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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8193 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29613/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
- RESISTENTI CONTUMACI-
Oggetto: ricorso ex art 281 decies c.p.c..
Conclusioni della parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiecties, così provvedere:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare che il IG. nato a [...] il [...], CP_1 codice fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi causa, C.F._3 occupano senza titolo alcuno:
dal 01/01/2015 l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al Secondo
pagina 1 di 10 piano, in catasto censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq.
38, ad uso abitazione, per l'avvenuta risoluzione contrattuale;
dal 12/04/2017 l'alloggio situato via Tanaro n. 8 – 20128 AN (MI) al Primo piano, di mq. 68,75 e composto da 4 vani, in catasto censito al foglio 148, Map. 392, Sub. 30-31-
32 (prima sub. 35/36), di mq. 68,75, composto da 4 vani, per il possesso avvenuto in maniera occulta alla proprietà e senza autorizzazione;
meglio identificati nei disegni planimetrici in atti e per l'effetto, condannare i medesimi resistenti, ed eventuali aventi causa, tutti in solido fra loro, a RILASCIARE immediatamente i predetti DUE immobili liberi e sgomberi da loro stessi, da persone, cose ed animali.
Condannare il IG. nato a [...] il [...], codice CP_1 fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi causa, C.F._3 tutti in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 49.866,96, dovute a titolo di indennità risarcitoria per occupazione illegittima dei due predetti alloggi attualmente detenuti senza titolo e situati entrambi in via Tanaro n. 8 – 20128 AN
(MI), oltre al pagamento di tutti gli ulteriori indennizzi maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili attualmente occupati abusivamente, da quantificarsi volta per volta secondo i parametri previsti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad oneri e spese effettive della proprietà, oltre ad interessi maturati e maturandi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo e criterio di quantificazione che l'adita Autorità vorrà accertare all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via istruttoria… Part Con vittoria di Spese di Lite a favore di AN, da liquidarsi in Sentenza specificatamente a titolo di ONERI RIFLESSI ( 23,80% in C.F._4 luogo/sostituzione di Iva e CPA), oltre a spese generali, spese vive sostenute nel presente giudizio, spese vive documentate per € 202,52 relative procedimento di mediazione preventivamente esperito, oltre a successive occorrende.
. pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art 281decies c.p.c. datato 6.8.2024 l'
[...]
adiva questo Tribunale, al Controparte_4 fine di ottenere la condanna dei resistenti al rilascio degli immobili siti in AN, Via
Tanaro n. 8 in uso ai resistenti e per ottenere il pagamento dell'indennizzo riguardante l'alloggio sito al secondo piano, nonché il pagamento dell'indennizzo riguardante l'alloggio sito al primo piano.
Nello specifico, la ricorrente deduceva: che l'ATS AN (già ASL della Città di AN) stipulava regolare contratto, in data
03/10/2007 (doc. 3), concedendo in locazione, con decorrenza dal 01/01/2007, a CP_1
l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al secondo piano, in catasto
[...] censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione (doc. 4), poi disdettato da (con nota del 21/05/2014 (prot. Parte_1
0039348/2014) e con termine concesso per il rilascio entro il 31/12/2014 (doc. 5); che non solo l'immobile non veniva mai riconsegnato, ma, in occasione di due Part sopralluoghi di AN eseguiti in data 12/04/2017 (docc. 6 e 7) sugli immobili appartenenti al proprio patrimonio, si accertava che assieme alla propria CP_1 famiglia (doc. 8), oltre a continuare ad occupare l'appartamento situato al secondo piano, si era impossessato senza alcun titolo anche di un altro appartamento posto al primo piano del medesimo stabile di via Tanaro n. 8, di mq. 68,75 e composto da 4 vani, in catasto censito al foglio 148, Map. 392, Sub. 30-31-32 (prima sub. 35/36) così come raffigurato in corretta planimetria (doc. 9); che tale ultimo alloggio era stato in precedenza assegnato con regolare contratto di locazione ai coniugi. e (doc. 9), poi defunti e senza Persona_1 Parte_2 legami di parentela con la famiglia che, appunto, occupava senta titolo detto CP_1 immobile;
Part che, pertanto, con nota del 27/07/2018 (prot. n. 112299/2018) l' AN invitava la famiglia a rilasciare immediatamente l'alloggio occupato al primo piano (doc. 10) CP_1 pagina 3 di 10 e, con nota del 22/01/2021 (prot. n. 10953/21), diffidava gli occupanti al rilascio dell'altro immobile situato al secondo piano dello stabile di via Tanaro n. 8, AN e a corrispondere un indennizzo risarcitorio per alcune mensilità comprese fra il 2016 ed il
2020 (doc. 11); Part che, in data 11/02/2022, l' AN, in virtù del proprio potere sanzionatorio, emetteva nei confronti di una ingiunzione amministrativa di pagamento ai sensi del CP_1
Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910, prot. N. 0028519/22 del 11/02/2022, che veniva notificata in data 25/03/2022 e non veniva opposta (doc. 12), per la somma di € 5.562,18 per canoni di locazione non corrisposti, oltre ad interessi e spese di procedura, relativi al periodo intercorrente dal 01/04/2016 (I Trimestre 2016) al 31/12/2021 (IV Trimestre
2021), esclusi il II ed il III Trimestre 2016, i cui importi venivano corrisposti e contabilizzati, per l'immobile occupato di Via Tanaro n. 8, AN, sito al secondo piano;
che la predetta ingiunzione amministrativa veniva iscritta nei ruoli dell' CP_5
per il recupero coattivo del credito, ma le azioni a cura dell'Ente di Riscossione
[...] non portavano ad un recupero completo dell'importo ingiunto, con ciò maturando una esposizione debitoria della famiglia per € 7.683,18 (dal I Trimestre 2016 al IV CP_1
Trimestre 2023) relativo all'alloggio occupato, situato al secondo piano di via Tanaro n. 8 in AN (doc. 13); che, con lettera raccomandata A.R. (Prot. n. 0191474/23) del 30/10/2023 (doc. 14), l'
[...]
intimava nuovamente gli occupanti sine titulo a rilasciare anche l'altro all'alloggio Pt_1 di via Tanaro n. 8 in AN, sito al primo piano (in catasto rubricato al foglio 148, mapp.
392, sub. 30-31- 32), diffidando contestualmente al pagamento delle indennità per occupazione abusiva da aprile 2017 a dicembre 2023, stimate in € 35.980,00 e rivalutate secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' CP_4 delle Entrate, come da prospetto contabile (doc. 15); che, alla data del 31/12/2023, il debito complessivo della famiglia a titolo di CP_1 indennità da occupazione senza titolo per entrambi gli appartamenti (doc. 13 e doc. 15) ammontava a complessivi € 43.663,18 (€ 7.683,18 + € 35.980,00); Part che l' AN aveva instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo per mancata adesione delle parti invitate , CP_1 Controparte_2 CP_3
(doc. 16).
[...]
Pertanto, al fine di vedersi riconosciuta l'occupazione abusiva dei due immobili di proprietà pubblica (via Tanaro 8, AN – primo e secondo piano), con contestuale pagina 4 di 10 domanda di rilascio degli stessi e risarcimento per l'indennità da occupazione illegittima, Part AN agiva nei confronti della famiglia CP_1
, , nonostante la regolarità della CP_1 Controparte_2 CP_3 notifica, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Quindi, istruita la causa documentalmente, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza del 22.10.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della
S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
pagina 5 di 10 Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l' inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002,
n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Quindi, la domanda volta al rilascio dell'immobile di cui al secondo piano deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte dei resistenti, segnatamente mediante la produzione del contratto, in data 03/10/2007
(doc. 3), con cui è stato concesso in locazione, con decorrenza dal 01/01/2007, a CP_1
l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al secondo piano, in catasto
[...] censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione (doc. 4). Dal documento n. 8 risultano i componenti della famiglia di CP_1
(doc. 8), essendosi anche le notifiche nei confronti di tutti i resistenti perfezionate
[...] presso l'immobile in questione. Anche l'ingiunzione amministrativa per indennità di occupazione riferita al medesimo subalterno, rimasta priva di opposizione, è da considerarsi, poi, come ulteriore elemento indiziario dotato di significativa valenza probatoria.
Viceversa, con riferimento all'alloggio sito al primo piano dello stesso stabile, non risultano prodotti elementi idonei a dimostrare l'effettiva occupazione da parte dei resistenti. La parte ricorrente non ha fornito documentazione tecnica, né evidenze di fatto
(quali verbali, fotografie, intestazioni di utenze, dichiarazioni o altri accertamenti) che consentano di affermare, con il grado di certezza richiesto, che anche detto immobile sia attualmente nella materiale disponibilità dei convenuti.
E' stato prodotto al riguardo solo un verbale di sopralluogo (doc.7) risalente al 12.4.2017
e non sono state dedotte prove orali. Del resto, trovandosi detto bene nello stesso stabile pagina 6 di 10 del bene precedentemente locato, in relazione ad esso non assume valore probatorio il fatto che le notifiche siano state eseguite in Via Tanaro n. 8, AN.
Ne consegue che, in difetto di prova, la domanda deve essere rigettata limitatamente a tale porzione immobiliare. Part Quanto alla valutazione delle pretese economiche avanzate dalla parte ricorrente (
AN), limitatamente all'alloggio sito al secondo piano – che, sulla base dei riscontri probatori, è l'unico la cui occupazione abusiva risulti comprovata, vi è da precisare che la parte ricorrente ha avanzato domanda di condanna dei resistenti al pagamento della somma complessiva di € 38.101,00 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva dei due distinti immobili (uno al primo piano e uno al secondo piano) siti in via Tanaro n. 8 in
AN, dal gennaio 2015 al dicembre 2023, oltre ad ulteriori indennità maturande fino all'effettivo rilascio. Tuttavia, come già esposto nella valutazione dei riscontri probatori, solo l'occupazione dell'immobile sito al secondo piano risulta adeguatamente documentata. Per tale unità immobiliare, la ricorrente ha già ottenuto un'ingiunzione amministrativa ex R.D. 639/1910, emessa in data 11/02/2022 e notificata in data
25/03/2022, per l'importo di € 5.562,18, relativa ai canoni (assimilati ad indennità) non corrisposti per il periodo 01/04/2016 – 31/12/2021 (con esclusione del II e III trimestre
2016, regolarmente pagati). Detta ingiunzione non risulta opposta ed è divenuta definitiva, con iscrizione a ruolo presso l' . Il relativo credito non è stato Controparte_5 nuovamente azionato in questa sede giudiziale, potendo essere fatto valere nella fase esecutiva.
L'art, 1591 c.c., prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Orbene, sul punto occorre precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la quota di danno corrispondente al canone è presunta iuris et de iure, a differenza di quanto accade per la prova del maggior danno, il cui onere probatorio incombe sul locatore, il quale è tenuto a provarlo secondo le modalità ordinarie, dovendo ritenersi necessaria la prova di un danno ontologicamente certo. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'art. 1591 c.c., comma 1, prevede un solo obbligo risarcitorio, identico e non mutevole quanto a presupposti e fondamento giuridico
(risarcimento danni da responsabilità contrattuale). Diverso è solo il regime probatorio: per una parte minima (pari al canone) il danno (...) è presunto iuris et de iure;
per la pagina 7 di 10 parte eventualmente eccedente (maggior danno) va concretamente provato e non può ritenersi in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, n.18946).
Pertanto, gli occupanti devono un'indennità di occupazione, parametrata al canone precedente, dato che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., essi non hanno rilasciato l'immobile.
Ora, “...il ritardo nella restituzione della cosa importa infatti un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore e, di contro, un'impossibilità di disporne da parte del locatore. Impone pertanto necessariamente che per il periodo di ulteriore godimento e di ulteriore indisponibilità, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. Nel caso in cui il versamento di tale corrispettivo sia insufficiente, in quanto il ritardo della disponibilità in capo al locatore può arrecare pregiudizio allo stesso (si pensi al caso in cui il locatore si sia impegnato a locare l'immobile ad altra persona), allora il conduttore sarà tenuto anche al risarcimento dei danni” (per tutte
Cass. n. 20146/2018).
Per quanto riguarda l'indennità di occupazione senza titolo richiesta,
Al riguardo, da ultimo, il credito è stato quantificato in € 7.683,18, quale ammontare dei canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie aperti dal I Trimestre 2016 al I Trimestre
2024 secondo i parametri del contratto di locazione ed aggiornamenti ISTAT, che si è risolto il 31/12/2024 alla sua naturale scadenza per avvenuta disdetta, meno € 5.562,18, quale ammontare dei Canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie già incorporate nell'ingiunzione amministrativa Regio decreto n. 639/1910 notificata in data 25/03/2022
e non opposta, relativi al periodo compreso dal I Trimestre 2016 al IV Trimestre 2021, attualmente non corrisposte ma che si portano in decurtazione in ossequio al principio del ne bis in idem, risultando richiesti in questa sede € 2.395,71 per canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie dal 01/01/2022 (I Trimestre 2022) sino al 31/03/2024 (I
Trimestre 2024) aperti nella contabilità di e comunque sia al netto dei Parte_1 canoni già incorporati nell'ingiunzione amministrativa. (ALL. DOC. 18) (nota di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 22.10.2025).
Trattandosi di indennità per occupazione senza titolo, la pretesa risarcitoria trova fondamento giuridico nel citato art. 1591 c.c., oltre che nei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 33645/2022), secondo cui è risarcibile anche il danno da perdita della possibilità di godimento del bene. Detta somma deve ritenersi dovuta, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo, nonché agli pagina 8 di 10 ulteriori importi maturati e maturandi (per il periodo successivo al 31/3/2024) sino all'effettivo rilascio dell'immobile,
Quanto alla condanna al rilascio, essa è giustificata dal fatto che il titolo legittimante la permanenza dei resistenti nell'immobile di cui al secondo piano è venuto meno.
Le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nei limiti in cui la domanda è stata accolta, e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accerta e dichiara che il IG. nato a [...] il [...], codice CP_1 fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi C.F._3 causa, occupano senza titolo dal 01/01/2015 l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128
AN (MI) al Secondo piano, in catasto censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex
Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione, per l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- Condanna i predetti a rilasciare l'immobile sopra indicato, libero da persone e sgombro da cose, a favore di;
Parte_1
fissa per l'esecuzione la data del 29.11.2025;
- Condanna altresì i resistenti, in solido, al pagamento della somma di € 2.395,71 per canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie dal 01/01/2022 (I Trimestre 2022) sino al
31/03/2024 (I Trimestre 2024) al netto dei canoni di cui all'ingiunzione amministrativa, oltre alle ulteriori indennità e spese maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, a favore della parte ricorrente, che liquida in € 545 per spese esenti ed € 2552 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oneri riflessi ( 23,80% in luogo di Iva e C.F._4
CPA), oltre € 202,52 per spese relative al procedimento di mediazione.
AN, 29 ottobre 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
NA CA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29613/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
- RESISTENTI CONTUMACI-
Oggetto: ricorso ex art 281 decies c.p.c..
Conclusioni della parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiecties, così provvedere:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare che il IG. nato a [...] il [...], CP_1 codice fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi causa, C.F._3 occupano senza titolo alcuno:
dal 01/01/2015 l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al Secondo
pagina 1 di 10 piano, in catasto censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq.
38, ad uso abitazione, per l'avvenuta risoluzione contrattuale;
dal 12/04/2017 l'alloggio situato via Tanaro n. 8 – 20128 AN (MI) al Primo piano, di mq. 68,75 e composto da 4 vani, in catasto censito al foglio 148, Map. 392, Sub. 30-31-
32 (prima sub. 35/36), di mq. 68,75, composto da 4 vani, per il possesso avvenuto in maniera occulta alla proprietà e senza autorizzazione;
meglio identificati nei disegni planimetrici in atti e per l'effetto, condannare i medesimi resistenti, ed eventuali aventi causa, tutti in solido fra loro, a RILASCIARE immediatamente i predetti DUE immobili liberi e sgomberi da loro stessi, da persone, cose ed animali.
Condannare il IG. nato a [...] il [...], codice CP_1 fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi causa, C.F._3 tutti in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 49.866,96, dovute a titolo di indennità risarcitoria per occupazione illegittima dei due predetti alloggi attualmente detenuti senza titolo e situati entrambi in via Tanaro n. 8 – 20128 AN
(MI), oltre al pagamento di tutti gli ulteriori indennizzi maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili attualmente occupati abusivamente, da quantificarsi volta per volta secondo i parametri previsti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad oneri e spese effettive della proprietà, oltre ad interessi maturati e maturandi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo e criterio di quantificazione che l'adita Autorità vorrà accertare all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via istruttoria… Part Con vittoria di Spese di Lite a favore di AN, da liquidarsi in Sentenza specificatamente a titolo di ONERI RIFLESSI ( 23,80% in C.F._4 luogo/sostituzione di Iva e CPA), oltre a spese generali, spese vive sostenute nel presente giudizio, spese vive documentate per € 202,52 relative procedimento di mediazione preventivamente esperito, oltre a successive occorrende.
. pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art 281decies c.p.c. datato 6.8.2024 l'
[...]
adiva questo Tribunale, al Controparte_4 fine di ottenere la condanna dei resistenti al rilascio degli immobili siti in AN, Via
Tanaro n. 8 in uso ai resistenti e per ottenere il pagamento dell'indennizzo riguardante l'alloggio sito al secondo piano, nonché il pagamento dell'indennizzo riguardante l'alloggio sito al primo piano.
Nello specifico, la ricorrente deduceva: che l'ATS AN (già ASL della Città di AN) stipulava regolare contratto, in data
03/10/2007 (doc. 3), concedendo in locazione, con decorrenza dal 01/01/2007, a CP_1
l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al secondo piano, in catasto
[...] censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione (doc. 4), poi disdettato da (con nota del 21/05/2014 (prot. Parte_1
0039348/2014) e con termine concesso per il rilascio entro il 31/12/2014 (doc. 5); che non solo l'immobile non veniva mai riconsegnato, ma, in occasione di due Part sopralluoghi di AN eseguiti in data 12/04/2017 (docc. 6 e 7) sugli immobili appartenenti al proprio patrimonio, si accertava che assieme alla propria CP_1 famiglia (doc. 8), oltre a continuare ad occupare l'appartamento situato al secondo piano, si era impossessato senza alcun titolo anche di un altro appartamento posto al primo piano del medesimo stabile di via Tanaro n. 8, di mq. 68,75 e composto da 4 vani, in catasto censito al foglio 148, Map. 392, Sub. 30-31-32 (prima sub. 35/36) così come raffigurato in corretta planimetria (doc. 9); che tale ultimo alloggio era stato in precedenza assegnato con regolare contratto di locazione ai coniugi. e (doc. 9), poi defunti e senza Persona_1 Parte_2 legami di parentela con la famiglia che, appunto, occupava senta titolo detto CP_1 immobile;
Part che, pertanto, con nota del 27/07/2018 (prot. n. 112299/2018) l' AN invitava la famiglia a rilasciare immediatamente l'alloggio occupato al primo piano (doc. 10) CP_1 pagina 3 di 10 e, con nota del 22/01/2021 (prot. n. 10953/21), diffidava gli occupanti al rilascio dell'altro immobile situato al secondo piano dello stabile di via Tanaro n. 8, AN e a corrispondere un indennizzo risarcitorio per alcune mensilità comprese fra il 2016 ed il
2020 (doc. 11); Part che, in data 11/02/2022, l' AN, in virtù del proprio potere sanzionatorio, emetteva nei confronti di una ingiunzione amministrativa di pagamento ai sensi del CP_1
Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910, prot. N. 0028519/22 del 11/02/2022, che veniva notificata in data 25/03/2022 e non veniva opposta (doc. 12), per la somma di € 5.562,18 per canoni di locazione non corrisposti, oltre ad interessi e spese di procedura, relativi al periodo intercorrente dal 01/04/2016 (I Trimestre 2016) al 31/12/2021 (IV Trimestre
2021), esclusi il II ed il III Trimestre 2016, i cui importi venivano corrisposti e contabilizzati, per l'immobile occupato di Via Tanaro n. 8, AN, sito al secondo piano;
che la predetta ingiunzione amministrativa veniva iscritta nei ruoli dell' CP_5
per il recupero coattivo del credito, ma le azioni a cura dell'Ente di Riscossione
[...] non portavano ad un recupero completo dell'importo ingiunto, con ciò maturando una esposizione debitoria della famiglia per € 7.683,18 (dal I Trimestre 2016 al IV CP_1
Trimestre 2023) relativo all'alloggio occupato, situato al secondo piano di via Tanaro n. 8 in AN (doc. 13); che, con lettera raccomandata A.R. (Prot. n. 0191474/23) del 30/10/2023 (doc. 14), l'
[...]
intimava nuovamente gli occupanti sine titulo a rilasciare anche l'altro all'alloggio Pt_1 di via Tanaro n. 8 in AN, sito al primo piano (in catasto rubricato al foglio 148, mapp.
392, sub. 30-31- 32), diffidando contestualmente al pagamento delle indennità per occupazione abusiva da aprile 2017 a dicembre 2023, stimate in € 35.980,00 e rivalutate secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' CP_4 delle Entrate, come da prospetto contabile (doc. 15); che, alla data del 31/12/2023, il debito complessivo della famiglia a titolo di CP_1 indennità da occupazione senza titolo per entrambi gli appartamenti (doc. 13 e doc. 15) ammontava a complessivi € 43.663,18 (€ 7.683,18 + € 35.980,00); Part che l' AN aveva instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo per mancata adesione delle parti invitate , CP_1 Controparte_2 CP_3
(doc. 16).
[...]
Pertanto, al fine di vedersi riconosciuta l'occupazione abusiva dei due immobili di proprietà pubblica (via Tanaro 8, AN – primo e secondo piano), con contestuale pagina 4 di 10 domanda di rilascio degli stessi e risarcimento per l'indennità da occupazione illegittima, Part AN agiva nei confronti della famiglia CP_1
, , nonostante la regolarità della CP_1 Controparte_2 CP_3 notifica, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Quindi, istruita la causa documentalmente, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza del 22.10.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della
S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
pagina 5 di 10 Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l' inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002,
n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Quindi, la domanda volta al rilascio dell'immobile di cui al secondo piano deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte dei resistenti, segnatamente mediante la produzione del contratto, in data 03/10/2007
(doc. 3), con cui è stato concesso in locazione, con decorrenza dal 01/01/2007, a CP_1
l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128 AN (MI) al secondo piano, in catasto
[...] censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione (doc. 4). Dal documento n. 8 risultano i componenti della famiglia di CP_1
(doc. 8), essendosi anche le notifiche nei confronti di tutti i resistenti perfezionate
[...] presso l'immobile in questione. Anche l'ingiunzione amministrativa per indennità di occupazione riferita al medesimo subalterno, rimasta priva di opposizione, è da considerarsi, poi, come ulteriore elemento indiziario dotato di significativa valenza probatoria.
Viceversa, con riferimento all'alloggio sito al primo piano dello stesso stabile, non risultano prodotti elementi idonei a dimostrare l'effettiva occupazione da parte dei resistenti. La parte ricorrente non ha fornito documentazione tecnica, né evidenze di fatto
(quali verbali, fotografie, intestazioni di utenze, dichiarazioni o altri accertamenti) che consentano di affermare, con il grado di certezza richiesto, che anche detto immobile sia attualmente nella materiale disponibilità dei convenuti.
E' stato prodotto al riguardo solo un verbale di sopralluogo (doc.7) risalente al 12.4.2017
e non sono state dedotte prove orali. Del resto, trovandosi detto bene nello stesso stabile pagina 6 di 10 del bene precedentemente locato, in relazione ad esso non assume valore probatorio il fatto che le notifiche siano state eseguite in Via Tanaro n. 8, AN.
Ne consegue che, in difetto di prova, la domanda deve essere rigettata limitatamente a tale porzione immobiliare. Part Quanto alla valutazione delle pretese economiche avanzate dalla parte ricorrente (
AN), limitatamente all'alloggio sito al secondo piano – che, sulla base dei riscontri probatori, è l'unico la cui occupazione abusiva risulti comprovata, vi è da precisare che la parte ricorrente ha avanzato domanda di condanna dei resistenti al pagamento della somma complessiva di € 38.101,00 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva dei due distinti immobili (uno al primo piano e uno al secondo piano) siti in via Tanaro n. 8 in
AN, dal gennaio 2015 al dicembre 2023, oltre ad ulteriori indennità maturande fino all'effettivo rilascio. Tuttavia, come già esposto nella valutazione dei riscontri probatori, solo l'occupazione dell'immobile sito al secondo piano risulta adeguatamente documentata. Per tale unità immobiliare, la ricorrente ha già ottenuto un'ingiunzione amministrativa ex R.D. 639/1910, emessa in data 11/02/2022 e notificata in data
25/03/2022, per l'importo di € 5.562,18, relativa ai canoni (assimilati ad indennità) non corrisposti per il periodo 01/04/2016 – 31/12/2021 (con esclusione del II e III trimestre
2016, regolarmente pagati). Detta ingiunzione non risulta opposta ed è divenuta definitiva, con iscrizione a ruolo presso l' . Il relativo credito non è stato Controparte_5 nuovamente azionato in questa sede giudiziale, potendo essere fatto valere nella fase esecutiva.
L'art, 1591 c.c., prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Orbene, sul punto occorre precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la quota di danno corrispondente al canone è presunta iuris et de iure, a differenza di quanto accade per la prova del maggior danno, il cui onere probatorio incombe sul locatore, il quale è tenuto a provarlo secondo le modalità ordinarie, dovendo ritenersi necessaria la prova di un danno ontologicamente certo. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'art. 1591 c.c., comma 1, prevede un solo obbligo risarcitorio, identico e non mutevole quanto a presupposti e fondamento giuridico
(risarcimento danni da responsabilità contrattuale). Diverso è solo il regime probatorio: per una parte minima (pari al canone) il danno (...) è presunto iuris et de iure;
per la pagina 7 di 10 parte eventualmente eccedente (maggior danno) va concretamente provato e non può ritenersi in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, n.18946).
Pertanto, gli occupanti devono un'indennità di occupazione, parametrata al canone precedente, dato che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., essi non hanno rilasciato l'immobile.
Ora, “...il ritardo nella restituzione della cosa importa infatti un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore e, di contro, un'impossibilità di disporne da parte del locatore. Impone pertanto necessariamente che per il periodo di ulteriore godimento e di ulteriore indisponibilità, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. Nel caso in cui il versamento di tale corrispettivo sia insufficiente, in quanto il ritardo della disponibilità in capo al locatore può arrecare pregiudizio allo stesso (si pensi al caso in cui il locatore si sia impegnato a locare l'immobile ad altra persona), allora il conduttore sarà tenuto anche al risarcimento dei danni” (per tutte
Cass. n. 20146/2018).
Per quanto riguarda l'indennità di occupazione senza titolo richiesta,
Al riguardo, da ultimo, il credito è stato quantificato in € 7.683,18, quale ammontare dei canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie aperti dal I Trimestre 2016 al I Trimestre
2024 secondo i parametri del contratto di locazione ed aggiornamenti ISTAT, che si è risolto il 31/12/2024 alla sua naturale scadenza per avvenuta disdetta, meno € 5.562,18, quale ammontare dei Canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie già incorporate nell'ingiunzione amministrativa Regio decreto n. 639/1910 notificata in data 25/03/2022
e non opposta, relativi al periodo compreso dal I Trimestre 2016 al IV Trimestre 2021, attualmente non corrisposte ma che si portano in decurtazione in ossequio al principio del ne bis in idem, risultando richiesti in questa sede € 2.395,71 per canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie dal 01/01/2022 (I Trimestre 2022) sino al 31/03/2024 (I
Trimestre 2024) aperti nella contabilità di e comunque sia al netto dei Parte_1 canoni già incorporati nell'ingiunzione amministrativa. (ALL. DOC. 18) (nota di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 22.10.2025).
Trattandosi di indennità per occupazione senza titolo, la pretesa risarcitoria trova fondamento giuridico nel citato art. 1591 c.c., oltre che nei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 33645/2022), secondo cui è risarcibile anche il danno da perdita della possibilità di godimento del bene. Detta somma deve ritenersi dovuta, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo, nonché agli pagina 8 di 10 ulteriori importi maturati e maturandi (per il periodo successivo al 31/3/2024) sino all'effettivo rilascio dell'immobile,
Quanto alla condanna al rilascio, essa è giustificata dal fatto che il titolo legittimante la permanenza dei resistenti nell'immobile di cui al secondo piano è venuto meno.
Le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nei limiti in cui la domanda è stata accolta, e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Accerta e dichiara che il IG. nato a [...] il [...], codice CP_1 fiscale la IG.ra , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
02/05/1958, codice fiscale , il IG. , nato a [...] C.F._2 CP_3
(ALBANIA) il 23/11/1994, codice fiscale ed eventuali aventi C.F._3 causa, occupano senza titolo dal 01/01/2015 l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 - 20128
AN (MI) al Secondo piano, in catasto censito al Foglio 148, Map. N. 392, Sub. 55 (ex
Sub. 53), Cat. A/5, mq. 38, ad uso abitazione, per l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- Condanna i predetti a rilasciare l'immobile sopra indicato, libero da persone e sgombro da cose, a favore di;
Parte_1
fissa per l'esecuzione la data del 29.11.2025;
- Condanna altresì i resistenti, in solido, al pagamento della somma di € 2.395,71 per canoni insoluti a titolo di indennità risarcitorie dal 01/01/2022 (I Trimestre 2022) sino al
31/03/2024 (I Trimestre 2024) al netto dei canoni di cui all'ingiunzione amministrativa, oltre alle ulteriori indennità e spese maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, a favore della parte ricorrente, che liquida in € 545 per spese esenti ed € 2552 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oneri riflessi ( 23,80% in luogo di Iva e C.F._4
CPA), oltre € 202,52 per spese relative al procedimento di mediazione.
AN, 29 ottobre 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
NA CA
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