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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 397/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
Dott.ssa IU SI Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4550/2024 (est. De Carlo), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Annoni, presso il cui studio in Monza, piazza
Garibaldi n. 6, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Summo e Paola Grattieri, presso il cui studio in Milano, via privata Cesare Battisti n. 2, è elettivamente domiciliata,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano,
In totale riforma della sentenza n. 4550/2024 emessa il 16/10/2024 e pubblicata il
17/10/2024 dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: -Accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative Controparte_1 con il signor che hanno preceduto la firma del verbale di Parte_1 conciliazione;
-Accertata la carente assistenza al lavoratore da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del verbale di conciliazione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
-Disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 30 maggio 2019, e conseguentemente:
-Accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 7/11/2012 –
15/05/2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 129.543,53;
-Condannare a corrispondere le differenze Controparte_1 retributive e contributive ancora dovute, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad €
129.543,53.
-Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Parte appellata: “- rigettare nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto
l'appello così come proposto dal Sig. Parte_1
- confermare le statuizioni del Tribunale di Milano nella sentenza n. 4550/2024 pubblicata il 16.10.2024 anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 27/2024 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, ha respinto le domande svolte dal ricorrente e condannato quest'ultimo a
[...] rimborsare alla controparte le spese di lite. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 7 Controparte_1 novembre 2012 al 15 maggio 2020;
- di avere sempre svolto mansioni di addetto ai servizi di pulizia con piena autonomia gestionale e diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che gli era stato però riconosciuto solo da gennaio 2019;
- di avere prestato attività dall'assunzione al maggio 2016 dal lunedì alla pag. 2/9 domenica presso il negozio Zara di Arezzo Corso Italia n. 268-276 con i seguenti orari e mansioni: dalle 9 alle 18 quale magazziniere, trasportando abbigliamento dal magazzino al punto vendita, e dalle 20 all'1 quale addetto alla pulizia;
- di avere lavorato da giugno 2016 al 15 maggio 2020 quale addetto alle pulizie e quale operaio addetto allo spostamento della merce dalle ore 20 sino alle ore 6 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica, e dalle ore 20 sino alle ore 8 nelle giornate di mercoledì e sabato, prestando attività presso il negozio Zara in Arezzo corso Italia n. 268-276 e dal 2017 anche nel punto vendita Stradivarius in Arezzo corso Italia n. 216;
- di essere stato invitato dal datore di lavoro, in data 30 maggio 2019, a sottoscrivere presso la sede CISL di Monza, via Dante, un verbale di conciliazione ex artt. 2113, comma 4 c.c., 410, 410 bis, 411, comma 3, c.p.c.;
- di essere stato indotto con evidente dolo a sottoscrivere detto verbale di conciliazione;
- di non essere stato assistito, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione, dal consulente sindacale, al quale non aveva conferito alcun mandato;
- di avere successivamente incaricato la consulente del lavoro rag. di predisporre conteggi relativi alle retribuzioni Persona_1 effettivamente dovute in virtù della qualifica spettante (3° livello) e della tipologia di lavoro svolto dal ricorrente (prevalentemente nelle ore notturne);
- che, dagli elaborati predisposti dalla consulente del lavoro, si evinceva che al ricorrente era stato fatto sottoscrivere senza alcuna spiegazione e assistenza da parte del datore di lavoro un verbale di conciliazione con il quale allo stesso veniva negato l'incasso di € 129.543,53; tanto premesso ha chiesto: “°accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative con il Sig. che Controparte_1 Parte_1 hanno preceduto la firma del verbale di conciliazione;
°accertata la carente assistenza al lavoratore da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del verbale di conciliazione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
°disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 30 maggio 2019, e conseguentemente
°accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 7/11/2012
– 15/05/2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 129.543,53;
°condannare a corrispondere le differenze retributive e Controparte_1 contributive ancora dovute, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad € 129.543,53”.
pag. 3/9 si è costituita nel primo grado di Controparte_1 giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie, in quanto relative ad istituti oggetto della transazione e, dunque, già rinunciate dal ricorrente, nonché per difetto di allegazione.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, senza dare ingresso all'istruttoria, ha respinto il ricorso, ritenendo le domande precluse dalla conciliazione sindacale intervenuta tra le parti, nella quale,
a fronte delle rinunce del lavoratore, era stato pattuito il versamento a quest'ultimo della somma complessiva netta di € 17.628,00, di cui oltre il 50% a titolo transattivo ed il residuo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. A parere del giudice di prime cure, deponeva a favore della validità della conciliazione la sede sindacale in cui la stessa era stata sottoscritta;
inoltre, la mancanza di assistenza sindacale era smentita dalla lettura delle premesse del verbale di conciliazione, in cui si dava atto che il conciliatore aveva avvisato le parti “circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c.” e aveva, quindi, dato corso al tentativo di composizione bonaria della controversia, avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive.
Il primo giudice ha ritenuto, inoltre, generiche le deduzioni di parte ricorrente in merito all'asserito raggiro posto in essere dalla società - secondo cui sarebbe stata
“prospettata una situazione contabile della società non rispondente a verità, e questo al solo fine di far accettare al sig. una liquidazione decisamente Parte_1 sfavorevole al lavoratore” – non risultando specificato “in quali circostanze di tempo e luogo, il ricorrente sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali”, con la conseguenza che “le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a sorreggere il dolo imputato in ricorso a parte resistente”. Ha, quindi, concluso che “la validità della conciliazione oggetto di causa che discende dall'infondatezza degli assunti di parte ricorrente, è preclusiva delle rivendicazioni economiche mosse da nei confronti di Parte_1
”. Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.; omessa motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie.
Impugna la sentenza per non avere motivato il rigetto delle istanze istruttorie di parte ricorrente, non adducendo alcuna valida motivazione in diritto. Deduce che l'istruttoria “avrebbe confermato e sottolineato la presenza dei vizi del consenso a discapito del lavoratore, nonché la mancanza di assistenza sindacale nei momenti precedenti la firma dell'accordo”.
pag. 4/9 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2113
c.c., 411 c.p.c., 1965 c.c. e 1418 c.c., non avendo il giudice di primo grado verificato l'effettività dell'assistenza sindacale prestata al lavoratore al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Deduce che l'appellante non era iscritto al sindacato (CISL) presso il quale era stata sottoscritta la conciliazione e che vi era stata “una evidente negligenza dei rappresentanti sindacali”, i quali non avevano assistito in alcun modo il lavoratore, al quale era stato chiesto solo di firmare il verbale, senza alcuna spiegazione o traduzione del testo che si andava a sottoscrivere o spiegazione sui conteggi o sugli importi a cui rinunciava.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 c.c., 1439 c.c. e 1440 c.c. e si duole dell'omessa valutazione, da parte del Tribunale, dell'idoneità della condotta del datore di lavoro a trarre in inganno il lavoratore.
Lamenta che il giudice di prime cure non abbia “in alcun modo indagato sull'esistenza dei vizi del consenso, fidandosi pedissequamente di quanto indicato nell'accordo sindacale sottoscritto, senza verificare come si sia arrivati alla sottoscrizione dello stesso da parte del lavoratore”.
Evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia idonea ad integrare “raggiro” anche una condotta di silenzio malizioso, quale quella attuata da
. Controparte_1
Deduce di essere stato “indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con
“raggiro” il verbale di conciliazione, in quanto […] è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità”, con la conseguenza che, nell'ottica del gravame, la transazione in esame, anche se formalizzata in un verbale di conciliazione sindacale, è annullabile per dolo ex art. 1439
c.c.. Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle
[...] conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della pronuncia impugnata. I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
pag. 5/9 Con essi si censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato l'invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30 maggio 2019
(cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado), in ragione dell'asserita mancanza di effettiva assistenza sindacale.
Si osserva al riguardo che il Tribunale ha accertato – con statuizione non investita dai motivi di gravame – che il verbale di conciliazione in esame è stato sottoscritto presso la sede sindacale, come indicato anche nell'incipit del verbale stesso (“presso la sede della CISL Monza Brianza Lecco (O.S.) in Monza via Dante n.
17/A alla presenza del Conciliatore in persona di si sono incontrati…”). Persona_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale “non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore” (così Cass.,
18 gennaio 2024 n. 1975).
Ne deriva, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, che nel caso di conciliazione conclusa presso la sede sindacale sussiste una presunzione semplice di effettiva assistenza sindacale e la prova contraria grava sul lavoratore: “Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore
l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non
“protetta”, il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte” (cfr. Cass., 18 gennaio
2024 n. 1975, cit.). Alla luce dei condivisi principi enunciati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che nel caso di specie, essendo stata la conciliazione pacificamente conclusa presso la sede del sindacato CISL Monza Brianza Lecco, gravi sull'appellante l'onere di dimostrare che, nonostante la sede protetta, sia mancata un'effettiva assistenza sindacale. Ciò posto, ritiene il Collegio che non abbia Parte_1 offerto alcuna prova idonea ad assolvere l'onere probatorio a suo carico: i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo, pur se valutati non in base al solo tenore letterale, ma congiuntamente alle allegazioni contenute nella narrativa dell'atto e alla documentazione prodotta, risultano del tutto generici, in quanto carenti di riferimenti a concrete e specifiche circostanze di fatto che, ove confermate, siano idonee a dimostrare l'assenza di effettiva assistenza sindacale.
pag. 6/9 Del tutto condivisibilmente, pertanto, il giudice di prime cure non ha dato ingresso alla prova testimoniale formulata dall'odierno appellante, trattandosi di mezzo istruttorio privo di efficacia dimostrativa in ordine alla circostanza, decisiva, della mancata prestazione di assistenza sindacale.
Ciò a maggior ragione tenuto conto che l'appellante non ha specificamente contestato la veridicità di quanto riportato nelle premesse del verbale di conciliazione, ossia che “Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri conferiti e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stessa circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c. Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva composizione bonaria della controversia – avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive – con la sottoscrizione di una transazione definitiva, stipulata ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e finalizzata ad evitare qualsiasi lite, attuale o potenziale, connessa al rapporto di lavoro o anche solo occasionata dallo svolgimento dello stesso e/o dalla sua esecuzione e/o risoluzione”). In accordo con il giudice di prime cure, ritiene il Collegio che le circostanze richiamate nelle premesse del verbale di conciliazione (e non specificamente contestate) depongano in senso contrario alla tesi del lavoratore: esse, infatti, danno conto di un'attività esplicativa svolta dal conciliatore, finalizzata ad illustrare l'oggetto e gli effetti dell'accordo transattivo, così da porre il lavoratore in condizione di valutarne l'opportunità e la convenienza, ciò che costituisce il nucleo essenziale e qualificante dell'assistenza sindacale.
Per altro verso, il fatto che non fosse iscritto Parte_1 Parte_1 all'organizzazione sindacale CISL Monza Brianza Lecco, presso cui è stata conclusa la conciliazione, è irrilevante ai fini della validità della conciliazione stessa e della sua qualificazione come conciliazione sindacale agli effetti dell'art. 2113, comma 4, c.c., dal momento che “il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o comunque preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione” (cfr. Cass., 18 gennaio 2024 n. 1975, cit.).
Per tutte le ragioni esposte i motivi di appello scrutinati devono essere respinti. Infondato si ritiene anche il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per non aver in alcun modo indagato sull'esistenza del vizio del consenso dedotto dal lavoratore, indicato nel dolo della controparte, che renderebbe annullabile l'intervenuta conciliazione.
Al riguardo si osserva innanzitutto che, già sul piano assertivo, la prospettazione dell'appellante in ordine alla condotta dolosa imputata alla datrice di lavoro risulta intrinsecamente contraddittoria: da un lato, infatti, si afferma che il lavoratore sarebbe “stato indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con “raggiro” il
pag. 7/9 verbale di conciliazione, in quanto allo stesso è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità” (con ciò imputandosi alla controparte un dolo commissivo); dall'altro, si afferma che avrebbe tenuto una condotta reticente “di silenzio malizioso” Controparte_1
(ossia un dolo omissivo).
Anche a voler superare l'evidenziata contraddittorietà del quadro allegatorio, non può che convenirsi con il giudice di prime cure nel valutare come irrimediabilmente generiche le deduzioni relative agli asseriti raggiri posti in essere dalla società, la quale avrebbe prospettato una situazione di difficoltà finanziaria non rispondente al vero, al fine di indurre il lavoratore ad accettare una conciliazione a condizioni a sé sfavorevoli.
infatti, non ha indicato chi gli avrebbe fornito Parte_1 tale inveritiera rappresentazione della situazione aziendale, né in quali circostanze di tempo e di luogo ciò sarebbe avvenuto.
La genericità delle allegazioni in fatto si traduce in genericità delle deduzioni istruttorie che, del tutto condivisibilmente, non sono state ammesse dal giudice di prime cure, non avendo esse ad oggetto fatti concreti e circostanziati e risultando, perciò, prive di efficacia dimostrativa.
Ancor più vaghe e generiche appaiono le deduzioni inerenti all'asserito dolo omissivo imputato alla società, di cui non vengono neppure tratteggiati i caratteri essenziali ai fini della configurazione del dolo determinante ex art. 1439 c.c., idoneo a determinare l'annullamento del contratto. Giova in proposito evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (cfr. Cass., 11 aprile 2022 n.
11605). Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
pag. 8/9
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4550/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IU SI NI LL
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 397/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
Dott.ssa IU SI Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4550/2024 (est. De Carlo), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Annoni, presso il cui studio in Monza, piazza
Garibaldi n. 6, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Summo e Paola Grattieri, presso il cui studio in Milano, via privata Cesare Battisti n. 2, è elettivamente domiciliata,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano,
In totale riforma della sentenza n. 4550/2024 emessa il 16/10/2024 e pubblicata il
17/10/2024 dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: -Accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative Controparte_1 con il signor che hanno preceduto la firma del verbale di Parte_1 conciliazione;
-Accertata la carente assistenza al lavoratore da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del verbale di conciliazione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
-Disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 30 maggio 2019, e conseguentemente:
-Accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 7/11/2012 –
15/05/2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 129.543,53;
-Condannare a corrispondere le differenze Controparte_1 retributive e contributive ancora dovute, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad €
129.543,53.
-Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Parte appellata: “- rigettare nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto
l'appello così come proposto dal Sig. Parte_1
- confermare le statuizioni del Tribunale di Milano nella sentenza n. 4550/2024 pubblicata il 16.10.2024 anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 27/2024 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, ha respinto le domande svolte dal ricorrente e condannato quest'ultimo a
[...] rimborsare alla controparte le spese di lite. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 7 Controparte_1 novembre 2012 al 15 maggio 2020;
- di avere sempre svolto mansioni di addetto ai servizi di pulizia con piena autonomia gestionale e diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che gli era stato però riconosciuto solo da gennaio 2019;
- di avere prestato attività dall'assunzione al maggio 2016 dal lunedì alla pag. 2/9 domenica presso il negozio Zara di Arezzo Corso Italia n. 268-276 con i seguenti orari e mansioni: dalle 9 alle 18 quale magazziniere, trasportando abbigliamento dal magazzino al punto vendita, e dalle 20 all'1 quale addetto alla pulizia;
- di avere lavorato da giugno 2016 al 15 maggio 2020 quale addetto alle pulizie e quale operaio addetto allo spostamento della merce dalle ore 20 sino alle ore 6 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica, e dalle ore 20 sino alle ore 8 nelle giornate di mercoledì e sabato, prestando attività presso il negozio Zara in Arezzo corso Italia n. 268-276 e dal 2017 anche nel punto vendita Stradivarius in Arezzo corso Italia n. 216;
- di essere stato invitato dal datore di lavoro, in data 30 maggio 2019, a sottoscrivere presso la sede CISL di Monza, via Dante, un verbale di conciliazione ex artt. 2113, comma 4 c.c., 410, 410 bis, 411, comma 3, c.p.c.;
- di essere stato indotto con evidente dolo a sottoscrivere detto verbale di conciliazione;
- di non essere stato assistito, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione, dal consulente sindacale, al quale non aveva conferito alcun mandato;
- di avere successivamente incaricato la consulente del lavoro rag. di predisporre conteggi relativi alle retribuzioni Persona_1 effettivamente dovute in virtù della qualifica spettante (3° livello) e della tipologia di lavoro svolto dal ricorrente (prevalentemente nelle ore notturne);
- che, dagli elaborati predisposti dalla consulente del lavoro, si evinceva che al ricorrente era stato fatto sottoscrivere senza alcuna spiegazione e assistenza da parte del datore di lavoro un verbale di conciliazione con il quale allo stesso veniva negato l'incasso di € 129.543,53; tanto premesso ha chiesto: “°accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative con il Sig. che Controparte_1 Parte_1 hanno preceduto la firma del verbale di conciliazione;
°accertata la carente assistenza al lavoratore da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del verbale di conciliazione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
°disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 30 maggio 2019, e conseguentemente
°accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 7/11/2012
– 15/05/2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 129.543,53;
°condannare a corrispondere le differenze retributive e Controparte_1 contributive ancora dovute, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad € 129.543,53”.
pag. 3/9 si è costituita nel primo grado di Controparte_1 giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie, in quanto relative ad istituti oggetto della transazione e, dunque, già rinunciate dal ricorrente, nonché per difetto di allegazione.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, senza dare ingresso all'istruttoria, ha respinto il ricorso, ritenendo le domande precluse dalla conciliazione sindacale intervenuta tra le parti, nella quale,
a fronte delle rinunce del lavoratore, era stato pattuito il versamento a quest'ultimo della somma complessiva netta di € 17.628,00, di cui oltre il 50% a titolo transattivo ed il residuo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. A parere del giudice di prime cure, deponeva a favore della validità della conciliazione la sede sindacale in cui la stessa era stata sottoscritta;
inoltre, la mancanza di assistenza sindacale era smentita dalla lettura delle premesse del verbale di conciliazione, in cui si dava atto che il conciliatore aveva avvisato le parti “circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c.” e aveva, quindi, dato corso al tentativo di composizione bonaria della controversia, avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive.
Il primo giudice ha ritenuto, inoltre, generiche le deduzioni di parte ricorrente in merito all'asserito raggiro posto in essere dalla società - secondo cui sarebbe stata
“prospettata una situazione contabile della società non rispondente a verità, e questo al solo fine di far accettare al sig. una liquidazione decisamente Parte_1 sfavorevole al lavoratore” – non risultando specificato “in quali circostanze di tempo e luogo, il ricorrente sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali”, con la conseguenza che “le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a sorreggere il dolo imputato in ricorso a parte resistente”. Ha, quindi, concluso che “la validità della conciliazione oggetto di causa che discende dall'infondatezza degli assunti di parte ricorrente, è preclusiva delle rivendicazioni economiche mosse da nei confronti di Parte_1
”. Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.; omessa motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie.
Impugna la sentenza per non avere motivato il rigetto delle istanze istruttorie di parte ricorrente, non adducendo alcuna valida motivazione in diritto. Deduce che l'istruttoria “avrebbe confermato e sottolineato la presenza dei vizi del consenso a discapito del lavoratore, nonché la mancanza di assistenza sindacale nei momenti precedenti la firma dell'accordo”.
pag. 4/9 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2113
c.c., 411 c.p.c., 1965 c.c. e 1418 c.c., non avendo il giudice di primo grado verificato l'effettività dell'assistenza sindacale prestata al lavoratore al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Deduce che l'appellante non era iscritto al sindacato (CISL) presso il quale era stata sottoscritta la conciliazione e che vi era stata “una evidente negligenza dei rappresentanti sindacali”, i quali non avevano assistito in alcun modo il lavoratore, al quale era stato chiesto solo di firmare il verbale, senza alcuna spiegazione o traduzione del testo che si andava a sottoscrivere o spiegazione sui conteggi o sugli importi a cui rinunciava.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 c.c., 1439 c.c. e 1440 c.c. e si duole dell'omessa valutazione, da parte del Tribunale, dell'idoneità della condotta del datore di lavoro a trarre in inganno il lavoratore.
Lamenta che il giudice di prime cure non abbia “in alcun modo indagato sull'esistenza dei vizi del consenso, fidandosi pedissequamente di quanto indicato nell'accordo sindacale sottoscritto, senza verificare come si sia arrivati alla sottoscrizione dello stesso da parte del lavoratore”.
Evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia idonea ad integrare “raggiro” anche una condotta di silenzio malizioso, quale quella attuata da
. Controparte_1
Deduce di essere stato “indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con
“raggiro” il verbale di conciliazione, in quanto […] è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità”, con la conseguenza che, nell'ottica del gravame, la transazione in esame, anche se formalizzata in un verbale di conciliazione sindacale, è annullabile per dolo ex art. 1439
c.c.. Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle
[...] conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della pronuncia impugnata. I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
pag. 5/9 Con essi si censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato l'invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30 maggio 2019
(cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado), in ragione dell'asserita mancanza di effettiva assistenza sindacale.
Si osserva al riguardo che il Tribunale ha accertato – con statuizione non investita dai motivi di gravame – che il verbale di conciliazione in esame è stato sottoscritto presso la sede sindacale, come indicato anche nell'incipit del verbale stesso (“presso la sede della CISL Monza Brianza Lecco (O.S.) in Monza via Dante n.
17/A alla presenza del Conciliatore in persona di si sono incontrati…”). Persona_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale “non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore” (così Cass.,
18 gennaio 2024 n. 1975).
Ne deriva, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, che nel caso di conciliazione conclusa presso la sede sindacale sussiste una presunzione semplice di effettiva assistenza sindacale e la prova contraria grava sul lavoratore: “Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore
l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non
“protetta”, il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte” (cfr. Cass., 18 gennaio
2024 n. 1975, cit.). Alla luce dei condivisi principi enunciati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che nel caso di specie, essendo stata la conciliazione pacificamente conclusa presso la sede del sindacato CISL Monza Brianza Lecco, gravi sull'appellante l'onere di dimostrare che, nonostante la sede protetta, sia mancata un'effettiva assistenza sindacale. Ciò posto, ritiene il Collegio che non abbia Parte_1 offerto alcuna prova idonea ad assolvere l'onere probatorio a suo carico: i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo, pur se valutati non in base al solo tenore letterale, ma congiuntamente alle allegazioni contenute nella narrativa dell'atto e alla documentazione prodotta, risultano del tutto generici, in quanto carenti di riferimenti a concrete e specifiche circostanze di fatto che, ove confermate, siano idonee a dimostrare l'assenza di effettiva assistenza sindacale.
pag. 6/9 Del tutto condivisibilmente, pertanto, il giudice di prime cure non ha dato ingresso alla prova testimoniale formulata dall'odierno appellante, trattandosi di mezzo istruttorio privo di efficacia dimostrativa in ordine alla circostanza, decisiva, della mancata prestazione di assistenza sindacale.
Ciò a maggior ragione tenuto conto che l'appellante non ha specificamente contestato la veridicità di quanto riportato nelle premesse del verbale di conciliazione, ossia che “Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri conferiti e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stessa circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c. Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva composizione bonaria della controversia – avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive – con la sottoscrizione di una transazione definitiva, stipulata ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e finalizzata ad evitare qualsiasi lite, attuale o potenziale, connessa al rapporto di lavoro o anche solo occasionata dallo svolgimento dello stesso e/o dalla sua esecuzione e/o risoluzione”). In accordo con il giudice di prime cure, ritiene il Collegio che le circostanze richiamate nelle premesse del verbale di conciliazione (e non specificamente contestate) depongano in senso contrario alla tesi del lavoratore: esse, infatti, danno conto di un'attività esplicativa svolta dal conciliatore, finalizzata ad illustrare l'oggetto e gli effetti dell'accordo transattivo, così da porre il lavoratore in condizione di valutarne l'opportunità e la convenienza, ciò che costituisce il nucleo essenziale e qualificante dell'assistenza sindacale.
Per altro verso, il fatto che non fosse iscritto Parte_1 Parte_1 all'organizzazione sindacale CISL Monza Brianza Lecco, presso cui è stata conclusa la conciliazione, è irrilevante ai fini della validità della conciliazione stessa e della sua qualificazione come conciliazione sindacale agli effetti dell'art. 2113, comma 4, c.c., dal momento che “il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o comunque preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione” (cfr. Cass., 18 gennaio 2024 n. 1975, cit.).
Per tutte le ragioni esposte i motivi di appello scrutinati devono essere respinti. Infondato si ritiene anche il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per non aver in alcun modo indagato sull'esistenza del vizio del consenso dedotto dal lavoratore, indicato nel dolo della controparte, che renderebbe annullabile l'intervenuta conciliazione.
Al riguardo si osserva innanzitutto che, già sul piano assertivo, la prospettazione dell'appellante in ordine alla condotta dolosa imputata alla datrice di lavoro risulta intrinsecamente contraddittoria: da un lato, infatti, si afferma che il lavoratore sarebbe “stato indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con “raggiro” il
pag. 7/9 verbale di conciliazione, in quanto allo stesso è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità” (con ciò imputandosi alla controparte un dolo commissivo); dall'altro, si afferma che avrebbe tenuto una condotta reticente “di silenzio malizioso” Controparte_1
(ossia un dolo omissivo).
Anche a voler superare l'evidenziata contraddittorietà del quadro allegatorio, non può che convenirsi con il giudice di prime cure nel valutare come irrimediabilmente generiche le deduzioni relative agli asseriti raggiri posti in essere dalla società, la quale avrebbe prospettato una situazione di difficoltà finanziaria non rispondente al vero, al fine di indurre il lavoratore ad accettare una conciliazione a condizioni a sé sfavorevoli.
infatti, non ha indicato chi gli avrebbe fornito Parte_1 tale inveritiera rappresentazione della situazione aziendale, né in quali circostanze di tempo e di luogo ciò sarebbe avvenuto.
La genericità delle allegazioni in fatto si traduce in genericità delle deduzioni istruttorie che, del tutto condivisibilmente, non sono state ammesse dal giudice di prime cure, non avendo esse ad oggetto fatti concreti e circostanziati e risultando, perciò, prive di efficacia dimostrativa.
Ancor più vaghe e generiche appaiono le deduzioni inerenti all'asserito dolo omissivo imputato alla società, di cui non vengono neppure tratteggiati i caratteri essenziali ai fini della configurazione del dolo determinante ex art. 1439 c.c., idoneo a determinare l'annullamento del contratto. Giova in proposito evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (cfr. Cass., 11 aprile 2022 n.
11605). Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4550/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IU SI NI LL
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