Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 726 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
on l'avv. FACCIOLLA MARCO Parte_1
reclamante
E
, Controparte_1
reclamata non costituita
FATTO.
.
1.Con reclamo depositato il 28.6.2024, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
n. 1160/2024 pubbl. il 30/05/2024 con la quale il Giudice del lavoro di Cosenza, pronunciandosi in senso difforme dell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria ex art. 1, c. 49, l. n.
92/2012, ha dichiarato “… risolto il rapporto di lavoro della ricorrente con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 40%, liquida in euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione”.
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2.La reclamata non si è costituita.
3. All'udienza del 4.3.2025 nessuno è comparso e il Collegio, ravvisata l'assenza di prova della notifica dell'atto di impugnazione, ha riservato la decisione.
DIRITTO.
4. Si impone la declaratoria di improcedibilità del reclamo.
5. La notifica del ricorso non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6.La Suprema Corte, a sezioni unite, (sent. 20604/08) risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha affermato che, nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) - assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
7.Il principio trova applicazione anche nel presente procedimento atteso che Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità, in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c….>). (
Cass.15412/2020
8. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della reclamata.
9.Si dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione(cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 28/06/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1160/2024, pubblicata in data 30/05/2024 , così provvede:
2 - dichiara improcedibile il reclamo;
-nulla sulle spese del giudizio;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4/03/2025
La Presidente
Gabriella Portale
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