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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1162 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(già Parte_1 [...]
, con sede in Roma, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. Giovannibattista Quintiliani, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
, in persona dei curatori, dott. Controparte_1 CP_2
, dott.ssa avv. Carlo Arfè, giusta
[...] Controparte_3 autorizzazione del giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Teramo con decreto del 15/12/2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Acronzio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 932 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il giorno 12/10/2023
Conclusioni dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
A. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2023 emessa dal Tribunale Civile di Teramo, Dott.ssa Carla Fazzini, nell'ambito del giudizio n.
1480/2020 R.G. del Tribunale di Teramo, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 ottobre 2023, notificata il 13 ottobre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa:
i) in via preliminare di rito, assumere i provvedimenti conseguenti alla denunciata sussistenza di altro giudizio, soggettivamente ed oggettivamente connesso al presente, pendente dinanzi al Tribunale di Teramo (RG 170/2020 - Giudice Capanna
Piscè - Udienza 14.4.2021);
ii) nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa, l'insussistenza del credito vantato dalla [...] e/o in subordine disporre, previo Parte_4 accertamento e declaratoria, la compensazione dello stesso con il maggior credito vantato dal CSA quale concessionario uscente del e meglio dettagliato (richiesto Parte_5 con nota del 14,7,2028).
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato
CONCLUDE per la declaratoria di inammissibilità dell'appello o per il suo rigetto in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 932, pubblicata il giorno 12/10/2023, il
Tribunale Ordinario di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dal condannava il Controparte_1 [...] al pagamento all'attore della Controparte_4 somma di complessivi euro 1.485.904,62, oltre ad interessi, di cui euro 1.223.966,91 a saldo di quanto dovuto dal per Parte_2 la gestione in concessione degli impianti del Parte_5 di Grasciano dalla data del fallimento di dichiarato con CP_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo del 10/9/2015, fino al 31/7/2017, ed euro 261.937,71 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dei predetti impianti dal
1°/8/2017 al 19/6/2018.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre il a Parte_2 rifondere al le spese di lite e poneva definitivamente CP_1
a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica espletata.
1.2. Il Tribunale esponeva che il aveva Controparte_1 chiesto la condanna del al pagamento della somma di Parte_2 euro 1.486.962,87, di cui euro 1.228.111,87 per la gestione degli impianti di Grasciano ed euro 258.851,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo dei predetti impianti dalla dichiarazione di fallimento al momento della riconsegna;
che l'attore aveva dedotto che al momento della dichiarazione di fallimento la gestione delle linee impiantistiche del
[...]
di Grasciano era affidata al convenuto in Parte_5 Parte_2 forza di contratto del 23/12/2013, con scadenza al 27/12/2015, del contratto in data 7/2/2014 e delle pattuizioni contenute nei verbali in data 26/2/2014 e 26/8/2014, sottoscritte per accettazione dal;
che il previa Parte_2 CP_1 autorizzazione del giudice delegato, era subentrato nei predetti rapporti contrattuali, con la precisazione che, con riferimento al contratto del 7/2/2014 relativo alla gestione e realizzazione della nuova discarica, i curatori non avevano chiesto di essere autorizzati ad un effettivo subentro contrattuale, ma al completamento della gestione della volumetria residua della vecchia discarica affidata al convenuto;
che, in forza di ulteriori proroghe trimestrali, autorizzate dal giudice delegato, la conduzione del Polo da parte del era Parte_2 proseguita fino al 31/7/2017; che il aveva continuato Parte_2
a detenere, senza alcun titolo, il Polo fino alla data della riconsegna, avvenuta il 19/6/2018.
1.3. Il Tribunale riferiva che il aveva eccepito Parte_2 in via preliminare la connessione del giudizio con il procedimento cautelare promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'inibitoria della concessione degli impianti a terzi nelle more del giudizio avente ad oggetto l'annullamento del concordato fallimentare di e l'accertamento del CP_1 diritto del di proseguire la gestione della discarica;
Parte_2 che nel merito il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda del , deducendo la perdurante vigenza dei CP_1 pregressi rapporti concessori, ed in subordine aveva eccepito in compensazione il suo credito al pagamento della somma di €
2.506.273,17, per oneri sostenuti nell'interesse della massa dei creditori del sino alla riconsegna del sito, e della CP_1 somma di € 14.846.883,00 a titolo di ristoro in conseguenza della cessazione dei rapporti concessori in base al disposto di cui all'art. 158 d.lgs. n. 163 del 2006.
1.4. Il Tribunale rilevava che non vi era connessione con il procedimento cautelare introdotto dal convenuto;
dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dal
, evidenziando che si trattava di un'eccezione in senso Parte_2 stretto, che andava proposta nella comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, mentre il convenuto si era costituito tardivamente mediante comparsa depositata nella stessa data del 15/12/2020 fissata per la prima comparizione delle parti.
1.5. Nel merito il primo giudice rilevava: - che, come già dichiarato dal medesimo Tribunale con decreto del 9/11/2016, versato in atti dall'attore e non impugnato, i rapporti concessori intercorsi tra la fallita ed il CP_1 Parte_2 convenuto si erano sciolti per scadenza naturale o per mancato subentro da parte della curatela fallimentare;
- che nel senso dell'avvenuto scioglimento dei rapporti concessori si erano espressi questa Corte, con i decreti n. 374, n. 375 e n. 376 del
16/4/2018, anch'essi prodotti dall'attore, nonché il Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione di L'Aquila, con la sentenza n. 284 del 2028, anch'essa prodotta dal CP_1
- che, con riferimento al quantum, il convenuto si era limitato a contestazioni generiche e non aveva contestato l'utilizzo dell'impianto oggetto di lite;
- che il consulente tecnico d'ufficio aveva quantificato il credito vantato dall'attore in euro € 1.293.379,83 per la gestione degli impianti ed aveva ritenuto corretta la somma indicata a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
2. Con atto di citazione notificato lunedì 13/11/2023
Con.Samb. , nuova denominazione Parte_1 assunta dal , proponeva Controparte_4 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di un unico motivo, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità della riproposizione dell'eccezione di compensazione, non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza che ne aveva dichiarato la tardività, e l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.
2.3. Con ordinanza in data 4/4/2024 la Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dall'appellante e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
2.4. La sola parte appellata provvedeva a depositare le memorie indicate dalla norma sopra citata.
2.5. L'udienza di discussione del 17/12/2024 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note depositate ai sensi della norma citata il si riportava CP_1
a quanto dedotto nella comparsa di costituzione. L'appellante non depositava memorie.
2.5.1. Con ordinanza in data 19/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, basata sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
3.1. Deduce che il consulente non aveva tenuto conto della documentazione depositata in primo grado ed in particolare della delibera del consiglio di amministrazione di del CP_1
28/11/2013, in cui era specificato che le spese relative allo smaltimento del percolato erano a carico di nella misura CP_1 del 95%; che pertanto essa vantava nei confronti di un CP_1 credito dell'importo di euro 538.821,81 a questo titolo, secondo i calcoli del suo consulente di parte, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute per la gestione dell'impianto dal 10/9/2015 al 20/6/2017, pari ad euro 105.000,00, per un credito complessivo di euro 620.407,45.
4. Deve essere in primo luogo osservato che l'appellante, pur avendo reiterato le conclusioni formulate in primo grado con richiesta di rigetto della domanda proposta dal CP_1 nell'atto di appello non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine al credito riconosciuto in favore dell'odierno appellato nella sentenza di primo grado, ma si è limitato ad eccepire in compensazione il proprio credito dell'importo di euro 620.407,45 per le causali sopra indicate.
4.1. Ne consegue l'inammissibilità delle conclusioni riprodotte nell'atto di appello senza una specifica censura alle ragioni della decisione di primo grado.
4.2. Inammissibile risulta anche la riproposizione dell'eccezione di compensazione per il limitato importo sopra indicato di euro 620.407,45.
4.3. Il primo giudice nella sentenza impugnata ritenne l'eccezione di compensazione tardiva e la dichiarò inammissibile. Tale capo della sentenza non è stato impugnato dall'appellante. Sulla pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di compensazione si è pertanto formato il giudicato, con conseguente preclusione dell'esame di essa in grado di appello.
4.4. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, al fine di fugare ogni dubbio sulla regolarità delle operazioni peritali, va rilevata l'infondatezza della censura dell'appellante, il quale lamenta che il consulente d'ufficio non ha preso in considerazione le osservazioni del suo consulente di parte, relative ai crediti vantati dal nei confronti Parte_2 di , e non ha esaminato la documentazione prodotta in CP_1 allegato a tali osservazioni.
4.4.1. Al consulente d'ufficio furono assegnati novanta giorni per la comunicazione della relazione alle parti a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, fissato al
15/6/2022. In data 15/9/2022 il consulente di parte del Parte_2 comunicò la propria rinuncia al mandato;
su istanza dell'odierno appellante il giudice, con ordinanza in data 20/10/2022, pubblicata il 27/10/2022 e comunicata alle parti nella stessa data, autorizzò la nomina del nuovo consulente di parte del
, indicato dal convenuto nella persona del dr. Parte_2 [...]
, ed assegnò alle parti termine di trenta giorni a Per_1 decorrere dall'ordinanza sopra citata per l'invio delle osservazioni al consulente d'ufficio. Il 28/11/2022 il Parte_2 depositò una propria perizia di parte redatta da altro professionista, dr. , con allegati documenti non Persona_2 precedentemente prodotti.
4.4.2. Ne consegue che correttamente il consulente d'ufficio non tenne conto di tali tardive produzioni, secondo il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale “Il CTU per formulare il parere non può avvalersi di documenti non prodotti dalle parti nei modi previsti e nei tempi processuali” (si veda Cass. n. 27776 del 2019), ferma l'irrilevanza dei documenti prodotti a sostegno dell'eccezione di compensazione dichiarata inammissibile dal giudice.
5. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00, come da nota dell'appellato.
7. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, da calcolarsi in relazione all'effettivo valore della causa, come sopra indicato in sede di liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna società tra professionisti (già Parte_1
, a rifondere al Controparte_4 le spese del presente grado di Controparte_1 appello, che liquida nell'importo di euro 30.001,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno
8/5/2025
La Presidente rel est.
dr. Nicoletta Orlandi