Sentenza 29 luglio 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01575/2025REG.PROV.COLL.
N. 08928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8928 del 2024, proposto dalla società Stella D’Argento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cristiano ed Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Calvizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giannarini e Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 4480/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società Stella D’Argento s.r.l., che gestisce nel Comune di Calvizzano una struttura di assistenza residenziale per anziani e disabili sita al viale della Resistenza n. 109, in virtù di autorizzazione n. 2 del 21 maggio 2012, ha agito dinanzi al T.A.R. per la Campania per l’accertamento e per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Calvizzano sulle istanze-diffide da essa presentate in data 6 dicembre 2023 ed in data 7 febbraio 2024 ai fini del riesame, e conseguente auspicata revoca, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 16 giugno 2023 adottata dallo stesso Comune di Calvizzano, avente ad oggetto “ l’immediata interruzione dell’attività della casa albergo per anziani denominata “Stella d’Argento” in viale della Resistenza n. 109; l’allontanamento immediato degli ospiti ivi presenti ed il loro rientro nelle rispettive residenze proprie, di familiari e/o congiunti; la ricollocazione degli eventuali ospiti che si trovano nella condizione di indisponibilità di diversa residenza o domicilio, presso analoghe strutture con eventuali spese a carico della società Stella d’Argento S.r.l. ”.
Deduceva la ricorrente che, tenuto conto del carattere temporaneo proprio delle ordinanze contingibili e urgenti ed a fronte della documentazione allegata alla predetta istanza, attestante l’avvenuta eliminazione delle criticità igienico/sanitarie che avevano determinato l’adozione del suddetto provvedimento inibitorio, ragioni di giustizia e di equità avrebbero imposto all’Amministrazione di determinarsi nuovamente onde vagliare la sussistenza dei presupposti necessari al fine di revocare la disposta misura interdittiva.
Il T.A.R. ha definito il giudizio, in chiave sfavorevole alla ricorrente, con la sentenza n. 4480 del 29 luglio 2024, avverso la quale si rivolge l’appello in esame, proposto dalla originaria ricorrente.
I capisaldi motivazionali della sentenza impugnata sono riassumibili nel seguente ragionamento:
- sussistenza in capo all’Amministrazione del dovere di provvedere in modo espresso sulle istanze dei cittadini, anche quando manifestamente infondate o inammissibili, al fine di soddisfare l’interesse degli stessi ad operare in un quadro di certezza;
- insussistenza di siffatto dovere laddove venga sollecitato l’esercizio del potere di autotutela;
- sussistenza in capo al cittadino, tuttavia, di un interesse giuridicamente rilevante al riesame dei presupposti giustificativi di un’ordinanza contingibile ed urgente precedentemente adottata, tenuto conto della sua intrinseca provvisorietà, a condizione che sia sopravvenuto il “ mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento ” e che sia decorso “ un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del provvedimento inibitorio ”;
- carenza, nella fattispecie in esame, sia della prima condizione che della seconda, atteso che, con particolare riguardo alla prima, “ l’amministrazione comunale, al momento della presentazione delle istanze de quibus, aveva già riscontrato la richiesta della ricorrente di riprendere l’attività con la nota prot. n°38195 del 06 ottobre 2023, ritenendo l’attività da quest’ultima posta in essere non idonea a superare le accertate criticità igienico/sanitarie, poste a fondamento dell’adottata ordinanza, che avevano dato luogo alle prescrizioni contenute nel verbale di sopralluogo del 19 luglio 2023 ”, mentre, con riguardo alla seconda, “ non ricorre la condizione dell’apprezzabile lasso di tempo decorrente dal momento dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ”.
Mediante i motivi di appello, la parte appellante lamenta che la sentenza appellata è affetta da un vero e proprio errore revocatorio, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., con la nota prot. n. 38195 del 6 ottobre 2023, richiamata nella sentenza suindicata, il Comune appellato si è limitato a rilevare che “ non risulta trasmessa alcuna documentazione comprovante l’eliminazione di tutte le irregolarità e le carenze igienico-sanitarie riscontrate nel corso dei due sopralluoghi effettuati presso la struttura ”, con la conseguenza che, avendo essa ottemperato alla richiesta documentale formulata dal Comune, quest’ultimo aveva l’obbligo di pronunciarsi definitivamente sulle istanze suindicate.
Quanto all’assunto secondo cui il tempo trascorso tra l’ordinanza del 16 giugno 2023 e l’istanza del 7 febbraio 2024 non sarebbe “ apprezzabile ”, la parte appellante, oltre a lamentare la carenza motivazionale sul punto della sentenza appellata e lo sconfinamento da parte del T.A.R. nell’ambito di valutazioni riservate, ex art. 31, comma 3, c.p.a., alla P.A., deduce che il decorso di 8 mesi dall’ordinanza di cui è stata chiesta la revoca rappresenta senz’altro un lasso temporale “ apprezzabile ”, anche alla luce del disposto di cui all’art. 2 l. n. 241/1990, che fissa in 30 giorni il termine entro il quale la P.A. deve concludere i procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte.
Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Comune di Calvizzano.
L’esame delle censure di parte appellante presuppone la sintetica illustrazione dei passaggi procedimentali che hanno scandito la vicenda sostanziale che fa da sfondo al presente giudizio.
Con nota prot. gen. n. 17805, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Calvizzano il 16 giugno 2023, l’Asl Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione, comunicava all’Amministrazione comunale che, a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente ai Carabinieri della locale Stazione ed al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli presso la casa albergo per anziani “Stella d’Argento” ubicata in Calvizzano al viale della Resistenza n. 109, erano state riscontrate carenze di carattere igienicosanitario ed era stato conseguentemente disposto quanto segue: “ In particolare per le condizioni igienico sanitarie della struttura si è chiesto ad horas di affidare i lavori di pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti a ditta specializzata e di fornire certificazione attestante il ripristino di salubrità degli ambienti. Ad horas è stato richiesto il ripristino dei campanelli di allarme che non hanno laccio di chiamata sufficientemente lungo e di dotare di campanello di chiamata di emergenza i letti che ne sono sprovvisti e di fornire certificazione attestante il ripristino ”.
Con successiva comunicazione, avente ad oggetto “ Richiesta revoca autorizzazione sanitaria per casa albergo per anziani Stella d’Argento Calvizzano viale della Resistenza ”, pervenuta al Comune di Calvizzano a mezzo posta elettronica certificata il 16 giugno 2023 ed acquisita al prot. gen. con il n. 17843, il Dipartimento di Prevenzione della ASL NA2 Nord comunicava quanto segue:
“ Tenuto conto di quanto emerso nel corso della verifica igienico sanitaria del 15 giugno 2023 e considerato il mancato adempimento, richiesto ad horas, alla richiesta documentale attestante la risoluzione delle criticità emerse e delle conseguenziali prescrizioni sollevate, si chiede di emettere ordinanza di provvedimenti urgenti, in quanto il requisito igienico sanitario previsto per il funzionamento non risulta ripristinato ”.
Con ordinanza contingibile ed urgente n 9 del 16 giugno 2023, il Comune di Calvizzano, rilevato il mancato possesso dei requisiti igienico – sanitari minimi per l’esercizio di casa albergo per anziani, ordinava alla società Stella d’Argento s.r.l., come si è già detto:
- l’immediata interruzione dell’attività della casa albergo per anziani in viale della Resistenza n. 109;
- l’allontanamento immediato degli ospiti ivi presenti ed il loro rientro alle rispettive residenze proprie, di familiari e /o congiunti;
- la ricollocazione a proprie spese degli eventuali ospiti che si trovano nella condizione di indisponibilità di diversa residenza o domicilio, presso analoghe strutture.
Con il decreto n. 1061 del 22 giugno 2023, il Presidente della Sezione V del T.A.R. per la Campania accoglieva l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla suddetta società in sede di impugnazione del provvedimento inibitorio, sulla scorta della seguente motivazione:
“ Considerata la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica in ragione della produzione, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata come in dispositivo, di effetti irreversibili (chiusura struttura e trasferimento pazienti) conseguenti alla esecutività del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in ogni caso, di onerare il Comune di effettuare, nelle more, nuovo sopralluogo, con l’eventuale ausilio dei competenti organi tecnici, onde verificare la compiuta ottemperanza, da parte della ricorrente, alle prescrizioni imposte nel corso del procedimento, dandone atto con documentazione da depositare in giudizio in tempo utile per la delibazione collegiale… ”.
Con la relazione prot. n. 26459 del 20 luglio 2023, il Comune di Calvizzano dava atto delle risultanze del sopralluogo congiuntamente eseguito presso la struttura, in data 19 luglio 2023, dal personale tecnico comunale e dal personale della ASL, evidenziando che “ nel corso del sopralluogo è emersa l’inottemperanza alle prescrizioni dettate dal Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli2Nord nell’accesso del 15.06.2023, come da verbale di sopralluogo prot. n. 26394 del 19.07.2023, allegato ”.
In particolare, come si evince dal citato verbale di sopralluogo, dei 20 rilievi formulati con il verbale del 15 giugno 2023, risultavano persistere 17 criticità di carattere igienico-sanitario.
Il T.A.R. per la Campania, con l’ordinanza n. 1245 del 26 luglio 2023, respingeva quindi l’istanza cautelare proposta dalla suddetta società in sede di impugnazione del provvedimento inibitorio, evidenziando che:
- “ alla luce delle risultanze del rinnovato sopralluogo compiuto, in data 19.7.2023, in adempimento del decreto presidenziale n. 1061/2023, non si rinvengono mutamenti della situazione di fatto originariamente rilevata all’esito del primo accertamento condotto in data 16.6.2023 e posto a fondamento dell’impugnata ordinanza, anzi vi sono evidenti conferme dell’attuale inidoneità della struttura ad essere destinata ad attività ricettiva di persone anziane, così come si evince dai dettagliati riscontri istruttori documentati nella relazione di servizio del Servizio Sanitario (cfr. relazione del 19.7.2023);
Considerato che, allo stato e fatti salvi gli approfondimenti istruttori riservati alla deputata fase di merito, la struttura ricorrente appare operare in una situazione di palese irregolarità e degrado, mai completamente sanata e priva della necessaria certificazione;
Considerato che l’ordine di inibizione alla prosecuzione dell’attività sanitaria, emesso dal Sindaco appare legittimamente assunto nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 50 D.lgs. del TUEL., atteso che da questa disposizione si desume che il Sindaco può adottare “ordinanze contingibili e urgenti” volte a fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, nella specie rappresentate dalle rilevate carenze organizzative, strutturali e di servizio verificate dagli organi di accertamento e non superate nella loro oggettiva gravità dalle difese di parte ricorrente;
Ritenuto che l’assetto fattuale creatosi, del tutto illegittimo, appare, allo stato e salvi i successivi approfondimenti, certamente idoneo sia a lumeggiare una situazione di pericolo per gli ospiti della struttura in relazione alla loro condizione di fragilità sia ad alleggerire l’onere motivazionale dell’ordinanza contingibile ed urgente, essendo la presenza dei requisiti normativi ragionevolmente e agevolmente evincibile dalla situazione materiale;
Ritenuto, dunque, prima facie sussistere i presupposti della contingibilità ed urgenza dell’ordinanza sindacale gravata, originata dalle circostanziate e concordanti richieste degli uffici preposti, cosicché la proposta domanda cautelare non può trovare accoglimento ”.
Con nota acquisita al protocollo del Comune di Calvizzano con il n. 37964 del 2 ottobre 2023, la società Stella d’Argento s.r.l. comunicava che “ si è provveduto ad eliminare tutte le criticità organizzative e strutturali rilevate nei sopralluoghi effettuati dalle Autorità competenti ”, preannunciando che in data 1° ottobre 2023 avrebbe ripreso la “ regolare attività di assistenza residenziale per anziani ”.
Con la nota prot. n. 38195 del 6 ottobre 2023, di riscontro alla suddetta comunicazione, il Comune di Calvizzano rappresentava che:
- “ NON RISULTA trasmessa alcuna documentazione comprovante l’eliminazione di tutte le irregolarità e le carenze igienico sanitarie riscontrate nel corso dei due sopralluoghi effettuati presso la struttura;
- pertanto possono ritenersi in alcun modo superate le criticità riscontrate tali da consentire la ripresa dell’attività di assistenza residenziale per anziani;
Ritenuto che in mancanza delle predette comunicazioni e documenti l’ordine di inibizione alla prosecuzione dell’attività sanitaria, emesso dal Sindaco con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 9/2023 è allo stato ancora valido ed efficace;
DIFFIDA la società Stella d’Argento Srl. (c.f. 06352051210), in persona del lrpt, con sede in Erba alla Via Biffi n. 19 dal riprendere l’attività di assistenza residenziale per anziani ”.
Con la diffida del 6 dicembre 2023 - reiterata in data 7 febbraio 2024 - la società Stella d’Argento comunicava di trasmettere “ idonea documentazione comprovante l’eliminazione di tutte le irregolarità e le carenze igienico sanitarie riscontrate nel corso dei due sopralluoghi effettuati. In particolare si rimette in allegato copia del contratto di fornitura del servizio di pulizia stipulato con la società Cleaning Disinfestation arls unitamente al programma di sanificazione e pulizie degli ambienti utilizzati dalla casa albergo nonché relazione tecnica, con relativi allegati planimetrici, a firma dell'ing. Paolo De Asmundis che, a seguito di sopralluogo del 26 ottobre 2023, ha certificato che sulla struttura in argomento sono stati effettuati recenti lavori di manutenzione e che i locali in questione si presentano in buono stato. La relazione de qua ha, altresì, confermato le discrete condizioni dei servizi igienici e che tutti i letti sono dotati di idoneo campanello con laccio di attivazione in posizione idonea ”, sollecitando l’Amministrazione comunale a revocare la citata ordinanza contingibile ed urgente, eventualmente effettuando “ i dovuti sopralluoghi e controlli ”.
La Sezione, all’esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2024, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente unitamente all’appello, ha emesso l’ordinanza n. 4744 del 13 dicembre 2024, con la quale, “ ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, l’istanza cautelare proposta dalla parte appellante sia meritevole di accoglimento limitatamente al riesame dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Comune di Calvizzano (n. 9 del 16 giugno 2023), con la quale è stata disposta l’interruzione dell’attività svolta dalla medesima appellante, al fine di verificare, anche attraverso lo svolgimento di un nuovo sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune ed i funzionari dell’ASL Napoli 2 Nord presso la casa albergo per anziani denominata “Stella d’Argento”, se siano state eliminate le criticità di carattere igienico-sanitario ed inerenti alla salvaguardia della sicurezza degli ospiti poste a fondamento della suddetta ordinanza”, ha fissato “per l’esecuzione del suddetto incombente da parte del Comune di Calvizzano il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, entro il quale le risultanze dell’attività svolta, ivi compreso il nuovo provvedimento scaturente dall’attività di riesame, dovrà essere depositato agli atti del giudizio, unitamente alla documentazione relativa all’istruttoria espletata ”, altresì stabilendo, “ per la trattazione del ricorso in esame, la camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 ”.
In esecuzione della suddetta pronuncia cautelare, il Comune di Calvizzano ha depositato in giudizio, in data 13 gennaio 2025, il verbale di sopralluogo redatto in pari data, all’esito del quale viene rilevato che, con riferimento ai tre piani in cui si articola la casa albergo, “ permangono criticità di carattere igienico sanitario e non sussistono, allo stato odierno (v. allegato fotografico), le condizioni minime per l’autorizzazione al funzionamento di attività socio-sanitaria ”.
Il Comune ha altresì depositato la documentazione relativa alla C.I.L.A. presentata in data 6 dicembre 2024 dalla ricorrente, concernente lavori finalizzati alla diversa distribuzione interna dei locali.
Con la memoria depositata in data 28 gennaio 2025, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’appello, evidenziando che le criticità igienico-sanitarie menzionate nel suddetto verbale sono diverse da quelle contestate in occasione dei sopralluoghi del 15 giugno 2023 e del 19 luglio 2023, le quali sarebbero state completamente eliminate, mentre permane la condotta omissiva del Comune in relazione alle istanze-diffida di revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 16 giugno 2023, da essa presentate in data 6 dicembre 2023 ed in data 7 febbraio 2024.
Il Comune di Calvizzano, a sua volta, nel ribadire la sua posizione difensiva, ha evidenziato che proprio la citata C.I.L.A. dimostra che, prima, nessun intervento di adeguamento era stato eseguito dalla ricorrente e che le modifiche eseguite sono prive della prescritta autorizzazione sanitaria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’appello non sia meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, a fronte del generale principio di non doverosità che impronta l’esercizio del potere di autotutela della P.A., assumono evidentemente carattere eccezionale le ipotesi in cui, invece, la giurisprudenza impone alla stessa di provvedere in ordine all’istanza del privato: ciò in quanto l’esigenza che le limitazioni poste all’esercizio delle libertà del cittadino trovino costante fondamento nella necessità di preservare, attraverso la loro perdurante imposizione, gli interessi pubblici affidati alla cura della P.A. deve conciliarsi con quella di non addossare alla medesima Amministrazione oneri procedimentali o provvedimentali privi di concreta utilità.
In tale ottica si spiega la subordinazione del dovere di attivarsi in capo alla P.A., ai fini del riesame dei presupposti del provvedimento contingibile ed urgente previamente adottato, alla congrua dimostrazione da parte dell’interessato dell’intervenuto mutamento della situazione fattuale da cui quel provvedimento era derivato, in modo da consentire al giudice, adito con ricorso inteso a lamentare l’ingiustificata inerzia della P.A., che l’eventuale ordine ad essa impartito di verificare l’effettivo venir meno delle ragioni giustificatrici della misura limitativa non assuma carattere inutile se non defatigante.
Il giudice quindi, pur non dovendo accertare la fondatezza dell’istanza di riesame (a ciò ostando, in presenza di un potere tipicamente discrezionale come quello di autotutela, i vincoli posti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.), è comunque tenuto a verificare che il ricorrente abbia fornito un ragionevole principio di prova in ordine all’avvenuto superamento della situazione fattuale che aveva determinato l’adozione del provvedimento limitativo, fermo restando il potere della P.A. di verificare, con la pienezza dei poteri istruttori che le sono propri, se siano effettivamente venute meno le esigenze alla base di quel provvedimento (e che, eventualmente, non ne sussistano di ulteriori, precedentemente non rilevate o sopravvenute).
Deve inoltre precisarsi – essendo ciò reso necessario dal concreto andamento della vicenda sostanziale e processuale, caratterizzata, come si è accennato e come si vedrà meglio infra , dalla parziale modifica della situazione fattuale esistente alla data di proposizione del ricorso ed, a fortiori , a quella di presentazione delle istanze di riesame – che, ai fini dell’accertamento dei presupposti dell’inerzia della P.A., superabile mediante l’esercizio da parte del giudice dei poteri ordinatori di cui all’art. 117 c.p.a., occorre avere riguardo alla situazione di fatto esistente alla data di presentazione dell’istanza di cui si lamenti il mancato esame da parte dell’Amministrazione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, al fine di verificare il ricorrere dei presupposti che rendono doveroso l’avvio (e la conclusione espressa) del procedimento di autotutela, possano assumersi a riferimento, ai fini della compiuta rappresentazione della situazione quo ante ( ergo , di quella che aveva determinato l’esercizio del potere d’urgenza), i rilievi schematizzati con il verbale di sopralluogo del 19 luglio 2023, relativi alle criticità tuttora persistenti alla data del suo svolgimento.
Essi essenzialmente afferiscono:
- relativamente al piano terra, alla difformità tra la concreta destinazione di alcuni locali e quella risultante dalla planimetria, alla presenza in alcuni locali (pur a seguito di parziale ripristino) di segni di ammaloramento delle pareti (scrostature e presenza di umidità), alla mancata corrispondenza tra numero e disposizione dei posti letto e planimetria, all’assenza in alcune stanze di testiera e campanello funzionante ed alla inidoneità di alcune attrezzature presenti nella tisaneria;
- relativamente al secondo piano, alla presenza in alcuni locali di segni di ammaloramento delle pareti (scrostature e presenza di umidità), alla mancanza di segni di identificazione dei locali, alla mancata corrispondenza tra numero e disposizione dei posti letto e planimetria, all’assenza in alcune stanze di testiera e campanello funzionante, all’inidoneità di alcune attrezzature presenti nella tisaneria, all’assenza nei servizi igienici di bocchetta doccia, alla presenza di arredi sanitari sporchi e arrugginiti, alla mancanza di prodotti da bagno, alle condizioni di pulizia scadenti ed alla difficile attivazione dei campanelli in caso di bisogno;
- alla mancata presentazione di certificazione attestante l’intervento di pulizia straordinaria ordinato in data 15 giugno 2023;
- alla mancata produzione di documentazione attestante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e adeguamento per rimodulazione di spazi interni e uso di locali precedentemente non a servizio della struttura;
- alla mancata esibizione della certificazione attestante l’intervento di ripristino dei campanelli;
- alla mancanza del protocollo di sanificazione in dotazione alla struttura, in quanto “ quello inoltrato ed esibito consiste in autodichiarazioni ”;
- alla mancanza del protocollo di prevenzione e gestione di contagio COVID;
- alla mancanza del diario delle pulizie ordinarie;
- alla mancanza del contratto di fornitura pasti.
Ebbene, deve ritenersi che, anche a prescindere dalla qualificabilità della nota prot. n. 38195 del 6 ottobre 2023 come atto conclusivo del procedimento di autotutela (posta dal T.A.R. a fondamento della appellata sentenza reiettiva e contestata dalla parte appellante), la parte appellante non abbia offerto congrui elementi dimostrativi del fatto che, alla data di presentazione della relativa istanza, i presupposti giustificativi del provvedimento inibitorio fossero significativamente mutati e imponessero quindi all’Amministrazione di rideterminarsi in ordine allo stesso.
In particolare, non può attribuirsi rilievo a tal fine alla relazione a firma dell’ing. Paolo De Asmundis, affermandosi in essa genericamente e senza alcun corredo di carattere documentale (ad esempio, di tipo fotografico), che “ la struttura si presenta in buono stato di manutenzione e sono evidenti lavori di manutenzione effettuati in epoca recente ”, che, con particolare riguardo al secondo piano, “ i servizi igienici risultano in discrete condizioni con tutti i componenti presenti e funzionanti ” e che “ tutti i letti sono dotati di idoneo campanello con laccio di attivazione in posizione idonea ”, essendo alla stessa semplicemente allegate le planimetrie dei piani “ con evidenziate le indicazioni delle destinazioni di ciascun ambiente ed il numero di letti presente in ogni camera ” ed il “ Contratto di fornitura del servizio pulizie in manutenzione ordinaria ” con l’allegato “ Programma di sanificazione e pulizie ambienti ”.
Basti osservare che, tra l’altro, non è data dimostrazione del superamento dei rilievi concernenti la mancata esibizione della certificazione attestante l’intervento di ripristino dei campanelli, la mancanza della documentazione relativa agli interventi di rimodulazione degli ambienti e la difformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria oggetto di autorizzazione.
Né apportano decisivi elementi a favore della parte ricorrente le risultanze istruttorie acquisite in esecuzione della citata ordinanza cautelare di questa Sezione: ciò indipendentemente dalla questione, di rilievo processuale, della rilevanza provvedimentale (e non solo istruttoria) della stessa, e quindi della sua idoneità a dare seguito alla suddetta pronuncia anche per quanto concerne l’adozione del “ nuovo provvedimento scaturente dall’attività di riesame ” (ciò che sarebbe tuttavia da escludere già in ragione della non promanazione della suddetta relazione dall’organo competente a riesaminare l’ordinanza di chiusura).
Non solo, infatti, le stesse concernono interventi di adeguamento successivi alle istanze di riesame (come è dimostrato dal fatto che la C.I.L.A. relativa ai lavori di redistribuzione degli ambienti è stata presentata solo in data 6 dicembre 2024), ma non dimostrano che, alla data del relativo sopralluogo, fossero state eliminate tutte le criticità poste a fondamento del provvedimento contingibile ed urgente.
Deve in proposito osservarsi che questo trova fondamento in una complessiva situazione di carenza igienico-sanitaria e di difformità distributiva rispetto alla planimetria autorizzata, la quale non può ritenersi cristallizzata nelle specifiche problematiche poste in evidenza nel verbale da esso richiamato: l’eventuale cambiamento delle stesse – attraverso, in ipotesi, l’eliminazione di quelle originarie ed il subentro di altre aventi analoga natura – non può quindi assurgere a causa della cessazione della situazione legittimante la permanenza del divieto di esercizio dell’attività socio-sanitaria, ma, piuttosto, è indicativo della permanenza della stessa, sebbene (in parte) mutata quanto alle specifiche carenze e/o difformità che l’hanno originariamente determinata.
Ciò vale, ad esempio, con riguardo alla difformità tra la distribuzione degli spazi e la planimetria allegata all’autorizzazione sanitaria n. 2/2012 (che caratterizzava anche la situazione esistente alla data di adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente) ovvero alle carenze igienico-sanitarie (le quali permangono, sotto forma diversa, anche alla data del sopralluogo del 13 gennaio 2025).
Consegue ai rilievi che precedono che l’appello deve essere respinto e la parte ricorrente condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore del Comune di Calvizzano, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8928/2024, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore del Comune di Calvizzano, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO