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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN ANGELO, Giudice monocratico in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1853/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 004461 000 IMP. SOST. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2644/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.04.2025 Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente o il contribuente) impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione n. TP220221T004461 notificato il
21.01.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 700,33 (di cui Euro 499,00 per imposta sostitutiva sulle operazioni di credito ed Euro 149,00= a titolo di sanzioni, oltre interessi) a motivo di pretesa “Decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986” (di seguito: l'Avviso).
Il Ricorrente ha osservato in premessa che:
- l'Avviso riguardava l'atto di compravendita del 20.01.2022, ai rogiti del Notaio Nominativo_1, Rep. 63230, Racc. 13108, con cui egli aveva acquistato la piena proprietà del fabbricato sito in Milano, alla Indirizzo_1, censito al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Dati_catastali_1
, e della relativa pertinenza.
- Tale atto veniva stipulato, con apposita dichiarazione del notaio rogante, beneficiando della agevolazione prevista dall'art. 64, co. 6 del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, la quale prevedeva l'esenzione dal pagamento dell'imposta sostitutiva per le operazioni di credito ex art. 15 ss. D.P.R. n. 601/1973 per gli immobili acquistati da soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e i quali siano in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore ad
Euro 40.000,00 annui.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
Nullità dell'atto per vizio di motivazione, in violazione dell'art. 7 l.n. 212 del 2000.
Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000. Nullità dell'atto per omessa indicazione dei criteri di computo degli interessi.
Nel merito: insussistenza del presupposto impositivo, essendo l'atto stato stipulato in presenza di tutti i requisiti di legge.
* Il 23.05.2025 si è costituita in giudizio AdE – DP1MI contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, eccezione, deduzione e domanda e chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo d'impugnazione sub 1. è palesemente infondato, poiché l'Avviso esplicita in modo esauriente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche assunti a base del disconoscimento della violazione, segnatamente affermando che il contribuente, al momento della stipula dell'atto di compravendita “non era in possesso della relativa attestazione ISEE in corso di validità, né di aver provveduto a richiederla mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto, il tutto necessario per l'ottenimento dell'agevolazione”.
L'insussistenza di vizio di motivazione è poi definitivamente confermata dalla proposizione del ricorso, con il quale il Ricorrente ha dimostrato di avere ben compreso i motivi del disconoscimento dell'agevolazione, adeguatamente esercitando al riguardo il proprio di diritto di difesa e contraddittorio.
Il motivo d'impugnazione sub 2. è infondato in fatto.
Invero, l'avviso di liquidazione indica espressamente che alla tabella di cui a pag. 11 “sono indicate nel dettaglio le somme da versare in caso di proposizione del ricorso, pari al totale degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 56 d.P.R. n. 131/1986). In particolare, si applicano alle imposte accertate, al netto di quelle versate, gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2 del
D. M. 21/05/2009. Per ogni giorno successivo alla data del 08/01/2025 maturano gli interessi ulteriori al tasso annuale semplice del 3,5%”. Il criterio di calcolo degli interessi, dunque, sulla base dell'estratto riportato,
è stato precisamen5e esplicitato dall'Ufficio, sicché il motivo d'impugnazione in questione è infondato.
Il motivo d'impugnazione sub 3. è infondato.
Invero, le agevolazioni previste dall'articolo 64, comma 6, cit. trovano applicazione a favore di soggetti che:
1. "non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato"; 2. "hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , non superiore a 40.000 euro annui".
Per quanto qui di interesse, con specifico riferimento al secondo requisito la Circolare 12/E del 14 ottobre
2021 precisa che “(...) Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto. In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. A tal fine, è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.”
Ed ancora: “atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per il contribuente ottenere un ISEE che abbia validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell'atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere richiesto in un momento necessariamente antecedente allo stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o almeno contestuale all'atto”.
Nel caso di spece, nel rogito si legge che il contribuente ha dichiarato di “essere in possesso dell'attestazione
ISEE in corso di validità n. 2021-08427537R-00 di protocollo INPS (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
12E del 14 ottobre 2021) e che il valore attuale del suo Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013 n. 159, non è superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui”.
Tuttavia l'attestazione ISEE della quale il contribuente ha dichiarato di essere in possesso – come accertato dall'Ufficio e non contestato dal Ricorrente - riporta un numero di protocollo INPS riferito all'anno 2021 sicché, considerato che la stipula del rogito è avvenuta in data 20/01/2022, tale attestazione non può essere considerata in corso di validità poiché l'attestazione ISEE ordinaria ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data della presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento. Ne consegue che l'attestazione ISEE indicata nel rogito non è idonea ad attestare, al momento della stipula del rogito stesso, la titolarità di un reddito inferiore ai 40.000 euro annui. Si deve aggiungere che, con riferimento all'anno 2022, il Ricorrente nemmeno ha prodotto una DSU equipollente, cioè anteriore o contestuale al rogito stesso, e nemmeno successiva, né un certificato ISEE relativo all'anno 2022.
In conclusione, non essendo validamente documentato il secondo requisito relativo all'agevolazine in questione e sopra indicato, correttamente l'Ufficio ha proceduto al disconoscimento dell'agevolazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che il rogito è stato stipulato pochi giorni dopo la scadenza della validità della attestazione ISEE di cui si discute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN ANGELO, Giudice monocratico in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1853/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 004461 000 IMP. SOST. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2644/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.04.2025 Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente o il contribuente) impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione n. TP220221T004461 notificato il
21.01.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 700,33 (di cui Euro 499,00 per imposta sostitutiva sulle operazioni di credito ed Euro 149,00= a titolo di sanzioni, oltre interessi) a motivo di pretesa “Decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986” (di seguito: l'Avviso).
Il Ricorrente ha osservato in premessa che:
- l'Avviso riguardava l'atto di compravendita del 20.01.2022, ai rogiti del Notaio Nominativo_1, Rep. 63230, Racc. 13108, con cui egli aveva acquistato la piena proprietà del fabbricato sito in Milano, alla Indirizzo_1, censito al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Dati_catastali_1
, e della relativa pertinenza.
- Tale atto veniva stipulato, con apposita dichiarazione del notaio rogante, beneficiando della agevolazione prevista dall'art. 64, co. 6 del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, la quale prevedeva l'esenzione dal pagamento dell'imposta sostitutiva per le operazioni di credito ex art. 15 ss. D.P.R. n. 601/1973 per gli immobili acquistati da soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e i quali siano in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore ad
Euro 40.000,00 annui.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
Nullità dell'atto per vizio di motivazione, in violazione dell'art. 7 l.n. 212 del 2000.
Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000. Nullità dell'atto per omessa indicazione dei criteri di computo degli interessi.
Nel merito: insussistenza del presupposto impositivo, essendo l'atto stato stipulato in presenza di tutti i requisiti di legge.
* Il 23.05.2025 si è costituita in giudizio AdE – DP1MI contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, eccezione, deduzione e domanda e chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo d'impugnazione sub 1. è palesemente infondato, poiché l'Avviso esplicita in modo esauriente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche assunti a base del disconoscimento della violazione, segnatamente affermando che il contribuente, al momento della stipula dell'atto di compravendita “non era in possesso della relativa attestazione ISEE in corso di validità, né di aver provveduto a richiederla mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto, il tutto necessario per l'ottenimento dell'agevolazione”.
L'insussistenza di vizio di motivazione è poi definitivamente confermata dalla proposizione del ricorso, con il quale il Ricorrente ha dimostrato di avere ben compreso i motivi del disconoscimento dell'agevolazione, adeguatamente esercitando al riguardo il proprio di diritto di difesa e contraddittorio.
Il motivo d'impugnazione sub 2. è infondato in fatto.
Invero, l'avviso di liquidazione indica espressamente che alla tabella di cui a pag. 11 “sono indicate nel dettaglio le somme da versare in caso di proposizione del ricorso, pari al totale degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 56 d.P.R. n. 131/1986). In particolare, si applicano alle imposte accertate, al netto di quelle versate, gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2 del
D. M. 21/05/2009. Per ogni giorno successivo alla data del 08/01/2025 maturano gli interessi ulteriori al tasso annuale semplice del 3,5%”. Il criterio di calcolo degli interessi, dunque, sulla base dell'estratto riportato,
è stato precisamen5e esplicitato dall'Ufficio, sicché il motivo d'impugnazione in questione è infondato.
Il motivo d'impugnazione sub 3. è infondato.
Invero, le agevolazioni previste dall'articolo 64, comma 6, cit. trovano applicazione a favore di soggetti che:
1. "non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato"; 2. "hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , non superiore a 40.000 euro annui".
Per quanto qui di interesse, con specifico riferimento al secondo requisito la Circolare 12/E del 14 ottobre
2021 precisa che “(...) Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto. In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. A tal fine, è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.”
Ed ancora: “atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per il contribuente ottenere un ISEE che abbia validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell'atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere richiesto in un momento necessariamente antecedente allo stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o almeno contestuale all'atto”.
Nel caso di spece, nel rogito si legge che il contribuente ha dichiarato di “essere in possesso dell'attestazione
ISEE in corso di validità n. 2021-08427537R-00 di protocollo INPS (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
12E del 14 ottobre 2021) e che il valore attuale del suo Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013 n. 159, non è superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui”.
Tuttavia l'attestazione ISEE della quale il contribuente ha dichiarato di essere in possesso – come accertato dall'Ufficio e non contestato dal Ricorrente - riporta un numero di protocollo INPS riferito all'anno 2021 sicché, considerato che la stipula del rogito è avvenuta in data 20/01/2022, tale attestazione non può essere considerata in corso di validità poiché l'attestazione ISEE ordinaria ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data della presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento. Ne consegue che l'attestazione ISEE indicata nel rogito non è idonea ad attestare, al momento della stipula del rogito stesso, la titolarità di un reddito inferiore ai 40.000 euro annui. Si deve aggiungere che, con riferimento all'anno 2022, il Ricorrente nemmeno ha prodotto una DSU equipollente, cioè anteriore o contestuale al rogito stesso, e nemmeno successiva, né un certificato ISEE relativo all'anno 2022.
In conclusione, non essendo validamente documentato il secondo requisito relativo all'agevolazine in questione e sopra indicato, correttamente l'Ufficio ha proceduto al disconoscimento dell'agevolazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che il rogito è stato stipulato pochi giorni dopo la scadenza della validità della attestazione ISEE di cui si discute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.