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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 1517/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(CF. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] CodiceFiscale_2
Domenico Turco e Francesco Turco - APPELLANTI
CONTRO
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 del D.Lgs n. 209/2005 alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Grazia
Minutoli Martirano – LA
E
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Ferraro - APPELLATO
E
, Controparte_3
e – APPELLATI Controparte_4 Controparte_5
CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 191
/2020 – risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: per gli APPELLANTI: << … in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente la domanda proposta dagli attori in primo grado riconoscendo una paritaria responsabilità nella causazione del sinistro per cui è appello da ripartire equamente tra e Controparte_5 CP_4
con conseguente condanna dei convenuti appellati al risarcimento del
[...]
danno materiale e fisico subito dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
per come specificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
[...]
1 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche alla luce delle risultanze delle CTU esplicate in primo grado e da esplicare tenendo
Contr altresì conto di quanto già pagato dall' Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado, oltre accessori di legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. >>.
Per l' LA : << … per l'integrale conferma Controparte_1 della sentenza impugnata, con … totale imputazione delle spese e competenze del presente secondo grado di giudizio, a carico degli odierni appellanti … >>.
Per l' LA : << … per il rigetto CP_2 Controparte_2 dell'impugnazione, per la conferma della sentenza di primo grado e per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio
->.
I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato nell' ottobre 2017, e Parte_1
convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari Parte_2
, Controparte_1 CP Controparte_2 [...]
e deducendo che: CP_4 Controparte_5
- in data 10.01.2017 verso le ore 09.30 circa, un autoveicolo modello Mercedes tg. CT8790AM, di proprietà del Sig. e dallo stesso Controparte_5
condotto, assicurato con la con polizza n. 117000087913/01, CP_6
percorreva la SP 241 con direzione di marcia Castrovillari-Spezzano
Albanese;
- giunto all'altezza del Bar Portioli Caffè, in agro di Spezzano Albanese al Viale
Partenope, il veicolo sopradetto effettuava improvvida manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza ad altra vettura che sopraggiungeva dall'opposta direzione (Spezzano A. – Castrovillari) una FO OC tg.
BP480KT, di proprietà e condotta dal Sig. , sprovvisto Controparte_4
di copertura assicurativa;
- in conseguenza di tale scellerata manovra, quest'ultimo veicolo, nel tentativo non riuscito di evitare la collisione con l'altro mezzo, collideva frontalmente con la vettura FO Fiesta tg. FA492AR, assicurata con la
[...]
con polizza n. 144305944, di proprietà della Sig.ra CP_7 Parte_1
e condotta dal Sig. , odierni appellanti,
[...] Parte_2
2 il cui conducente, ignaro di tutto, proveniva da Castrovillari con direzione di marcia verso Spezzano Albanese;
- sul posto intervenivano i Carabinieri di Spezzano Albanese, svolgendo i rilievi del caso e redigendo apposito verbale;
- in data 18.01.2017 gli attori formulavano tempestiva richiesta di risarcimento
Contr danni nei confronti dell' della e della CP_8 Controparte_1
quale impresa designata per la FGVS;
Contr
- l dopo aver periziato il veicolo dell'attrice , provvedeva Parte_1
a corrispondere in favore della stessa la somma di € 4.534,91, ravvisando una responsabilità pari al 50% ex art. 2054 II comma cc;
Contr
- l dopo aver sottoposto a visita medico legale il conducente dell'autovettura sopraindicata e accertato un “trauma Parte_2
contusivo emicostato sx e spalla sx, rachide cervicale e lombo sacrale, trauma cranico minore, ferite escoriate varie al viso, cicatrici sull'angolo esterno dell'occhio sx e sullo zigomo, dicromiche e l'asse, deficit funzionale, cefalea e vertigini”, provvedeva ad inviare allo stesso assegno dell'importo di
€ 762,86 somma, anche questa, accettata a titolo di acconto del maggior preteso danno;
1.b Quindi, parte attrice chiedeva di condannare i convenuti in solido, sul presupposto di una paritetica responsabilità nella causazione del sinistro, al pagamento in loro favore della complessiva somma di € 15.158,61, di cui €
6.565,09 a titolo di risarcimento dei danni all' auto subiti da e € Parte_1
8.593,52 quale risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da Parte_2
.
[...]
2 Si costituiva in giudizio l' , eccependo Controparte_2
preliminarmente: la nullità della citazione per inosservanza dei più ampi termini di comparizione previsti dalla L. 07.08.1990 n. 242, ora art. 126 D.Lgs 209/05 e la
Contr carenza di legittimazione passiva di
Nel merito contestava l' an debeatur, ritenendo che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire all'imprudente comportamento di guida di CP_4
e di , atteso che non si era verificato nessun urto tra il
[...] Parte_2 veicolo straniero e quello dell'attore. Contestava altresì il quantum debeatur perché sproporzionato e sfornito di prova.
3 3 All'udienza del 20.02.2018 il Giudice di Pace dichiarava la contumacia di
, di e di . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
4 Si costituiva, all'udienza del 27.03.2018 – quale Controparte_1
impresa designata per la Calabria e per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 Cod. Ass. –, per la quale il GdP revocava la declaratoria di contumacia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda introduttiva sia sull'an che sul quantum.
5.a Superate le eccezioni preliminari, la causa veniva istruita attraverso prova documentale fornita da parte attrice e consistente principalmente nella documentazione fotografica, documentazione medica e nel rapporto dei
Carabinieri di Spezzano Albanese intervenuti sul luogo del sinistro e, successivamente, nella prova di un teste.
Disposta CTU medico legale, con incarico conferito alla Dott.ssa Persona_1
questa accertava un periodo di malattia pari a complessivi gg. 50 a titolo di invalidità temporanea parziale (ITP), di cui gg. 10 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25%, con postumi invalidanti permanenti, valutati nella percentuale di 1%.
5.b Con sentenza n. 191/2020 del 03.04.2020, il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarava la responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma 2 c.c. tra il veicolo straniero, di proprietà e condotto da
[...]
, ed il veicolo di proprietà dell'attrice ; quindi CP_5 Parte_1
Contr liquidava, a carico di la residua somma di € 243, 64 in favore di Parte_2
a titolo di danni alla persona, con compensazione delle spese di lite.
[...]
6 e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza, lamentando “la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia” in ordine al parziale accoglimento della domanda al 50%.
7 Si è costituita in giudizio, in data 06.12.2020 , che Controparte_1 ha resistito all'appello ritenendo le censure sostanzialmente infondate e insistendo nell'integrale conferma della sentenza di primo grado. Contr
8 Si è costituita in giudizio altresì l' eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame.
9 Disposta ed espletata CTU volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, con conferimento dell' incarico all' ing. la causa è stata da Persona_2
4 ultimo trattenuta in decisione all' udienza del 10.3.2025, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Contr 10.a In rito, va rigettata l'eccezione, formulata dall' di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Infatti, richiamandosi la pronunzia della
Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 e quella delle S.U. n. 27199 del
16.11.2017, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna appellante meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
10.b Sempre in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP
, atteso che <l' azione per il risarcimento del danno [nei casi di cui all' art. 283
[...]
c.d.a.] deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell' impresa designata>> (art. 287 comma 3 c.d.a.).
11 Nel merito, l' appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di Pace, pur prendendo in considerazione le risultanze del rapporto dei
Carabinieri e ricavando dallo stesso la precisa dinamica del sinistro, ne trae conclusioni non condivisibili.
Va premesso in diritto che “l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall' onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (cfr. Cassazione Civile n. 29927/24; cfr. anche Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540).
In fatto, la CTU tecnica modale a firma dell' Ing. videnzia che “ … il veicolo Per_2
attoreo non appare coinvolto con uno scontro frontale o antero-laterale (che giustificherebbe un probabile ruolo attivo nello scontro), ma con un danno laterale
(che lascia propendere per un ruolo passivo nell'evoluzione del sinistro); in altri termini, se un veicolo mostra un danno sulla parte laterale (e data la natura dei luoghi è difficile ipotizzare una sua sbandata che abbia provocato l'impatto sui
5 veicoli antagonisti), appare lecito ipotizzare che uno dei veicoli coinvolti abbia impattato contro il veicolo attoreo e non viceversa. Potendo quindi affermare che il veicolo attoreo abbia subito l'urto e non l'abbia provocato …”.
Si ritiene quindi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere nel senso che la causa diretta del sinistro coinvolgente il veicolo attoreo era da imputare esclusivamente all' impatto tra la Mercedes TE e la FO OC, impatto riconducibile alla responsabilità di entrambi i rispettivi conducenti. Di qui, la necessità di riformare la sentenza impugnata, con l' affermazione che nessun concorso di responsabilità è ravvisabile in capo agli attori, odierni appellanti, e che tale responsabilità è imputabile, in via paritaria, ai conducenti, rispettivamente, del veicolo Mercedes ( e del veicolo FO OC Controparte_5
( ). Controparte_4
12 Quanto testé acclarato impone di rivisitare gli importi risarcitori spettanti agli attori.
Relativamente a , avendo il primo giudice riconosciuto il Parte_1 danno derivante dalla distruzione del proprio autoveicolo nell' importo di € Contr 4.034,91 (pari alla metà dell' intero), importo interamente soddisfatto dall' n sede precontenziosa, alla predetta spetta l' importo dell' altra metà: esso, maggiorato di interessi e rivalutazione ad oggi, ammonta a € 5.356,00;
Relativamente a , il primo giudice ha accertato un Parte_2 danno non patrimoniale, derivante dalle subite lesioni fisiche, pari ad € (2.013,00 per danno biologico + 215,70 per spese mediche) = € 2.228,70 alla data della sentenza (3.4.2020). Tale importo, devalutato al tempo del sinistro (10.1.2017), ammonta a tale data a € 2.186,00. Maggiorato di interessi e rivalutazione ad oggi ammonta a € 2.907,00. Da esso va sottratto l' importo (€ 632,86) corrisposto dall' Contr in sede precontenziosa, ammontante ad oggi, per via della rivalutazione e degli interessi, ad € 837,00. Pertanto, ad oggi il è titolare del Parte_2 residuo credito risarcitorio di € (2.907,00 – 837,00) = € 2.070,00.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza. Il valore della causa è pari alla somma dei crediti accertati (scaglione 5.200/26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(quale impresa designata ex art. 286 D. lvo n. 209/2005), Controparte_1
6 , e Controparte_9 Controparte_4
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_5
Castrovillari n. 191 /2020, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati Controparte_1
(quale impresa designata ex art. 286 D. lvo n. 209/2005), CP_2 [...]
, e Controparte_2 Controparte_4 [...]
in solido al pagamento della somma di € 5.356,00 in CP_5 favore di e di € 2.070,00 in favore di Parte_1
; Parte_2
c) Condanna i detti appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti
– e, per essi, degli avv.ti TURCO DOMENICO e TURCO FRANCESCO, procuratori distrattari - delle spese del doppio grado, liquidate come segue: primo grado: € 280,00 per spese vive e € 1.600,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: € 280,00 per spese vive e € 2.000,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) Pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese per le
CCTTUU eseguite nei due gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/05/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Blaiotta, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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