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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5297/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per l'avv. GUIDO SCUDELLER Parte_1 per nessuno Parte_2
Ritenendo la causa matura, il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. L'attrice precisa le conclusioni come segue:
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in atto di citazione, la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, Parte_2
condannarsi la medesima convenuta al risarcimento integrale dei conseguenti danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice signora Parte_1
, pari ad € 50.699,86= (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e di
[...] interessi fino alla data dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, integralmente rifusi, come da nota depositata in via telematica.
1 Si svolge poi la discussione orale. Il giudice si ritira in camera di consiglio e, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., redige la seguente sentenza, della quale all'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
SCUDELLER e l'avv. MASSIMO PELLIZZARI
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Parte_2 C.F._2
Parte convenuta
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in atto di citazione, la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, Parte_2
condannarsi la medesima convenuta al risarcimento integrale dei conseguenti danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice signora
[...]
, pari ad € 50.699,86= (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e Parte_1 di interessi fino alla data dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore
2 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, integralmente rifusi, come da nota depositata in via telematica.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5.10.2022 ha convenuto Parte_1 Parte_2
avanti questo Tribunale deducendo di avere riportato un danno, il 27.10.2019, a seguito di una caduta occorsa durante una partita di padel svoltasi presso un campo da gioco gestito dalla convenuta a Pove del Grappa (VI), per il quale l'attrice aveva prenotato l'uso del terreno.
Secondo l'attrice la caduta sarebbe stata causata dalla presenza sul campo da gioco di materiale plastico, fogliame e sabbia: ciò che avrebbe reso la superfice del campo, particolare nelle fasce laterali, sdrucciolevole ed insidiosa.
Ritenuta la responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. – della convenuta, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno Parte_1
patito, sia sotto il profilo del danno non patrimoniale che sotto quello del danno patrimoniale, per il reddito perso a causa dell'inabilità lavorativa temporanea e per le spese sostenute.
La convenuta benché notificata, è rimasta contumace. Parte_2
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale.
All'udienza del 29.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa.
Ragioni della decisione
An debeatur
3 La prova testimoniale assunta ha confermato che l'infortunio patito dall'attrice si è verificato mentre ella utilizzava un campo sportivo affidato in custodia e gestione al
Bar Al Parco, di cui è titolare come risulta dalla visura camerale in atti. Parte_2
I testimoni assunti hanno anche confermato che, in occasione della caduta cui sono seguite le lesioni oggetto di causa, durante un'azione di gioco, è Parte_1
scivolata sulle foglie e sulla sabbia che erano presenti sul campo.
Il materiale presente sul campo da padel (come può vedersi anche dalle fotografie in atti) è stato, quindi, la causa dell'infortunio. La presenza di tale materiale costituiva un pericolo "atipico" per i giocatori, i quali avrebbero dovuto potere contare su una superficie priva di insidie. Ne consegue che il sinistro non è stato l'esito di una situazione di pericolo tipicamente correlata allo sport praticato ma può essere causalmente correlato ad una peculiare ed anomala condizione della superfice di gioco.
In tal senso non può dirsi che l'attrice avesse accettato il rischio di procurarsi una lesione secondo la dinamica accertata. E' stato infatti chiarito che: “In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media” (Cass.
n. 3997/20, rv. 656902-02).
Anche la gestione di un campo da padel, così come quella di un campo da tennis, può costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., ove il danno sia correlato all'uso di un terreno di gioco rispetto al quale il gestore è tenuto ad ottemperare ai propri doveri di controllo e di custodia (Cass. n. 20825/06, rv. 594538).
La convenuta deve pertanto essere condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice, in quanto connessi ad una condizione del campo da padel non idonea – a casa delle omissioni nella cura e custodia dello stesso - ad evitare il prodursi di eventi dannosi come quello occorso.
4 Quantum debeatur
Il nominato CTU ha accertato che ha riportato ha riportato “una Parte_1
distorsione al ginocchio destro con contusione ossea a livello dei piatti tibiali e del condilo femorale laterale;
lesione del legamento crociato anteriore;
minuta lesione del corno posteriore del menisco mediale”: lesioni compatibili con la dinamica dell'infortunio riportata negli atti di causa. Dopo un primo periodo di trattamento conservativo e fisioterapia, l'attrice si è sottoposta, il 21.1.2020, ad un “intervento artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore (con prelievo e innesto di tendini autologhi dei muscoli gracile e semitendinoso) e a meniscectomia superselettiva”. In seguito ha effettuato un programma di riabilitazione.
L'attrice ha riportato, secondo le motivate valutazioni del CTU:
1. un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7-8%;
2. un danno biologico temporaneo di 1 giorno al 100%, 40 giorni al 75%, 50 giorni al 50%, 30 giorni al 25%;
3. un'inabilità lavorativa temporanea assoluta di 10 giorni e una successiva inabilità lavorativa parziale al 50% di ulteriori 40 giorni (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica in ordine alle mansioni di impiegata commerciale svolte da . Parte_1
L'entità delle sofferenze patite dall'attrice è stata valutata di grado medio per 40 giorni e lieve nell'ulteriore periodo di evoluzione clinica e a postumi stabilizzati.
Sono state documentate spese per il rilascio di un certificato medico a fini assicurativi e per l'accertamento medico legale cui l'attrice si è sottoposta ai fini della domanda risarcitoria, per complessivi € 561,20.
Poiché le conclusioni del CTU sono adeguatamente motivate, esse vanno recepite ai fini della liquidazione del danno risarcibile.
La liquidazione del danno alla persona viene operata in applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
5 Il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate tabelle prevede, per il danno temporaneo, un valore standard di € 115,00 per giorno, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, che, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, è suscettibile di un aumento.
In tema di personalizzazione del danno alla salute va ricordato che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 23469/18, rv. 650858-02), atteso che “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. n. 28988/19, rv. 655964).
Per queste ragioni non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze come quelle attinenti alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie attività di svago o nelle relazioni con i familiari, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione ordinaria.
Nel presente caso non sono state rappresentate, o comunque provate, circostanze aventi le connotazioni sopra richieste, tali da determinare uno scostamento dal valore standard;
ciò sia sotto il profilo della maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia sotto quello di una permanente incidenza sulla possibilità della danneggiata di praticare sport.
La somma liquidata a titolo di risarcimento a carico di è quindi pari ad € Parte_2
16.473,50. Detto importo va devalutato alla data del sinistro (€ 13.901,69) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano € 18.029,27.
6 Oltre a ciò, è dovuto il risarcimento dei costi che la danneggiata ha dovuto sostenere per determinare l'entità del danno, in sede medico legale, prima dell'inizio della causa
(docc. 12 e 13 attore), per complessivi € 561,20.
Non è dovuto il risarcimento per una pretesa perdita economica ricollegabile alla temporanea invalidità lavorativa, dato che l'attrice è lavoratrice dipendente e non ha dedotto o provato di avere subito una contrazione del reddito per la detta inabilità, protrattasi per 50 giorni.
Conclusioni e spese
La domanda attorea viene accolta nei termini di cui sopra. La convenuta va condannata alla rifusione delle spese di difesa, liquidate in considerazione del valore e della difficoltà della causa. Tra le spese di difesa sostenute dall'attrice vanno considerate anche le spese di CTP. Anche le spese di CTU vanno addossate alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) condanna a pagare a la somma di € 18.590,47, a Parte_2 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, maggiorata con gli interessi legali – al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino all'introduzione del giudizio e a quello di cui al comma 4 del medesimo articolo per il periodo successivo - maturati dalla data delle fatture di cui ai docc, 12 e 13 al saldo, per quanto attiene alle somme di cui alle fatture medesime, e dalla sentenza al saldo sulla restante somma;
2) condanna a rifondere a le spese di CTP, liquidate Parte_2 Parte_1 in € 1.220,00, e le spese di difesa, liquidate in € 5.400,19, di cui € 4.200,00 per compensi, € 570,19 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico della convenuta e, per l'effetto, la condanna a rifondere l'attrice delle spese anticipate in corso di causa, pari ad € 1.220,00.
7 Vicenza, 29 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per l'avv. GUIDO SCUDELLER Parte_1 per nessuno Parte_2
Ritenendo la causa matura, il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. L'attrice precisa le conclusioni come segue:
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in atto di citazione, la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, Parte_2
condannarsi la medesima convenuta al risarcimento integrale dei conseguenti danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice signora Parte_1
, pari ad € 50.699,86= (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e di
[...] interessi fino alla data dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, integralmente rifusi, come da nota depositata in via telematica.
1 Si svolge poi la discussione orale. Il giudice si ritira in camera di consiglio e, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., redige la seguente sentenza, della quale all'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
SCUDELLER e l'avv. MASSIMO PELLIZZARI
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Parte_2 C.F._2
Parte convenuta
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in atto di citazione, la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, Parte_2
condannarsi la medesima convenuta al risarcimento integrale dei conseguenti danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice signora
[...]
, pari ad € 50.699,86= (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e Parte_1 di interessi fino alla data dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore
2 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, integralmente rifusi, come da nota depositata in via telematica.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5.10.2022 ha convenuto Parte_1 Parte_2
avanti questo Tribunale deducendo di avere riportato un danno, il 27.10.2019, a seguito di una caduta occorsa durante una partita di padel svoltasi presso un campo da gioco gestito dalla convenuta a Pove del Grappa (VI), per il quale l'attrice aveva prenotato l'uso del terreno.
Secondo l'attrice la caduta sarebbe stata causata dalla presenza sul campo da gioco di materiale plastico, fogliame e sabbia: ciò che avrebbe reso la superfice del campo, particolare nelle fasce laterali, sdrucciolevole ed insidiosa.
Ritenuta la responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. – della convenuta, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno Parte_1
patito, sia sotto il profilo del danno non patrimoniale che sotto quello del danno patrimoniale, per il reddito perso a causa dell'inabilità lavorativa temporanea e per le spese sostenute.
La convenuta benché notificata, è rimasta contumace. Parte_2
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale.
All'udienza del 29.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa.
Ragioni della decisione
An debeatur
3 La prova testimoniale assunta ha confermato che l'infortunio patito dall'attrice si è verificato mentre ella utilizzava un campo sportivo affidato in custodia e gestione al
Bar Al Parco, di cui è titolare come risulta dalla visura camerale in atti. Parte_2
I testimoni assunti hanno anche confermato che, in occasione della caduta cui sono seguite le lesioni oggetto di causa, durante un'azione di gioco, è Parte_1
scivolata sulle foglie e sulla sabbia che erano presenti sul campo.
Il materiale presente sul campo da padel (come può vedersi anche dalle fotografie in atti) è stato, quindi, la causa dell'infortunio. La presenza di tale materiale costituiva un pericolo "atipico" per i giocatori, i quali avrebbero dovuto potere contare su una superficie priva di insidie. Ne consegue che il sinistro non è stato l'esito di una situazione di pericolo tipicamente correlata allo sport praticato ma può essere causalmente correlato ad una peculiare ed anomala condizione della superfice di gioco.
In tal senso non può dirsi che l'attrice avesse accettato il rischio di procurarsi una lesione secondo la dinamica accertata. E' stato infatti chiarito che: “In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media” (Cass.
n. 3997/20, rv. 656902-02).
Anche la gestione di un campo da padel, così come quella di un campo da tennis, può costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., ove il danno sia correlato all'uso di un terreno di gioco rispetto al quale il gestore è tenuto ad ottemperare ai propri doveri di controllo e di custodia (Cass. n. 20825/06, rv. 594538).
La convenuta deve pertanto essere condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice, in quanto connessi ad una condizione del campo da padel non idonea – a casa delle omissioni nella cura e custodia dello stesso - ad evitare il prodursi di eventi dannosi come quello occorso.
4 Quantum debeatur
Il nominato CTU ha accertato che ha riportato ha riportato “una Parte_1
distorsione al ginocchio destro con contusione ossea a livello dei piatti tibiali e del condilo femorale laterale;
lesione del legamento crociato anteriore;
minuta lesione del corno posteriore del menisco mediale”: lesioni compatibili con la dinamica dell'infortunio riportata negli atti di causa. Dopo un primo periodo di trattamento conservativo e fisioterapia, l'attrice si è sottoposta, il 21.1.2020, ad un “intervento artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore (con prelievo e innesto di tendini autologhi dei muscoli gracile e semitendinoso) e a meniscectomia superselettiva”. In seguito ha effettuato un programma di riabilitazione.
L'attrice ha riportato, secondo le motivate valutazioni del CTU:
1. un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7-8%;
2. un danno biologico temporaneo di 1 giorno al 100%, 40 giorni al 75%, 50 giorni al 50%, 30 giorni al 25%;
3. un'inabilità lavorativa temporanea assoluta di 10 giorni e una successiva inabilità lavorativa parziale al 50% di ulteriori 40 giorni (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica in ordine alle mansioni di impiegata commerciale svolte da . Parte_1
L'entità delle sofferenze patite dall'attrice è stata valutata di grado medio per 40 giorni e lieve nell'ulteriore periodo di evoluzione clinica e a postumi stabilizzati.
Sono state documentate spese per il rilascio di un certificato medico a fini assicurativi e per l'accertamento medico legale cui l'attrice si è sottoposta ai fini della domanda risarcitoria, per complessivi € 561,20.
Poiché le conclusioni del CTU sono adeguatamente motivate, esse vanno recepite ai fini della liquidazione del danno risarcibile.
La liquidazione del danno alla persona viene operata in applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
5 Il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate tabelle prevede, per il danno temporaneo, un valore standard di € 115,00 per giorno, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, che, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, è suscettibile di un aumento.
In tema di personalizzazione del danno alla salute va ricordato che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 23469/18, rv. 650858-02), atteso che “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. n. 28988/19, rv. 655964).
Per queste ragioni non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze come quelle attinenti alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie attività di svago o nelle relazioni con i familiari, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione ordinaria.
Nel presente caso non sono state rappresentate, o comunque provate, circostanze aventi le connotazioni sopra richieste, tali da determinare uno scostamento dal valore standard;
ciò sia sotto il profilo della maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia sotto quello di una permanente incidenza sulla possibilità della danneggiata di praticare sport.
La somma liquidata a titolo di risarcimento a carico di è quindi pari ad € Parte_2
16.473,50. Detto importo va devalutato alla data del sinistro (€ 13.901,69) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano € 18.029,27.
6 Oltre a ciò, è dovuto il risarcimento dei costi che la danneggiata ha dovuto sostenere per determinare l'entità del danno, in sede medico legale, prima dell'inizio della causa
(docc. 12 e 13 attore), per complessivi € 561,20.
Non è dovuto il risarcimento per una pretesa perdita economica ricollegabile alla temporanea invalidità lavorativa, dato che l'attrice è lavoratrice dipendente e non ha dedotto o provato di avere subito una contrazione del reddito per la detta inabilità, protrattasi per 50 giorni.
Conclusioni e spese
La domanda attorea viene accolta nei termini di cui sopra. La convenuta va condannata alla rifusione delle spese di difesa, liquidate in considerazione del valore e della difficoltà della causa. Tra le spese di difesa sostenute dall'attrice vanno considerate anche le spese di CTP. Anche le spese di CTU vanno addossate alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) condanna a pagare a la somma di € 18.590,47, a Parte_2 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, maggiorata con gli interessi legali – al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino all'introduzione del giudizio e a quello di cui al comma 4 del medesimo articolo per il periodo successivo - maturati dalla data delle fatture di cui ai docc, 12 e 13 al saldo, per quanto attiene alle somme di cui alle fatture medesime, e dalla sentenza al saldo sulla restante somma;
2) condanna a rifondere a le spese di CTP, liquidate Parte_2 Parte_1 in € 1.220,00, e le spese di difesa, liquidate in € 5.400,19, di cui € 4.200,00 per compensi, € 570,19 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico della convenuta e, per l'effetto, la condanna a rifondere l'attrice delle spese anticipate in corso di causa, pari ad € 1.220,00.
7 Vicenza, 29 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
8