Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03989/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02484/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Martina Mattiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Viterbo, prot. n. -OMISSIS-, in data 21.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS-, cittadini tunisini, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, prot. n. -OMISSIS- del 21.12.2023, con cui si è disposto nei confronti del “ nucleo familiare -OMISSIS-la sospensione dei pocket money per un mese ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. C, del decreto legislativo 142 del 2015 ”, ricevuto da parte ricorrente in data 21.12.2023.
Nel preambolo dell’impugnato provvedimento si è fatto cenno alla nota prot. -OMISSIS- del 17.12.2023 del responsabile della struttura di prima accoglienza -OMISSIS-, nella quale sarebbe stato riferito che i ricorrenti (in regime di coniugio), “ richiedenti protezione internazionale (…), si lamentavano falsamente con alcuni residenti di non avere cibo, vestiti e beni di prima necessità. Nonostante l’intervento di apposite figure professionali, i coniugi -OMISSIS- continuavano ad adottare comportamenti estranei alle regole del CAS. Il signor -OMISSIS- accendeva il camino presente in sala mensa, per cucinare pesce di provenienza sconosciuta. Inoltre, nella giornata del 15.12.2023, l'operatrice rinveniva della carne di cui la signora -OMISSIS- rivendicava la proprietà e nella camera venivano ritrovati fornelli elettrici, pentole e altre attrezzature per cucinare ”: condotte ad avviso dell’Amministrazione integranti “ violazioni delle regole della struttura, ivi compreso il danneggiamento doloso dei beni mobili o immobili ”, prevista dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 142/2015, poste a base della contestata sospensione.
Nel ricorso si è premesso che i ricorrenti sono giunti “ in Italia nel mese di maggio 2023 insieme ai loro quattro figli minori, e subito presentavano domanda di protezione internazionale, presso la Questura di Ragusa, come da allegato modello C3 del 01.06.2023. Subito dopo la formalizzazione della domanda di protezione il nucleo familiare veniva trasferito presso un centro di accoglienza straordinaria sito ad Acquapendente (VT), gestito dalla Società -OMISSIS- Dopo circa tre settimane il nucleo familiare veniva nuovamente trasferito nel centro di accoglienza straordinaria sito a San Lorenzo Nuovo (VT), gestito dalla medesima Società Ospita s.r.l .” (cfr. pag. 2); che “ in data 11 novembre 2023 si verificava una violenta esplosione all’interno della struttura dove il nucleo era ospitato; il boato veniva avvertito come un terremoto dai residenti vicini, e richiedeva l’intervento immediato di tre elicotteri e numerosi mezzi di soccorso. Molti ospiti, tra cui bambini, venivano trasportati in codice rosso a Siena, altri feriti venivano trasportati agli ospedali di Acquapendente, Viterbo e Roma (…). Anche la Sig.ra -OMISSIS- rimaneva coinvolta nella violenta esplosione: veniva travolta dal crollo dell’edificio e rimaneva intrappolata sotto le macerie insieme al figlio minore di 5 anni,-OMISSIS-. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, venivano estratti dalle macerie e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto, dove il minore rimaneva ricoverato per tre giorni per accertamenti. Il sig. -OMISSIS-, anch’egli vittima dell’esplosione, veniva trasportato insieme agli altri tre figli minori, -OMISSIS-, in un altro ospedale, dove rimanevano ricoverati per accertamenti per 3 giorni ” (cfr. pag. 3); che, dopo il trasferimento presso la struttura gestita dalla società -OMISSIS-, i ricorrenti avrebbero riscontrato che “ il contributo relativo ai giorni di ricovero dei componenti del nucleo veniva decurtato dalla somma totale mensile versata a titolo di pocket money, pertanto, i signori non potevano sostenere autonomamente alcuna spesa, né per il vestiario né per acquistare cibo al di fuori del centro ” (cfr. pag. 4): una situazione che avrebbe concorso ad ingenerare negli stessi ricorrenti una “ condizione psicologica ed emotiva di fortissima ansia e preoccupazione per il futuro e di grande paura di non riuscire a soddisfare i bisogni essenziali e quotidiani, soprattutto dei figli minori ”, resa ancora più problematica, a loro dire, “ dalla inidonea comunicazione, da parte del Centro, delle predette regole, e delle relative, gravi, sanzioni; di conseguenza, la semplice espressione, da parte del nucleo, di un bisogno, relativo soprattutto ai figli minori ”; cosicché, “ stressati dalla situazione, e non avendo conoscenza del fatto che ciò potesse costituire una violazione, cercavano di sopperire alla necessità di ulteriore cibo comportandosi come altri ospiti della struttura, i quali utilizzavano il camino presente nella sala mensa o, addirittura, fornelli elettrici per cucinare cibo esterno, senza che ciò apparisse costituire una violazione di regole ”, all’opposto reputate violate dai responsabili del centro di accoglienza e, perciò, tali da determinare l’irrogazione del provvedimento impugnato.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. n. 142/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 20, par. 4 e 5, Direttiva 2013/33/UE. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto assoluto e comunque perplessità, irragionevolezza e arbitrarietà di motivazione ”.
In prima battuta, i ricorrenti hanno contestato che “ non risulta provata la comunicazione al nucleo delle regole del Centro mediante l’assistenza di un mediatore, in modo da avere la certezza che i ricorrenti abbiano adeguatamente compreso, non solo quali comportamenti determinano violazione delle regole, ma anche quali sanzioni sono connesse a dette violazioni ” (cfr. pag. 8); che “ la presunta violazione delle regole della struttura, quandanche attribuibile al nucleo -OMISSIS-, non giustificherebbe, sotto il profilo della proporzionalità, l’adozione di un provvedimento tanto grave ”, nel senso che sarebbe stata “ evidente (…) la condizione di particolare vulnerabilità in cui si trovava la Sig.ra -OMISSIS- a seguito dell’incidente. Tali circostanze non venivano adeguatamente valutate dalla Prefettura in sede di emissione del provvedimento impugnato ” (cfr. pag. 9).
2°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto e comunque perplessità, irragionevolezza e arbitrarietà di motivazione ”.
I ricorrenti hanno stigmatizzato che “ l’unica presunta violazione contestata ai ricorrenti possa assumere il carattere di gravità necessario al fine di emettere un provvedimento di sospensione del pocket money, né è stata motivata dalla Prefettura l’adeguatezza della scelta effettuata con riferimento alle condizioni personali e di vita dei ricorrenti ” (cfr. pag. 11).
Si sono contestualmente costituiti in giudizio la Prefettura di Viterbo ed il Ministero dell’Interno (18.3.2024).
Nel corso del giudizio, con ordinanza collegiale n. 19570 del 5 novembre 2025, è stato disposto, a fini istruttori, che le Amministrazioni resistenti depositassero “ la nota prot. -OMISSIS- del 17 dicembre 2023 del responsabile della struttura di prima accoglienza Ospita S.r.l., richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato; (…) una dettagliata relazione sui fatti di causa ”.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, risultando evidente che gli effetti dell’impugnato provvedimento (“ sospensione dei pocket money per un mese ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. C, del decreto legislativo 142 del 2015 ”, ricevuto da parte ricorrente in data 21.12.2023) si sono ampiamente esauriti.
Nondimeno, ai fini della soccombenza virtuale, pur dovendosi confermare l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso dev’essere dichiarato infondato e, pertanto, respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi proposti.
A fronte degli assunti di parte ricorrente, nella relazione depositata dalla Prefettura di Viterbo in data 31.12.2025 è stato precisato che: “ il regolamento del centro di accoglienza -OMISSIS- di Viterbo, presso cui i ricorrenti sono ospiti, risulta essere disponibile oltre che in italiano (…) anche lingua araba”; che, comunque, “all’interno del centro di accoglienza è presente un operatore di lingua araba che non ha mai lesinato spiegazioni e chiarimenti in ordine ai comportamenti da tenere necessariamente all’interno del centro al fine di garantire il vivere civile e pacifico di tutti gli ospiti ”; che “ il pocket money relativo ai giorni di ricovero veniva legittimamente sospeso nei giorni in cui la famiglia -OMISSIS- è stata ricoverata presso la struttura ospedaliera in quanto tutte le spese relative al mantenimento dei suddetti soggetti veniva posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e pertanto non assoggettabili ad una duplicazione di rendicondazione a carico del Ministero degli Interni ”; che sarebbe “ priva di fondamento (…) l’asserita mancanza di vestiario, beni ed effetti personali in capo alla famiglia -OMISSIS- a seguito dell’esplosione del centro di accoglienza di San Lorenzo Nuovo. Immediatamente dopo al fatto, infatti, -OMISSIS- ha provveduto ad erogare nuovamente tutto il corredo necessario a ciascun ospite ”; che “ l’accensione di fuochi o l’uso di apparecchiature idonee a cuocere pasti all’interno della struttura per due ordini di ragioni: la prima è che per ciascun ospite è presente una scheda relativa a eventuali patologie che determinano particolari accorgimenti nell’erogazione dei pasti che sono assolutamente bilanciati e completi; la seconda e ben più grave è la salvaguardia dell’incolumità fisica di tutti gli ospiti presenti all’interno della struttura. Fuochi non ben governati o corto circuiti di apparecchi elettrici non autorizzati rischierebbero di mettere in pericolo la vita di tutti i presenti nel centro ”; la Prefettura ha, inoltre, evidenziato che “ la famiglia -OMISSIS- è stata ben redarguita dagli operatori sui rischi che questo genere di comportamenti può comportare ma, nonostante ciò, ha proseguito nella gestione irrispettosa delle proprie abitudini ”; in altri termini, si sarebbe dimostrata “ fin dal proprio arrivo al centro di accoglienza, irrispettosa delle regole del vivere nel rispetto degli altri ospiti della struttura e di tutte le norme presenti nel regolamento che hanno come fine principale quello della tutela dell’incolumità fisica di tutti i soggetti presenti ”.
Ad avviso del Collegio gli assunti dei ricorrenti, a prescindere dalla rappresentata situazione di preoccupazione successiva all’evento (l’esplosione occorsa in data 11.11.2023 all’interno della struttura dove il nucleo era ospitato: struttura diversa da quella gestita dalla società -OMISSIS-), risultano meramente assertivi ed indimostrati.
Di contro, il regolamento del centro di accoglienza espressamente prevede che “ gli ospiti devono rispettare e mantenere inalterati gli spazi comuni, contribuendo altresì a mantenerli puliti ”; che “ è vietato consumare i pasti negli alloggi, salvo specifici casi autorizzati dalla direzione (es motivi di salute) ”; ed “ è vietato utilizzare apparecchi elettrici, elettronici, stufette o elettrodomestici se non espressamente autorizzati dalla direzione ”: prescrizioni che, categoricamente, escludono che la preparazione di pasti possa avvenire in modo autonomo (nella specie, sarebbe stato addirittura utilizzato un bene di uso comune).
Con riguardo alle eventuali sanzioni, il predetto regolamento prevede che “ gli ospiti che si allontanano per più di 3 notti consecutive senza autorizzazione della Prefettura perdono il diritto all’accoglienza ”.
Se, pertanto, addirittura la perdita del diritto all’accoglienza nel centro è legata ad un allontanamento temporaneo, non può che ritenersi, sulla scorta della disciplina di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 142/2015 (“ nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, (…), il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall’accesso a uno o più servizi di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell’accoglienza materiale; c) sospensione per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d’appalto di cui all’art. 12 ”), che una perdurante insubordinazione alle regole interne (nella relazione delle Prefettura si è rilevato che la famiglia ricorrente si sarebbe dimostrata “ fin dal proprio arrivo al centro di accoglienza, irrispettosa delle regole del vivere nel rispetto degli altri ospiti della struttura e di tutte le norme presenti nel regolamento che hanno come fine principale quello della tutela dell’incolumità fisica di tutti i soggetti presenti ”) ampiamente giustifichi l’adozione dell’impugnato provvedimento.
Il che depone per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
LO ZZ, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZZ | ER OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.