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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 nel procedimento per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto da
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ), entrambi con l'avv. ANDREA BENEDETTI
[...] P.IVA_2
contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO RIZZATO Controparte_1 C.F._2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con decreto 28.2.2025, pronunciato inaudita altera parte, è stato autorizzato il sequestro conservativo richiesto dai ricorrenti e ai danni di Parte_1 Parte_3
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, costituitosi in causa il Controparte_1 resistente, nell'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare mentre il resistente ne ha chiesto la revoca.
2. I documenti dimessi da parte ricorrente dimostrano come, nell'arco degli ultimi due anni,
che collaborava con le due imprese ricorrenti come addetto agli Controparte_1
adempimenti amministrativi e contabili, ha eseguito numerosi bonifici a carico dei conti correnti delle due imprese di cui era consulente e a beneficio del proprio conto corrente. Detti bonifici recano causali apparentemente riferibili all'attività dei ricorrenti e l'indicazione, come beneficiari, di fornitori degli stessi ricorrenti.
1 Parte ricorrente sostiene che, mediante questi bonifici, si sarebbe appropriato di fondi CP_1
degli assistiti, camuffando i pagamenti in modo che sembrassero eseguiti in favore dei creditori delle aziende, mentre il reale beneficiario degli stessi era lo stesso In CP_1
aggiunta, avrebbe anche deviato verso conti propri (o comunque non riferibili ai CP_1
ricorrenti) pagamenti dei clienti degli assistiti, come risulterebbe dal messaggio di posta elettronica di cui al doc. 6, proveniente da un indirizzo di e destinato ad Parte_3
un cliente della stessa, nel quale quest'ultimo viene invitato a provvedere al pagamento di somme dovute ad su un conto corrente che, tuttavia, non è intestato all'azienda. Pt_3
Le condotte distrattive denunciate sarebbero state rese possibili dal pieno affidamento che i ricorrenti riponevano nel convenuto, al quale erano stati demandati tutti i pagamenti delle due aziende, con possibilità di agire sui conti delle stesse e disponibilità anche di utilizzo degli account di posta elettronica delle due attività.
3. La documentazione dimessa mette in luce un'evidente contraddizione nelle contabili dei bonifici eseguiti da giacché tutti i bonifici, benché giustificati con causali CP_1
apparentemente riferibili all'attività aziendale, risultano eseguiti a beneficio di un conto dello stesso resistente e non dei conti dei beneficiari indicati come tali nella disposizione di pagamento.
A fronte di ciò, le giustificazioni fornite da sono poco credibili e comunque Controparte_1
non documentate. Egli sostiene che i bonifici costituivano un modo usato dai ricorrenti per corrispondergli le somme dovute a titolo di compenso (utilizzando falsi riferimenti a causali e beneficiari per sfuggire ad eventuali controlli del fisco, trattandosi di un rapporto non regolarizzato) nonché per consentire allo stesso di eseguire “pagamenti correnti in CP_1 presenza, come bollettini postali, etc…”.
Questa seconda giustificazione è illogica. Non è chiaro il motivo per cui non avrebbe CP_1
potuto eseguire direttamente i pagamenti via web e, comunque, egli non ha dimesso nemmeno una prova documentale dei pagamenti che, a valle di questi bonifici in suo favore, egli avrebbe eseguito “in presenza” nell'interesse delle imprese ricorrenti.
Nemmeno la prima giustificazione è credibile, considerato il numero delle disposizioni bancarie eseguite e gli importi complessivamente movimentati nel modo indicato, non compatibili con la ipotizzata corresponsione di compensi “in nero” al convenuto. In ogni
2 modo, ha dimesso una quietanza sottoscritta da a comprova Parte_3 Controparte_1
del fatto che egli veniva retribuito in contanti direttamente da , titolare Persona_1
dell'azienda.
Circa il documento 6 attoreo, se è vero che non vi è prova che la mail dell'11,2,2025 sia stata inviata da resta incontestato il fatto che il conto sul quale il cliente è CP_1 Tes_1
stato invitato ad eseguire il pagamento dovuto non è un conto della società. Se considerata in unione con le altre prove documentali prodotte, anche la missiva di cui al doc. 6 assume valore di indizio a carico di il quale neppure ha negato la deduzione della CP_1
controparte secondo la quale egli ha avuto la possibilità di utilizzare in autonomia l'account di posta elettronica di Parte_3
4. In generale, mentre le deduzioni dei ricorrenti sono fondate su prove documentali assai significative di una evidente distorsione occorsa nella gestione dei pagamenti aziendali da parte del convenuto, quest'ultimo nulla ha provato a propria discolpa, mentre le giustificazioni che ha offerto risultano scarsamente logiche e poco attendibili.
5. Sussiste il fumus boni juris, quindi, rispetto alla annunciata azione volta a recuperare le somme dei ricorrenti di cui il resistente si sarebbe appropriato mediante gli artifici descritti in ricorso. Quanto al periculum in mora, è stato ammesso dallo stesso che egli Controparte_1
non dispone, al momento, di redditi da lavoro. Il fatto che egli sia proprietario di un immobile non è di per sé sufficiente a rassicurare i ricorrenti rispetto alla possibilità di ottenere soddisfazione, non essendovi prova del valore di tale cespite e delle effettive possibilità di realizzo in caso di espropriazione dello stesso.
6. Il sequestro conservativo concesso va pertanto confermato.
PQM
conferma il sequestro conservativo concesso con decreto del 28.2.2025.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
3
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 nel procedimento per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto da
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ), entrambi con l'avv. ANDREA BENEDETTI
[...] P.IVA_2
contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO RIZZATO Controparte_1 C.F._2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con decreto 28.2.2025, pronunciato inaudita altera parte, è stato autorizzato il sequestro conservativo richiesto dai ricorrenti e ai danni di Parte_1 Parte_3
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, costituitosi in causa il Controparte_1 resistente, nell'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare mentre il resistente ne ha chiesto la revoca.
2. I documenti dimessi da parte ricorrente dimostrano come, nell'arco degli ultimi due anni,
che collaborava con le due imprese ricorrenti come addetto agli Controparte_1
adempimenti amministrativi e contabili, ha eseguito numerosi bonifici a carico dei conti correnti delle due imprese di cui era consulente e a beneficio del proprio conto corrente. Detti bonifici recano causali apparentemente riferibili all'attività dei ricorrenti e l'indicazione, come beneficiari, di fornitori degli stessi ricorrenti.
1 Parte ricorrente sostiene che, mediante questi bonifici, si sarebbe appropriato di fondi CP_1
degli assistiti, camuffando i pagamenti in modo che sembrassero eseguiti in favore dei creditori delle aziende, mentre il reale beneficiario degli stessi era lo stesso In CP_1
aggiunta, avrebbe anche deviato verso conti propri (o comunque non riferibili ai CP_1
ricorrenti) pagamenti dei clienti degli assistiti, come risulterebbe dal messaggio di posta elettronica di cui al doc. 6, proveniente da un indirizzo di e destinato ad Parte_3
un cliente della stessa, nel quale quest'ultimo viene invitato a provvedere al pagamento di somme dovute ad su un conto corrente che, tuttavia, non è intestato all'azienda. Pt_3
Le condotte distrattive denunciate sarebbero state rese possibili dal pieno affidamento che i ricorrenti riponevano nel convenuto, al quale erano stati demandati tutti i pagamenti delle due aziende, con possibilità di agire sui conti delle stesse e disponibilità anche di utilizzo degli account di posta elettronica delle due attività.
3. La documentazione dimessa mette in luce un'evidente contraddizione nelle contabili dei bonifici eseguiti da giacché tutti i bonifici, benché giustificati con causali CP_1
apparentemente riferibili all'attività aziendale, risultano eseguiti a beneficio di un conto dello stesso resistente e non dei conti dei beneficiari indicati come tali nella disposizione di pagamento.
A fronte di ciò, le giustificazioni fornite da sono poco credibili e comunque Controparte_1
non documentate. Egli sostiene che i bonifici costituivano un modo usato dai ricorrenti per corrispondergli le somme dovute a titolo di compenso (utilizzando falsi riferimenti a causali e beneficiari per sfuggire ad eventuali controlli del fisco, trattandosi di un rapporto non regolarizzato) nonché per consentire allo stesso di eseguire “pagamenti correnti in CP_1 presenza, come bollettini postali, etc…”.
Questa seconda giustificazione è illogica. Non è chiaro il motivo per cui non avrebbe CP_1
potuto eseguire direttamente i pagamenti via web e, comunque, egli non ha dimesso nemmeno una prova documentale dei pagamenti che, a valle di questi bonifici in suo favore, egli avrebbe eseguito “in presenza” nell'interesse delle imprese ricorrenti.
Nemmeno la prima giustificazione è credibile, considerato il numero delle disposizioni bancarie eseguite e gli importi complessivamente movimentati nel modo indicato, non compatibili con la ipotizzata corresponsione di compensi “in nero” al convenuto. In ogni
2 modo, ha dimesso una quietanza sottoscritta da a comprova Parte_3 Controparte_1
del fatto che egli veniva retribuito in contanti direttamente da , titolare Persona_1
dell'azienda.
Circa il documento 6 attoreo, se è vero che non vi è prova che la mail dell'11,2,2025 sia stata inviata da resta incontestato il fatto che il conto sul quale il cliente è CP_1 Tes_1
stato invitato ad eseguire il pagamento dovuto non è un conto della società. Se considerata in unione con le altre prove documentali prodotte, anche la missiva di cui al doc. 6 assume valore di indizio a carico di il quale neppure ha negato la deduzione della CP_1
controparte secondo la quale egli ha avuto la possibilità di utilizzare in autonomia l'account di posta elettronica di Parte_3
4. In generale, mentre le deduzioni dei ricorrenti sono fondate su prove documentali assai significative di una evidente distorsione occorsa nella gestione dei pagamenti aziendali da parte del convenuto, quest'ultimo nulla ha provato a propria discolpa, mentre le giustificazioni che ha offerto risultano scarsamente logiche e poco attendibili.
5. Sussiste il fumus boni juris, quindi, rispetto alla annunciata azione volta a recuperare le somme dei ricorrenti di cui il resistente si sarebbe appropriato mediante gli artifici descritti in ricorso. Quanto al periculum in mora, è stato ammesso dallo stesso che egli Controparte_1
non dispone, al momento, di redditi da lavoro. Il fatto che egli sia proprietario di un immobile non è di per sé sufficiente a rassicurare i ricorrenti rispetto alla possibilità di ottenere soddisfazione, non essendovi prova del valore di tale cespite e delle effettive possibilità di realizzo in caso di espropriazione dello stesso.
6. Il sequestro conservativo concesso va pertanto confermato.
PQM
conferma il sequestro conservativo concesso con decreto del 28.2.2025.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
3