i ricorrenti gli hanno riferito che la ditta di spurghi non ha recentemente potuto pulire la fossa biologica a causa della nuova recinzione, ma che non era presente sui luoghi in quella circostanza.
Pagina 4 L'informatore titolare dell'impresa di Testimone_2
spurghi che cura la pulizia sia della fossa biologica dei ricorrenti, sia di quella della resistente, è stato sentito all'udienza dell'11 febbraio 2025. ha chiarito che non si reca personalmente ad Tes_2
eseguire i lavori di pulizia delle fosse biologiche delle parti, ma che vi invia dei suoi dipendenti. ha precisato che i suoi dipendenti gli hanno Tes_2
riferito, dopo che li ha sentiti sul punto, avendo ricevuto la convocazione come informatore per questo procedimento, che i lavori per la pulizia delle suddette fosse biologiche sono divenuti, nell'ultimo periodo, più difficili per la presenza di nuove recinzioni sul citato terreno. L'informatore ha aggiunto che i lavori sono risultati comunque possibili e che non crede di aver addebitato costi ulteriori per gli interventi per la villetta di e Pt_1
CP_1
L'informatore compagno della Persona_1 resistente e convivente con la stessa, sentito anch'egli all'udienza dell'11 febbraio 2025 con l'ausilio di un'interprete di lingua tedesca, ha affermato di aver steso nel 2020 con una recinzione per la villetta di CP_1 quest'ultima, recinzione destinata a separare il terreno davanti a tale villetta da quello a diretto servizio di quella dei ricorrenti. ha sostenuto che lui e la sua compagna non hanno più Per_1
contatti diretti con i ricorrenti dal 2019. Ha comunque aggiunto che in precedenza, i rapporti con e Pt_1
erano stati buoni. Pt_2
Pagina 5 ha sostenuto che i ricorrenti erano entrati nel terreno Per_1
davanti alla casa della sua compagna solo per venirli a trovare e soltanto fino al 2019. ha affermato di non aver visto di recente i lavori di Per_1
spurgo della fossa biologica dei ricorrenti. Ha precisato che l'anno scorso ha messo una recinzione per Pt_1
chiudere il suo terreno. ha anche sostenuto che aveva chiesto che Per_1 Pt_1
lui e la sua compagna provvedessero a realizzare una recinzione per impedire l'accesso ai ladri nelle loro proprietà. L'informatore ha fatto al riguardo riferimento a dei messaggi scambiati da con la sua compagna, Pt_1 sull'utenza whattsapp di quest'ultima, messaggi che risalgono al luglio 2019.
Nel corso dell'ultima udienza, il difensore di e Pt_1
ha chiarito che la recinzione contestata è quella Pt_2
più vicina alla plastica ondulata di colore verde che è stata invece collocata dai ricorrenti nella parte di giardino in questione. Tali manufatti risultano dalle foto 4 e 5 della resistente.
La difesa della resistente, sempre durante l'ultima udienza, ha sostenuto invece che la suddetta recinzione è stata posta da e che la resistente ha invece collocato sulla Pt_1
parte di giardino in esame, comunque con il consenso della controparte, soltanto l'altra recinzione che risulta dalla citata foto 5, che è quella più distante dalla plastica ondulata apposta sempre da Pt_1
La difesa di ha precisato che la recinzione CP_1
indicata dal difensore avversario, essendo stata in realtà
Pagina 6 posta da e potrà essere liberamente Pt_1 Pt_2
eliminata dagli stessi.
Si deve constatare che l'istruttoria svolta ha consentito di comprendere che le parti hanno evidentemente da tempo separato con opere stabili il terreno comune.
Gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che è stata fatta crescere una siepe tra le porzioni di terreno a servizio delle due villette.
I ricorrenti, prima dell'ultima udienza, hanno contestato in modo generico l'allegazione della resistente relativa al fatto che anche loro hanno messo un manufatto di plastica davanti alla recinzione oggetto di questo processo.
I ricorrenti, prima dell'ultima udienza, non hanno infatti specificamente contestato le foto prodotte dalla resistente dalle quali risulta tale manufatto e hanno anzi sostenuto che, in ogni caso, avrebbero agito soltanto per impedire lo sconfinamento del loro cane verso la villetta vicina.
Il difensore dei ricorrenti, come visto, nell'ultima udienza, ha riconosciuto che tale manufatto di plastica, per quanto facilmente amovibile, è stato collocato dai suoi assistiti.
I ricorrenti non hanno inoltre negato, dopo l'audizione dell'informatore di non fare più accesso nella parte di Per_1
terreno a servizio della proprietà di dal 2019 e CP_1
che prima vi accedevano soltanto per far visita ai loro vicini, quando erano invitati.
Appare inoltre non controverso tra le parti che i ricorrenti hanno la possibilità di accedere al loro immobile da passaggi diversi da quello decisamente disagevole che è stato chiuso con la recinzione che è stata contestata.
Pagina 7 In sostanza, lo spoglio o la molestia possessoria che devono essere considerati sono consistenti soltanto nella mancata possibilità di far passare il tubo per la pulizia della fossa biologica per il passaggio chiuso dalla (piccola) citata recinzione.
Le dichiarazioni dell'informatore portano a Tes_3
comprendere che effettivamente, prima della stesura di tale recinzione, i ricorrenti avevano esercitato questa facoltà
(propria di chi è titolare di un diritto di comproprietà su un terreno) di far passare nella zona sopra descritta il tubo per lo spurgo della fossa biologica.
Si tratta di un esercizio di una facoltà di un diritto dominicale sul terreno di pertinenza della villetta della resistente che deve essere avvenuto ovviamente in modo molto saltuario e senza opere visibili idonee a rendere evidente come tale facoltà è stata esercitata.
L'informatore ha chiarito che lo spurgo della fossa Tes_3
biologica è ancora possibile, anche dopo la stesura delle ultime recinzioni e, evidentemente, senza costi aggiunti. Le contrarie dichiarazioni sul punto dell'informatore Tes_1
sono irrilevanti, in quanto de relato ex parte.
[...]
Appare del resto palese che non sarebbe possibile per i ricorrenti continuare ad usare la loro casa di vacanza senza che sia stata pulita la loro fossa biologica da più di un anno
(i ricorrenti hanno sostenuto che la ditta di spurghi non avrebbe potuto operare quando è stata chiamata;
l'allegazione di questo fatto è avvenuta con il deposito del ricorso nel marzo del 2024, dopo vi sono stati vari rinvii in pendenza di trattative tra le parti).
Pagina 8 I ricorrenti non hanno sostenuto di non aver più potuto usare la loro villetta negli ultimi mesi e, come è stato chiarito, l'informatore ha precisato che la pulizia Tes_3
della fossa biologica è ancora possibile senza costi maggiorati.
L'informatore ha però riconosciuto che i lavori di Tes_3
spurgo della fossa biologica, a causa della recinzione, sono divenuti più difficili (ed evidentemente, come è facile immaginare, più lunghi e più fastidiosi per i ricorrenti).
Si deve rilevare che l'apposizione da parte dei ricorrenti della plastica ondulata nella parte di giardino oggetto di esame, quando i rapporti cordiali tra le parti erano cessati ormai da anni e in un contesto di sostanziale divisione del terreno comune in due aree destinate a servizio delle citate villette, ha oggettivamente prodotto una situazione di incertezza sul possesso della piccola porzione di terreno dove dovrebbe essere steso il tubo per lo spurgo della fossa biologica dei ricorrenti.
Infatti, l'apposizione di tale plastica ondulata poteva anche essere considerata come un abbandono del possesso della porzione di giardino in questione da parte di e Pt_1
Pt_2
Si deve comunque prendere atto che non si è CP_1 opposta all'eliminazione della porzione di recinzione indicata nel ricorso.
Considerata la particolarità della vicenda, appare quindi adeguato ripristinare il possesso di e Pt_1 Pt_2
sulla piccola porzione di terreno in esame, al fine di consentire la periodica manutenzione della loro fossa
Pagina 9 biologica, autorizzandoli a rimuovere la rete metallica e i pali in legno più vicini alla plastica ondulata raffigurata nella foto 5 prodotta dalla resistente.
Appare infatti ingiustificato emettere un ordine di rimozione di tale recinzione nei confronti di CP_1
Infatti, anche se la recinzione fosse stata posta dalla resistente (fatto decisamente probabile), tale iniziativa apparirebbe ragionevolmente connessa ad una condotta delle controparti (l'apposizione della plastica ondulata che, per quanto facilmente amovibile, ostacola di fatto l'accesso al terreno contestato, provenendo dall'abitazione dei ricorrenti) che poteva anche essere qualificata come abbandono del possesso della porzione di giardino in esame.
Deve di conseguenza essere respinta la richiesta di una misura di coercizione indiretta, ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c.
Sussistono inoltre, considerato l'esito del giudizio e la particolarità della vicenda, i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Deve essere posta a carico solidale delle parti la spesa relativa ai compensi che spettano all'interprete nominata per sentire l'informatore che non parlava la lingua italiana.
P.Q.M.
Autorizza i ricorrenti a rimuovere la rete metallica e i relativi pali di sostegno in legno più vicini alla plastica ondulata raffigurata nella foto 5 prodotta dalla resistente.
Respinge la richiesta di adozione di una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Pagina 10 Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti la spesa relativa ai compensi spettanti all'interprete che è stata nominata.
Si comunichi.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
Pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva dell'ultima udienza, nel procedimento possessorio introdotto da Parte_1
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_2 dall'avv. Fabio Mazzoni, contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maria Lara Ronchi, premesso che e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto questo procedimento possessorio per ottenere nuovamente la possibilità di accedere ad una porzione di terreno che si trova davanti alla villetta della loro vicina
Controparte_1
I ricorrenti hanno in particolare affermato di essere i proprietari e (quello che maggiormente conta in questa sede) i possessori di una villetta ed un'autorimessa site in Brezzo di Bedero, via Monte Grappa, 20, censite nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 1, particella 3759, sub. 3
e 4.
e hanno aggiunto che la loro villetta Pt_1 Pt_2
confina sul lato nord, condividendo parte del muro perimetrale, con quella nella disponibilità di CP_1
censita nel catasto fabbricati del suddetto comune al foglio
1, particella 3759, sub. 5.
Pagina 1 Tutte le parti concordano, nella sostanza, sul fatto che il terreno che circonda i suddetti fabbricati è in comproprietà tra le stesse. Tale area è censita al catasto terreni del suddetto comune al foglio 9, particella 3759.
La difesa dei ricorrenti ha sostenuto che tale terreno sarebbe anche stato integralmente nel compossesso delle parti fino al compimento dei fatti descritti nel ricorso.
Più precisamente, i ricorrenti hanno allegato che, nel mese di giugno del 2023, quando si sono trasferiti a Brezzo di
Bedero per il periodo estivo (abitano principalmente in
Germania), hanno constatato che la loro vicina aveva collocato una recinzione metallica verde ed una staccionata in legno nella “parte occidentale del mappale comune 3759 laddove lo stesso forma un angolo acuto”, precisando che tali manufatti “si estendono sino al confine della proprietà comune con la pubblica via”. La recinzione e la staccionata impedirebbero così “ai ricorrenti il passaggio e l'accesso dalla porzione di sedime comune prospiciente la loro unità alla pubblica via”.
I ricorrenti hanno sottolineato che la recinzione è stata stesa da sostanzialmente in prosecuzione di una siepe CP_1
che era stata realizzata di comune accordo tra le parti, per garantire loro una maggiore riservatezza quando si trovano nei giardini davanti alle loro villette e per limitare gli spostamenti dei loro cani. Tale siepe non avrebbe comunque impedito il passaggio da una parte all'altra dell'area comune, passaggio che avveniva proprio dove ha collocato la recinzione. CP_1
I ricorrenti hanno precisato che la recinzione impedisce anche le operazioni di svuotamento della loro fossa
Pagina 2 biologica, dato che la stessa si trova proprio vicino al nuovo manufatto e alla via pubblica sottostante al terreno comune. Gli addetti all'impresa di spurghi che è solitamente incaricata della pulitura della fossa biologica non sarebbero infatti stati in grado di compiere tale operazione dopo la stesura della nuova recinzione (che misura poco più di due metri quadri).
e hanno quindi chiesto di essere Pt_1 CP_1
reintegrati nel loro possesso, con l'ordine da rivolgere a di rimuovere i suddetti manufatti. In subordine, CP_1
i ricorrenti hanno proposto l'azione di manutenzione del possesso, chiedendo sempre l'ordine da rivolgere a di rimuovere la citata recinzione. I ricorrenti CP_1
hanno inoltre chiesto che sia stabilita una somma di denaro dovuta da per l'eventuale violazione o CP_1 inadempimento dell'ordine di reintegra nel possesso o di ritardo nel relativo adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
La resistente si è costituita con il deposito di una memoria con la quale non ha contestato il fatto che il terreno posto davanti ai fabbricati delle parti è di proprietà comune delle stesse. ha però allegato che da tempo, con i suoi vicini, CP_1
ha provveduto ad opere dirette di fatto a dividere tale terreno in porzioni ciascuna a servizio esclusivo delle due villette.
La difesa della resistente ha chiarito che gli stessi ricorrenti hanno messo un catenaccio su una delle tre entrate al terreno censito al mappale 3759 e hanno asservito esclusivamente alla loro abitazione un altro accesso a tale
Pagina 3 mappale, installando una ringhiera in ferro che dal relativo cancelletto, scende verso la loro abitazione, impedendo l'accesso a CP_1
La resistente ha sottolineato che i ricorrenti hanno
“installato una recinzione metallica protetta da un'ondulina in plastica e da due piccoli abeti” proprio in prossimità della recinzione che vorrebbero fosse rimossa,
“di fatto autoimpedendosi l'accesso alla zona oggi contesa”. ha specificato di aver messo una recinzione CP_1
nella zona oggetto di contestazione per impedire al suo cane di raggiungere la via pubblica sottostante. Ha evidenziato che la parte di terreno dove si trova la recinzione è scosceso e di fatto non utilizzato dalle parti e che l'attività degli addetti allo spurgo della fossa biologica dei ricorrenti non è ostacolato dalla sua recinzione, ma dalle altre opere eseguite dalle sue controparti.
Sono stati sentiti tre informatori.
L'informatore , amico dei ricorrenti, sentito Testimone_1 all'udienza del 21 gennaio 2024, ha affermato che e per quello che è a sua conoscenza, Pt_1 CP_1
si servivano della porzione di terreno che si trova ora oltre la recinzione contestata, rispetto alla loro villetta, soltanto per consentire all'impresa di spurghi il passaggio del tubo necessario per la pulizia della loro fossa biologica. Tes_1
ha aggiunto che i ricorrenti gli hanno riferito che la ditta di spurghi non ha recentemente potuto pulire la fossa biologica a causa della nuova recinzione, ma che non era presente sui luoghi in quella circostanza.
Pagina 4 L'informatore titolare dell'impresa di Testimone_2
spurghi che cura la pulizia sia della fossa biologica dei ricorrenti, sia di quella della resistente, è stato sentito all'udienza dell'11 febbraio 2025. ha chiarito che non si reca personalmente ad Tes_2
eseguire i lavori di pulizia delle fosse biologiche delle parti, ma che vi invia dei suoi dipendenti. ha precisato che i suoi dipendenti gli hanno Tes_2
riferito, dopo che li ha sentiti sul punto, avendo ricevuto la convocazione come informatore per questo procedimento, che i lavori per la pulizia delle suddette fosse biologiche sono divenuti, nell'ultimo periodo, più difficili per la presenza di nuove recinzioni sul citato terreno. L'informatore ha aggiunto che i lavori sono risultati comunque possibili e che non crede di aver addebitato costi ulteriori per gli interventi per la villetta di e Pt_1
CP_1
L'informatore compagno della Persona_1 resistente e convivente con la stessa, sentito anch'egli all'udienza dell'11 febbraio 2025 con l'ausilio di un'interprete di lingua tedesca, ha affermato di aver steso nel 2020 con una recinzione per la villetta di CP_1 quest'ultima, recinzione destinata a separare il terreno davanti a tale villetta da quello a diretto servizio di quella dei ricorrenti. ha sostenuto che lui e la sua compagna non hanno più Per_1
contatti diretti con i ricorrenti dal 2019. Ha comunque aggiunto che in precedenza, i rapporti con e Pt_1
erano stati buoni. Pt_2
Pagina 5 ha sostenuto che i ricorrenti erano entrati nel terreno Per_1
davanti alla casa della sua compagna solo per venirli a trovare e soltanto fino al 2019. ha affermato di non aver visto di recente i lavori di Per_1
spurgo della fossa biologica dei ricorrenti. Ha precisato che l'anno scorso ha messo una recinzione per Pt_1
chiudere il suo terreno. ha anche sostenuto che aveva chiesto che Per_1 Pt_1
lui e la sua compagna provvedessero a realizzare una recinzione per impedire l'accesso ai ladri nelle loro proprietà. L'informatore ha fatto al riguardo riferimento a dei messaggi scambiati da con la sua compagna, Pt_1 sull'utenza whattsapp di quest'ultima, messaggi che risalgono al luglio 2019.
Nel corso dell'ultima udienza, il difensore di e Pt_1
ha chiarito che la recinzione contestata è quella Pt_2
più vicina alla plastica ondulata di colore verde che è stata invece collocata dai ricorrenti nella parte di giardino in questione. Tali manufatti risultano dalle foto 4 e 5 della resistente.
La difesa della resistente, sempre durante l'ultima udienza, ha sostenuto invece che la suddetta recinzione è stata posta da e che la resistente ha invece collocato sulla Pt_1
parte di giardino in esame, comunque con il consenso della controparte, soltanto l'altra recinzione che risulta dalla citata foto 5, che è quella più distante dalla plastica ondulata apposta sempre da Pt_1
La difesa di ha precisato che la recinzione CP_1
indicata dal difensore avversario, essendo stata in realtà
Pagina 6 posta da e potrà essere liberamente Pt_1 Pt_2
eliminata dagli stessi.
Si deve constatare che l'istruttoria svolta ha consentito di comprendere che le parti hanno evidentemente da tempo separato con opere stabili il terreno comune.
Gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che è stata fatta crescere una siepe tra le porzioni di terreno a servizio delle due villette.
I ricorrenti, prima dell'ultima udienza, hanno contestato in modo generico l'allegazione della resistente relativa al fatto che anche loro hanno messo un manufatto di plastica davanti alla recinzione oggetto di questo processo.
I ricorrenti, prima dell'ultima udienza, non hanno infatti specificamente contestato le foto prodotte dalla resistente dalle quali risulta tale manufatto e hanno anzi sostenuto che, in ogni caso, avrebbero agito soltanto per impedire lo sconfinamento del loro cane verso la villetta vicina.
Il difensore dei ricorrenti, come visto, nell'ultima udienza, ha riconosciuto che tale manufatto di plastica, per quanto facilmente amovibile, è stato collocato dai suoi assistiti.
I ricorrenti non hanno inoltre negato, dopo l'audizione dell'informatore di non fare più accesso nella parte di Per_1
terreno a servizio della proprietà di dal 2019 e CP_1
che prima vi accedevano soltanto per far visita ai loro vicini, quando erano invitati.
Appare inoltre non controverso tra le parti che i ricorrenti hanno la possibilità di accedere al loro immobile da passaggi diversi da quello decisamente disagevole che è stato chiuso con la recinzione che è stata contestata.
Pagina 7 In sostanza, lo spoglio o la molestia possessoria che devono essere considerati sono consistenti soltanto nella mancata possibilità di far passare il tubo per la pulizia della fossa biologica per il passaggio chiuso dalla (piccola) citata recinzione.
Le dichiarazioni dell'informatore portano a Tes_3
comprendere che effettivamente, prima della stesura di tale recinzione, i ricorrenti avevano esercitato questa facoltà
(propria di chi è titolare di un diritto di comproprietà su un terreno) di far passare nella zona sopra descritta il tubo per lo spurgo della fossa biologica.
Si tratta di un esercizio di una facoltà di un diritto dominicale sul terreno di pertinenza della villetta della resistente che deve essere avvenuto ovviamente in modo molto saltuario e senza opere visibili idonee a rendere evidente come tale facoltà è stata esercitata.
L'informatore ha chiarito che lo spurgo della fossa Tes_3
biologica è ancora possibile, anche dopo la stesura delle ultime recinzioni e, evidentemente, senza costi aggiunti. Le contrarie dichiarazioni sul punto dell'informatore Tes_1
sono irrilevanti, in quanto de relato ex parte.
[...]
Appare del resto palese che non sarebbe possibile per i ricorrenti continuare ad usare la loro casa di vacanza senza che sia stata pulita la loro fossa biologica da più di un anno
(i ricorrenti hanno sostenuto che la ditta di spurghi non avrebbe potuto operare quando è stata chiamata;
l'allegazione di questo fatto è avvenuta con il deposito del ricorso nel marzo del 2024, dopo vi sono stati vari rinvii in pendenza di trattative tra le parti).
Pagina 8 I ricorrenti non hanno sostenuto di non aver più potuto usare la loro villetta negli ultimi mesi e, come è stato chiarito, l'informatore ha precisato che la pulizia Tes_3
della fossa biologica è ancora possibile senza costi maggiorati.
L'informatore ha però riconosciuto che i lavori di Tes_3
spurgo della fossa biologica, a causa della recinzione, sono divenuti più difficili (ed evidentemente, come è facile immaginare, più lunghi e più fastidiosi per i ricorrenti).
Si deve rilevare che l'apposizione da parte dei ricorrenti della plastica ondulata nella parte di giardino oggetto di esame, quando i rapporti cordiali tra le parti erano cessati ormai da anni e in un contesto di sostanziale divisione del terreno comune in due aree destinate a servizio delle citate villette, ha oggettivamente prodotto una situazione di incertezza sul possesso della piccola porzione di terreno dove dovrebbe essere steso il tubo per lo spurgo della fossa biologica dei ricorrenti.
Infatti, l'apposizione di tale plastica ondulata poteva anche essere considerata come un abbandono del possesso della porzione di giardino in questione da parte di e Pt_1
Pt_2
Si deve comunque prendere atto che non si è CP_1 opposta all'eliminazione della porzione di recinzione indicata nel ricorso.
Considerata la particolarità della vicenda, appare quindi adeguato ripristinare il possesso di e Pt_1 Pt_2
sulla piccola porzione di terreno in esame, al fine di consentire la periodica manutenzione della loro fossa
Pagina 9 biologica, autorizzandoli a rimuovere la rete metallica e i pali in legno più vicini alla plastica ondulata raffigurata nella foto 5 prodotta dalla resistente.
Appare infatti ingiustificato emettere un ordine di rimozione di tale recinzione nei confronti di CP_1
Infatti, anche se la recinzione fosse stata posta dalla resistente (fatto decisamente probabile), tale iniziativa apparirebbe ragionevolmente connessa ad una condotta delle controparti (l'apposizione della plastica ondulata che, per quanto facilmente amovibile, ostacola di fatto l'accesso al terreno contestato, provenendo dall'abitazione dei ricorrenti) che poteva anche essere qualificata come abbandono del possesso della porzione di giardino in esame.
Deve di conseguenza essere respinta la richiesta di una misura di coercizione indiretta, ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c.
Sussistono inoltre, considerato l'esito del giudizio e la particolarità della vicenda, i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Deve essere posta a carico solidale delle parti la spesa relativa ai compensi che spettano all'interprete nominata per sentire l'informatore che non parlava la lingua italiana.
P.Q.M.
Autorizza i ricorrenti a rimuovere la rete metallica e i relativi pali di sostegno in legno più vicini alla plastica ondulata raffigurata nella foto 5 prodotta dalla resistente.
Respinge la richiesta di adozione di una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Pagina 10 Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti la spesa relativa ai compensi spettanti all'interprete che è stata nominata.
Si comunichi.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
Pagina 11