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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11832/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.11832/2017 del Ruolo Generale, promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Angelo Latartara (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio sito in Alberobello (Ba) alla Via Gorizia n.10;
- ATTRICE OPPONENTE - contro
(C.F. - P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore (C.F. ), con sede in Controparte_2 C.F._2
Locorotondo (BA) alla Via Gino Di Paola n. 10, elettivamente domiciliato in Ostuni (BR) alla Via Custoza n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Tagliente (C. F. ; fax: C.F._3
0831/1983527), in virtù di procura rilasciata su atto separato allegato con strumenti informatici al ricorso monitorio depositato per via telematica ed iscritto al n. 8063/2017 R.G. del Tribunale di Bari;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti verbale d'udienza del 4.10.2024 e da precedenti scritti difensivi cui le parti si sono riportate. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2626/2017, emesso il 23.05.2017, che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di €. 19.032,00 oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio. Premesso che il decreto ingiuntivo si riferisce ad un credito portato da tre fatture (n. 16/08 del 15.11.2008 di € 2.400,00, n. 17 del 20.11.2008, di € 3.792,00 e n.7 del 03.07.2007, di € 14.400,00) per lavori edili e noleggio di attrezzature effettuati dall'opposta su incarico della quest'ultima negava l'esecuzione dei lavori cui si riferiva Controparte_3 la fattura n.16/08 allegata al ricorso, evidenziando di averli eseguiti direttamente in favore del committente dott. e per i quali aveva emesso regolare fattura quietanzata (doc. n. 4 CP_4 fasc. attoreo).
Affermava poi di non aver mai ricevuto la fattura n.17/08 ed eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del credito di cui all'art. 2948 c. 3, c.c. atteso che alcun atto interruttivo era sopraggiunto, se non con il decreto ingiuntivo notificato solo in data 26 maggio 2017, quando il termine di prescrizione era ormai spirato.
Chiedeva, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 2. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo, a sostegno, che tra le due società vi era stata, sino al 2009, una intensa collaborazione, anche in virtù dello stretto rapporto di parentela sussistente tra i legali rappresentanti e che, proprio per i legami familiari esistenti, non era stata formalizzata alcuna richiesta di pagamento. In ogni caso sosteneva che l'annotazione delle posizioni di debito nelle scritture contabili della società opponente equivaleva ad un pieno riconoscimento delle stesse in favore del creditore, producendo di conseguenza ogni effetto interruttivo della maturanda prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.
3.Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'attività istruttoria con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata per la decisione all'udienza cartolare del
4.10.2024.
4. L'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto con il ricorso monitorio, con riferimento alla fattura n. 16/08 per l'importo di € 2.400,00, attinente a “lavori edili eseguiti in Cisternino” sostenendo che alcuna attività era stata svolta dalla Controparte_1 presso il cantiere di Cisternino, avendo, di contro, essa stessa eseguito tutti i lavori per conto della committenza.
5. A fronte della contestazione dell'esistenza del titolo contrattuale e della effettiva esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento dalla con la fattura in oggetto, Controparte_1 era onere di quest'ultima fornirne specifica prova, a mezzo di testimoni ma soprattutto in via documentale, con la produzione del relativo contratto.
6. A tal fine, non può assumere rilievo la mera emissione e produzione di fattura e mastrino da parte dall'opposta, in quanto documenti di formazione unilaterali ed essendovi specifica contestazione proveniente dal preteso debitore.
Occorre ricordare che, se è vero che la fattura commerciale costituisce, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. 13 giugno 2006, n. 13651), prova scritta atta a legittimare la concessione di decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., è altrettanto certo che nel successivo giudizio di opposizione essa non è sufficiente a costituire prova dell'esistenza del rapporto creditorio in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente.
Precisamente, il giudizio di opposizione, di cui è pacifica la natura di giudizio di accertamento della pretesa fatta valere con il procedimento monitorio (Cass. 9 maggio 2002, n. 6663), resta governato dalle tradizionali regole di giudizio fondate sull'onere della prova.
È vero che nel successivo giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito di opposizione vige il principio enunciato dall'art. 2710 c.c., a tenore del quale i libri bollati e vidimati nella forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Tuttavia, l'efficacia probatoria delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. non conferisce alla stesse efficacia di prova legale, essendo la loro valutazione demandata al libero apprezzamento del giudice, come peraltro si desume dalla stessa espressione utilizzata dal legislatore ("possono fare prova") (Cass. civ. Sez.
II, Sent., (ud. 24 giugno 2014) 15-09-2014, n. 19414). Nella specie, la preesistenza di altri rapporti commerciali tra le società e l'assenza di una qualsiasi forma di prova documentale ad ulteriore supporto, rende insufficiente, sotto il profilo probatorio, l'annotazione nei registri contabili della fattura commerciale n. 16/08 a fronte di specifica contestazione di quella e delle prestazioni in essa indicate.
Va infine evidenziato che le risultanze della prova orale, sullo specifico punto, hanno dato esito incerto e contrastante in quanto, mentre il teste addotto dall'opposta, sig. ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1
pagina 2 di 4 operaio presso il cantiere di Cisternino per una/due settimane;
viceversa il teste addotto dall'opponente, sig. dipendente della ed impegnato Testimone_2 Parte_1 negli stessi lavori protrattisi per diversi mesi, ha dichiarato di non aver mai visto sul cantiere gli operai dell'opposta. A fronte dell'insanabile contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, entrambi dipendenti delle parti, e in assenza di elementi soggettivi e oggettivi (quali qualità dei testi e vicinanza alle parti, intrinseca congruenza di dette dichiarazioni - rinvenibile in entrambe le deposizioni - e convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti) che portino a più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe nonché di ulteriori risultanze istruttorie documentali idonee a superare tale contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (Cass.n. 4773 del 10/03/2015). Conseguentemente non può riconoscersi in favore dell'opposta la somma di €. 2.400,00 portato dalla fattura n. 16/08 ed attinente a “lavori edili eseguiti in Cisternino”. 7. Il credito portato dalle fatture n. 7 del 03.07.2007 di € 14.400,00 e n. 17 del 20.11.2008 di €
3.792,00, relative ad attività di noleggio attrezzature, non può invece ritenersi prescritto. L'opponente ha eccepito, infatti, che alcun atto interruttivo era sopraggiunto dall'emissione delle fatture alla notifica del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, c.3, c.c. è ormai spirato.
Ed invero, come osservato dall'opposta ed accertato dal CTU, l'opponente ha registrato il debito riportato dalle due fatture emesse dalla nelle scritture contabili, e Controparte_1 precisamente nel libro inventari del 2008, 2017 e 2022 richiesto a campione dal consulente. In ordine al valore probatorio di tale registrazione, la Cassazione ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacché la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa (Cass. N. 6547/2013).
Orbene, nel caso in esame, non solo non è stata fornita prova contraria alla presunzione e all'atto di ricognizione del debito, ma non risulta contestato né lo svolgimento dell'attività né il quantum del credito. Peraltro, il pagamento parziale della fattura n. 7 del 03.07.2007 avvalora ancor di più la presunzione in ragione della circostanza che tale pagamento non risulta essere stato effettuato a saldo ma in acconto.
Tenuto conto, quindi, che la registrazione del credito riportato dalle fatture è avvenuta già nel 2008, all'epoca in cui si collocano temporalmente le prestazioni oggetto delle fatture stesse, e che la posizione debitoria sia stata poi riportata nelle scritture contabili degli anni successivi, deve ritenersi che la prescrizione quinquennale sia stata tempestivamente interrotta.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, ed in parziale accoglimento dell'opposizione, la domanda di pagamento va accolta nel minore importo di €.16.632,00, oltre le spese del monitorio, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente in ragione di 2/3, con compensazione della restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede: A) REVOCA il decreto ingiuntivo n. n.2626/2017 e CONDANNA la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] CP_1
pagina 3 di 4 della somma di €.16.632,00, oltre interessi moratori come da domanda sino al Controparte_1 soddisfo;
B) CONDANNA la alla rifusione in favore di Parte_1 [...] alla rifusione delle spese del monitorio liquidate in €. 685,50 oltre accessori di Controparte_1 legge;
C) CONDANNA la alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio nella misura di due terzi, liquidandole Controparte_1 complessivamente nella somma di Euro 5.077,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Bari, 3.02.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.11832/2017 del Ruolo Generale, promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Angelo Latartara (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio sito in Alberobello (Ba) alla Via Gorizia n.10;
- ATTRICE OPPONENTE - contro
(C.F. - P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore (C.F. ), con sede in Controparte_2 C.F._2
Locorotondo (BA) alla Via Gino Di Paola n. 10, elettivamente domiciliato in Ostuni (BR) alla Via Custoza n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Tagliente (C. F. ; fax: C.F._3
0831/1983527), in virtù di procura rilasciata su atto separato allegato con strumenti informatici al ricorso monitorio depositato per via telematica ed iscritto al n. 8063/2017 R.G. del Tribunale di Bari;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti verbale d'udienza del 4.10.2024 e da precedenti scritti difensivi cui le parti si sono riportate. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2626/2017, emesso il 23.05.2017, che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di €. 19.032,00 oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio. Premesso che il decreto ingiuntivo si riferisce ad un credito portato da tre fatture (n. 16/08 del 15.11.2008 di € 2.400,00, n. 17 del 20.11.2008, di € 3.792,00 e n.7 del 03.07.2007, di € 14.400,00) per lavori edili e noleggio di attrezzature effettuati dall'opposta su incarico della quest'ultima negava l'esecuzione dei lavori cui si riferiva Controparte_3 la fattura n.16/08 allegata al ricorso, evidenziando di averli eseguiti direttamente in favore del committente dott. e per i quali aveva emesso regolare fattura quietanzata (doc. n. 4 CP_4 fasc. attoreo).
Affermava poi di non aver mai ricevuto la fattura n.17/08 ed eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del credito di cui all'art. 2948 c. 3, c.c. atteso che alcun atto interruttivo era sopraggiunto, se non con il decreto ingiuntivo notificato solo in data 26 maggio 2017, quando il termine di prescrizione era ormai spirato.
Chiedeva, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 2. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo, a sostegno, che tra le due società vi era stata, sino al 2009, una intensa collaborazione, anche in virtù dello stretto rapporto di parentela sussistente tra i legali rappresentanti e che, proprio per i legami familiari esistenti, non era stata formalizzata alcuna richiesta di pagamento. In ogni caso sosteneva che l'annotazione delle posizioni di debito nelle scritture contabili della società opponente equivaleva ad un pieno riconoscimento delle stesse in favore del creditore, producendo di conseguenza ogni effetto interruttivo della maturanda prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.
3.Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'attività istruttoria con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata per la decisione all'udienza cartolare del
4.10.2024.
4. L'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto con il ricorso monitorio, con riferimento alla fattura n. 16/08 per l'importo di € 2.400,00, attinente a “lavori edili eseguiti in Cisternino” sostenendo che alcuna attività era stata svolta dalla Controparte_1 presso il cantiere di Cisternino, avendo, di contro, essa stessa eseguito tutti i lavori per conto della committenza.
5. A fronte della contestazione dell'esistenza del titolo contrattuale e della effettiva esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento dalla con la fattura in oggetto, Controparte_1 era onere di quest'ultima fornirne specifica prova, a mezzo di testimoni ma soprattutto in via documentale, con la produzione del relativo contratto.
6. A tal fine, non può assumere rilievo la mera emissione e produzione di fattura e mastrino da parte dall'opposta, in quanto documenti di formazione unilaterali ed essendovi specifica contestazione proveniente dal preteso debitore.
Occorre ricordare che, se è vero che la fattura commerciale costituisce, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. 13 giugno 2006, n. 13651), prova scritta atta a legittimare la concessione di decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., è altrettanto certo che nel successivo giudizio di opposizione essa non è sufficiente a costituire prova dell'esistenza del rapporto creditorio in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente.
Precisamente, il giudizio di opposizione, di cui è pacifica la natura di giudizio di accertamento della pretesa fatta valere con il procedimento monitorio (Cass. 9 maggio 2002, n. 6663), resta governato dalle tradizionali regole di giudizio fondate sull'onere della prova.
È vero che nel successivo giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito di opposizione vige il principio enunciato dall'art. 2710 c.c., a tenore del quale i libri bollati e vidimati nella forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Tuttavia, l'efficacia probatoria delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. non conferisce alla stesse efficacia di prova legale, essendo la loro valutazione demandata al libero apprezzamento del giudice, come peraltro si desume dalla stessa espressione utilizzata dal legislatore ("possono fare prova") (Cass. civ. Sez.
II, Sent., (ud. 24 giugno 2014) 15-09-2014, n. 19414). Nella specie, la preesistenza di altri rapporti commerciali tra le società e l'assenza di una qualsiasi forma di prova documentale ad ulteriore supporto, rende insufficiente, sotto il profilo probatorio, l'annotazione nei registri contabili della fattura commerciale n. 16/08 a fronte di specifica contestazione di quella e delle prestazioni in essa indicate.
Va infine evidenziato che le risultanze della prova orale, sullo specifico punto, hanno dato esito incerto e contrastante in quanto, mentre il teste addotto dall'opposta, sig. ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1
pagina 2 di 4 operaio presso il cantiere di Cisternino per una/due settimane;
viceversa il teste addotto dall'opponente, sig. dipendente della ed impegnato Testimone_2 Parte_1 negli stessi lavori protrattisi per diversi mesi, ha dichiarato di non aver mai visto sul cantiere gli operai dell'opposta. A fronte dell'insanabile contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, entrambi dipendenti delle parti, e in assenza di elementi soggettivi e oggettivi (quali qualità dei testi e vicinanza alle parti, intrinseca congruenza di dette dichiarazioni - rinvenibile in entrambe le deposizioni - e convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti) che portino a più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe nonché di ulteriori risultanze istruttorie documentali idonee a superare tale contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (Cass.n. 4773 del 10/03/2015). Conseguentemente non può riconoscersi in favore dell'opposta la somma di €. 2.400,00 portato dalla fattura n. 16/08 ed attinente a “lavori edili eseguiti in Cisternino”. 7. Il credito portato dalle fatture n. 7 del 03.07.2007 di € 14.400,00 e n. 17 del 20.11.2008 di €
3.792,00, relative ad attività di noleggio attrezzature, non può invece ritenersi prescritto. L'opponente ha eccepito, infatti, che alcun atto interruttivo era sopraggiunto dall'emissione delle fatture alla notifica del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, c.3, c.c. è ormai spirato.
Ed invero, come osservato dall'opposta ed accertato dal CTU, l'opponente ha registrato il debito riportato dalle due fatture emesse dalla nelle scritture contabili, e Controparte_1 precisamente nel libro inventari del 2008, 2017 e 2022 richiesto a campione dal consulente. In ordine al valore probatorio di tale registrazione, la Cassazione ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacché la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa (Cass. N. 6547/2013).
Orbene, nel caso in esame, non solo non è stata fornita prova contraria alla presunzione e all'atto di ricognizione del debito, ma non risulta contestato né lo svolgimento dell'attività né il quantum del credito. Peraltro, il pagamento parziale della fattura n. 7 del 03.07.2007 avvalora ancor di più la presunzione in ragione della circostanza che tale pagamento non risulta essere stato effettuato a saldo ma in acconto.
Tenuto conto, quindi, che la registrazione del credito riportato dalle fatture è avvenuta già nel 2008, all'epoca in cui si collocano temporalmente le prestazioni oggetto delle fatture stesse, e che la posizione debitoria sia stata poi riportata nelle scritture contabili degli anni successivi, deve ritenersi che la prescrizione quinquennale sia stata tempestivamente interrotta.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, ed in parziale accoglimento dell'opposizione, la domanda di pagamento va accolta nel minore importo di €.16.632,00, oltre le spese del monitorio, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente in ragione di 2/3, con compensazione della restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede: A) REVOCA il decreto ingiuntivo n. n.2626/2017 e CONDANNA la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] CP_1
pagina 3 di 4 della somma di €.16.632,00, oltre interessi moratori come da domanda sino al Controparte_1 soddisfo;
B) CONDANNA la alla rifusione in favore di Parte_1 [...] alla rifusione delle spese del monitorio liquidate in €. 685,50 oltre accessori di Controparte_1 legge;
C) CONDANNA la alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio nella misura di due terzi, liquidandole Controparte_1 complessivamente nella somma di Euro 5.077,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Bari, 3.02.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 4 di 4