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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5595/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 6766/2021 del 12/10/2021
omologato con decreto Cron. n. 7228/2021 del 29/10/2021 – R.G. 1797/2021 -
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] Persona_1
il 10/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/02/2025 e cioè “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e in QU (PN) il 26.01.2005 parte 2 serie Parte_1 CP_1
A n. 1
2) La casa familiare sita in QU (PN) via Facchina n. 47 è di proprietà del marito e resterà in uso allo stesso.
3) La figlia è maggiorenne e non autosufficiente. Persona_1
Il marito verserà la somma di €. 250,00 mensili quale CP_1
contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su c/c intestato alla stessa.
4) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro. Hanno già regolato i rapporti economici tra loro”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, avendo già provveduto,
altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
13/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in QU (PN), in data Parte_1 CP_1
26/02/2005;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEQUALS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5595/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 6766/2021 del 12/10/2021
omologato con decreto Cron. n. 7228/2021 del 29/10/2021 – R.G. 1797/2021 -
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] Persona_1
il 10/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/02/2025 e cioè “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e in QU (PN) il 26.01.2005 parte 2 serie Parte_1 CP_1
A n. 1
2) La casa familiare sita in QU (PN) via Facchina n. 47 è di proprietà del marito e resterà in uso allo stesso.
3) La figlia è maggiorenne e non autosufficiente. Persona_1
Il marito verserà la somma di €. 250,00 mensili quale CP_1
contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su c/c intestato alla stessa.
4) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro. Hanno già regolato i rapporti economici tra loro”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, avendo già provveduto,
altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
13/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in QU (PN), in data Parte_1 CP_1
26/02/2005;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEQUALS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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