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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2549/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2549/2023 R.G. avente per oggetto: separazione personale.
promossa da:
JE rappresentata e difesa dall'avv. Paola Costa ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il di lei Studio in Torino, Via Giacinto Collegno n. 52
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia GAI del Foro di Asti nominato curatore CP_1 speciale del IG. con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023 ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Asti, Piazza San Giuseppe n. 1, parte resistente
Con la partecipazione delle minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata ad [...] il [...]) in persona del curatore speciale avv. Luca Salvadori.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 5 Per parte ricorrente
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis
• autorizzare i coniugi a vivere separati, disponendo lo scioglimento della comunione dei beni ed assegnando alla IG.ra in il 50% del denaro attualmente giacente sul conto Parte_1 CP_1 corrente n. 32143-8 acceso presso la ed il 50% della quota di proprietà dell'auto CP_2
Citroen C3 Tg. EN843LV ed assegnando alla IG.r i il 100% di quanto giacente Parte_1 CP_1 sul Libretto di Risparmio n. 51229689 presso Poste Italiane;
• disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con residenza stabile delle stesse presso la madre;
• disporre che, qualora la misura di sicurezza provvisoria con la prescrizione al IG. di non CP_1 poter incontrare la moglie e le figlie in nessun modo, né contattarle, venga revocato e/o modificato, il padre possa incontrare le figlie previo contratto e accordo coi Servizi, individuando i Servizi, le modalità di incontro ritenute più adeguate rispetto alle eIGenze di cura ed assistenza delle figlie, incontri che comunque dovranno avvenire con le garanzie del Luogo Neutro, alla presenza degli educatori e previo gradimento delle minori;
• assegnare la casa coniugale, con tutti i suoi arredi, alla ricorrente;
• disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre della somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) o quella diversa ritenuta opportuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
• disporre che l'assegno unico erogato dal a favore del nucleo famigliare venga assegnato in via CP_3 esclusiva ed al 100% a favore della ricorrente;
• disporre inoltre che il padre rimborsi alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo IGlato tra il Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti;
”.
Per il resistente:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- autorizzare i coniugi a vivere separati, disponendo lo scioglimento della comunione dei beni e la divisione al 50% della somma di denaro attualmente disponibile sul c.c. 32143 acceso presso la
CP_2
- assegnare alla IG.r la casa coniugale;
Parte_1
- disporre l'affido condiviso con collocazione presso la madre delle figli Per_1 Per_2
- disporre un percorso di riavvicinamento delle figlie e al padre con incontri da Per_1 Per_2 effettuarsi in luogo neutro alla presenza di Educatore/Assistente Sociale (ovvero secondo le modalità
pagina 2 di 5 di incontro ritenuto più adeguate) e solo all'esito del percorso, previo parere favorevole dei Servizi, liberalizzare gli incontri padre-figlie;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla IG.r ; Parte_1
- disporre il pagamento del residuo mutuo (fine mutuo nel 2028) nella misura del 50% a carico del IG e del 50% a carico della IG.r ; CP_1 Parte_1
- disporre un contributo di mantenimento che tenga conto delle reali condizioni economiche in cui si trova il IG. , tenendo in considerazione che vorrebbe cedere alle figlie la sua quota CP_1 dell'immobile (una volta estinto il mutuo) da intendersi quale pagamento una tantum del contributo di mantenimento a favore delle figlie (proprio in quanto consapevole della sua impossibilità a pagare un eventuale contributo di mantenimento che vorrà disporre il Tribunale di Asti in quanto non ha stipendio, a breve non percepirà più indennità di disoccupazione, non percepisce ancora assegno di invalidità e probabilmente non potrà lasciare la Comunità per ancora lungo tempo).”
***
I IGnori e contraevano matrimonio il 19.04.2004 in Albania, Parte_1 CP_1 trascritto in Italia nei registri di stato civile presso il Comune di Asti al n. 338, parte II, serie C, anno
2017.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie oggi minorenni, , nata ad [...] il [...] e Per_1
nata ad [...] [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 26.9.2023, in JE chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale delle parti allegando la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Esponeva che:
- nel giugno 2022 il marito, da sempre aggressivo, aveva violentemente aggredito la ricorrente in presenza delle figlie, che sono intervenute in difesa madre e che, a seguito dell'episodio, la ricorrente sporgere denuncia;
- veniva aperto il procedimento penale n. 3733/2022 Reg A Civ, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti nei confronti del IG. per il reato di maltrattamenti in famiglia, CP_1 ex art. 572 c.p.;
- con ordinanza del 30.09.2022, il G.I.P. emanava la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie e ai luoghi dalle stesse frequentanti, con divieto di comunicare con le persone offese;
- nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero incaricava il dott. di procedere a Consulenza Per_3 tecnica volta ad accertare la capacità di intendere e volere del IG. perizia che Persona_4 accertava l'infermità di mente dell'odierno resistente per “Disturbo Schizzofrenico, Tipo Paranoie, ad andamento cronico, con Deliri di Veneficio e di Gelosia” e veniva dichiarato persona socialmente pericolosa;
pagina 3 di 5 - il G.I.P. revocava la misura cautelare ed applicava la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con collocazione del IG. presso una Comunità, con la prescrizione allo stesso CP_1 di non allontanarsi dalla struttura senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e di non poter incontrare la moglie e le figlie in nessun modo, né contattarle.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidarsi le figlia in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocate, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che vi vivrà con le figlie. Sotto il profilo economico, chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva ritualmente il IG. per mezzo del proprio curatore speciale nominatogli CP_1 con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023, aderendo alla domanda di separazione personale, chiedendo l'affidamento condiviso delle minori con incontri in luogo neutro.
Sentite le parti ed emessi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., veniva disposta la presa in carico delle minori da parte del servizio di NPI e dell'intero nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Asti;
all'udienza del 24.3.2025, alla luce del riconoscimento al IG. della pensione di invalidità di € 346 al mese e della perdita del lavoro da parte della IG.ra CP_1 in JE, il GD, ad integrazione dei provvedimenti provvisori emessi in data Parte_1
24.4.2024, disponeva che il IG. versi entro il 5 di ogni mese alla IG.ra a titolo CP_1 Parte_2 di contributo al mantenimento delle minori, la somma omnicomprensiva di € 170 mensili (€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT. Dato atto del mancato deposito delle relazione di aggiornamento dei servizi sociali dei Comune di Asti, la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale in punto status richiesta cui il resistente non si opponeva.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c..
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso dei mesi, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Deve pertanto accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, cui la parte resistente del resto non si oppone.
Non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le domande concernenti l'affidamento delle figlie minori nonché il regime delle visite con il padre.
pagina 4 di 5 Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.
22 u.c. c.p.c., e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per l'ulteriore istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti pronuncia la separazione personale dei coniugi in JE nata a Parte_1
Likmetaj, Durres (Albania), il 02.03.1988, e nato a [...], il CP_1
27.06.1978.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Asti in data 25.3.2025
Il Giudice Est.
Dr.ssa Sara POZZETTI
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
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