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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZ A
sul ricorso iscritto al n. 1087/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
” (C.F. , con sede legale in Napoli, Via del Parte_1 P.IVA_1
Parco Margherita n. 24/B, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
Dott. nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli Avv.ti Livio Persico (C.F. ) e Gian Luca Matarazzi C.F._2
(C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Livio Persico in Napoli, alla Via Depretis, 102
RE C L A M A N T E
E
LIQUIDAZ IONE GI UDIZ IALE D E L L A D O G M A S.R.L. I N L I Q U I D A Z I O N E
IN T I M A T A N O N C O S T I T U I T A
NONCHÉ
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Parte_3
(C.F. , con sede legale in Roma (00187), via Calabria n. 46, in
[...] P.IVA_2
persona del Dirigente avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via Panama n. 52 presso lo studio dell'Avv. Nicola Bruno ( ) che C.F._4 la rappresenta e difende giusta procura in atti
RE S I S T E N T E
E
PR O C U R A G E N E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
D I N A P O L I
I N T E R V E N T O R E E X L E G E
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 l'
[...] deducendo di essere creditrice della Parte_3 [...]
a seguito della revoca delle agevolazioni concesse con delibera del Parte_1
16 aprile 2015 e successivo contratto del 20 luglio 2015, di aver ottenuto dal Tribunale di
Roma in data 28 maggio 2024 decreto ingiuntivo n.6655/2024 per l'importo di euro
397.719,37 oltre interessi e spese provvisoriamente esecutivo, che il decreto ingiuntivo era stato opposto per la sola parte relativa agli interessi senza contestazione della sorta capitale e che il pignoramento presso terzi aveva avuto esito negativo, chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale sussistendo debiti scaduti di importo superiore ad euro 500.000,00.
Si costituiva la che eccepiva l'insussistenza dei requisiti Parte_1 dimensionali di cui all'art. 2 CCII in quanto : a) il bilancio al 31 dicembre 2021 esponeva: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 288.831,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 24.525,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 271.320,00; b) il bilancio al 31 dicembre 2022 esponeva un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 283.847,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 29.004,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 267.736,00; c) il bilancio al 31 dicembre 2023 esponeva un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 255.187,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 32.807,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 241.754,00.
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Contestava che l' aveva sommato alla debitoria riportata nei bilanci Parte_3
l'importo dovuto in suo favore, laddove il debito nei confronti del procedente risultava già dai bilanci e in ogni caso, anche provvedendo a sommare gli importi, gli stessi erano inferiori a quelli previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
Inoltre solo nel 2024 c'era stata la revoca delle agevolazioni pertanto nei bilanci fino al
31 dicembre 2023 l'importo della debitoria concerneva il solo pagamento delle rate scadute a quella data, escluse le rate a scadere, gli interessi e la quota di finanziamento a fondo perduto.
Rappresentava che anche aggiornando la debitoria tenendo conto delle somme portate dal decreto ingiuntivo emesso in favore dell' Parte_3
, l'importo complessivo era pari ad euro 430.606,63, dunque inferiore
[...] all'importo previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
Rappresentava la serietà del progetto per il quale era stato concesso il finanziamento pubblico: si trattava di un software (un'applicazione per l'erogazione di musica in streaming) per il quale i soci avevano effettuato anche dei cospicui investimenti, pari ad euro 325.000,00, ma che a causa della pandemia non aveva avuto successo sul mercato.
All'udienza del 5 novembre 2024 la eccepiva l'impossibilità Parte_1
di acquisire attivo ex art. 268 comma 3 CC.II. ed alla successiva udienza il Tribunale concedeva termine per verificare l'attivo liquidabile che veniva quantificato, nella attestazione dell'OCC prodotta in atti, in euro 9025,13.
Il creditore procedente contestava l'inattendibilità dei dati di bilancio, in quanto nelle note integrative dei bilanci 2021 e 2022 si attestava che la società non aveva ricevuto contributi o sovvenzioni pubbliche, pur essendo stati erogati, in attuazione del contratto del 20 ottobre 2015 i finanziamenti per gli importi di euro 222.182,14 per finanziamento agevolato, euro 55.545,53 a titolo di importo non soggetto a rimborso ed euro 15.000,00 per servizi di tutoring.
Inoltre, asseriva che l'attivo doveva ritenersi integrato dall'azione di responsabilità esperibile nei confronti degli organi sociali e chiedeva, in subordine, la conversione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in domanda di apertura della liquidazione controllata.
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Il Tribunale di Napoli con sentenza n.9/2025 del 21 gennaio 2025 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, ritenendo che la poteva essere Parte_1
qualificata come imprenditore commerciale, in quanto l'importo dei debiti superava la soglia prevista dagli artt. 2 e 121 CC.II., dovendo sommarsi alla debitoria indicata nei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'importo di euro 405.242,80 oggetto del ricorso.
Il Tribunale riteneva inattendibili i dati di bilancio, avendo la società indicato nelle note integrative dei bilanci 2021 e 2022 che non erano stati ricevuti finanziamenti pubblici e riteneva inattendibile anche l'attivo riportato nell'ultimo bilancio (pari ad euro
255.187,00) in quanto era stato quantificato dall'attestatore nominato ex art. 268 CC.II. in soli euro 9025,13 e nella situazione contabile del 2024 era stato del tutto svalutato;
affermava, altresì, che nell'attivo potesse essere computato anche il valore ricavabile da una eventuale azione di responsabilità.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la ribadendo Parte_1
l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.2 CCII in quanto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto che i debiti indicati negli ultimi tre bilanci non ricomprendessero il debito nei confronti della Controparte_1
[...]
La deduzione della inattendibilità dei bilanci era fondata su una errata interpretazione delle note integrative dei bilanci 2021 e 2022, in quanto era stato correttamente indicato che la non aveva ricevuto sovvenzioni o finanziamenti, riferendosi le note Parte_1
integrative agli esercizi 2021 e 2022, in cui non erano state ricevute le sovvenzioni o i finanziamenti, erogati dal 2016 al 2020.
Ha prodotto consulenza di parte del dott. in cui si attestava la Persona_1
conformità dei bilanci alle scritture contabili e la inclusione dei debiti verso il creditore procedente sia nel Libro Giornale che nei bilanci.
Dalla relazione peritale di parte emergeva, inoltre, che anche sommando per intero il credito della e le altre debitorie (verso l'INPS, i Controparte_1 fornitori e l'Erario) la debitoria complessiva della era pari ad euro Parte_1
440.000,00, dunque inferiore ad euro 500.000,00.
Quanto alla inattendibilità dei bilanci anche con riferimento alle poste attive (indicate in euro 255.187,00 nel bilancio al 31.12.2023 ed in euro 9025,13 nella relazione del
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
dicembre 2024), specificava che la svalutazione era dovuta alla messa in liquidazione della il 26/3/2024. Parte_1
Quanto alla prospettazione di un ulteriore attivo per eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, l' avrebbe fatto riferimento alla Parte_3
illegittimità della delibera di messa in scioglimento e liquidazione della società con verbale di assemblea straordinaria del 26/3/2024, che sarebbe stata solo apparentemente assunta all'unanimità, ma nessun accertamento incidentale sulla sussistenza dei presupposti di una responsabilità dell'amministratore sul punto e di un danno scaturito alla società era stato compiuto.
La mancata indicazione di tale posta risarcitoria nell'attivo dei bilanci della società ad avviso del consulente di parte era corretta sia considerando l'insussistenza di irregolarità gestorie (legate alla tenuta delle scritture contabili ad avviso del consulente regolari e conformi) sia considerando i principi dell'OIC.
Deduceva pertanto che le scritture contabili ed i bilanci erano attendibili e riportavano attivo, ricavi e passivo inferiori ai limiti di cui all'art.2, comma 1 lettera d) CCII.
Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti per esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e la possibilità, per i singoli creditori, di promuovere la suddetta azione.
Si costituiva il creditore procedente che deduceva la sussistenza di un interesse ad agire in quanto era titolare di un credito molto elevato che era stato ammesso al passivo e che unitamente agli altri debiti comportava il superamento della soglia di euro 500.000,00; che era soggetta alla vigilanza da parte dello Stato e doveva pertanto esperire tutte le azioni di recupero del credito;
che stante l'inattendibilità dei bilanci era necessaria un'indagine volta a verificare la reale situazione economico-finanziaria della società, ed una responsabilità degli amministratori per aver consentito la svalutazione di un software per il quale erano stati effettuati cospicui investimenti, sulla asserzione della totale perdita di valore del bene a causa del Covid, ponendo in liquidazione la società e svalutando da euro 150.000,00 a 0,00 l'attivo costituito dal software.
Ha dedotto anche che dagli allegati alla relazione del dott. è emerso che la Per_1
negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva un attivo molto superiore alla soglia di Parte_1
euro 300.000,00.
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Peraltro quanto ai debiti gli stessi sarebbero superiori a 500.000,00 euro considerato il progetto di stato passivo e che le note integrative al bilancio errano nel non riportare l'importo di contributi e finanziamenti già erogati quando sia ancora in corso la restituzione. La nota non deve fare riferimento solo ai contributi erogati in quell'esercizio, ma trattandosi di finanziamenti pubblici deve per trasparenza comunque fare menzione di ogni sovvenzione ricevuta e ancora in corso.
La contestazione sulla informativa poi è stata sollevata solo in sede di reclamo ed è quindi tardiva.
La procedura di liquidazione giudiziale è utile per individuare se vi siano beni aggredibili, crediti nei confronti dei terzi e per esperire l'azione di responsabilità per irregolare tenuta della contabilità, svalutazione totale dell'attivo, illegittimità della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società.
In via subordinata ha chiesto la conversione in procedura di liquidazione controllata.
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha fatto pervenire le sue conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 29 aprile 2025 la Corte ha riservato la decisione e con ordinanza del 16 maggio 2025 ha fissato nuova udienza per acquisire il provvedimento di esecutività dello stato passivo depositato.
Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata per la decisione.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato con la sentenza n.9/2025 del 21 gennaio 2025
l'apertura della liquidazione giudiziale della con la seguente motivazione: Parte_1
“…sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società oggetto di accertamento. Ciò perché gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio inducono nel senso che la può esser qualificata come Parte_1
imprenditore commerciale, assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I.; ed invero deve ritenersi accertato che il valore dei debiti in capo alla società supera la soglia prevista dalle predette norme: al dato relativo ai bilanci 2021, 2022 e
2023, in cui si dà atto della presenza di debiti complessivi per il valore di euro 271.320,
267.736 e 241.754, deve infatti aggiungersi il debito di euro 405.242,80, oggetto del ricorso che occupa, derivante dall'operazione di finanziamento pubblico concesso alla
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
visto che nei suddetti bilanci del 2021 e 2022 la società aveva dichiarato di Parte_1
non aver mai fruito di finanziamenti pubblici, con la conseguenza che il debito derivante dalla mancata restituzione dell'importo finanziato deve intendersi non riportato nei bilanci e quindi da aggiungersi ai debiti riportati in tali documenti, per un valore definitivo (da computarsi all'attualità, visto che nemmeno i debiti iscritti in quei bilanci risultano esser estinti) superiore ad euro 500.000; il che evidentemente dà conto della rappresentazione di una situazione contabile non attendibile;
situazione di inattendibilità che riguarda anche l'attivo, visto che lo stesso, quantificato solo in euro 9.025,13 dall'attestatore nominato ai sensi dell'art. 268 CCII e del tutto svalutato nella situazione contabile al 2024, risultava ancora riportato, nel bilancio del 2023, in euro 255.187.
Peraltro, correttamente parte ricorrente, sotto tale profilo (e sotto l'aspetto della sussistenza dell'interesse all'apertura della procedura) ha evidenziato la necessità di tener conto anche del valore ricavabile da un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi della società.
Ciò detto, passando al riscontro del presupposto oggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, va detto che, trattandosi di società in liquidazione dall'aprile
2024, l'insolvenza è sostanziata dalla affermata assenza di attivo da liquidare, cui si contrappone l'ingente debitoria sopra accertata, dal che discende l'incapacità della società a far fronte alle sue obbligazioni.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della
con sede in Via Del Parco Margherita 24 B Napoli…” Parte_1
Parte reclamante ha impugnato la sentenza deducendo di essere un'impresa minore, per la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In punto di diritto l'art. 121 CC.II. pone a carico del debitore l'onere di fornire la prova dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d).
Ad avviso della Corte il debitore non ha fornito una prova certa del possesso congiunto dei suddetti requisiti.
Dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 effettivamente emergeva la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del CC.II., che qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Nel caso di specie: nel bilancio al 31/12/2021 sono riportati un attivo pari ad euro 288.831,00 e ricavi per euro 24.425,00; nel bilancio al 31/12/2022 sono riportati un attivo pari ad euro 283.847,00 e ricavi per euro 29.004,00 nel bilancio al 31/12/2023 sono riportati un attivo pari ad euro 255.187,00
e ricavi per euro 32.807,00 ( cfr. allegati nn.1,2,3 alla costituzione della Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli)
L'esposizione debitoria della alla data del 9 dicembre 2024 risultava pari ad Parte_1
euro 430.606,63 (cfr. allegato n.2 alla memoria depositata dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli in data 18/12/2024).
Le difese della si fondano sulla relazione di parte depositata in sede di Parte_1 reclamo e sull'importo dei debiti ammessi al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.
La veridicità dei bilanci e la corrispondenza dei dati in essi riportati a quanto risultante dalla documentazione contabile è stata attestata, in sede di reclamo, dal CTP dott.
, che ha anche affermato che nei bilanci risulta riportata l'effettiva Persona_1
esposizione debitoria della , comprensiva degli importi dovuti Parte_1 alla Controparte_2
(cfr. pag 12 dell'elaborato: “l'analisi puntuale della fattispecie eseguita nei paragrafi che precedono dà evidenza che i debiti esposti nei vari bilanci erano massimamente rappresentati proprio dalle esposizioni verso , infine adeguate nel corso del 2024 Parte_3 ai dati della diffida da questa inoltrata”.)
Dallo stato passivo approvato in data 17 aprile 2025 e depositato in data 28 aprile 2025 nella procedura di reclamo è emerso che i crediti ammessi al passivo sono pari ad euro
494.353,09 ( di cui euro 55266,45 in privilegio ed euro 4503,90 in chirografo per ADER,
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
euro 1635,00 in prededuzione ed euro 432.203,74 in privilegio per l'Agenzia Parte_3
ed euro 744,00 in chirografo per CCIA), per cui la complessiva esposizione debitoria della risulta inferiore al limite di euro 500.000,00 previsto Parte_1 dall'art. 2 comma 1 lettera d) del CCII.
Né tantomeno può ritenersi fondata la deduzione della reclamata in ordine alla indicazione, nella situazione patrimoniale della come riportata dal Parte_1
consulente di parte, di un attivo e di un passivo eccedenti i limiti di cui all'art. 2 comma
1 lettera d) del CC.II.
Dall'esame dell'elaborato è infatti emerso che nell'importo dell'attivo al 31 dicembre
2021, al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023 risultano riportati anche gli utili.
Sul punto si osserva che l'attivo patrimoniale “consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti” (Cass. n. 22150 del 2010; cfr. nello stesso senso n. 4738 del 2012).
Devono, pertanto, essere esclusi gli utili, con la conseguenza che l'attivo indicato nelle situazioni patrimoniali della è sempre inferiore ad euro 300.000,00. Parte_1
Allo stesso modo dall'ammontare dei debiti anche non scaduti deve essere detratto il capitale versato dai soci, che pur figurando nelle passività sociali non può essere riportato tra i debiti.
Pertanto i debiti indicati nelle situazioni patrimoniali della sono inferiori ad Parte_1
euro 500.000,00.
Con riferimento alla esposizione debitoria della va però evidenziata una Parte_1 discrasia tra l'importo dei debiti erariali riportati dal consulente di parte nell'elaborato peritale (pari ad euro 27.436,23 alla data dell'11 dicembre 2024) e l'importo dei crediti dell' ammessi al passivo (euro 55.266,45 in privilegio ed euro 4503,90 in CP_3
chirografo, per il complessivo importo di euro 59.770,35 alla data del 17 aprile 2025).
Considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'accertamento compiuto dal consulente e l'udienza di verifica dello stato passivo e la rilevante differenza tra le due somme (il credito ammesso al passivo è pari a più del doppio dell'importo accertato dal consulente di parte della , il maggior importo ammesso al passivo non può certamente Parte_1
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
essere giustificato dalla mera maturazione, in quattro mesi, di interessi sulle somme riportate dal consulente.
La consulenza tecnica di parte reclamante non può, pertanto, essere ritenuta pienamente attendibile.
Non può escludersi, inoltre, che alla data di apertura della liquidazione giudiziale, fossero maturati anche ulteriori debiti di natura tributaria o contributiva non iscritti ancora a ruolo.
Peraltro non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che l'intera esposizione debitoria sia rappresentata dallo stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale, ben potendo altri creditori essere ammessi al passivo a seguito di domande tardive.
Considerato che l'esposizione debitoria riportata nello stato passivo è di poco inferiore al limite di euro 500.000,00 e che l'elaborato peritale di parte non ha fornito una integrale ricostruzione dei debiti esistenti e quindi non è sufficiente a fornire la prova della sussistenza del possesso congiunto dei requisiti dimensionali, il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M.
147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 2362,00 per la fase di studio, € 1665,00 per la fase introduttiva, € 2686,00 per la fase di trattazione ed € 3287,00 per la fase decisoria, in totale € 10.000,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1500,00).
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dal
Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025:
1. rigetta il reclamo;
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
2. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del Parte_3
presente grado di giudizio che liquida in Euro 10.000,00 per compenso professionale ed Euro 1500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr. Paolo Celentano
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IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZ A
sul ricorso iscritto al n. 1087/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
” (C.F. , con sede legale in Napoli, Via del Parte_1 P.IVA_1
Parco Margherita n. 24/B, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
Dott. nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli Avv.ti Livio Persico (C.F. ) e Gian Luca Matarazzi C.F._2
(C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Livio Persico in Napoli, alla Via Depretis, 102
RE C L A M A N T E
E
LIQUIDAZ IONE GI UDIZ IALE D E L L A D O G M A S.R.L. I N L I Q U I D A Z I O N E
IN T I M A T A N O N C O S T I T U I T A
NONCHÉ
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Parte_3
(C.F. , con sede legale in Roma (00187), via Calabria n. 46, in
[...] P.IVA_2
persona del Dirigente avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via Panama n. 52 presso lo studio dell'Avv. Nicola Bruno ( ) che C.F._4 la rappresenta e difende giusta procura in atti
RE S I S T E N T E
E
PR O C U R A G E N E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
D I N A P O L I
I N T E R V E N T O R E E X L E G E
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 l'
[...] deducendo di essere creditrice della Parte_3 [...]
a seguito della revoca delle agevolazioni concesse con delibera del Parte_1
16 aprile 2015 e successivo contratto del 20 luglio 2015, di aver ottenuto dal Tribunale di
Roma in data 28 maggio 2024 decreto ingiuntivo n.6655/2024 per l'importo di euro
397.719,37 oltre interessi e spese provvisoriamente esecutivo, che il decreto ingiuntivo era stato opposto per la sola parte relativa agli interessi senza contestazione della sorta capitale e che il pignoramento presso terzi aveva avuto esito negativo, chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale sussistendo debiti scaduti di importo superiore ad euro 500.000,00.
Si costituiva la che eccepiva l'insussistenza dei requisiti Parte_1 dimensionali di cui all'art. 2 CCII in quanto : a) il bilancio al 31 dicembre 2021 esponeva: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 288.831,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 24.525,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 271.320,00; b) il bilancio al 31 dicembre 2022 esponeva un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 283.847,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 29.004,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 267.736,00; c) il bilancio al 31 dicembre 2023 esponeva un attivo patrimoniale di ammontare complessivo pari ad euro 255.187,00, ricavi di ammontare complessivo pari ad euro 32.807,00, debiti di ammontare complessivo pari ad euro 241.754,00.
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Contestava che l' aveva sommato alla debitoria riportata nei bilanci Parte_3
l'importo dovuto in suo favore, laddove il debito nei confronti del procedente risultava già dai bilanci e in ogni caso, anche provvedendo a sommare gli importi, gli stessi erano inferiori a quelli previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
Inoltre solo nel 2024 c'era stata la revoca delle agevolazioni pertanto nei bilanci fino al
31 dicembre 2023 l'importo della debitoria concerneva il solo pagamento delle rate scadute a quella data, escluse le rate a scadere, gli interessi e la quota di finanziamento a fondo perduto.
Rappresentava che anche aggiornando la debitoria tenendo conto delle somme portate dal decreto ingiuntivo emesso in favore dell' Parte_3
, l'importo complessivo era pari ad euro 430.606,63, dunque inferiore
[...] all'importo previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
Rappresentava la serietà del progetto per il quale era stato concesso il finanziamento pubblico: si trattava di un software (un'applicazione per l'erogazione di musica in streaming) per il quale i soci avevano effettuato anche dei cospicui investimenti, pari ad euro 325.000,00, ma che a causa della pandemia non aveva avuto successo sul mercato.
All'udienza del 5 novembre 2024 la eccepiva l'impossibilità Parte_1
di acquisire attivo ex art. 268 comma 3 CC.II. ed alla successiva udienza il Tribunale concedeva termine per verificare l'attivo liquidabile che veniva quantificato, nella attestazione dell'OCC prodotta in atti, in euro 9025,13.
Il creditore procedente contestava l'inattendibilità dei dati di bilancio, in quanto nelle note integrative dei bilanci 2021 e 2022 si attestava che la società non aveva ricevuto contributi o sovvenzioni pubbliche, pur essendo stati erogati, in attuazione del contratto del 20 ottobre 2015 i finanziamenti per gli importi di euro 222.182,14 per finanziamento agevolato, euro 55.545,53 a titolo di importo non soggetto a rimborso ed euro 15.000,00 per servizi di tutoring.
Inoltre, asseriva che l'attivo doveva ritenersi integrato dall'azione di responsabilità esperibile nei confronti degli organi sociali e chiedeva, in subordine, la conversione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in domanda di apertura della liquidazione controllata.
_______________________________________________________________________ n. 1087/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Il Tribunale di Napoli con sentenza n.9/2025 del 21 gennaio 2025 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, ritenendo che la poteva essere Parte_1
qualificata come imprenditore commerciale, in quanto l'importo dei debiti superava la soglia prevista dagli artt. 2 e 121 CC.II., dovendo sommarsi alla debitoria indicata nei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'importo di euro 405.242,80 oggetto del ricorso.
Il Tribunale riteneva inattendibili i dati di bilancio, avendo la società indicato nelle note integrative dei bilanci 2021 e 2022 che non erano stati ricevuti finanziamenti pubblici e riteneva inattendibile anche l'attivo riportato nell'ultimo bilancio (pari ad euro
255.187,00) in quanto era stato quantificato dall'attestatore nominato ex art. 268 CC.II. in soli euro 9025,13 e nella situazione contabile del 2024 era stato del tutto svalutato;
affermava, altresì, che nell'attivo potesse essere computato anche il valore ricavabile da una eventuale azione di responsabilità.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la ribadendo Parte_1
l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.2 CCII in quanto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto che i debiti indicati negli ultimi tre bilanci non ricomprendessero il debito nei confronti della Controparte_1
[...]
La deduzione della inattendibilità dei bilanci era fondata su una errata interpretazione delle note integrative dei bilanci 2021 e 2022, in quanto era stato correttamente indicato che la non aveva ricevuto sovvenzioni o finanziamenti, riferendosi le note Parte_1
integrative agli esercizi 2021 e 2022, in cui non erano state ricevute le sovvenzioni o i finanziamenti, erogati dal 2016 al 2020.
Ha prodotto consulenza di parte del dott. in cui si attestava la Persona_1
conformità dei bilanci alle scritture contabili e la inclusione dei debiti verso il creditore procedente sia nel Libro Giornale che nei bilanci.
Dalla relazione peritale di parte emergeva, inoltre, che anche sommando per intero il credito della e le altre debitorie (verso l'INPS, i Controparte_1 fornitori e l'Erario) la debitoria complessiva della era pari ad euro Parte_1
440.000,00, dunque inferiore ad euro 500.000,00.
Quanto alla inattendibilità dei bilanci anche con riferimento alle poste attive (indicate in euro 255.187,00 nel bilancio al 31.12.2023 ed in euro 9025,13 nella relazione del
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dicembre 2024), specificava che la svalutazione era dovuta alla messa in liquidazione della il 26/3/2024. Parte_1
Quanto alla prospettazione di un ulteriore attivo per eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, l' avrebbe fatto riferimento alla Parte_3
illegittimità della delibera di messa in scioglimento e liquidazione della società con verbale di assemblea straordinaria del 26/3/2024, che sarebbe stata solo apparentemente assunta all'unanimità, ma nessun accertamento incidentale sulla sussistenza dei presupposti di una responsabilità dell'amministratore sul punto e di un danno scaturito alla società era stato compiuto.
La mancata indicazione di tale posta risarcitoria nell'attivo dei bilanci della società ad avviso del consulente di parte era corretta sia considerando l'insussistenza di irregolarità gestorie (legate alla tenuta delle scritture contabili ad avviso del consulente regolari e conformi) sia considerando i principi dell'OIC.
Deduceva pertanto che le scritture contabili ed i bilanci erano attendibili e riportavano attivo, ricavi e passivo inferiori ai limiti di cui all'art.2, comma 1 lettera d) CCII.
Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti per esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e la possibilità, per i singoli creditori, di promuovere la suddetta azione.
Si costituiva il creditore procedente che deduceva la sussistenza di un interesse ad agire in quanto era titolare di un credito molto elevato che era stato ammesso al passivo e che unitamente agli altri debiti comportava il superamento della soglia di euro 500.000,00; che era soggetta alla vigilanza da parte dello Stato e doveva pertanto esperire tutte le azioni di recupero del credito;
che stante l'inattendibilità dei bilanci era necessaria un'indagine volta a verificare la reale situazione economico-finanziaria della società, ed una responsabilità degli amministratori per aver consentito la svalutazione di un software per il quale erano stati effettuati cospicui investimenti, sulla asserzione della totale perdita di valore del bene a causa del Covid, ponendo in liquidazione la società e svalutando da euro 150.000,00 a 0,00 l'attivo costituito dal software.
Ha dedotto anche che dagli allegati alla relazione del dott. è emerso che la Per_1
negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva un attivo molto superiore alla soglia di Parte_1
euro 300.000,00.
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Peraltro quanto ai debiti gli stessi sarebbero superiori a 500.000,00 euro considerato il progetto di stato passivo e che le note integrative al bilancio errano nel non riportare l'importo di contributi e finanziamenti già erogati quando sia ancora in corso la restituzione. La nota non deve fare riferimento solo ai contributi erogati in quell'esercizio, ma trattandosi di finanziamenti pubblici deve per trasparenza comunque fare menzione di ogni sovvenzione ricevuta e ancora in corso.
La contestazione sulla informativa poi è stata sollevata solo in sede di reclamo ed è quindi tardiva.
La procedura di liquidazione giudiziale è utile per individuare se vi siano beni aggredibili, crediti nei confronti dei terzi e per esperire l'azione di responsabilità per irregolare tenuta della contabilità, svalutazione totale dell'attivo, illegittimità della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società.
In via subordinata ha chiesto la conversione in procedura di liquidazione controllata.
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha fatto pervenire le sue conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 29 aprile 2025 la Corte ha riservato la decisione e con ordinanza del 16 maggio 2025 ha fissato nuova udienza per acquisire il provvedimento di esecutività dello stato passivo depositato.
Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata per la decisione.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato con la sentenza n.9/2025 del 21 gennaio 2025
l'apertura della liquidazione giudiziale della con la seguente motivazione: Parte_1
“…sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società oggetto di accertamento. Ciò perché gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio inducono nel senso che la può esser qualificata come Parte_1
imprenditore commerciale, assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I.; ed invero deve ritenersi accertato che il valore dei debiti in capo alla società supera la soglia prevista dalle predette norme: al dato relativo ai bilanci 2021, 2022 e
2023, in cui si dà atto della presenza di debiti complessivi per il valore di euro 271.320,
267.736 e 241.754, deve infatti aggiungersi il debito di euro 405.242,80, oggetto del ricorso che occupa, derivante dall'operazione di finanziamento pubblico concesso alla
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visto che nei suddetti bilanci del 2021 e 2022 la società aveva dichiarato di Parte_1
non aver mai fruito di finanziamenti pubblici, con la conseguenza che il debito derivante dalla mancata restituzione dell'importo finanziato deve intendersi non riportato nei bilanci e quindi da aggiungersi ai debiti riportati in tali documenti, per un valore definitivo (da computarsi all'attualità, visto che nemmeno i debiti iscritti in quei bilanci risultano esser estinti) superiore ad euro 500.000; il che evidentemente dà conto della rappresentazione di una situazione contabile non attendibile;
situazione di inattendibilità che riguarda anche l'attivo, visto che lo stesso, quantificato solo in euro 9.025,13 dall'attestatore nominato ai sensi dell'art. 268 CCII e del tutto svalutato nella situazione contabile al 2024, risultava ancora riportato, nel bilancio del 2023, in euro 255.187.
Peraltro, correttamente parte ricorrente, sotto tale profilo (e sotto l'aspetto della sussistenza dell'interesse all'apertura della procedura) ha evidenziato la necessità di tener conto anche del valore ricavabile da un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi della società.
Ciò detto, passando al riscontro del presupposto oggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, va detto che, trattandosi di società in liquidazione dall'aprile
2024, l'insolvenza è sostanziata dalla affermata assenza di attivo da liquidare, cui si contrappone l'ingente debitoria sopra accertata, dal che discende l'incapacità della società a far fronte alle sue obbligazioni.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della
con sede in Via Del Parco Margherita 24 B Napoli…” Parte_1
Parte reclamante ha impugnato la sentenza deducendo di essere un'impresa minore, per la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In punto di diritto l'art. 121 CC.II. pone a carico del debitore l'onere di fornire la prova dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d).
Ad avviso della Corte il debitore non ha fornito una prova certa del possesso congiunto dei suddetti requisiti.
Dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 effettivamente emergeva la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del CC.II., che qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
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annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Nel caso di specie: nel bilancio al 31/12/2021 sono riportati un attivo pari ad euro 288.831,00 e ricavi per euro 24.425,00; nel bilancio al 31/12/2022 sono riportati un attivo pari ad euro 283.847,00 e ricavi per euro 29.004,00 nel bilancio al 31/12/2023 sono riportati un attivo pari ad euro 255.187,00
e ricavi per euro 32.807,00 ( cfr. allegati nn.1,2,3 alla costituzione della Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli)
L'esposizione debitoria della alla data del 9 dicembre 2024 risultava pari ad Parte_1
euro 430.606,63 (cfr. allegato n.2 alla memoria depositata dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli in data 18/12/2024).
Le difese della si fondano sulla relazione di parte depositata in sede di Parte_1 reclamo e sull'importo dei debiti ammessi al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.
La veridicità dei bilanci e la corrispondenza dei dati in essi riportati a quanto risultante dalla documentazione contabile è stata attestata, in sede di reclamo, dal CTP dott.
, che ha anche affermato che nei bilanci risulta riportata l'effettiva Persona_1
esposizione debitoria della , comprensiva degli importi dovuti Parte_1 alla Controparte_2
(cfr. pag 12 dell'elaborato: “l'analisi puntuale della fattispecie eseguita nei paragrafi che precedono dà evidenza che i debiti esposti nei vari bilanci erano massimamente rappresentati proprio dalle esposizioni verso , infine adeguate nel corso del 2024 Parte_3 ai dati della diffida da questa inoltrata”.)
Dallo stato passivo approvato in data 17 aprile 2025 e depositato in data 28 aprile 2025 nella procedura di reclamo è emerso che i crediti ammessi al passivo sono pari ad euro
494.353,09 ( di cui euro 55266,45 in privilegio ed euro 4503,90 in chirografo per ADER,
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euro 1635,00 in prededuzione ed euro 432.203,74 in privilegio per l'Agenzia Parte_3
ed euro 744,00 in chirografo per CCIA), per cui la complessiva esposizione debitoria della risulta inferiore al limite di euro 500.000,00 previsto Parte_1 dall'art. 2 comma 1 lettera d) del CCII.
Né tantomeno può ritenersi fondata la deduzione della reclamata in ordine alla indicazione, nella situazione patrimoniale della come riportata dal Parte_1
consulente di parte, di un attivo e di un passivo eccedenti i limiti di cui all'art. 2 comma
1 lettera d) del CC.II.
Dall'esame dell'elaborato è infatti emerso che nell'importo dell'attivo al 31 dicembre
2021, al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023 risultano riportati anche gli utili.
Sul punto si osserva che l'attivo patrimoniale “consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti” (Cass. n. 22150 del 2010; cfr. nello stesso senso n. 4738 del 2012).
Devono, pertanto, essere esclusi gli utili, con la conseguenza che l'attivo indicato nelle situazioni patrimoniali della è sempre inferiore ad euro 300.000,00. Parte_1
Allo stesso modo dall'ammontare dei debiti anche non scaduti deve essere detratto il capitale versato dai soci, che pur figurando nelle passività sociali non può essere riportato tra i debiti.
Pertanto i debiti indicati nelle situazioni patrimoniali della sono inferiori ad Parte_1
euro 500.000,00.
Con riferimento alla esposizione debitoria della va però evidenziata una Parte_1 discrasia tra l'importo dei debiti erariali riportati dal consulente di parte nell'elaborato peritale (pari ad euro 27.436,23 alla data dell'11 dicembre 2024) e l'importo dei crediti dell' ammessi al passivo (euro 55.266,45 in privilegio ed euro 4503,90 in CP_3
chirografo, per il complessivo importo di euro 59.770,35 alla data del 17 aprile 2025).
Considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'accertamento compiuto dal consulente e l'udienza di verifica dello stato passivo e la rilevante differenza tra le due somme (il credito ammesso al passivo è pari a più del doppio dell'importo accertato dal consulente di parte della , il maggior importo ammesso al passivo non può certamente Parte_1
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essere giustificato dalla mera maturazione, in quattro mesi, di interessi sulle somme riportate dal consulente.
La consulenza tecnica di parte reclamante non può, pertanto, essere ritenuta pienamente attendibile.
Non può escludersi, inoltre, che alla data di apertura della liquidazione giudiziale, fossero maturati anche ulteriori debiti di natura tributaria o contributiva non iscritti ancora a ruolo.
Peraltro non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che l'intera esposizione debitoria sia rappresentata dallo stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale, ben potendo altri creditori essere ammessi al passivo a seguito di domande tardive.
Considerato che l'esposizione debitoria riportata nello stato passivo è di poco inferiore al limite di euro 500.000,00 e che l'elaborato peritale di parte non ha fornito una integrale ricostruzione dei debiti esistenti e quindi non è sufficiente a fornire la prova della sussistenza del possesso congiunto dei requisiti dimensionali, il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M.
147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 2362,00 per la fase di studio, € 1665,00 per la fase introduttiva, € 2686,00 per la fase di trattazione ed € 3287,00 per la fase decisoria, in totale € 10.000,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1500,00).
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dal
Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025:
1. rigetta il reclamo;
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2. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del Parte_3
presente grado di giudizio che liquida in Euro 10.000,00 per compenso professionale ed Euro 1500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr. Paolo Celentano
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