Sentenza 4 dicembre 2013
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2015
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2017
Parere definitivo 20 febbraio 2017
Inammissibile
Sentenza 17 aprile 2018
Rigetto
Sentenza 5 giugno 2018
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2019
Inammissibile
Sentenza 4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 10
- 1. Silenzio della PA e regime giuridico del provvedimento sopravvenuto alla nomina del commissario ad acta.Andreina Scognamiglio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Andreina Scognamiglio Sommario: 1. Il caso di specie e i quesiti sollevati dalla ordinanza di rimessione. – 2. Il metodo seguito e le conclusioni raggiunte dalla IV Sezione. -3. Esame critico della tesi favorevole a rinvenire nelle disposizioni del codice la soluzione del problema del rapporto tra commissario ad acta ed amministrazione commissariata. – 4. La soluzione accolta dalla giurisprudenza con riferimento al caso del commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza ed applicabilità di questa giurisprudenza al caso del commissario nominato ex art. 117 c.p.a.. -5. Accordo sul metodo seguito dalla IV Sezione e perplessità sulle conclusioni raggiunte. – 6. …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. L'Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Grande ospedale metropolitano Niguarda ha indetto la procedura finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i locali aziendali. 2. Al primo posto si è collocata la società Argenta s.p.a. (di qui in poi Argenta), con il punteggio di 80,87 punti, seguita da Progresso Vending s.r.l (di qui in poi Progresso Vending), con il punteggio di 80,35. 3. L'Amministrazione ha pertanto aggiudicato la commessa alla società prima classificata in data 16 aprile 2024, stipulando il contratto d'appalto posto concretamente in esecuzione in data 31 …
Leggi di più… - 3. Autotutela sugli atti del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzioRoberto Fusco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Autotutela sugli atti del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio (nota a Cons Stato, Sez. IV, 18 03 2021, n. 2335) di Roberto Fusco Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La natura giuridica del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza e la contestabilità dei provvedimenti commissariali. – 3. Il ruolo e i poteri del commissario ad acta nell'ambito del giudizio avverso il silenzio. – 4. Il decisum della sentenza: l'assenza del potere di autotutela della pubblica amministrazione sui provvedimenti commissariali. – 5. La permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario. – 6. Alcune brevi considerazioni conclusive. 1. Il …
Leggi di più… - 4. Procedere senza provvedere? Il silenzio amministrativo tra legalità, discrezionalità e organizzazioneLetterio Donato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive Sommario: 1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive 1. Il caso in commento[1]. Con ricorso avverso il silenzio i ricorrenti …
Leggi di più… - 5. Autotutela sugli atti del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzioRoberto Fusco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Autotutela sugli atti del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio (nota a Cons Stato, Sez. IV, 18 03 2021, n. 2335) di Roberto Fusco Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La natura giuridica del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza e la contestabilità dei provvedimenti commissariali. – 3. Il ruolo e i poteri del commissario ad acta nell'ambito del giudizio avverso il silenzio. – 4. Il decisum della sentenza: l'assenza del potere di autotutela della pubblica amministrazione sui provvedimenti commissariali. – 5. La permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario. – 6. Alcune brevi considerazioni conclusive. 1. Il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/02/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01635/2025REG.PROV.COLL.
N. 04597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4597 del 2024, proposto da
IC TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Balducci e Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giunta Regionale della Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 2237/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Lorusso, Balducci e l'avvocato Filippo Giorgio in dichiarata delega dell'avvocato Lanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ing. TO, in qualità di quarto classificato alla gara per la progettazione preliminare della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia, impugnava l’aggiudicazione dinanzi al T.A.R. per la Puglia, censurando l’operato della commissione sotto molteplici profili.
Il giudizio si concludeva dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 458 del 2007, riteneva che nessun vizio potesse essere rilevato nelle valutazioni della commissione di gara.
Nel medesimo periodo, nel maggio 2008, veniva promossa da parte della Procura della Repubblica di Bari l’azione penale nei confronti dei membri della commissione valutatrice e di alcuni componenti del RTI che era risultato aggiudicatario, che si concludeva dinanzi alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6240 del 2013.
La Corte di Cassazione, con la predetta decisione, prendeva atto dell’intervenuta prescrizione dei reati ma, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., scrutinava, ai soli fini civili, il reato di falsità ideologica in atto pubblico, ritenendolo insussistente laddove si era attestato, nei documenti ufficiali della commissione, l’avvenuto confronto a coppie delle offerte.
Quindi, la Corte annullava la sentenza di assoluzione nei confronti dei componenti della commissione di gara, con riferimento alla validità della prescrizione anche agli effetti civili, e rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
L’ing. TO, dopo l’emanazione della sentenza penale, inoltrava due istanze (in data 7.2.2013 e in data 16.3.2013) alla Regione Puglia al fine di ottenere un provvedimento in autotutela sull’aggiudicazione disposta.
In seguito al silenzio serbato dalla Regione, il professionista adiva nuovamente al Tribunale amministrativo per la Puglia, perché accertasse e dichiarasse l’obbligo della Regione a provvedere sulle istanze in autotutela, e la condannasse ad adottare i relativi atti.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5411del 2004, si pronunciava sulla legittimità della gara di affidamento della progettazione e, con sentenza n. 1612 del 2013, sul silenzio serbato dalla Regione Puglia, relativo alle istanze di riesame del ricorrente.
Il Consiglio di Stato confermava due volte la prima pronuncia relativa alla legittimità della gara, con le sentenze n. 458 del 2007 e n. 2184 del 2010, riformando invece la sentenza n. 1612 del 2013 con la decisione n. 2237 del 2015, e dichiarava nullo il provvedimento adottato in esecuzione della Regione Puglia con delibera G.R. n. 147 del 2016.
Contestualmente, dopo la sentenza penale, l’ing. TO proponeva il giudizio civile dinanzi alla Corte di appello di Bari che, con sentenza n. 451 del 2018, accoglieva in parte la domanda attrice e condannava alcuni componenti della commissione di gara, in solido, al pagamento della somma di euro 2.935.424,00 oltre interessi legali. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da entrambe le parti, e la Corte, previa riunione dei ricorsi, cassava la pronuncia impugnata e la rinviava, anche per le spese di lite, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.
La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 905 del 2023, si pronunciava, ma la decisione veniva impugnata in sede di legittimità sia dai componenti della Commissione di gara che dall’ing. TO.
2. Con ricorso per incidente di esecuzione del 22.5.2017, l’ing. TO domandava la declaratoria di annullamento delle delibere G.R. n. 365 e n. 143 del 2017, con le quali la Regione Puglia aveva inteso ottemperare alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2237 del 2015, anche alla luce di quanto statuito nella successiva sentenza n. 51 del 2017, per elusione/violazione del giudicato, nonché, in subordine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla impossibilità totale o parziale di attuazione del giudicato.
3. Con sentenza non definitiva n. 3378 del 2018, il Consiglio di Stato respingeva la domanda di accertamento della violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2237 del 2015 ad opera delle delibere sopra citate, ritenendo che fosse stata valutata la gravità dei fatti penali relativi alla gara di progettazione (presupposta al presente giudizio) del palazzo della Regione e che, quindi, gli interessi pubblici fossero stati comparati.
Il Collegio osservava che il giudicato di cui all’ottemperanza si trattava atteneva all’obbligo di provvedere alle istanze dell’ing. TO ‘ sostanzialmente volte alla riedizione della procedura di affidamento del progetto preliminare ’ e non l’aggiudicazione in suo favore della gara per la progettazione.
La sentenza non definitiva ribadiva che la Regione aveva ritenuto preferibile tenere in piedi un edificio quasi ultimato, anche se realizzato ad un progetto preliminare prescelto in esito ad una gara gravemente inficiata da fatti di reato, piuttosto che procedere all’annullamento degli atti di gara e di quelli successivi e, quindi, all’abbattimento dell’opera ed alla rimessione in pristino dei luoghi.
Si trattava di una scelta adottata nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, oltre che pressoché obbligata, se non altro per ragioni di buon senso.
Quindi, con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità dei provvedimenti resi in esecuzione delle sentenze n. 2237 del 2015 e n. 51 del 2017, il Collegio valutava di disporre una verificazione sul progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica al fine di decidere sull’ an ed eventualmente sul quantum della domanda di risarcimento, con la quale era stato individuato lo stadio avanzato (31,62%) dei lavori di realizzazione dell’opera attestando, quindi, il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell’amministrazione regionale.
4. Questa Sezione, con sentenza n. 3491 del 2019, respingeva il ricorso per ottemperanza, in quanto, ‘ l’inerzia dell’amministrazione regionale nel dare seguito alla sentenza sul silenzio, pur sussistente, è risultata priva di efficacia causale relativamente al contenuto del provvedimento da adottarsi da parte della Regione Puglia, che non avrebbe potuto essere favorevole all’interessato nemmeno se fosse stato preso a ridosso di detta sentenza ’ concludendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno, e precisando che ‘ il bene della vita conseguibile, anche nel caso di accoglimento della domanda di ottemperanza, non avrebbe potuto essere né l’aggiudicazione della gara all’ing. TO né il subentro di quest’ultimo nell’attività di progettazione preliminare e/o esecutiva e/o di direzione dei lavori, ma tutt’al più l’indizione di una nuova gara o, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria per impossibilità dell’esercizio del potere di annullamento (e di rifacimento delle operazioni di gara) imputabile all’amministrazione, il risarcimento per la perdita delle chances di partecipazione alla gara da rieditare” .
5. Avverso detta pronuncia, il ricorrente presentava ricorso per revocazione per contrasto tra giudicati e errore di fatto, ex artt. 106 c.p.a. e 395 nn. 5 e 4 c.p.c., affidato a due ordini di motivi.
In primo luogo, la pronuncia impugnata si era posta in contrasto con la sentenza della medesima sezione n. 51 del 2017, nella parte in cui aveva assunto ‘ lo stadio dei lavori di realizzazione dell’opera’ come ‘ fatto logicamente imprescindibile per il corretto bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti’, ponendosi così in violazione delle statuizioni contenute nella precedente pronuncia, secondo cui il provvedimento regionale (delibera n. 147/2016) risultava ‘elusivo’ proprio per avere considerato: ‘ la mera circostanza dell’avvenuto avanzamento dei lavori’.
In secondo luogo, la sentenza n. 3491 del 2019 di questa Sezione avrebbe ‘ dato di fatto logicamente imprescindibile’ la percentuale di avanzamento lavori del 31,62%, tale da avere indotto la Regione a ritenere preminente l’interesse pubblico alla conservazione degli atti di gara, quando invece la sentenza n. 51 del 2017 aveva dichiarato elusiva la delibera n. 147 del 2016, per il fatto che ‘ finisce per prendere atto della mera circostanza dell’avvenuto avanzamento dei lavori ’ in presenza di un avanzamento lavori al 38,4%, ben superiore al 31,62%.
6. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3520 del 2020, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la pronuncia n. 51 del 2017 si era limitata a contrastare l’operato elusivo della Regione in relazione ai contenuti della sentenza n. 2237 del 2015, che non aveva integrato, ribadendo che l’amministrazione manteneva comunque un potere discrezionale di valutazione dell’intera vicenda.
7. In data 8.1.2024, l’ing. Cutulo, con atto di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita, ha diffidato la Regione Puglia per l’asserito illegittimo silenzio serbato dopo il 19.12.2012 (data della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 3136) che avrebbe impedito di dare esecuzione al giudicato amministrativo n. 2237 del 2015, chiedendo il risarcimento del danno.
8. Nel presente giudizio, IC TO ha presentato incidente di esecuzione, richiamando in premessa le sentenze sopra già indicate e assumendo che la vicenda ha lasciato scoperte alcune fasi del rapporto contenzioso, sicchè appare necessario addivenire al completamento dell’esecuzione del giudicato, nella logica della formazione progressiva, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con decisione n. 11 del 9 giugno 2016.
Il ricorrente sostanzialmente chiede che sia data completa esecuzione al giudicato relativo alla sentenza n. 2237 del 2015, attraverso l’esame del periodo di un anno, dal 18.12.2012 al 4.12.2013, che la sentenza n. 3491 del 2019 non avrebbe considerato.
A tale fine l’esponente fa riferimento a:
a) Cassazione Penale, sentenza n. 3136 del 18 dicembre 2012, con cui la Corte, nel decidere sulla responsabilità dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di progettazione per la nuova sede degli uffici regionali, ne riconosce le responsabilità ma li condanna ai soli effetti civili, per intervenuta prescrizione dei reati;
b) T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 1612 del 4 dicembre 2013, con cui il Tribunale amministrativo dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’ing. TO con il quale era stato chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulla sua istanza di provvedere in autotutela in conseguenza della sentenza della Cassazione Penale;
c) Consiglio di Stato, sez. V, n. 2237 del 4 maggio 2015, che accoglie l’appello avvero la pronuncia della sentenza del T.A.R. per la Puglia, dichiarando l’obbligo della Regione di provvedere sulle istanze in autotutela dell’ing. TO;
d) Consiglio di Stato, sez. V, n. 51 del 12 gennaio 2017, in sede di ottemperanza, con la quale si accoglie il ricorso dichiarando la nullità della delibera di G.R. n. 147/2016, disponendo l’obbligo della Regione di pronunziarsi entro trenta giorni sulla richiesta di autotutela, e nominando un commissario ad acta per il caso di persistente ottemperanza;
e) Consiglio di Stato, sez. V, n. 3378 del 5 giugno 2018, sentenza non definitiva, con cui si dispone una verificazione con termine a sessanta giorni;
f) Consiglio di Stato, sez. V, n. 3491 del 28 maggio 2019, con cui il Consiglio di Stato, effettuata la verificazione, respinge il ricorso per ottemperanza e la domanda risarcitoria.
Il ricorrente richiama il contenuto della sentenza n. 2237 del 2015, con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha statuito l’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere espressamente sulle diffide inoltrate in data 7 febbraio e in data 16 marzo 2013, riconoscendo il bene della vita, definito come ‘ correlativo o alla ripetizione degli atti o all’indizione di un’altra gara (o delle altre gare che si rendessero necessarie) ’.
Tuttavia, stante l’inerzia dell’amministrazione, sono seguiti ulteriori contenziosi, che hanno condotto alla sentenza n. 3491 del 2019 di questa Sezione, che ha espressamente escluso l’obbligo della Regione al risarcimento del danno da ritardo, a favore dell’ing. TO, disponendo che ‘ nessun danno da ritardo risarcibile, ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod proc. amm., sarebbe in concreto configurabile relativamente al periodo precedente la pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2237/2015. Infatti, come rilevato dalla difesa regionale, la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale n. 1612 del 4 dicembre 2013 (che, nel primo grado dello stesso giudizio, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulle diffide di cui sopra) sarebbe ostativa alla configurazione dell’illecito, se non altro quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo (espressamente richiesto dall’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni) ’.
L’ing. TO argomenta che la sentenza n. 3491 del 2019 ha, quindi, stabilito che nel periodo precedente la sentenza n. 2237 del 2015 la Regione non era incorsa in ‘silenzio illecito’ (colposo o doloso), in quanto la sentenza del T.A.R. n. 1612 del 2013 ‘sarebbe ostativa alla configurazione dell’illecito’, sicchè la stessa sentenza del T.A.R. avrebbe escluso l’obbligo di agire della Regione.
Il ricorrente riferisce che: ‘ la conclusione del procedimento è del tutto insoddisfacente per il ricorrente che si vede privato sia del bene della vita che del suo equivalente monetario ’, pertanto ritenendo le che le sue aspettative potessero ancora realizzarsi, con atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e invito alla negoziazione assistita prot. 08/2024 del 8.1.2024, ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento del diritto.
Tale istanza è stata disattesa, pertanto, ha proposto il presente ricorso per incidente di esecuzione fondato sui seguenti motivi: “ 1. Primo motivo dell’incidente di esecuzione al Consiglio di Stato, finalizzato a dare piena esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 2237/2015. Le statuizioni della sentenza n. 3491/2019; 2. Secondo motivo dell’incidente di esecuzione. Le statuizioni della sentenza n. 3491/2019 riferite al periodo successivo alla sentenza n. 2237/2015. Richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a., stante il nesso di causalità tra l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato n. 2237/2015 e i precedenti comportamenti di illegittimo silenzio tenuti dalla Regione”.
Il ricorrente quantifica l’importo totale del danno subito a causa di condotte illegittime tenute dalla Regione dopo la data della sentenza della Cassazione Penale n. 3136 del 18.12.2012, per il quale chiede il risarcimento, determinandolo nella misura di euro 11.764.560 per danno patrimoniale, danno curriculare e danno non patrimoniale.
9. Si è costituita la Regione Puglia, con memoria, eccependo l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione, atteso che l’omessa valutazione del periodo di un anno da parte del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2237 del 2015 andava censurata con un ricorso per revocazione e non con un nuovo incidente di esecuzione.
Secondo la Regione, inoltre, difetterebbe l’interesse, in quanto la gara in questione non può essere indetta di nuovo, sicché, anche in caso di accertamento dell’illegittimità del comportamento della Regione Puglia, non vi sarebbe alcuna utilità per il ricorrente. Anche la domanda del risarcimento del danno da ritardo non sarebbe fondata, essendo stata già esclusa una responsabilità risarcitoria dalla Regione per il periodo antecedente alla sentenza n. 2237 del 2015. Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento, atteso che il richiamo all’istituto del giudicato amministrativo a formazione progressiva non sarebbe pertinente. L’Ente regionale ha concluso per il rigetto del gravame.
10. All’udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
11. Il Collegio, preliminarmente, rileva l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione, sulla base dei principi di seguito enunciati.
Invero, deve ritenersi infondata la premessa di fondo su cui è impostata l’azione del presente giudizio, ossia la sussistenza di un giudicato a formazione progressiva, che legittimerebbe il ricorso per incidente di esecuzione.
E’ noto che quanti reputano che l’ottemperanza integri un caso di giudicato a formazione progressiva considerano sempre presente la natura mista del giudizio di ottemperanza, il quale, seppur nella sua consequenzialità al giudicato, non sarebbe dunque mai un giudizio esclusivamente esecutivo o cognitivo.
Tuttavia, va tenuto conto che la sentenza amministrativa costituisce titolo per l’azione esecutiva e non per la prosecuzione del giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudizio di cui agli artt. 112 ss. c.p.a. è volto a tradurre in atto le statuizioni già contenute, ancorché implicitamente o prospetticamente, nella sentenza definitiva.
Nella logica del giudicato a formazione progressiva, la possibilità di integrazione è possibile solo quando l’ulteriore svolgimento sia comunque già desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza da portare ad esecuzione, poiché è solo entro questi limiti che si può avere una sorta di ‘cognizione esecutiva’.
In questa direzione si esprime l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, che afferma la preclusione per il giudice dell’ottemperanza di integrare la decisione o risolvere questioni non espressamente affrontate dal giudice della sentenza ottemperanda.
Questo Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che il divieto del ne bis in idem è estensibile anche all’azione di ottemperanza, proprio perché essa non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o di altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda (Cons. Stato, n. 7322 del 2021; id. Cons. Stato, n. 1558 del 2023).
Orbene, nella specie, tale momento di valutazione giudiziale vi è già stato a seguito del giudizio promosso dal ricorrente per l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2237 del 2015, che si è concluso con la sentenza n. 3491 del 2019, passata in giudicato a seguito di giudizio di revocazione, concluso con la sentenza n. 3520 del 2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Le statuizioni della pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 3491 del 2019 hanno definito tutte le questioni dell’ottemperanza alla sentenza n. 2237 del 2015, come verrà precisato nel prosieguo, né sono emersi elementi per ravvisare nella specie un giudicato a formazione progressiva.
Va, inoltre, osservato che, secondo la teoria del giudicato a formazione progressiva, le sopravvenienze, di fatto o di diritto, successive all’emanazione della decisione e indipendenti dalla volontà dell’obbligato, possono influire sul giudicato solo se antecedenti alla notifica della sentenza da eseguire. Infatti, per non vanificare l’intangibilità del giudicato, la giurisprudenza prevalente limita l’operatività del novum individuando come limite temporale la data di notificazione della sentenza divenuta irrevocabile ( ex multis . Const. Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016, n. 11; id. sez. IV, n. 2690 del 2015).
Il ricorrente, nel presente giudizio, non ha allegato alcuna sopravvenienza di fatto o di diritto antecedente alla notifica della sentenza n. 2237 del 2015 e neppure successiva alla sentenza n. 3491 del 2019, prospettando, al contrario, una responsabilità risarcitoria per danno da ritardo riferita ad un periodo precedente alla pronuncia n. 2237 del 2015.
Invero, con l’incidente di esecuzione si introduce una domanda finalizzata a rilevare un presunto vizio della sentenza n. 3491 del 2019 di questo Consiglio di Stato, atteso che, in sostanza, si assume una omessa pronuncia del giudice dell’ottemperanza con riferimento al periodo che va dal 18 dicembre 2012 al 4 dicembre 2013 durante il quale la Regione, ad avviso del ricorrente, avrebbe serbato, sulla base della statuizione contenuta nella sentenza non definitiva n. 3318 del 2018, punto 9.1. un illegittimo silenzio.
Da suddetto rilievo consegue un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, peraltro denunciato dalla Regione Puglia con memoria, posto che tale censura avrebbe dovuto essere spiegata mediante impugnazione per revocazione nei termini di legge, stante il ‘ mancato esame di domande, motivi, censure o eccezioni ’ (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2013; id., sez. III, n. 5487 del 2013; sez. IV. n. 3499 del 2009).
Il Collegio rileva l’inconsistenza delle prospettazioni difensive del ricorrente rese con memoria, con le quali si deduce che l’ing. TO ‘ non ha minimamente sindacato le statuizioni del giudicato n. 3491 del 2019 e/errori di giudizio dello stesso ’, assumendo anzi la suddetta pronuncia ragioni idonee a rafforzare l’istanza prospettata con il presente ricorso, dovendosi dare rilievo all’oggetto della domanda prospettata con il presente incidente di esecuzione.
Ciò in quanto, solo con la denuncia di vizio revocatorio può essere eliminato l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista, dell’omissione o dell’ abbaglio dei sensi , nella specie di fatto denunciato: ossia ‘l’omissione di valutazione, l’omessa pronuncia, l’omessa decisione’ sul periodo di un anno, dal 18.12.2012 al 4.12.2013 (Cons. Stato, n. 2200 del 2024).
Il ricorrente, con memoria, rende evidente l’oggetto della domanda prospettata, riferendo che: “ In sintesi, con il ricorso si è solo chiesto che l’evocato Giudice estenda l’esame al suddetto periodo di un anno (dal 18/12/2012 al 4/12/2013) che era rimasto escluso dalle valutazioni della sentenza n. 3491/2019 e dal giudizio dalla stessa formulato”.
Il vizio di valutazione di un punto (non controverso) sul quale la decisione non ha espressamente motivato doveva necessariamente essere sollevato come errore revocatorio, e non come incidente di esecuzione di un presunto giudicato a formazione progressiva.
12. L’inammissibilità del ricorso, come noto, comporta l’impossibilità per il giudice di conoscere la controversia nel merito, atteso che l’autorità giudiziaria può e deve pronunciarsi soltanto nei limiti della domanda validamente proposta dal ricorrente.
La domanda proposta con un ricorso dichiarato inammissibile non è evidentemente idonea ad investire il giudice del potere di decidere la controversia, nondimeno, questo Giudice non si esime dal delibare sul merito delle domande spiegate in ricorso.
12.1. Le critiche sono infondate.
Con primo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza n. 3491 del 2019 non avrebbe esaminato adeguatamente il periodo di un anno intercorrente tra il 18 dicembre 2012 e il 4 dicembre 2013, lasciando così scoperta una parte della vicenda. In particolare, deduce che ‘ la sentenza n. 3491/2019 non si è espressa (e non ha pronunziato alcunchè) con riguardo al periodo di un anno (dal 18 dicembre 2012 al 4 dicembre 2013), nel quale la Regione, così come acclarato giudizialmente (sentenza n. 3378/2018, punto 9.1) aveva serbato illegittimo silenzio ’.
Le emergenze processuali escludono la fondatezza della censura.
Il punto 9.1 della sentenza non definitiva n. 3378 del 2018 di questa Sezione, con cui è stato respinto il quarto motivo di ricorso sull’asserita violazione/elusione del giudicato, testualmente afferma: “ 9.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in riferimento alla domanda di ottemperanza alla sentenza n. 2237/15 e di dichiarazione di nullità per elusione del giudicato della deliberazione n. 365/2017 (e della deliberazione n. 143/2017 ivi riprodotta). Le circostanze esposte possono rilevare, infatti, tutt’al più in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, di cui appresso, poiché volte a dimostrare che, tenuto conto dello stato dei lavori in ciascuno dei periodi di tempo presi in considerazione, la Regione Puglia avrebbe potuto diversamente determinarsi nel provvedere sulle istanze rivolte all’ing. TO. Tuttavia, al fine di scrutinare la legittimità della deliberazione qui impugnata rileva che lo stato di fatto e dei lavori preso in considerazione dalla Giunta regionale non è, o meglio non è soltanto, quello (pur contestato) che era al momento della sentenza n. 2237/2015, bensì anche quello venutosi a determinare nei primi mesi del 2017, per come detto trattando del secondo e del terzo motivo. Giova precisare che l’affermazione contenuta nel ‘considerando (f)’, secondo cui alla data dell’ultima deliberazione, l’opera fosse quasi ultimata non è specificamente contestata dal ricorrente. Ne consegue che, anche valutando favorevolmente le argomentazioni esposte nel quarto motivo, circa l’andamento dei lavori a far data dalla consegna del 21 marzo 2012 e fino all’anno 2015, non si perverrebbe alla dichiarazione di nullità per elusione del giudicato delle delibere n. 143/2017 e n. 365/2017”.
Quindi, la pronuncia esamina il periodo che va dalla data del 21 marzo 2012 fino all’anno 2015, escludendo ‘ la dichiarazione di nullità per elusione del giudicato delle delibere n. 143/2017 e n. 365/2017 ’.
Ad analoghe conclusioni si perviene dalla piana lettura della sentenza n. 3491 del 2019, che ha acclarato l’inesistenza di un danno da ritardo risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a. con riferimento al medesimo periodo (antecedente al 2015), tenuto che il Collegio giudicante si era precedente determinato con la sentenza non definitiva sopra richiamata.
Infatti, la sentenza n. 3419 del 2019 ha statuito che: “ nessun danno da ritardo risarcibile ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cod. proc. amm. sarebbe in concreto configurabile relativamente al periodo precedente la pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2237del 2015. Infatti, come rilevato dalla difesa regionale, la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale n. 1812 del 4 dicembre 2013 (che, nel primo grado dello stesso giudizio, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulle diffide di cui sopra), sarebbe ostativa alla configurazione dell’illecito, se non altro quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo (espressamente richiesto dall’art. 30, comma 4, Cod. proc. amm. per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni).
Ne consegue che il mezzo prospettato da IC TO non può trovare accoglimento, essendo evidente dalla motivazione della sentenza n. 3378 del 2018 e della sentenza n. 3491 del 2019, l’esame del periodo in contestazione, sicchè nessuna omessa valutazione può essere censurata, con la conseguenza che non può essere chiesto a questo Giudice l’estensione dell’esame del periodo in contestazione che si assume pretermesso.
13. Con il secondo motivo di ricorso, l’ing. TO si duole del fatto che la sentenza n. 3419 del 2019 punto 10, nell’assumere la decisione di escludere l’obbligo della Regione al risarcimento richiesto ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., avrebbe considerato, evidentemente, l’inesistenza del nesso di causalità tra la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione dal giudicato n. 2237 del 2015 e il precedente comportamento tenuto dalla Regione Puglia dopo la data del 18 dicembre 2012.
A sostegno dell’assunto, il ricorrente argomenta che l’art. 112, comma 3, c.p.a. stabilisce che l’impossibilità derivante da causa non imputabile, non dovuta cioè a ‘comportamento omissivo/elusivo del giudicato’ così come ha acclarato la stessa sentenza n. 3491 del 2019, non estingue l’obbligazione ma la converte, ex lege , nel risarcimento monetario, stante la sussistenza del nesso di causalità fra la sopravvenuta impossibilità e la precedente condotta tenuta dall’Amministrazione.
Secondo IC TO, il Collegio che ha pronunciato sulla sentenza n. 3491 del 2019 non avrebbe approfondito adeguatamente l’esame della vicenda e non avrebbe affatto considerato il suddetto periodo di un anno (dal 18.12.2012 al 4.12.2013) con riferimento al quale è stata sancita l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione successivamente alla data del 18 dicembre 2012, attraverso le precedenti sentenza n. 2237 del 2015 e n. 3378 del 2018.
13.1. La denuncia è inammissibile, oltre che infondata.
Il motivo è inammissibile, atteso che con il mezzo si sollecita una rivalutazione dei fatti di causa, oggetto di pronuncia definitiva (sentenza 3491 del 2019), passata in giudicato, il cui esito come tale è incontrovertibile. Inoltre, questa Sezione, con sentenza del 2 novembre 2021 n. 7322, ha definitivamente chiarito l’operatività del principio del ne bis in idem nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Nel merito la doglianza è comunque infondata, per i rilievi sopra enunciati, atteso che l’assenza dell’elemento soggettivo, accertato dalla sentenza n. 3491 del 2019, ha determinato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il periodo precedente il 2015, e qualsiasi responsabilità in capo all’Amministrazione regionale. La decisione, invero, ha escluso il nesso causale tra la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione al giudicato e il comportamento della Regione Puglia anche dopo il 18 dicembre 2012.
Tale statuizione è passata in giudicato e costituisce un accertamento definitivo.
14. Da siffatti rilievi consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno, non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a., stante l’inammissibilità e le infondatezza delle censure, dovendosi ribadire che la sentenza n. 3491 del 2019 ha statuito anche con riferimento al periodo precedente al periodo in contestazione (18.12.2012 – 4.12.2013), escludendo qualsiasi responsabilità risarcitoria della Regione Puglia e affermando testualmente che: ‘ nessun danno da ritardo risarcibile, ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cod. proc. amm., sarebbe in concreto configurabile relativamente al periodo precedente la pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2237/2015 ’.
15. In definitiva, il ricorso va respinto ed ogni altra questione e deduzione difensiva prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita.
16. La complessità, anche fattuale, della vicenda processuale giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO