Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1803/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCAR- Parte_1 C.F._1
MOZZINO FABIO e dell'Avv. BUFALINI LUCA.
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PROIETTI MICHELE.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Arezzo depositata il 13/09/2022.
1
In data 24 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanze disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo, R.G. n. 2391/2021, pubblicata in data
13.9.2022, ed in accoglimento dell'appello spiegato dal Signor Parte_1
In via principale e nel merito
1) Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di con riferimento a ogni buono fruttifero oggetto di causa;
CP_1
2) Accertare e dichiarare la prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa, rispetto alle prescrizioni ministeriali antecedenti con partico- lare riferimento agli anni dal 21° al 30° per tutti i buoni fruttiferi;
3) Accertata e dichiarata il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di e la prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi CP_1 postali oggetto di causa rispetto alle prescrizioni ministeriali, dichiararsi tenuta e con- seguentemente condannarsi a corrispondere le maggiori somme Controparte_1 dovute in forza dei rendimenti contenuti sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa e pari a euro 21.605,39, pari alla differenza tra le maggiori somme dovute in forza dei rendimenti contenuti sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa e quanto già corrispo- sto da al momento del rimborso dei buoni e a seguito del giudizio di pri- CP_1 mo grado, già al netto delle ritenute fiscali ovvero della maggiore o minore somma ac- certata e provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali dalla data di presen- tazione della domanda al saldo;
4) condannare alla restituzione in favore del Signor di CP_1 Parte_1 ogni somma dallo stesso indebitamente versata alle appellata per effetto e/o in esecu- zione della ordinanza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario, CPA ed IVA di legge.”
2 Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, respingere l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo emessa nel procedimento r.g. 2391/2021 promosso nei confronti di e conseguentemente, confermare inte- Controparte_1 gralmente la stessa.
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. esponeva: Parte_1
- di essere titolare, in quanto unico erede dei genitori intestatari, dei seguenti buoni postali: “serie “O”, n. 3, emesso in data 15.5.1987, dell'importo di lire 5.000.000,00”,
“serie “O”, n. 20, emesso in data 10.8.1988, dell'importo di lire 5.000.000,00”;
- che alla scadenza aveva corrisposto una somma notevolmente inferiore a CP_1 quella dovuta e risultante dalla tabella e dai rendimenti riportati nel retro del titolo;
- che aveva applicato ai buoni per tutti e trenta gli anni i rendimenti propri CP_1 della serie Q mentre dal retro dei buoni risultavano dovuti i rendimenti della serie “O” in quanto contravvenendo a quanto disposto dal D.M. 13.6.1986, aveva utilizzato CP_1 moduli della serie “O” ma omettendo di indicare i nuovi rendimenti della serie Q;
- che le differenze dovute, applicando interamente i rendimenti indicati sul retro del buono erano pari ad € 98.819,61;
- che, a seguito di ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, aveva ricono- CP_1 sciuto come dovuto l'importo di € 72.969,52, impegnandosi al rimborso;
- che non aveva successivamente provveduto ad alcun pagamento ed in ogni CP_1 caso l'importo realmente dovuto era quello di € 98.819,61, dovendosi applicare i rendi- menti stampigliati sul retro dei buoni anche per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno.
Il ricorrente chiedeva quindi la condanna di al pagamento di € 98.819,61 e CP_1
“in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenere applica-
3 bile per gli anni successivi al 20° l'importo di lire 1.777.400 per ogni successivo bime- stre come riportato nel retro dei buoni, condannarsi a corrispondere CP_1
l'importo di euro 72.969,52 da lei stesso determinato”.
Si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che i buoni prodotti non erano gli originali ma duplicati, emessi a seguito di de- nuncia di smarrimento/furto in data 5 aprile 1991;
- che, in ogni caso, trattandosi di buoni originariamente emessi in data 15.05.1987 e
10.08.1988, appartenevano alla serie “Q”;
- che in fase di duplicazione , pur avendo correttamente aggiornato la CP_1 serie in “Q” sul fronte, non aveva poi proceduto ad aggiornare il tasso d'interesse sul re- tro dei buoni stessi, che sulla base del D.M. 13/6/1986 citato avrebbe dovuto essere: 8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,50% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° an- no + L. 656.376 per ogni successivo bimestre, fino al 30° anno;
- cha al ricorrente era stato inviato assegno relativo alle differenze dovute, pari ad €
77.214,22.
concludeva: “dichiarare cessata la materia del contendere, in ra- CP_1 gione della domanda subordinata del ricorrente, ovvero accogliere la domanda attrice nei limiti già indicati da;
respingere nel resto la domanda attrice”. CP_1
In corso di causa parte ricorrente dava atto di aver ricevuto il 25 novembre 2021 da assegno per euro 77.214,22, ma insisteva nella “condanna al pagamento CP_1 di dell'importo di euro 98.819,61 al netto dell'importo ora corrisposto di CP_1 euro 77.214,22”.
Con ordinanza ex 703 ter c.p.c. depositata il 13 settembre 2022 il Tribunale così statuiva:
“- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore di del- Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 4.015,00 per compensi, oltre accessori e spese genera- li come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
4 “va evidenziato che, nel caso di specie, i buoni fruttiferi postali emessi nei confron- ti dell'odierno ricorrente (quale erede dei sig.ri e sono stati sottoscritti Pt_1 Per_1 rispettivamente il 15.5.1987 e 10.8.1988, ossia in data successiva all'emissione del citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che, nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia, ha variato il tasso di interesse da riconoscere al risparmiatore in possesso di buoni fruttiferi postali delle precedenti serie. Gli stessi buoni sono stati duplicati a seguito di denuncia di smarrimento/furto da parte dei titolari in data 5 aprile 1991. In fase di duplicazione ha provveduto a cancellare sul fronte di entrambi i CP_1 buoni l'indicazione “serie O” a favore della serie “Q”, mentre solo per errore non ha ap- posto il timbro modificativo del tasso d'interessi sul retro dei buoni dell'originaria serie
“O”. Tali buoni vanno considerati titoli della nuova serie ordinaria “Q” e gli interessi sono stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al decreto del 13 giugno 1986.
Costituisce poi circostanza pacifica tra le parti che sul retro dei buoni non vi sia variazione in merito ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno dei buoni.
Si tratta di capire se, con riguardo agli anni successivi al 21°, vi sia un legittimo affidamento del sottoscrittore, idoneo ad essere tutelato secondo il principio di buona fede, a vedersi applicato il più vantaggioso tasso riportato sul titolo “+ L.
1.777.400 ogni successivo bimestre”.
Premesso che, come precisato dalla Suprema Corte, i buoni fruttiferi non sono ti- toli di credito, ma di legittimazione, ritiene questo Tribunale che debba darsi risposta negativa al quesito. Depone in tal senso la data di emissione dei buoni in questione e l'indicazione serie “Q” sul fronte dei buoni, emessi quando era già in vigore il D.M. 13 giugno 1986, nella serie “Q”, con conseguente applicazione degli interessi previsti dalle tabelle allegate al decreto 13 giugno 1986.
In tale contesto fattuale, l'odierno ricorrente era a conoscenza della variazione dei tassi, dell'appartenenza dei buoni alla serie Q e, quindi, dell'applicabilità ai buoni ap- partenenti a tale serie dei tassi di rendimento previsti dal D.M. 13 giugno 1986. […]
L'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigo- re di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni
5 non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una di- screpanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normati- va applicabile non ricorre nel caso di specie, in cui in sede di duplicazio- CP_1 ne aveva comunque provveduto a cancellare sul fronte di entrambi i buoni l'indicazione
“serie O” a favore della serie “Q”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile.
Considerata la natura di titoli di legittimazione e non di credito dei suddetti buo- ni, la mancata indicazione sul timbro del tasso previsto dal ventesimo al trentesimo anno può essere integrata mediante il rinvio alla tabella dei tassi allegata al D.M. del
13 giugno 1986 (v. anche Cass. n 3963/2019) […]
5. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1 ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina dei buoni postali della serie “Q/P” sia interamente contenuta nel D.M. 13.6.1986 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa come buoni appartenenti alla serie “Q” e che i timbri apposti da CP_1 sugli stessi titoli siano conformi alle previsioni del D.M. 13.06.1986;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile ai buoni oggetto di causa i principi affermati dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979/2007;
4) erroneità nell'interpretazione dei principi affermati da Cassazione, Sezioni Uni- te, n. 3963/2019);
5) sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
6 Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da par- CP_1 te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi i primi quattro mo- tivi (“1) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina dei buo- ni postali della serie “Q/P” sia interamente contenuta nel D.M. 13.6.1986 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa come buoni appartenenti alla serie “Q”
e che i timbri apposti da sugli stessi titoli siano conformi alle previsioni CP_1 del D.M. 13.06.1986; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ap- plicabile ai buoni oggetto di causa i principi affermati dalla Cassazione, Sezioni Unite,
n. 13979/2007; 4) erroneità nell'interpretazione dei principi affermati da Cassazione,
Sezioni Unite, n. 3963/2019)”).
Parte appellante in sintesi deduce: “il Tribunale, interpretando in modo non cor- retto le norme di riferimento e le pronunce della Suprema Corte, senza affermarlo chiaramente, sembra sostenere una sorta di automatica applicabilità ai buoni oggetto di causa del D.M. 13.06.1986 a seguito della pubblicazione di questo nella Gazzetta Uf- ficiale. La decisione del Tribunale di Arezzo impugnata dovrà essere riformata in quanto, in tal modo, ritiene privo di qualsiasi valore il vincolo contrattuale tra emitten- te e sottoscrittore del titolo che si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti, è bene sottolinearlo, in data successiva all'emanazione del D.M. 13.6.1986 e assegnando alle prescrizioni ministeriali il ruolo di esclusiva fonte regolatrice in senso contrario alle previsioni normative e a quanto affermato, ripetutamente, dalla Supre- ma Corte”.
I motivi sono infondati.
In fatto è opportuno evidenziare:
7 a) che parte ricorrente non ha prodotto i buoni originali sottoscritti (pacificamente emessi in data 15.5.1987 e 10.8.1988, ovvero nella vigenza del D.M. 13.6.1986, istitutivo della serie Q) ma dei duplicati formati successivamente il 5 aprile 1991, a seguito di de- nunzia di smarrimento degli originali, dei quali quindi non è dato conoscere quale fosse il tenore testuale;
che tali duplicati recano la indicazione, sul fronte, della serie Q previa cancellazione della serie O;
anche se sul retro sono indicati i rendimenti della serie O (il
D.M. 13 giugno 1986 in realtà prevedeva in ipotesi l'utilizzo dei moduli cartacei della se- rie P, non di quella O: vedi art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie or- dinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte po- steriore, recante la misura dei nuovi tassi”);
b) che già dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario aveva ricono- CP_1 sciuto i maggiori rendimenti previsti per la serie O per i primi venti anni (anche se gli importi non erano ancora stati corrisposti al momento dell'introduzione del giudizio) e che, a seguito dell'effettivo pagamento intervenuto in corso di causa, oggetto di residua controversia erano unicamente le somme da riconoscere per gli anni dal ventunesimo al trentesimo (lire 1.777.400 ogni successivo bimestre, come indicato sul retro dei duplica- ti, ovvero lire 656.376 per ogni successivo bimestre, come stabilito dal D.M. 13 giugno
1986 per la serie Q alla quale appartenevano i buoni emessi in data 15.5.1987 e
10.8.1988).
Chiarite tali circostanze la pronunzia del Tribunale che ha escluso la spettanza delle maggiori somme pretese da parte ricorrente è fondata.
Le sentenze delle Sezioni Unite 13979/2007 e 3963/19 hanno espressamente chia- rito che ai buoni postali fruttiferi “non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito” , anche se ciò “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle dicitu- re riportate sui buoni stessi”, potendo attribuirsi rilievo al “vincolo contrattuale tra
8 emittente e sottoscrittore dei titoli … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (vedi, in motivazione, Cass. S.U. 13979/2007).
Con un recente ma ormai consolidato orientamento i giudici di legittimità, proprio con riferimento ai rendimenti da riconoscersi per il periodo dal ventunesimo al trente- simo anno per i buoni della serie Q emessi utilizzando i moduli della serie P, hanno spe- cificato che in caso di indicazioni contrastanti ed obbiettiva incertezza debba darsi co- munque prevalenza alle previsioni dei decreti ministeriali rispetto alla dicitura even- tualmente presente sul retro dei buoni, escludendo che il possessore possa “pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'im- perfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di mani- festazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e doven- dosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di modu- li predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (vedi tra le più recenti Cass. 23 settembre 2024, n.25391, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763,
Cass. 18 settembre 2023, n.26718).
Nella fattispecie peculiare per cui è causa (duplicati di buoni serie Q su moduli se- rie O):
- fermo che ai buoni postali fruttiferi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito, non è neppure dato di conoscere quali fossero le diciture effettivamente presenti sui buoni originali (es- sendo stati prodotti dei meri duplicati formati successivamente: se erano stati utilizzati, come previsto dal D.M. i moduli della serie P, con quali timbri, etc.; non vi è quindi pro- va che al momento della sottoscrizione si fosse creato un legittimo affidamento nei ter- mini indicati dalle Sezioni Unite anche con riferimento all'unico aspetto controverso, ov- vero i rendimenti successivi al ventunesimo anno;
- a fronte di una obbiettiva situazione di incertezza derivante dall'utilizzo, in sede di duplicato, di moduli appartenenti a serie del tutto diversa (O), con specificazione co-
9 munque della data di originaria emissione, della serie effettiva (Q), per i rendimenti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo appare comunque corretto far riferimento al re- lativo Decreto Ministeriale, in applicazione del più recente ma consolidato orientamento dei giudici di legittimità in precedenza richiamato.
4. Con il quinto motivo (“sulla condanna al pagamento delle spese di lite”) parte appellante deduce: “in modo del tutto incomprensibile il tribunale, a conclusione del giudizio di primo grado, ha condannato il Signor al pagamento delle spese di li- Pt_1 te liquidate in euro 4.015,00. Si tratta di un chiaro errore posto che il Signor Pt_1 con il proprio ricorso, a seguito dell'accertamento e della dichiarazione di mancato ri- spetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di , ha richiesto il ri- CP_1 conoscimento e l'applicazione dei rendimenti riportati nel retro del buono per tutti e trenta gli anni e conseguentemente come dovuto l'importo di euro 98.819,61. In via su- bordinata, sempre seguito dell'accertamento e della dichiarazione di mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di per tutti e trenta gli anni, CP_1 nell'ipotesi di applicazione per gli ultimi dieci anni di vita del titolo del massimo tasso d'interesse raggiunto al posto dell'importo di lire 1.777.400 per ogni successivo bime- stre come riportato nel retro dei buoni, ha chiesto di condannarsi a cor- CP_1 rispondere l'importo di euro 72.969,52 da lei stesso determinato (successivamente di- venuto 77.214,22 cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado). La convenuta, nella propria
[... comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto la fondatezza delle richieste del ammettendo di non aver apposto i timbri normativamente previsti per Parte_2 tutti e trenta gli anni, ma ha ritenuto corretto corrispondere l'importo di 77.214,22 eu- ro, al posto dei 98.819,61 euro richiesti con la domanda in via principale […] CP_2
, pertanto, ha riconosciuto la legittimità della richiesta del ricorrente e ha accolto
[...] la domanda svolta in via subordinata. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata non può pertanto ritenersi respinta la domanda del ricor- rente, a tutto voler concedere si potrebbe ritenere respinta la domanda principale ma accolta la domanda svolta in subordine con conseguente compensazione delle spese di lite”.
10 Il motivo è fondato.
In effetti al momento del deposito del ricorso ex 702 bis c.p.c. (8 settembre 2021) non aveva ancora corrisposto gli importi che pure aveva riconosciuto come dovuti CP_1 nella memoria deposita dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario il 22 dicembre 2020
(vedi doc. 8 del ricorso) ed il pagamento di quanto richiesto in via subordinata dal ricor- rente è avvenuto solo in corso di causa;
la fattispecie presentava poi, come esposto, delle indubbie particolarità e l'orientamento dei giudici di legittimità relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo per la serie “Q/P” è successivo al deposito del ricorso. Tali elementi dovevano condurre ad una compensazione integrale delle spese di lite già in primo grado, compensazione che può operarsi anche per il presente giudizio di appello, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Arezzo depositata il 13/09/2022, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA dell'ordinanza impugnata
- dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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