Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 107
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Pordenone, in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Maria Paola Costa, con relatore la dott.ssa Chiara Ilaria Risolo. Le parti, congiuntamente, hanno richiesto la pronuncia di divorzio, presentando un accordo sulle condizioni economiche e relative alla figlia maggiorenne non autosufficiente. In particolare, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolazione dell'uso della casa familiare e il versamento di un contributo mensile per il mantenimento della figlia.

Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per il divorzio, in quanto la comunione materiale non poteva essere mantenuta. Ha evidenziato che le condizioni concordate erano in linea con l'interesse della prole e non contrastavano con i suoi diritti. La decisione si fonda sull'art. 3, comma I, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970, che consente la pronuncia di divorzio in presenza di accordi tra le parti che tutelano adeguatamente gli interessi dei figli. La sentenza, quindi, ha confermato la validità dell'accordo e ha disposto l'annotazione della cessazione del matrimonio nei registri civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 107
    Giurisdizione : Trib. Pordenone
    Numero : 107
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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