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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3866/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3866/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 10/12/2025.
Conclusione del P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) manterrà la propria residenza presso l'attuale casa coniugale in Eraclea (VE), via Murazzetta n. 49, Parte_1
3) trasferirà la propria residenza a far data dal 15 dicembre 2024 in Brasile, in immobile di proprietà Parte_2 della medesima;
4) contribuirà, sino alla data del 15 dicembre 2024 al versamento di un contributo mensile di €. 200,00 in Parte_1 favore della signora , dopodichè la stessa diverrà economicamente autosufficiente a seguito del percepimento Parte_2 della pensione di vecchiaia in Brasile;
6) i ricorrenti, ove necessario, si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970 n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 25/08/2014, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Jesolo al n. 16, parte I, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3866/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3866/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 10/12/2025.
Conclusione del P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) manterrà la propria residenza presso l'attuale casa coniugale in Eraclea (VE), via Murazzetta n. 49, Parte_1
3) trasferirà la propria residenza a far data dal 15 dicembre 2024 in Brasile, in immobile di proprietà Parte_2 della medesima;
4) contribuirà, sino alla data del 15 dicembre 2024 al versamento di un contributo mensile di €. 200,00 in Parte_1 favore della signora , dopodichè la stessa diverrà economicamente autosufficiente a seguito del percepimento Parte_2 della pensione di vecchiaia in Brasile;
6) i ricorrenti, ove necessario, si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970 n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 25/08/2014, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Jesolo al n. 16, parte I, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca