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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 16/01/2025 N. 11032/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VILLARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI RICORRENTE contro
(P.IVA , in con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BRAMBILLA GIULIA e dell'avv. RAMPOLLA AMEDEO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.9.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1)Accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire un trattamento Parte_1 retributivo complessivo non inferiore a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento, ai sensi dell'art. 7 e/o dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015 (e in precedenza degli artt. 4 e/o 38 del D.Lgs. n. 276/2003). Conseguentemente, in via principale: CP_
2) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità parziale dell'art. 248 del Contratto IC (nella formulazione in vigore prima della stipula dell'accordo aziendale del 28.6.2024) e dell'art. 112 del CCNL Fondazioni NF, nella parte in cui prevedono un trattamento economico complessivo inferiore a quello spettante ai lavoratori di pari inquadramento con orario a tempo pieno, anche in violazione alla norma imperativa di cui all'art. 2120 c.c.;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 51 del CP_ Contratto IC e all'art. 43 del CCNL Fondazioni NF, ai sensi dell'art. 2120 c.c. per l'intero periodo con decorrenza dal 27.5.2004, compreso quello maturato fino al 31.12.2023, calcolato in ragione della retribuzione lorda annualmente effettivamente percepita;
4) ordinare con sentenza di condanna alla di in persona del suo legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore di provvedere all'accantonamento del trattamento di fine rapporto come accertato sopra;
5) In subordine alle domande sub 2), 3) e 4), condannare la di in Controparte_1 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate a far tempo dal luglio 2007 e fino al 31.12.2023 nella misura che sarà quantificata mediante la richiesta CTU tecnico- contabile, ovvero nella misura lorda di € 18.591,54, o ancora nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo. 6) Con rifusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
si è regolarmente costituita in Controparte_1 giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti maturati prima del 18 luglio 2017. Fallito il tentativo di conciliazione, alla udienza del 16.1.25, la causa è stata discussa e decisa con pubblicazione del dispositivo e riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. La ricorrente è dipendente della con mansioni di sarta all'interno Controparte_1 del reparto sartoria assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e decorrenza dal 27.5.2004 (in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 2266/2010 passata in giudicato). Nella presente sede la lavoratrice chiede l'accertamento del proprio diritto quale dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale (ovvero intermittente secondo la prospettazione datoriale) a ricevere un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti con pari inquadramento e anzianità di servizio, ma con rapporto di lavoro a tempo pieno. In particolare, la ricorrente deduce che il trattamento economico a lei riconosciuto fin dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a seguito di sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'illegittimità del termine originariamente apposto al contratto) sia ingiustificatamente inferiore a quello dei colleghi di pari livello con contratto a tempo pieno;
ciò in ragione del mancato accantonamento in suo favore del trattamento di fine rapporto. Emerge documentalmente come la datrice abbia applicato alla ricorrente la CP_1 disciplina prevista dalla contrattazione collettiva per il personale serale con rapporto di lavoro intermittente, attualmente disciplinato dagli artt. 232 e seguenti del Contratto IC (da ultimo CP_1 modificato dall'accordo sindacale aziendale del 28.6.2024) e in precedenza dall'art. 112 del CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche. In forza di questa disciplina l'orario di lavoro della dipendente è articolato in “prestazioni” a chiamata da parte della con un minimo di prestazioni garantite mensili (inizialmente 22, CP_1 poi 24), la cui durata convenzionale è di 4 ore ciascuna come espressamente previsto dall'art. 235 del Contratto IC , che così recita: “Le prestazioni inerenti alle prove ordinarie, le prove antegenerali, generali e CP_1 spettacoli vengono stabilite in 4 ore.” Nella formulazione della norma in vigore fino a giugno 2024, era specificato che “La prestazione avrà inizio, di norma, un'ora prima dell'inizio dell'orario fissato dall'ordine del giorno sia per le prove sia per le recite di Opere e Balletti”. Identico trattamento normativo e retributivo era previsto prima della stipula del Contratto IC . CP_1
Per ogni prestazione, la ricorrente riceve dunque un corrispettivo fisso. Parte ricorrente allega come, ai sensi dell'art. 248 del Contratto IC – nella CP_1 formulazione antecedente all'accordo sindacale del 28.6.2024 e dunque fino a tutto l'anno 2023 – il corrispettivo riconosciuto fosse comprensivo di tutti gli istituti contrattuali, incluso il trattamento di fine rapporto, e fosse calcolato sulla base del 60% della retribuzione giornaliera della corrispettiva
2 categoria di appartenenza, maggiorata della percentuale del 34% “in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, del premio di produzione, delle ferie, nonché di ogni altra eventuale indennità di legge e contrattuale.” Sempre secondo la prospettazione offerta in ricorso, da tanto sarebbe evidente come la resistente, dall'instaurazione del rapporto di lavoro fino al 2023, abbia sempre retribuito la CP_1 prestazione della ricorrente con un importo forfetario comprensivo di tutti gli istituti contrattuali, importo variato negli anni, in base all'inquadramento e agli scatti di anzianità via via conseguiti. Tale trattamento economico sarebbe, sempre secondo quanto dedotto in ricorso, peggiore rispetto a quello dei dipendenti di pari livello e anzianità con ordinario orario a tempo pieno, in violazione del divieto di discriminazione;
ciò in particolare a fronte della mancata previsione dell'accantonamento del TFR. La ricorrente deduce quindi la violazione, da parte della resistente e in proprio CP_1 danno, del principio di non discriminazione da ultimo sancito dal D.Lgs. n. 81/2015, precisamente all'art. 7 per i lavoratori a tempo parziale e all'art. 17 per i lavoratori con contratto intermittente e rivendica quindi il diritto all'accantonamento in proprio favore del trattamento di fine rapporto, in ragione delle retribuzioni annualmente percepite dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. ha per converso evidenziato come: la ricorrente avesse sempre percepito la CP_1 retribuzione prevista dalle norme collettive applicabili, norme del tutto legittime;
la disciplina dei rapporti di lavoro con personale serale a prestazioni discontinua -rilevante nel caso di specie- avesse trovato ingresso nel Contratto parte speciale denominato “personale con rapporto di lavoro CP_1 intermittente”; parte del credito fosse comunque prescritta. La questione è stata vagliata da ormai numerose sentenze di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Milano con orientamento cui, in questa sede, si intende dare pienamente seguito. Come già anticipato il rapporto di lavoro tra le parti risulta qualificato con sentenza passata in giudicato (n. 2266/2010) che lo ha convertito da rapporto a termine a rapporto di lavoro a tempo indeterminato (“tra le ricorrenti e la sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato a decorrere dal”). Tale pronuncia a differenza di quanto argomentato in memoria di costituzione da parte convenuta, non statuisce sul fatto che si tratti di collaborazione discontinua. La ricorrente, ai fini dell'inquadramento del rapporto nella disciplina ordinaria, ha peraltro stigmatizzato il tenore della comunicazione obbligatoria di trasformazione del rapporto inviata dalla resistente al Centro per l'impiego a seguito della pronuncia citata in data 9.6.2010 (doc. 2 di CP_1 parte ricorrente) ed in cui il datore di lavoro specificava trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale per 24 ore settimanali medie, con applicazione del CCNL Enti lirico-sinfonici. La qualificazione del rapporto (come ordinario o intermittente) non appare comunque dirimente rispetto alla questione oggetto di controversia e ciò poiché anche a voler aderire alla qualificazione giuridica proposta dall'appellata che muove dalla natura intermittente del rapporto, il trattamento economico riconosciuto dalla alla lavoratrice serale risulta essere comunque inferiore al dovuto. CP_1
La giurisprudenza di merito già menzionata, in fattispecie pressochè analoga a quella oggetto di controversia, tanto ha chiarito: Tuttavia, tale circostanza non appare poter giustificare un trattamento deteriore per il lavoro che risulti come "effettivamente svolto". Dispone, infatti, l'articolo 38 del dlgs. n. 276/03 che
3 "fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36". Ugualmente, poi, ha previsto l'articolo 17 del dlgs. n. 81 del 2015 che "1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale". Entrambe le norme stabiliscono il principio di non discriminazione tra lavoratore intermittente e quello subordinato, chiarendo che il primo non deve ricevere, “per i periodi lavorati”, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte. Dunque, per il lavoro che risulti effettivamente svolto, il dipendente a chiamata deve ricevere un trattamento paritetico a quello del prestatore subordinato, benché, ovviamente, riproporzionato rispetto ai periodi concretamente lavorati, come logico e come, ancora una volta, del resto, chiarito dallo stesso tenore testuale delle statuizioni in questione. Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del dlgs. n. 276/03, gli stessi principi si possono, d'altronde, ricavare direttamente dall'articolo 36 Cost., considerato come si possa ritenere che al lavoratore discontinuo spetti quantomeno il trattamento proporzionato e sufficiente previsto da tale norma - in egual modo che al lavoratore subordinato ordinario - come derivante, per la giurisprudenza consolidata, dalla contrattazione collettiva e dalle altre previsioni di legge, come, ad esempio, l'articolo 2120 c.c.. Dunque, secondo tali canoni di giudizio, si deve affermare il diritto della parte ricorrente a una paretiticità di trattamento economico rispetto al prestatore ex articolo 2094 cc, riproporzionato in ragione dei periodi effettivamente lavorati, anche con riguardo al TFR. Poiché, poi, anche la convenuta ha chiarito, in udienza, che, ove venisse accolta la domanda principale attorea con diritto all'accantonamento del TFR sulle somme già versate a titolo retributivo a Parte_2 si realizzerebbe per il lavoratore intermittente un trattamento totalmente analogo rispetto al lavoratore ordinario (cfr. il verbale di causa), si deve concludere che l'accoglimento della istanza principale di parte ricorrente porti alla realizzazione di tale condizione di pariteticità di trattamento economico, in applicazione delle norme appena menzionate e nel rispetto dell'articolo 2120 c.c. D'altra parte, si debbono, invece, al contempo, per gli esposti i principi, dichiarare allora nulle le previsioni della contrattazione collettiva che non li recepiscano, risultando in violazione di norme imperative. Pertanto, nel dispositivo, si deve dichiarare il diritto di a percepire un Parte_2 trattamento retributivo complessivo non inferiore a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento, con applicazione dell'art. 17 del dlgs. n. 81/2015 e, in precedenza, dell'art. 38 del dlgs. n. 276/2003.
4 CP_ Inoltre, occorre accertare la nullità parziale dell'art. 248 del Contratto IC (cfr. doc. 26 e 27 ric.) e dell'art. 112 del CCNL Fondazioni NF (cfr. doc. 25 ric.), che sono a fondamento dei parametri retributivi attribuiti dalla convenuta e contestati in causa, nella parte in cui prevedono un trattamento economico complessivo inferiore a quello spettante ai lavoratori di pari inquadramento con orario a tempo pieno, anche in violazione alla norma imperativa di cui all'art. 2120 c.c.. Infine si deve dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 51 del CP_ Contratto IC (cfr. doc. 26 e 27 ric.) e all'art. 43 del CCNL Fondazioni NF (norma non contestata in causa nei suoi contenuti), ai sensi dell'art. 2120 c.c. per l'intero periodo con decorrenza dal giorno 9.1.2001, calcolato in ragione della retribuzione lorda annualmente effettivamente percepita (in proporzione ai periodi effettivamente lavorati), nei limiti di paretiticità con un lavoratore ordinario, con diritto all'accantonamento del trattamento di fine rapporto. (Tribunale di Milano Sentenza n. 764/2022 pubbl. il 28/03/2022 dott. DI LEO). Le questione oggetto di controversia sono state scrutinate e decise dalla Corte d'Appello di Milano, in fattispecie sovrapponibili alla presente , con le sentenze . n. 714/2022 e n.14/2023 che qui si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c. Si legge nella motivazione di tali decisioni: E' pacifico che tra le parti sussista un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come accertato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2266/2010, seppur a prestazioni discontinue. Parimenti pacifico che la prestazione lavorativa giornaliera dell'appellante, quando effettuata, abbia una durata convenzionale di quattro ore. Infine, non è controverso che, diversamente da quanto avviene per i lavori a tempo indeterminato, per B. non sia effettuato accantonamento del TFR ex art. 2120 c.c., procedendosi invece alla liquidazione del TFR in costanza di rapporto, calcolando il rateo sulla base del 60% della retribuzione giornaliera della corrispettiva categoria di appartenenza, maggiorata del 34% (con l'impiego criteri quindi deteriori rispetto a quello utilizzati per un lavoratore a tempo indeterminato comparabile). Tali essendo i dati di fatto pacifici, anche a voler aderire alla qualificazione giuridica proposta dall'appellata e fatta propria dal primo giudice (qualificazione secondo cui il rapporto di lavoro esistente tra le parti sarebbe di natura intermittente), l'appello risulta fondato e meritevole di accoglimento. Anche considerando il rapporto di lavoro esistente come intermittente, anziché a tempo parziale verticale, la Pa norma dell'articolo 38 del d.lgs. n. 276/03- vigente all'epoca dell'assunzione di prevedeva infatti che "fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36". Il principio espresso dall'art. 38 d.lgs. n. 276/03 è stato peraltro mantenuto nella “nuova” disciplina del lavoro a chiamata, posto che anche l'articolo 17 del d.lgs. n. 81 del 2015 prevede che " Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
5 riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché' delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale". Dal contenuto precettivo di entrambe le norme discende che il lavoratore intermittente non debba ricevere “per i periodi lavorati” un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno e indeterminato di pari livello, a parità di mansioni svolte. In merito alla nozione di “periodi lavorati”, deve peraltro precisarsi che, ad avviso del Collegio, essi vanno individuati -diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice- avendo riguardo alla durata convenzionale della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita per il lavoratore intermittente, e a nulla rilevando che- per circostanze non imputabili al lavoratore -l'attività lavorativa venga di fatto ad esaurirsi in un periodo inferiore a quello convenzionalmente previsto. Come già osservato da questa Corte, in caso analogo, “la condizione di maggior favore in ordine alla durata convenzionale della prestazione oraria allegata dalla difesa della come criterio alternativo di comparazione CP_1
(…) non potrebbe valere ai fini del riconoscimento di un diverso – deteriore – trattamento retributivo, e ciò a prescindere dalla ovvia notazione che, ai fini della commisurazione della retribuzione, non può che farsi riferimento alla durata convenzionalmente fissata dalle parti” (cfr. Corte di Appello di Milano, 26 aprile 2021, n. 156, est. Vitali). Né colgono nel segno le altre notazioni svolte dal primo giudice per sostenere la non comparabilità del lavoratore intermittente e del lavoratore subordinato a tempo pieno (come ad esempio l'esistenza, solo per il primo, della possibilità di rifiutare la chiamata), posto che le peculiarità tipiche del lavoro intermittente sono già state considerate dal legislatore nel dettare la norma dell'art. 38 d.lgs. 276/2003 e non possono pertanto essere valorizzate per escludere l'operatività del principio di non discriminazione sopra enunciato. Pa Al fine di garantire a un trattamento retributivo conforme, pur se in proporzione, a quello del lavoratore subordinato di pari mansioni e a tempo pieno è necessario dichiararsi, sia pur incidenter tantum , la nullità parziale CP_ dell'art. 248 del Contratto IC e dell'art. 112 del CCNL Fondazioni NF, nella parte in cui prevedono un trattamento economico complessivo inferiore a quello spettante ai lavoratori di pari inquadramento con orario a tempo pieno, e ciò anche in violazione alla norma imperativa di cui all'art. 2120 c.c. sul calcolo e sulle modalità di erogazione del TFR. Pertanto, assorbito ogni altro motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande svolte in via principale dalla lavoratrice, ai sensi dell'art. 2120 c.c. si deve dichiarare il diritto della appellante a percepire il trattamento di fine rapporto per l'intero periodo di lavoro con decorrenza dal giorno 19.2.2004, trattamento calcolato in ragione della retribuzione lorda annualmente effettivamente percepita, con condanna della CP_1 all'accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'accoglimento di dette domande non è precluso dall'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
, posto che, per giurisprudenza costante, in tema di trattamento di fine rapporto la prescrizione decorre CP_1 solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, allo stato non avvenuta (cfr. ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2018 n.2827). “ Dovendosi peraltro ribadire come,“ Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del dlgs. n. 276/03 gli stessi principi si possano ricavare direttamente dall'articolo 36 Cost., essendo innegabile che al lavoratore discontinuo spetti quantomeno il trattamento proporzionato e sufficiente previsto da tale norma - in egual modo che al lavoratore subordinato ordinario - come derivante, per la giurisprudenza consolidata, dalla contrattazione collettiva e dalle altre previsioni di legge- in primis dall'articolo 2120 c.c. (così la già menzionata motivazione della sent. Trib. Di Milano n. 764/2022 Est. Di Leo). Tali argomentazioni appaiono dirimenti e giustificano l'accoglimento del ricorso il quale appare nel merito totalmente fondato.
6 Parte ricorrente, alle pagine da 7 a 12 del ricorso, ha operato un minuzioso confronto tra i propri cedolini del 2019, in considerazione delle ore di lavoro effettivamente prestate e alla durata convenzionalmente fissata dalle parti, e quelli di un lavoratore avente pari inquadramento e anzianità, concludendo che “nel medesimo periodo di riferimento la retribuzione della medesima ricorrente, parametrata allo stesso orario di lavoro a tempo pieno, sarebbe stata inferiore a quella del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento di euro 2.313,60 (cfr. i conteggi nel corpo dell'atto). Gli assunti cui parte ricorrente muove, così come le conclusioni cui è pervenuta appaiono del tutto convincenti. I rilievi svolti dalla in punto prescrizione e individuazione della base di calcolo del CP_1
TFR appaiono per converso destituiti di fondamento. A tale proposito, è possibile richiamare le motivazioni svolte nella citata pronuncia n. 156/2021 della Corte d'Appello di Milano, del tutto pertinenti (ed indipendenti dalla qualificazione del rapporto). In tale sentenza è stato affermato: “la domanda svolta in via principale dalla lavoratrice con cui chiede la condanna della fondazione all'accantonamento del T.F.R. maturato in ragione della retribuzione lorda annualmente percepita a decorrere dall'8 ottobre 1998 è dunque fondata, una volta accertato che alla signora XXX non è applicabile CP_ l'art. 248 contratto unico e che tale applicazione comporta un trattamento retributivo discriminatorio né ostano a tale conclusione le tesi della fondazione in punto di quantificazione dell'accantonamento: infondata, infatti, è l'argomentazione secondo cui una quota parte della retribuzione è stata corrisposta a titolo di sostituzione pro-rata del T.F.R., dal momento che, come ampiamente già affermato in precedenza, sussiste ed è stata, comunque, dimostrata una disparità di trattamento economico con il lavoratore comparabile di pari inquadramento a tempo pieno, come pure l'eccepita prescrizione che, per giurisprudenza costante, in tema di trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2018 n.2827)”. Quanto poi alle contestazioni concernenti l'inclusione di una serie di ulteriori voci nella base di calcolo del TFR, che a dire di parte resistente non dovrebbero invece essere valorizzate, si rileva come non sia offerta alcuna specifica indicazione in ordine alle relative e corrette modalità di calcolo, né in ordine alla incidenza delle voci in questione sullo scostamento rilevato in ricorso (e dunque sul fatto che sia stata proprio questa inclusione a far emergere una altrimenti non sussistente disparità di trattamento). In ragione di quanto sin qui motivato il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta il diritto della signora a percepire un trattamento retributivo Parte_1 complessivo non inferiore a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento, ai sensi dell'art. 7 e/o dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015;
2) conseguentemente dichiara in via incidentale la nullità parziale dell'art. 248 del Contratto IC
(nella formulazione in vigore prima della stipula dell'accordo aziendale del 28.6.2024) e CP_1 dell'art. 112 del CCNL Fondazioni , nella parte in cui prevedono un Parte_4 trattamento economico complessivo llo spettante ai lavoratori di pari inquadramento con orario a tempo pieno, anche in violazione alla norma imperativa di cui all'art. 2120 c.c.;
7 3) accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 51 del Contratto IC e all'art. 43 del CCNL Fondazioni NF, ai sensi dell'art. CP_1 2120 c.c. per l'int eriodo con decorrenza dal 27.5.2004, compreso quello maturato fino al 31.12.2023, calcolato in ragione della retribuzione lorda annualmente effettivamente percepita;
4) condanna di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore di provvedere all'accantonamento del trattamento di fine rapporto come accertato sopra;
5) condanna di alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_1 parte ricorrente,spese liquidate in euro 3.000 per compensi oltre, CU, spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
6) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 16/01/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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