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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6909 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30/05/2024, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE
[...] P.IVA_1
Contr DELLO STATO * (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_4
), (c.f. ), C.F._4 CP_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
), (DECEDUTO) (c.f. C.F._7 CP_8
), (c.f. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9
NQ DI (c.f. Controparte_10 Controparte_11
), C.F._10 CP_12 Parte_2
(c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_3
(c.f. , difesi dall'Avv. BELTRANDO
[...] C.F._12
CARLA (c.f. ); C.F._13
APPELLATI, appellanti incidentali
E
Controparte_13
r.g. n. 1 ITALIANA (c.f. Controparte_14
), difeso dall'Avv. SALDUTTI NICOLA ALESSANDRO C.F._14
(c.f. ); C.F._15
APPELLATO, appellante incidentale
E
(c.f. ), Controparte_15 C.F._16
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15892/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 13.11.2020.
Conclusioni dell'appellante: “voglia la Corte adita riformare integralmente la sentenza, mandando assolto il da ogni domanda di condanna, con condanna CP_16
degli appellati alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni degli appellati difesi dall'avv. Carla Beltrando: “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza nr.15892/2020 stante la mancanza dei presupposti di legge;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
Controparte_17
nella persona del , sia per la palese
[...] Controparte_18
infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi di impugnazione della sentenza nr.15892/2020, che per la mancata notifica nei termini di legge dell'appello incidentale alla parte contumace, Dr. quale erede del de cuius Dr. Controparte_15 [...]
65 - in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto Per_1 ed in diritto, dei motivi formulati, rigettare l'appello principale, proposto dal in Parte_1
persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza nr. 15892 del 9.11.2020, depositata in data 13.11.2020, a definizione della causa R.G. 57142/2017, dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica ed in persona del Dr. Corrado Cartoni, in funzione di Giudice Unico, notificata il 28.11.2020, per le ragioni di cui in premessa;
- sempre nel merito, e previo accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare r.g. n. 2 parzialmente la sentenza, accertando e dichiarando l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale, da parte del Parte_1
e del
[...] [...]
nella persona del Controparte_17 [...]
, in ordine alle rispettive responsabilità nascenti dalla CP_18 conclusione e formalizzazione dell'accordo transattivo del 29.04.2013, nei confronti degli odierni appellati, ex dipendenti della che sono stati indotti in Parte_4 grave errore circa la serietà dell'atto di transazione posto in essere per il riconoscimento, sia pure in misura ridotta, del proprio credito, per i fatti esposti in premessa;
- sempre nel merito e previo accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del
[...]
nella Controparte_19
persona del , che con il suo comportamento colpevole, Controparte_18 negligente ed omissivo, sia prima che dopo la sottoscrizione dell'accordo del
29.04.2013, ha tratto in inganno gli odierni appellati – al pari degli altri ex dipendenti inducendoli a prestare un consenso che altrimenti non avrebbero Parte_4
mai prestato;
ciò in totale spregio degli interessi della massa degli ex dipendenti ivi inclusi gli odierni appellati, i quali hanno subito e continuano a Parte_4
subire gravissimi danni sia patrimoniali che non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali); per l'effetto, condannare, in solido tra loro, il
[...]
ed il Parte_1 [...]
nella Controparte_17
persona del DR. , al pagamento in favore degli odierni appellati CP_18
ed appellanti in via incidentale, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) subiti e subendi, delle somme rispettivamente indicate: di Euro 383.558,95= per la Dr. di Controparte_9
Euro 684.043,28 per il Geom. ; di Euro 517.149,88= per il Geom. CP_5
di Euro 518.381,95= per la Rag. di Euro CP_8 Controparte_2
491.542,29= per il Geom. di Euro 397.150,67= per la Rag. Controparte_6
di Euro 367.497,77= per il Rag. , Controparte_4 Controparte_7
di Euro 343.884,60= per la SI (quali somme accertate dalla CP_3
CTU) ovvero delle diverse somme, maggiori o minori 67 che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 29.04.2013 e sino all'effettivo soddisfo.”.
r.g. n. 3 Conclusioni del commissario governativo della
[...]
“riformare la Sentenza Trib. Roma n. 15982/2020 nella Controparte_20
parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dagli Appellati e ha condannato il al conseguente risarcimento dei danni;
rigettare ogni domanda e pretesa Parte_1
formulata in prime cure dagli Appellati nei confronti di condannare gli Parte_4
odierni Appellati alla rifusione delle spese legali del primo e del presente grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria degli attori
(e degli intervenuti) contro il Parte_1
respingendola nei confronti Controparte_17
ritenuto mero esecutore delle direttive del .
[...] Parte_1
Il fatto generatore del danno andava ravvisato nell'inadempimento di un accordo transattivo del 2013, sia pure invalido per mancanza del parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.
Il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale del - Parte_1
cioè la violazione dei doveri di buona fede e correttezza - per aver indotto gli attori a stipulare un accordo invalido e lo ha condannato al risarcimento dei danni liquidati con ricorso a criteri equitativi nella misura del 25% delle somme che agli attori sarebbero spettate se l'accordo transattivo avesse avuto effettivo seguito.
Si rinvia l'integrale lettura della sentenza per una più compiuta descrizione della vicenda processuale sfociata nel seguente dispositivo: “a) dichiara la responsabilità precontrattuale del b) Parte_1
condanna il in persona del Parte_1
ministro pro-tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_9
95.889,73, di di euro 171.010,82, di di euro 129.287,47, CP_5 CP_8
di di euro 129.595,48, di di euro 122.885,57, di Controparte_2 Controparte_6
di euro 99.287,66, di di euro 91.874,44 e di Controparte_4 Controparte_7
di euro 85.971,15, oltre interessi legali e rivalutazione dal 29.4.2013, CP_3
con gli interessi calcolati sulle sorti capitale via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna il
in persona del ministro pro- Parte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore degli attiri e degli intervenuti che si liquidano complessivamente in euro 7.900,00 per compensi ed euro 1.900,00 per
r.g. n. 4 spese, oltre iva, cpa e spese generali;
d) compensa le spese processuali tra gli attori, gli intervenuti ed il “ Controparte_21
[...]
Il Parte_1
ha proposto appello al quale hanno resistito i soggetti indicati in
[...]
epigrafe, svolgendo anche appello incidentale.
Con ordinanza del 14.7.2021, in accoglimento della relativa istanza cautelare dell'appellante, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale del si articola in quattro motivi così schematizzati Parte_1 dall'impugnante:
1- VIOLAZIONE DEGLI ART. 1337 E 1338 DEL COD.CIV. SOTTO IL
PROFILO DEL DIFETTO DEL NESSO CAUSALE E DEL DANNO La sentenza è ingiusta e merita di essere riformata nella parte in cui ha erroneamente dichiarato la responsabilità precontrattuale del e CP_16
laddove non ha ricostruito i fatti nel seguente modo: il mancato avveramento della condizione posta dalla clausola n.
2.1 costituita dall'esito positivo per del giudizio di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Roma Parte_4
4699/2010, è tale da interrompere il nesso causale con il danno lamentato (le spese legate alla perdita di chance di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento della transazione);
2- IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1226 E 2056 C.C. NONCHÉ DELL'ART.
2697 C.C. IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA La sentenza è ingiusta e merita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di dover quantificare il danno secondo equità (anziché sulla base dei principi in tema di onere della prova), determinandolo in misura pari all'interesse negativo (il 25% della somma richiesta a titolo di risarcimento danni, pari a circa un milione di euro
), senza effettuare un giudizio prognostico sulle domande attrici (qualora i giudizi in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere fossero proseguiti) che avrebbe prevedibilmente portato ad una valutazione di r.g. n. 5 totale infondatezza della pretesa
3- IN ULTERIORE SUBORDINE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1337 E 1338
DEL COD.CIV. SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA CULPA IN
CONTRAHENDO La sentenza è ingiusta e merita di essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto la culpa in contrahendo del ministero nonostante le parti conoscessero o avrebbero potuto agevolmente conoscere la causa di invalidità della transazione per mancata previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato previsto dalla clausola 2.3 della transazione. Il tribunale avrebbe dovuto ricostruire fatti nel seguente modo: poiché la clausola 2.3. della transazione prevede che il commissario si riserva di chiedere preventivamente il parere all'Avvocatura dello stato in ordine alla estinzione del contenzioso di cui al punto 2.2., le parti private assistite dai loro legali dovevano considerarsi a perfetta conoscenza del fatto che una transazione conclusa senza il previo parere dell'avvocatura dello stato sarebbe stata invalida ai sensi dell'art. 13 del R.D. N. 1611 DEL 30.101933, quindi con colposo affidamento nella validità della transazione
4- IN ULTERIORE SUBORDINE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1337 E 1338
DEL COD.CIV. SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA CULPA IN
CONTRAHENDO La sentenza è ingiusta e merita di essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto la culpa in contrahendo del nonostante Parte_1
questi avesse attribuito la potestà al Commissario di definire, anche in via transattiva il contenzioso in essere con gli ex dipendenti di , senza Pt_5
nessun controllo Nè ratifica da parte del . La corretta ricostruzione Parte_1
del fatto sarebbe dovuta essere la seguente: poiché la potestà di concludere la transazione era stata trasferita in toto al Commissario da la volontà CP_16
contrattuale viziata che ha causato la invalidità della transazione non può essere quella del , extraneus alle trattative ed alla conclusione di Parte_1 quest'ultima. Quindi l'obbligo di comunicazione della causa di invalidità non poteva gravare su spogliato della potestà contrattuale a transigere, e, CP_16
conseguentemente, non poteva essere imputata a quest'ultimo la condotta di induzione degli attori ad una stipulazione invalida ed inefficace ex articolo
1338 del codice civile, con violazione dell'obbligo di buona fede nella fase di conclusione della transazione.
r.g. n. 6 Il tribunale aveva così argomentato l'affermazione del diritto al risarcimento del danno: “In definitiva gli attori, in violazione della loro libertà negoziale, sono stati indotti a concludere un accordo non valido, ovvero comunque poi soggetto a rischio di invalidità, dunque non stabile, incerto e caducabile, proprio per la condotta omissiva e contraria a buona fede dell'amministrazione, contratto che, se correttamente informati, non avrebbero concluso, comportando, peraltro, lo stesso la rinuncia a parte del proprio credito e l'abbandono di un giudizio pendente. Spetta, dunque, agli attori ed agli intervenuti il risarcimento da danno per responsabilità precontrattuale, il quale consiste nel c.d. interesse negativo e, in particolare, nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni, vale a dire di possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della lesione della libertà negoziale. Nella fattispecie, non essendo documentate spese, il danno consiste nell'aver abbandonato a causa della transazione il giudizio di risarcimento del danno poi conclusosi con la cessazione della materia del contendere. Tale danno, difficile o impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, può essere liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. (per tutte
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24625) e può ravvisarsi nella fattispecie, appunto, nella perdita della possibilità di ottenere il risarcimento richiesto, atteso che la sentenza n. 25995/2014 che ha rigettato la domanda di coloro che non hanno aderito alla transazione non risulta essere passata in giudicato e, in ogni caso, non è opponibile agli attori. Lo stesso, considerato anche che la declaratoria della cessazione della materia del contendere non è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/02/2020, n. 4167;
Cass. civ. Sez. Unite, 28/09/2000, n. 1048), può essere quantificato nella percentuale del 25% della somma richiesta in questa sede a titolo di risarcimento danni, dunque per euro 95.889,73 (25% di 383.558,95 = 95.889,73), per euro 171.010,82 CP_9 CP_5
(25% di 684.043,28 = 171.010,82), per euro 129.287,47 (25% di 517.149,88 = CP_8
129.287,47), per euro 129.595,48 (25% di 518.381,95 = 129.595,48), Controparte_2
per euro 122.885,57 (25% di 491.542,29 = 122.885,57), per Controparte_6 CP_4
euro 99.287,66 (25% di 397.150,67 = 99.287,66), per euro
[...] Controparte_7
91.874,44 (25% di 367.497,77 = 91.874,44) e per euro 85.971,15 (25% CP_3
di 343.884,60 = 85.971,15). Al risarcimento del danno è condannato il solo , Parte_1 atteso che il Commissario ha agito in nome e per conto dell'amministrazione e sotto le sue direttive e che è stato il a proporre appello alla sentenza n. 24512/13, Parte_1
r.g. n. 7 facendo valere come motivo di impugnazione una invalidità che, se accertata come sussistente, è stata da lui stesso causata come parte del contratto.”.
L'appello principale sottolinea che era stato lo stesso tribunale a dare atto che da quella transazione gli attori non avrebbero potuto trarre alcuna utilità, laddove aveva notato che “L'art. 2.1) della transazione del 22.4.2013, prevede che il risarcimento sarà determinato nella misura del 33% di cui alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio pendente rg. n. 29111/14, sugli importi che “il Commissario riuscirà a recuperare dalle transazioni o pronunce definitive che coinvolgano i crediti oggetto del contenzioso nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze/Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4699 del 2010”. Dunque, diversamente da quanto sostengono gli attori, gli stessi sono stati posti a conoscenza sia del fatto che l'importo riconosciuto a titolo transattivo del
33% non è certo nella sua liquidazione e riconoscimento, perché subordinato all'accertamento dei rapporti di dare ed avere con “ , sia perché pende Parte_4
proprio su questo un accertamento in sede giurisdizionale, sul quale la transazione opera specifico e chiaro riferimento con il richiamo alla sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 4699/2010, giudizio poi conclusosi, a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione n. 9887/16, con un credito del nei confronti di Parte_1
“ . Sotto questo profilo non è ravvisabile alcuna responsabilità dei Parte_4
convenuti, prevedendo la transazione un condizionamento del pagamento in base ad accertamenti giurisdizionali in corso, i quali, ovviamente, potevano essere favorevoli o meno agli attori, circostanza di cui gli stessi sono stati edotti. Il credito degli attori indicato in transazione, dunque, non può essere soddisfatto, proprio perché compensato, in base alla previsione della stessa transazione, con altro credito vantato dall'amministrazione nei confronti di “ .” Parte_4
L'appello principale deve essere conseguentemente accolto perché gli attori non hanno risentito alcun danno derivante dall'invalidità della transazione che, ove anche fosse stata efficace, non avrebbe loro procurato alcun vantaggio.
Il risarcimento accordato dal primo giudice si atteggia, in definitiva, come una mera sanzione della colpa precontrattuale dell'amministrazione in assenza della prova di un danno che non poteva essere ravvisato “nell'aver abbandonato a causa della transazione il giudizio di risarcimento del danno poi conclusosi con la cessazione della materia del contendere …”, bensì nella mancata utilità che sarebbe discesa dall'accordo r.g. n. 8 transattivo ove esso fosse risultato valido ed efficace.
L'accoglimento dell'appello principale - al quale ha sostanzialmente aderito con appello incidentale il – dispensa dall'esame di quello Controparte_22
incidentale dei convenuti, con esso incompatibile.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata respinge tutte le domande svolte in primo grado contro il
[...]
e contro il Parte_1 [...]
Controparte_21
; respinge gli appelli incidentali.
[...]
b) condanna gli appellati , , Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_12
, , in solido tra loro al
[...] Parte_3 Controparte_15
rimborso, in favore del appellante delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1
grado, che si liquidano in euro 7.900 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie;
⎯ compensa le spese del doppio grado nei confronti del Commissario
Governativo della Controparte_20
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 29/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9