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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9539/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9539/2021
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCHINO DAVIDE, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati NOTARISTEFANO MARINA e RIPA Controparte_1
SILVIA, presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, nel
Comune di Nichelino (TO) in data 11.10.2008 fra i IGnori e Parte_1 CP_1
.
[...]
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Nichelino (TO) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio.
pagina 1 di 6 - Dal momento che il Signor vive stabilmente in Polonia, disporre l'affidamento Parte_1 esclusivo della figlia minore alla madre, Signora , prevedendo che anche le _1 Controparte_1 decisioni di maggiore interesse per la minore possano essere prese dalla stessa senza né la previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
- Disporre che il padre tenga con sé la figlia su semplice accordo delle parti.
- Disporre che il Signor provveda al mantenimento della figlia versando mensilmente Parte_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 150,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive previamente concordate e/o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino
Per parte resistente
Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre;
_1
- Stabilire che la minore sia collocata e risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
-Stabilire che il padre possa vederla secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore, in ogni caso senza pernottamento;
-Assegnare la casa coniugale sita in Torino, Strada Antica di Grugliasco n. 314 alla RA CP_1 con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
-Imporre al IGnor di corrispondere mensilmente alla RA , con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data della domanda, l'importo di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a norma degli indici Istat;
-Disporre che il IGnor contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, Parte_1 sportive e ludico-ricreative necessarie per la figlia. In difetto di accordo troverà applicazione il
Protocollo spese 15 marzo 2016;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: come da memorie ex art 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in NICHELINO il 11/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 97, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
In precedenza, rispetto all'unione coniugale, nasceva una figlia, il 5.7.2007. _1
pagina 2 di 6 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5433/2014 emessa dal
Tribunale di Torino in data 25.6.2014,
Con ricorso depositato il 04/05/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Chiedeva inoltre di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con _1
collocazione presso la stessa, un calendario di visite padre- figlia libero, nonché un contributo al mantenimento della minore
Si costituiva in giudizio in data 7.12.2021, non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla resistente, con collocazione e residenza presso la stessa,
l'assegnazione della casa coniugale e una contribuzione mensile al mantenimento della minore.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 5.3.2022 assumeva i provvedimenti provvisori ex art 708 c.p.c. e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 700,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 21.7.2022 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'ordine alle parti di depositare le documentazioni reddituali aggiornate e al ricorrente di depositare gli estratti conto relativi ad un conto corrente polacco, all'udienza del 29.4.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 16.9.2024, ritenuta la necessità di dover rimettere la causa sul ruolo innanzi al nuovo Giudice Relatore, al fine di fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni, veniva fissata udienza al 7.10.2024 e le parti precisavano le proprie conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sull'affidamento della figlia minore _1
pagina 3 di 6 Deve essere ribadito l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, IG.ra _1
, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 5.3.2022, in quanto nelle more del CP_1
presente giudizio, non risulta che si siano verificati fatti nuovi e tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi. L'affidamento esclusivo nel caso di specie risulta invero giustificato alla luce del totale disinteresse dimostrato dal IG. (che dal 2019 non ha Parte_1
più rapporti e contatti con la minore e che vive stabilmente in Polonia), già valutato in sede di ordinanza presidenziale e rispetto al quale nulla è mutato in tal senso.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi Controparte_1
che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente della minore presso la madre.
Sul punto si osserva che non vi è stata opposizione da parte del ricorrente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre sarà regolato secondo le modalità già stabilite all'udienza presidenziale, ovvero che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti, che sono rimaste immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il
Presidente aveva considerato che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza, in ordine ai propri redditi, risultassero inattendibili, circostanza che qui viene confermata. In corso di causa, il ricorrente non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione reddituale, come richiesto dal Giudice Istruttore con ordinanza del 23.12.2022, risultando pertanto ancora poco trasparente la sua condizione lavorativa e reddituale, anche in considerazione del fatto che risulta provato che lo stesso svolge attività lavorativa sia in Italia (presso la ditta Omar) che all'estero.
pagina 4 di 6 La IG.ra , che svolge la professione di parrucchiera, dall'ultima dichiarazione dei redditi CP_1
prodotta (periodo di imposta 2022) risulta percepire un reddito annuo netto pari a 15.498 e sostiene le spese di locazione e delle utenze della casa famigliare.
Deve pertanto confermarsi il contributo a carico del ricorrente in favore della IG.ra della CP_1
somma mensile di euro 700,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalla parte resistente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti dalla resistente relativi a circostanze non contestate e documentali.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento e la convergenza delle conclusioni delle parti sulle domande in punto affidamento della minore e diritto di visita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, IG.ra , ex art 337 quater Pt_2 _1 Controparte_1
c.c, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono ad . Controparte_1
DISPONE che corrisponda ad , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (maggio 2021), l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9539/2021
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCHINO DAVIDE, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati NOTARISTEFANO MARINA e RIPA Controparte_1
SILVIA, presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, nel
Comune di Nichelino (TO) in data 11.10.2008 fra i IGnori e Parte_1 CP_1
.
[...]
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Nichelino (TO) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio.
pagina 1 di 6 - Dal momento che il Signor vive stabilmente in Polonia, disporre l'affidamento Parte_1 esclusivo della figlia minore alla madre, Signora , prevedendo che anche le _1 Controparte_1 decisioni di maggiore interesse per la minore possano essere prese dalla stessa senza né la previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
- Disporre che il padre tenga con sé la figlia su semplice accordo delle parti.
- Disporre che il Signor provveda al mantenimento della figlia versando mensilmente Parte_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 150,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive previamente concordate e/o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino
Per parte resistente
Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre;
_1
- Stabilire che la minore sia collocata e risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
-Stabilire che il padre possa vederla secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore, in ogni caso senza pernottamento;
-Assegnare la casa coniugale sita in Torino, Strada Antica di Grugliasco n. 314 alla RA CP_1 con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
-Imporre al IGnor di corrispondere mensilmente alla RA , con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data della domanda, l'importo di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a norma degli indici Istat;
-Disporre che il IGnor contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, Parte_1 sportive e ludico-ricreative necessarie per la figlia. In difetto di accordo troverà applicazione il
Protocollo spese 15 marzo 2016;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: come da memorie ex art 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in NICHELINO il 11/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 97, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
In precedenza, rispetto all'unione coniugale, nasceva una figlia, il 5.7.2007. _1
pagina 2 di 6 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5433/2014 emessa dal
Tribunale di Torino in data 25.6.2014,
Con ricorso depositato il 04/05/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Chiedeva inoltre di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con _1
collocazione presso la stessa, un calendario di visite padre- figlia libero, nonché un contributo al mantenimento della minore
Si costituiva in giudizio in data 7.12.2021, non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla resistente, con collocazione e residenza presso la stessa,
l'assegnazione della casa coniugale e una contribuzione mensile al mantenimento della minore.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 5.3.2022 assumeva i provvedimenti provvisori ex art 708 c.p.c. e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 700,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 21.7.2022 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'ordine alle parti di depositare le documentazioni reddituali aggiornate e al ricorrente di depositare gli estratti conto relativi ad un conto corrente polacco, all'udienza del 29.4.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 16.9.2024, ritenuta la necessità di dover rimettere la causa sul ruolo innanzi al nuovo Giudice Relatore, al fine di fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni, veniva fissata udienza al 7.10.2024 e le parti precisavano le proprie conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sull'affidamento della figlia minore _1
pagina 3 di 6 Deve essere ribadito l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, IG.ra _1
, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 5.3.2022, in quanto nelle more del CP_1
presente giudizio, non risulta che si siano verificati fatti nuovi e tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi. L'affidamento esclusivo nel caso di specie risulta invero giustificato alla luce del totale disinteresse dimostrato dal IG. (che dal 2019 non ha Parte_1
più rapporti e contatti con la minore e che vive stabilmente in Polonia), già valutato in sede di ordinanza presidenziale e rispetto al quale nulla è mutato in tal senso.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi Controparte_1
che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente della minore presso la madre.
Sul punto si osserva che non vi è stata opposizione da parte del ricorrente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre sarà regolato secondo le modalità già stabilite all'udienza presidenziale, ovvero che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti, che sono rimaste immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il
Presidente aveva considerato che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza, in ordine ai propri redditi, risultassero inattendibili, circostanza che qui viene confermata. In corso di causa, il ricorrente non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione reddituale, come richiesto dal Giudice Istruttore con ordinanza del 23.12.2022, risultando pertanto ancora poco trasparente la sua condizione lavorativa e reddituale, anche in considerazione del fatto che risulta provato che lo stesso svolge attività lavorativa sia in Italia (presso la ditta Omar) che all'estero.
pagina 4 di 6 La IG.ra , che svolge la professione di parrucchiera, dall'ultima dichiarazione dei redditi CP_1
prodotta (periodo di imposta 2022) risulta percepire un reddito annuo netto pari a 15.498 e sostiene le spese di locazione e delle utenze della casa famigliare.
Deve pertanto confermarsi il contributo a carico del ricorrente in favore della IG.ra della CP_1
somma mensile di euro 700,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalla parte resistente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti dalla resistente relativi a circostanze non contestate e documentali.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento e la convergenza delle conclusioni delle parti sulle domande in punto affidamento della minore e diritto di visita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, IG.ra , ex art 337 quater Pt_2 _1 Controparte_1
c.c, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi tra i coniugi e tenuto conto dei desideri della minore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono ad . Controparte_1
DISPONE che corrisponda ad , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (maggio 2021), l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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