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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. MUSCO ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 08/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione
Per_ sentimentale con il resistente dalla quale era nato un figlio , in data il 07/04/2019) chiedeva l'affidamento esclusivo del minore, in subordine l'affidamento condiviso con collocamento preferenziale presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlio; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/10/2024, parte resistente non compariva e il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori, in particolare: affidava il minore in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse -residenza, scuola ecc.-; fissava il domicilio del minore presso la madre;
stabiliva, tenuto conto dell'età del minore e dei non frequenti rapporti con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre potesse vedere il figlio al rientro dalla Svizzera, almeno una volta al mese, nel periodo da concordare almeno 48 ore prima, per l'intera giornata o l'intero pomeriggio - nel caso in cui il minore fosse impegnato nell'attività scolastica- alla presenza della madre sino al consolidarsi del rapporto tra il minore e il padre;
decorsi almeno sei mesi di regolare esercizio del diritto di visita, che il padre potesse tenere con sé il minore autonomamente, anche per il pernotto;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento del figlio minore con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) purché documentate.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'08/04/25, parte ricorrente concludeva per la conferma dei provvedimenti provvisori emessi.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Il Collegio ritiene di poter recepire i provvedimenti provvisori emessi in quanti conformi agli interessi del minore. Invero, il disinteresse del resistente è acclarato dal comportamento processuale ed è foriero di paralisi nella gestione degli interessi del minore, con la conseguenza che, in deroga alla disciplina dell'affidamento, nel superiore interesse del minore, deve essere previsto l'affidamento super esclusivo alla madre.
2 Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Affida il minore in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse -residenza, scuola ecc.-;
- fissa il domicilio del minore presso la madre;
- stabilisce, tenuto conto dell'età del minore e dei non frequenti rapporti con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa vedere il figlio quando ritorna dalla Svizzera, almeno una volta al mese, nel periodo da concordare almeno 48 ore prima, per l'intera giornata o l'intero pomeriggio - nel caso in cui il minore sia impegnato nell'attività scolastica- alla presenza della madre sino al consolidarsi del rapporto tra il minore e il padre;
decorsi almeno sei mesi di regolare esercizio del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il minore autonomamente, anche per il pernotto;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
- stabilisce che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) purché documentate.
- nulla per le spese di giudizio;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 08/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. MUSCO ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 08/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione
Per_ sentimentale con il resistente dalla quale era nato un figlio , in data il 07/04/2019) chiedeva l'affidamento esclusivo del minore, in subordine l'affidamento condiviso con collocamento preferenziale presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlio; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/10/2024, parte resistente non compariva e il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori, in particolare: affidava il minore in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse -residenza, scuola ecc.-; fissava il domicilio del minore presso la madre;
stabiliva, tenuto conto dell'età del minore e dei non frequenti rapporti con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre potesse vedere il figlio al rientro dalla Svizzera, almeno una volta al mese, nel periodo da concordare almeno 48 ore prima, per l'intera giornata o l'intero pomeriggio - nel caso in cui il minore fosse impegnato nell'attività scolastica- alla presenza della madre sino al consolidarsi del rapporto tra il minore e il padre;
decorsi almeno sei mesi di regolare esercizio del diritto di visita, che il padre potesse tenere con sé il minore autonomamente, anche per il pernotto;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento del figlio minore con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) purché documentate.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'08/04/25, parte ricorrente concludeva per la conferma dei provvedimenti provvisori emessi.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Il Collegio ritiene di poter recepire i provvedimenti provvisori emessi in quanti conformi agli interessi del minore. Invero, il disinteresse del resistente è acclarato dal comportamento processuale ed è foriero di paralisi nella gestione degli interessi del minore, con la conseguenza che, in deroga alla disciplina dell'affidamento, nel superiore interesse del minore, deve essere previsto l'affidamento super esclusivo alla madre.
2 Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Affida il minore in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse -residenza, scuola ecc.-;
- fissa il domicilio del minore presso la madre;
- stabilisce, tenuto conto dell'età del minore e dei non frequenti rapporti con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa vedere il figlio quando ritorna dalla Svizzera, almeno una volta al mese, nel periodo da concordare almeno 48 ore prima, per l'intera giornata o l'intero pomeriggio - nel caso in cui il minore sia impegnato nell'attività scolastica- alla presenza della madre sino al consolidarsi del rapporto tra il minore e il padre;
decorsi almeno sei mesi di regolare esercizio del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il minore autonomamente, anche per il pernotto;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
- stabilisce che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) purché documentate.
- nulla per le spese di giudizio;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 08/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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