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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1923/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_1 l'avv. ABATI MANLIO oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli Per l'avv. VENTURA SILVIA CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Ventura, in ordine al TFR, esibisce busta paga di agosto 2023, consegnata al ricorrente soltanto in corso di causa, dalla quale emerge un importo per TFR di euro 24.425,71. Insiste nella ammissibilità
della svolta domanda riconvenzionale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti, mandando alla
Cancelleria la scansione e l'inserimento nel fascicolo telematico della busta paga di agosto 2023
esibita all'odierna udienza.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
NEL FUTURO DELLA FABBRICA (C.F. ), con il Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, con elezione di domicilio in ROMA VIA GERMANICO N. 203, presso il difensore avv. ABATI MANLIO
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA, CP_1 C.F._1 dell'avv. CONTE ANDREA, dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 , presso il difensore avv. VENTURA SILVIA Pt_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, Parte_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
445/2024 (R.g. n. 1243/2024), provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare, a favore del suo ex dipendente , la somma complessiva di € 23.583,46, oltre agli CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria ed alle spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di
TFR, sulla scorta del CUD 2023 allegato al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito di essere tenuta a versare gli accantonamenti del TFR all' e di avere chiesto ad di corrispondere, a favore del lavoratore, CP_2 CP_2
a tale titolo, la somma di euro 30.104,91, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto integralmente da . CP_2
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) nel merito, annullare e/o dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede
2 opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto di avere ricevuto, in data 21.10.2024 e 7.11.2024, CP_1 dal FO di SO , l'importo complessivo lordo di euro 21.950,00, a titolo di TFR, e che la CP_2
CU 2024, consegnatagli dopo il deposito del ricorso monitorio, riporta un importo, a titolo di TFR, di euro 24.425,71, per una differenza di euro 842,25, oltre ad un importo dovuto a titolo retributivo nel
2023 di euro 8.910,00, corrispondente alle competenze di fine rapporto, da cui vanno detratti euro
1.136,11 accertati in sede di diffida ispettiva per i periodi da gennaio a marzo 2023, per euro 7.773,89,
e formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento formulata dalla opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società opponente alla corresponsione all'opposto della somma lorda a titolo di TFR pari ad € 1.633,46 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito della richiesta istruttoria;
3) in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere l'ulteriore importo a titolo di TFR CP_1
pari ad € 842,25 o quello diverso, che dovesse risultare dovuto all'esito della richiesta istruttoria e conseguentemente condannare la Società convenuta a corrispondere al ricorrente tale importo;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere l'importo a titolo CP_1 retributivo pari ad € 7.773,89 e conseguentemente condannare la società convenuta a corrispondere detto importo o quello diverso maggiore o inferiore che si accerti. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di competenze e spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione da liquidarsi ex DM n. 55/2014.”.
A seguito della tempestiva proposizione della domanda riconvenzionale e della relativa richiesta di pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione della prima udienza, a modifica del decreto di cui al 2° comma dell'art. 415 c.p.c., la data della prima udienza è stata differita al 25.02.2025, con decreto del
12.11.2024.
Con ordinanza dell'11.03.2025, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme eccedenti l'importo in linea capitale di euro 1.633,46 (23.583,46-
21.950,00).
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In memoria di costituzione parte opposta ha dichiarato di avere ricevuto, dal FO di SO , CP_2
rispettivamente in data 21.10.2024 e 7.11.2024, a titolo di TFR, l'importo complessivo di euro
3 21.950,00, residuando, quindi, rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria a titolo di TFR, sulla scorta del CUD 2023, l'importo di euro 1.633,46 (23.583,46-21.950,00).
È, inoltre, documentale (v. il CUD 2024 e la busta paga di agosto 2023, esibita dalla procuratrice di parte opposta all'odierna udienza e consegnata al lavoratore soltanto in corso di causa) che il TFR ammonti a complessivi euro 24.425,71, residuando, quindi, 842,25 euro dovuti a titolo di TFR, non oggetto di contestazione da parte della società opponente e per i quali l'opposto ha agito in via riconvenzionale, che, in parte qua, si ritiene ammissibile, considerato che trattasi della medesima pretesa creditoria azionata in via monitoria e che il maggiore importo richiesto è fondato su documenti sopravvenuti rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio, ovvero consegnati all'ingiungente nel corso del presente giudizio di opposizione.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, a favore dell'opposto, della somma complessiva di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di saldo TFR.
È, invece, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta in memoria di costituzione in relazione a crediti retributivi diversi dal TFR (a fronte di un imponibile previdenziale indicato nel CUD 2024 di euro 8.910,00, detratti euro 1.136,11 accertati in sede di diffida ispettiva per i mesi da gennaio a marzo 2023) considerato che: “le Sezioni Unite di questa Corte (…) hanno avuto modo di affermare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità” (affermazione, peraltro, da esse, di recente, ribadita;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-
02), avendo, invece, l'effetto di introdurre “un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 cod. proc. civ.”, sicché esso “è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore – e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto”, con
l'ulteriore conseguenza che è “con riguardo alla posizione sostanziale delle parti”, che operano “il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre
2010, n. 26128, Rv. 615487-01). Ne deriva, pertanto, che, “mentre l'opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con
l'ingiunzione, all'opponente è consentito di proporre, con l'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali e di integrare la propria difesa, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente”
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Su tali basi, tuttavia, si è precisato che, se “soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di
4 opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre
l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione”, ciò non esclude che, “ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., comma 2”, in seguito all'opposizione il giudizio si svolga “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”; richiamo, questo, che “consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 cod. proc. civ., a mente del quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.
26128 del 2010, cit.). Si tratta, dunque, “del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore – soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto – di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonché di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto”, con la particolarità, però, che “la reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” (così, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Ciò premesso, tuttavia, il tema dell'ammissibilità della c.d. “riconvenzionale” dell'opposto ha conosciuto – secondo quella prospettiva diacronica di cui si diceva – un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv.
635536-01), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre
2018, n. 22404, Rv. 650451-01). Proprio in ragione di tale evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, è stato di recente affermato – per tornare al tema che qui più direttamente interessa – che “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
5 originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-01)”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01).
Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, hanno affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello
"ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha svolto in ricorso alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'integrale pagamento del TFR da parte del FO di SO , né la domanda oggetto della domanda CP_2 riconvenzionale dell'opposto può essere definita complanare o alternativa rispetto a quella proposta in via monitoria, trattandosi di domande aventi ad oggetto diversi titoli retributivi nascenti dal medesimo rapporto di lavoro, considerate, peraltro, le preclusioni e decadenze proprie del rito lavoro, potendo le parti, a norma dell'art. 420, comma 1, c.p.c., modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate soltanto se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.
Le considerazioni che precedono comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della somma complessiva di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di TFR, dovendosi, per il resto, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opposta in memoria di costituzione.
Non rileva, infine, nel presente giudizio di cognizione, il provvedimento emesso dall'intestato
Tribunale, ai sensi degli artt. 54, commi 2 e 4, e 55, comma 3, CCII, concernente la preclusione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'opponente per il periodo stabilito nel predetto provvedimento.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato l'esito complessivo della controversia e la reciproca soccombenza, le spese processuali, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, sono parzialmente compensate tra le parti
6 nella misura di 1/3; le spese residue sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della somma di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di TFR;
3. per il resto, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta in memoria di costituzione;
4. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, nella misura di 1/3 e condanna parte opponente al pagamento delle spese residue a favore dell'opposto, queste ultime complessivamente liquidate in euro 933,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
7
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1923/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_1 l'avv. ABATI MANLIO oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli Per l'avv. VENTURA SILVIA CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Ventura, in ordine al TFR, esibisce busta paga di agosto 2023, consegnata al ricorrente soltanto in corso di causa, dalla quale emerge un importo per TFR di euro 24.425,71. Insiste nella ammissibilità
della svolta domanda riconvenzionale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti, mandando alla
Cancelleria la scansione e l'inserimento nel fascicolo telematico della busta paga di agosto 2023
esibita all'odierna udienza.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
NEL FUTURO DELLA FABBRICA (C.F. ), con il Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, con elezione di domicilio in ROMA VIA GERMANICO N. 203, presso il difensore avv. ABATI MANLIO
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA, CP_1 C.F._1 dell'avv. CONTE ANDREA, dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 , presso il difensore avv. VENTURA SILVIA Pt_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, Parte_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
445/2024 (R.g. n. 1243/2024), provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare, a favore del suo ex dipendente , la somma complessiva di € 23.583,46, oltre agli CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria ed alle spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di
TFR, sulla scorta del CUD 2023 allegato al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito di essere tenuta a versare gli accantonamenti del TFR all' e di avere chiesto ad di corrispondere, a favore del lavoratore, CP_2 CP_2
a tale titolo, la somma di euro 30.104,91, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto integralmente da . CP_2
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) nel merito, annullare e/o dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede
2 opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto di avere ricevuto, in data 21.10.2024 e 7.11.2024, CP_1 dal FO di SO , l'importo complessivo lordo di euro 21.950,00, a titolo di TFR, e che la CP_2
CU 2024, consegnatagli dopo il deposito del ricorso monitorio, riporta un importo, a titolo di TFR, di euro 24.425,71, per una differenza di euro 842,25, oltre ad un importo dovuto a titolo retributivo nel
2023 di euro 8.910,00, corrispondente alle competenze di fine rapporto, da cui vanno detratti euro
1.136,11 accertati in sede di diffida ispettiva per i periodi da gennaio a marzo 2023, per euro 7.773,89,
e formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento formulata dalla opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società opponente alla corresponsione all'opposto della somma lorda a titolo di TFR pari ad € 1.633,46 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito della richiesta istruttoria;
3) in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere l'ulteriore importo a titolo di TFR CP_1
pari ad € 842,25 o quello diverso, che dovesse risultare dovuto all'esito della richiesta istruttoria e conseguentemente condannare la Società convenuta a corrispondere al ricorrente tale importo;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere l'importo a titolo CP_1 retributivo pari ad € 7.773,89 e conseguentemente condannare la società convenuta a corrispondere detto importo o quello diverso maggiore o inferiore che si accerti. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di competenze e spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione da liquidarsi ex DM n. 55/2014.”.
A seguito della tempestiva proposizione della domanda riconvenzionale e della relativa richiesta di pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione della prima udienza, a modifica del decreto di cui al 2° comma dell'art. 415 c.p.c., la data della prima udienza è stata differita al 25.02.2025, con decreto del
12.11.2024.
Con ordinanza dell'11.03.2025, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme eccedenti l'importo in linea capitale di euro 1.633,46 (23.583,46-
21.950,00).
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In memoria di costituzione parte opposta ha dichiarato di avere ricevuto, dal FO di SO , CP_2
rispettivamente in data 21.10.2024 e 7.11.2024, a titolo di TFR, l'importo complessivo di euro
3 21.950,00, residuando, quindi, rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria a titolo di TFR, sulla scorta del CUD 2023, l'importo di euro 1.633,46 (23.583,46-21.950,00).
È, inoltre, documentale (v. il CUD 2024 e la busta paga di agosto 2023, esibita dalla procuratrice di parte opposta all'odierna udienza e consegnata al lavoratore soltanto in corso di causa) che il TFR ammonti a complessivi euro 24.425,71, residuando, quindi, 842,25 euro dovuti a titolo di TFR, non oggetto di contestazione da parte della società opponente e per i quali l'opposto ha agito in via riconvenzionale, che, in parte qua, si ritiene ammissibile, considerato che trattasi della medesima pretesa creditoria azionata in via monitoria e che il maggiore importo richiesto è fondato su documenti sopravvenuti rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio, ovvero consegnati all'ingiungente nel corso del presente giudizio di opposizione.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, a favore dell'opposto, della somma complessiva di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di saldo TFR.
È, invece, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta in memoria di costituzione in relazione a crediti retributivi diversi dal TFR (a fronte di un imponibile previdenziale indicato nel CUD 2024 di euro 8.910,00, detratti euro 1.136,11 accertati in sede di diffida ispettiva per i mesi da gennaio a marzo 2023) considerato che: “le Sezioni Unite di questa Corte (…) hanno avuto modo di affermare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità” (affermazione, peraltro, da esse, di recente, ribadita;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-
02), avendo, invece, l'effetto di introdurre “un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 cod. proc. civ.”, sicché esso “è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore – e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto”, con
l'ulteriore conseguenza che è “con riguardo alla posizione sostanziale delle parti”, che operano “il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre
2010, n. 26128, Rv. 615487-01). Ne deriva, pertanto, che, “mentre l'opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con
l'ingiunzione, all'opponente è consentito di proporre, con l'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali e di integrare la propria difesa, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente”
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Su tali basi, tuttavia, si è precisato che, se “soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di
4 opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre
l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione”, ciò non esclude che, “ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., comma 2”, in seguito all'opposizione il giudizio si svolga “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”; richiamo, questo, che “consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 cod. proc. civ., a mente del quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.
26128 del 2010, cit.). Si tratta, dunque, “del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore – soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto – di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonché di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto”, con la particolarità, però, che “la reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” (così, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Ciò premesso, tuttavia, il tema dell'ammissibilità della c.d. “riconvenzionale” dell'opposto ha conosciuto – secondo quella prospettiva diacronica di cui si diceva – un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv.
635536-01), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre
2018, n. 22404, Rv. 650451-01). Proprio in ragione di tale evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, è stato di recente affermato – per tornare al tema che qui più direttamente interessa – che “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
5 originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-01)”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01).
Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, hanno affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello
"ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha svolto in ricorso alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'integrale pagamento del TFR da parte del FO di SO , né la domanda oggetto della domanda CP_2 riconvenzionale dell'opposto può essere definita complanare o alternativa rispetto a quella proposta in via monitoria, trattandosi di domande aventi ad oggetto diversi titoli retributivi nascenti dal medesimo rapporto di lavoro, considerate, peraltro, le preclusioni e decadenze proprie del rito lavoro, potendo le parti, a norma dell'art. 420, comma 1, c.p.c., modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate soltanto se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.
Le considerazioni che precedono comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della somma complessiva di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di TFR, dovendosi, per il resto, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opposta in memoria di costituzione.
Non rileva, infine, nel presente giudizio di cognizione, il provvedimento emesso dall'intestato
Tribunale, ai sensi degli artt. 54, commi 2 e 4, e 55, comma 3, CCII, concernente la preclusione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'opponente per il periodo stabilito nel predetto provvedimento.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato l'esito complessivo della controversia e la reciproca soccombenza, le spese processuali, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, sono parzialmente compensate tra le parti
6 nella misura di 1/3; le spese residue sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della somma di euro 2.475,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di TFR;
3. per il resto, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta in memoria di costituzione;
4. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, nella misura di 1/3 e condanna parte opponente al pagamento delle spese residue a favore dell'opposto, queste ultime complessivamente liquidate in euro 933,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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