Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1199/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Mercurio n° 58 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 14/04/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la parte ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Mare e Monti Srls, con sede a Montalbano Elicona, p.iva , P.IVA_1 per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati come per legge;
CP_1
- Che l' con avviso di addebito n. 59520210000011436000 formato il 09/03/2021, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente “di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N.
2018774809356 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 2.880,97, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e
- Che conseguentemente, con tale atto veniva intimato alla parte oggi ricorrente di provvedere al pagamento entro 60 gg, avvisandolo che l'atto costituisce “.. titolo esecutivo e che in caso di mancato pagamento l'Agente della Riscossione provvederà ad espropriazione forzata sulla base del presente avviso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”.
Contestava la pretesa avversa, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione, rilevava di avere CP_1
dato prova della corresponsione come da documenti allegati, tra i quali le coordinate bancarie della parte ricorrente (doc.3), e chiedeva pure la riunione con il procedimento RGN 484/2020, avente ad oggetto reiscrizione negli elenchi dei braccianti per gli anni 2017 e 2018, presupposto necessario per ottenere la disoccupazione agricola, oggetto di causa. Nel merito contestava le pretse avverse con il rigetto della domanda.
Nel corso del presente giudizio, rilevava che la causa RGN 484/2020, risulta definita con il rigetto della domanda, esibiva copia della predetta sentenza e riservava il deposito telematico.
La causa, matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza del 23/05/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha fornito, con la sentenza n.13/2025, emessa nel procedimento RGN 484/2020, con la quale il Tribunale di Patti non ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017, e, 2018, che la stessa non ha diritto alla
CP_ corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio, cui l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 23/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia