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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3961 dell'anno 2024 vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Errera
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Magda CP_1 C.F._2
Mellea
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1
deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale in data CP_1
25.04.2015 era nato il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1 Essendo cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, con accordo tra le parti, siglato in scrittura privata del 22.03.2022, erano state regolate le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, rispetto alle quali la ricorrente chiedeva che l'assegno a carico del , quale contributo al mantenimento del figlio, venisse aumentato da € 250,00 ad € CP_1
400,00 mensili, alla luce delle maggiori esigenze del minore, quasi totalmente collocato presso di sé.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, considerate CP_1
le proprie condizioni economico-reddituali.
All'udienza del 4.12.2024 le parti conciliavano la lite, dichiarando di accettare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore stabilite nella scrittura privata del
22.03.2022, fatta eccezione per il punto n.7, prevedendo le parti di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese per le rette del convitto a decorrere dal corrente anno scolastico. Per_2
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, recepisce l'accordo delle parti così espressamente formulato:
1. I Sig.ri e stabiliscono che il figlio minore resti Parte_1 CP_1
in affido condiviso tra di loro, con la conseguenza che le decisioni più importanti nel suo interesse e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Il figlio minore viene collocato presso la madre, nella casa familiare sita in Catanzaro,
Via San F. di Paola, n. 21;
3. Quanto ai tempi della relazione padre/figlio, disporre che il padre avrà il diritto/dovere di avere con sé il figlio previo accordi pacifici di volta in volta trovati tra i due genitori.
4. Le parti si impegnano, relativamente al periodo in cui ciascuno tratterrà il minore presso di sé, a consentire ed a favorire colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore;
in mancanza di accordo, l'altro genitore potrà effettuare delle telefonate sulle utenze fisse o mobili del genitore che in quel momento assume la funzione di collocatario nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 16:00 e tra le ore 18:00 e le ore 21:00;
5. Mantenimento: Per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e - tra queste ultime - tra spese da concordarsi e spese da non concordarsi, oltre che per quanto concerne le modalità di rimborso, le parti preliminarmente dichiarano di aderire al
Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Catanzaro e sottoscritto in data 16.05.2019 ed a tal fine ne sottoscrivono copia che si allega e con attenzione alla situazione reddituale di entrambi i genitori, concordano che:
5 A) mantenimento ordinario: circa la determinazione della misura del contributo economico al mantenimento dei minori, tenuto conto del prescelto regime di affido condiviso e delle rispettive condizioni reddituali ed economiche rappresentate dai genitori, il sig. si impegna a corrispondere a tale titolo la somma mensile di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) da versare alla Sig.ra in via anticipata, entro i primi 5 giorni Pt_1
di ogni mese, a mezzo bonifico: Iban: [...] (postepay evolution).
Detta somma è da considerarsi non comprensiva degli eventuali assegni familiari spettanti a uno all'altro genitore che saranno, in ogni caso e senza riserva alcuna, integralmente percepiti dalla sig.ra senza che il sig. possa pretendere alcunché. Pertanto, Pt_1 CP_1
l'eventuale somma percepita a tale titolo dalla sig.ra sarà integralmente trattenuta Pt_2 senza che venga defalcato alcunché dall'importo mensile che il sig. le corrisponderà a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
5 B) spese straordinarie. Il Sig. si impegna, altresì, a contribuire nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, dietro richiesta debitamente documentata della madre ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, ivi compresa la retta mensile per il vitto del minore;
Per_1
6. Il sig. , resosi moroso negli ultimi mesi del versamento del mantenimento concordato CP_1
con scrittura privata sottoscritta in data 13 agosto 2020, si obbliga con la sottoscrizione della presente a versare, in aggiunta al mantenimento ordinario come sopra concordato,
l'importo di € 1.000,00, da versarsi in 5 mensilità di pari importo a partire dal mese di aprile 2022. Pertanto lo stesso nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, si obbliga versare l'importo mensile di € 450,00, di cui € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio ed € 200,00 quale forfait concordato tra le parti per gli arretrati non Per_1
corrisposti. La sig.ra ricevuta la suddetta somma dichiara di non aver più null'altro da pretendere Pt_2 per quanto concerne l'adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 13 agosto 2020.
7. (come da verbale di udienza del 4.12.2024) Le parti si obbligano, altresì, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno della retta per il vitto del figlio minore a decorrere Per_1
dal corrente anno scolastico. Il Sig. si obbliga, infine, a pagare tutto quanto dovuto - CP_1
a qualsiasi titolo nessuno escluso - con riferimento al motociclo tg CV11225, che risulta intestato per ragioni di convenienza alla sig.ra ma che di fatto è sempre rimasto nella Pt_1
sua totale ed esclusiva disponibilità ed utilizzo;
8. Eventuali tasse comunali o di altro genere insolute e relative all'appartamento sito in
Catanzaro, Via S. Francesco di Paola, n. 21 maturate fino al mese di luglio 2021, saranno pagate in parti uguali tra i sig.ri e;
Pt_1 CP_1
9. Il sig. rilascia esplicito consenso al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per CP_1
l'espatrio e/o al passaporto per il minore;
Per_1
10. Le parti s'impegnano a rispettare i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione e fino alla loro omologazione dinnanzi alla competente Autorità Giudiziaria;
11. Per qualsiasi controversia giudiziaria in relazione al presente accordo, il foro competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro. compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3961 dell'anno 2024 vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Errera
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Magda CP_1 C.F._2
Mellea
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1
deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale in data CP_1
25.04.2015 era nato il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1 Essendo cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, con accordo tra le parti, siglato in scrittura privata del 22.03.2022, erano state regolate le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, rispetto alle quali la ricorrente chiedeva che l'assegno a carico del , quale contributo al mantenimento del figlio, venisse aumentato da € 250,00 ad € CP_1
400,00 mensili, alla luce delle maggiori esigenze del minore, quasi totalmente collocato presso di sé.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, considerate CP_1
le proprie condizioni economico-reddituali.
All'udienza del 4.12.2024 le parti conciliavano la lite, dichiarando di accettare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore stabilite nella scrittura privata del
22.03.2022, fatta eccezione per il punto n.7, prevedendo le parti di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese per le rette del convitto a decorrere dal corrente anno scolastico. Per_2
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, recepisce l'accordo delle parti così espressamente formulato:
1. I Sig.ri e stabiliscono che il figlio minore resti Parte_1 CP_1
in affido condiviso tra di loro, con la conseguenza che le decisioni più importanti nel suo interesse e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Il figlio minore viene collocato presso la madre, nella casa familiare sita in Catanzaro,
Via San F. di Paola, n. 21;
3. Quanto ai tempi della relazione padre/figlio, disporre che il padre avrà il diritto/dovere di avere con sé il figlio previo accordi pacifici di volta in volta trovati tra i due genitori.
4. Le parti si impegnano, relativamente al periodo in cui ciascuno tratterrà il minore presso di sé, a consentire ed a favorire colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore;
in mancanza di accordo, l'altro genitore potrà effettuare delle telefonate sulle utenze fisse o mobili del genitore che in quel momento assume la funzione di collocatario nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 16:00 e tra le ore 18:00 e le ore 21:00;
5. Mantenimento: Per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e - tra queste ultime - tra spese da concordarsi e spese da non concordarsi, oltre che per quanto concerne le modalità di rimborso, le parti preliminarmente dichiarano di aderire al
Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Catanzaro e sottoscritto in data 16.05.2019 ed a tal fine ne sottoscrivono copia che si allega e con attenzione alla situazione reddituale di entrambi i genitori, concordano che:
5 A) mantenimento ordinario: circa la determinazione della misura del contributo economico al mantenimento dei minori, tenuto conto del prescelto regime di affido condiviso e delle rispettive condizioni reddituali ed economiche rappresentate dai genitori, il sig. si impegna a corrispondere a tale titolo la somma mensile di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) da versare alla Sig.ra in via anticipata, entro i primi 5 giorni Pt_1
di ogni mese, a mezzo bonifico: Iban: [...] (postepay evolution).
Detta somma è da considerarsi non comprensiva degli eventuali assegni familiari spettanti a uno all'altro genitore che saranno, in ogni caso e senza riserva alcuna, integralmente percepiti dalla sig.ra senza che il sig. possa pretendere alcunché. Pertanto, Pt_1 CP_1
l'eventuale somma percepita a tale titolo dalla sig.ra sarà integralmente trattenuta Pt_2 senza che venga defalcato alcunché dall'importo mensile che il sig. le corrisponderà a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
5 B) spese straordinarie. Il Sig. si impegna, altresì, a contribuire nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, dietro richiesta debitamente documentata della madre ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, ivi compresa la retta mensile per il vitto del minore;
Per_1
6. Il sig. , resosi moroso negli ultimi mesi del versamento del mantenimento concordato CP_1
con scrittura privata sottoscritta in data 13 agosto 2020, si obbliga con la sottoscrizione della presente a versare, in aggiunta al mantenimento ordinario come sopra concordato,
l'importo di € 1.000,00, da versarsi in 5 mensilità di pari importo a partire dal mese di aprile 2022. Pertanto lo stesso nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, si obbliga versare l'importo mensile di € 450,00, di cui € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio ed € 200,00 quale forfait concordato tra le parti per gli arretrati non Per_1
corrisposti. La sig.ra ricevuta la suddetta somma dichiara di non aver più null'altro da pretendere Pt_2 per quanto concerne l'adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 13 agosto 2020.
7. (come da verbale di udienza del 4.12.2024) Le parti si obbligano, altresì, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno della retta per il vitto del figlio minore a decorrere Per_1
dal corrente anno scolastico. Il Sig. si obbliga, infine, a pagare tutto quanto dovuto - CP_1
a qualsiasi titolo nessuno escluso - con riferimento al motociclo tg CV11225, che risulta intestato per ragioni di convenienza alla sig.ra ma che di fatto è sempre rimasto nella Pt_1
sua totale ed esclusiva disponibilità ed utilizzo;
8. Eventuali tasse comunali o di altro genere insolute e relative all'appartamento sito in
Catanzaro, Via S. Francesco di Paola, n. 21 maturate fino al mese di luglio 2021, saranno pagate in parti uguali tra i sig.ri e;
Pt_1 CP_1
9. Il sig. rilascia esplicito consenso al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per CP_1
l'espatrio e/o al passaporto per il minore;
Per_1
10. Le parti s'impegnano a rispettare i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione e fino alla loro omologazione dinnanzi alla competente Autorità Giudiziaria;
11. Per qualsiasi controversia giudiziaria in relazione al presente accordo, il foro competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro. compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo