Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10199/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X Sezione Civile - in persona EL Giudice Unico
dott.ssa Anna Maria Pezzullo- ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10199/22 EL R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6722/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 23.02.2022 e pubblicata in data 24.02.2022
TRA
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 EL procuratore p.t., elettivamente domiciliata, in San Valentino Torio (SA) al Corso
Umberto I, n. 5 presso lo studio ELl'avv. Mauro Dello Iacono, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall' avv. C.F._2
Carmelo Intorre presso il cui studio elettivamente domiciliano alla via Duca Ferrante ELla Marra n. 12, Napoli
APPELLATI
E
(C.F. ), domiciliato come in atti CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Torre EL GR (Na), via Circumvallazione allorchè il conducente EL veicolo Fiat
500 tg. EG377DW di proprietà di , proveniente da via Cavallo si CP_3 immetteva sulla predetta via Circumvallazione, omettendo di arrestarsi allo Stop ed urtava il veicolo GG tg. X4XZ85 di proprietà presunta e non provata nelle more EL giudizio EL sig. e condotto dalla sig. facendola CP_2 CP_1 rovinare al suolo.
L'appellante censurava la sentenza in quanto fondata a suo dire su insufficienti e contraddittorie risultanze istruttorie: rappresentava infatti che il Giudice di prime cure aveva ritenuto attendibile l'unica dichiarazione testimoniale acquisita nel corso EL processo, precisando che il testimone escusso, pur essendo trascorsi più di nove anni dal sinistro, ricordava perfettamente circostanze di tempo, di luogo, di orario, senza tuttavia indicare dettagli sullo scontro tra i due veicoli, nonché senza specificare quale fosse il suo punto di osservazione o il motivo per cui non avesse prestato soccorso.
In ordine alla CTU evidenziava altresì che il professionista incaricato, nella relazione conclusiva, non aveva tenuto conto che gli esami strumentali cui la vittima si era sottoposta dopo il sinistro provenivano da Centri Diagnostici inesistenti, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio come nel caso di “ oppure esistenti Per_1 come “Enpis” ma operativi ad un indirizzo diverso da quello risultante dalle certificazioni, come emergeva in modo evidente dal fascicolo di indagine n.
46099/14 R.G.N.R. ELla Procura ELla Repubblica di Napoli prodotto in estratto agli atti.
Concludeva chiedendo 1- preliminarmente la sospensione ELl'efficacia esecutiva e/o ELl'esecuzione ELla impugnata sentenza con rimessione degli atti alla competente
Procura ELla Repubblica;
2- l'accoglimento ELl'appello con condanna degli appellati in solido al pagamento ELle competenze e spese EL doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio e contestavano Controparte_2 CP_1 radicalmente i motivi di appello e ribadivano innanzitutto la genuinità e veridicità ELle dichiarazioni EL teste escusso in primo grado nonché la valenza istruttoria ELla
CTU, condividendo la pronuncia EL Giudice di Pace che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, aveva ben applicato l'art. 2697 c.c.
Quindi concludevano per il rigetto ELl'appello e la condanna di controparte al pagamento ELle spese EL giudizio da attribuirsi al procuratore.
- 2 - Il Giudice disponeva per l'udienza EL 22.09.2022 la trattazione scritta e rinviava la causa al 2.03.2023 disponendo ripetutamente l'acquisizione EL fascicolo di primo grado. Rilevando, poi, all'udienza in trattazione scritta EL 24.10.2024 l'acquisizione EL suddetto fascicolo, assegnava la causa a sentenza con i termini EL 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così riassunti brevemente i fatti per cui è causa, può dirsi che i motivi di appello sono infondati e non meritano accoglimento.
Preliminarmente deve darsi atto che , non si è costituito in giudizio CP_3 benchè ritualmente citato e dunque se ne deve dichiarare la contumacia.
Venendo al merito, dalle risultanze ELl'istruttoria processuale svolta dinanzi al
Giudice di Pace, complessivamente valutate, ad onta di quanto lamentato dall'appellante, risulta accertata la dinamica EL sinistro ed in particolare la responsabilità nella causazione dei fatti lesivi EL veicolo fiat 500 di proprietà all'epoca dei fatti EL che non si è fermato allo Stop di via Cavallo ed ha Pt_2 impattato il veicolo GG sulla via Circumvallazione.
Non vi sono motivi per dubitare ELla testimone escussa in primo grado.
Giova in proposito ricordare con riferimento generale alla valutazione ELle prove testimoniali che la giurisprudenza appare costante nell'affermare l'insindacabilità ELle deposizioni testimoniali in sede di legittimità EL giudizio espresso dal giudice EL merito sulla credibilità ed attendibilità EL testimone. Giova, sul punto, ancora richiamare l'orientamento ELla Suprema Corte, secondo cui la veridicità ELla testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi - quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l'eventuale interesse di fatto EL testimone all'esito ELla lite - ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza ELla deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni
(cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n.
7623/2016). Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis Cass. 10600/2024 ), inoltre, in tema di valutazione ELla prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità ELle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza – sulla base ELla presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità). Ne consegue che la presunzione di attendibilità ELla testimonianza sia solamente generica e “Juris tantum”, in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento EL giudice all'esito ELla verifica che questi avrà effettuato ELla stessa. Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame ELl'attendibilità intrinseca ELla deposizione.
- 3 - Se così è, allora appare altresì chiaro che la garanzia ELla legittimità ELla verifica appena descritta è costituita dal contraddittorio ELle parti nell'assunzione ELla prova: quanto più è pieno il contraddittorio, tanto più completa ed affidabile potrà ritenersi la suddetta verifica. Pertanto, i dubbi sulla attendibilità EL testimone devono essere insinuati ed eventualmente sciolti in sede processuale, nel corso ELla escussione, ponendo domande soprattutto per la parte che abbia interesse a togliere vigore alla prova.
Orbene, in sede di gravame l'appellante lamenta la genericità ELla dichiarazioni rese dal teste in particolare relativamente alla dinamica EL sinistro, alla assoluta mancanza di indicazione dei punti di impatto, alla mancata indicazione ELla distanza alla quale si trovasse il teste dal punto di presunto impatto, alla mancata indicazione ELle persone coinvolte nell'incidente, alla mancata indicazione EL prestato soccorso anche relativamente alla mancata sollecitazione ELl'intervento ELl'ambulanza.
Ebbene le suddette censure non appaiono cogliere nel segno. Invero il teste dinanzi al giudice di primo grado ha dichiarato “ricordo che era il 3 maggio 2012 ed io mi trovavo in Torre EL GR (Napoli) e stavamo aspettando mio cognato CP_4
Era di mattino verso le 10,30-10, 45. Ricordo di aver visto una Fiat 500 di colore blu/ turchese condotta da uomo che proveniva da via cavallo per immettersi su via circumvallazione. Invece ricordo che su via circonvallazione ho visto un motorino 50 di colore chiaro un GG che era condotto da una donna e vi era trasportata un'altra donna. Ricordo che la Fiat 500 non si fermava allo stop esistente su via cavallo e quindi urtava il motorino che transitava. Ricordo che a seguito ELl'impatto il ciclomotore con gli occupanti cadeva al suolo e ricordo che le signore si facevano male. Preciso che il motorino cadeva al suolo sul lato sinistro. Ricordo che entrambe le signore riportavano lesioni però ricordo che la conducente aveva più dolori.
Ricordo in particolare che lamentava dolori al lato destro al braccio e alla gamba.
Ricordo che il conducente ELl'auto si fermò e si scusò e le accompagnò in ospedale mentre io lascio il mio numero alla signora trasportata. Preciso che il motorino a seguito ELl'impatto e ELla conseguente caduta riportava svariati danni alla carrozzeria”.
Dalle dichiarazioni testè riportate si evince che il teste ha descritto i veicoli coinvolti nel sinistro, la dinamica ELl'incidente, le persone coinvolte i danni riportati dal motociclo. Si deduce inoltre il motivo per cui non prestò soccorso (anche tramite l'intervento ELl'autombulanza) alle signore atteso l'immediato intervento EL danneggiante.
Quanto alla “lacunosità” ELla testimonianza resa con riferimento tra l'altro al punto di impatto, alla distanza la stessa attiene, a ben vedere, a circostanze che non state oggetto di specifiche domande, sicchè alcuna conseguenza può desumersi dal fatto che il teste non le abbia spontaneamente riferite. Né ha senso in sede di gravame lamentare che il teste sentito in primo grado abbia avuto memoria di un fatto lontano
- 4 - nel tempo, oppure che non abbia prestato soccorso nell'imminenza ELl'incidente, in quanto trattasi di circostanze che attengono al piano soggettivo, a reazioni personali.
Nel caso di specie, quindi, la terzietà EL teste rispetto alle parti, la linearità e coerenza ELle dichiarazioni rese, non contraddette da elementi esterni, depongono per la attendibilità EL teste ad esaminare l'altro motivo di appello afferente alla inesistenza dei centri Tes_1 diagnostici, ove sarebbero stati effettuati esami successivi al sinistro, vi è da rilevare che la questione veniva già portata all'attenzione EL Giudice di prime cure e risolta all'udienza EL 3.11.2021, ove il professionista incaricato afferma testualmente che,
“nella valutazione ELle condizioni di salute ELla perizianda … è stata valutata solo la produzione ospedaliera ELl'ospedale , essendo la stessa sufficiente per CP_5 la valutazione” .
Ne deriva che alcuna valenza probatoria hanno assunto nel giudizio di primo grado gli accertamenti clinici contestati ed in ogni caso, la rilevanza penale dei fatti allegati non può assume rilevanza nel caso di specie.
In definitiva, posta la attendibilità ELla prova testimoniale di parte attrice e considerate le risultanze degli altri mezzi di prova acquisiti in atti che appaiono ex se sufficienti a dimostrare la dinamica dei fatti come rappresentata dagli attori, va confermata la statuizione EL Giudice di Pace che ha ritenuto la domanda risarcitoria fondata e pertanto l'appello deve essere rigettato.
In ordine alla regolamentazione ELle spese processuali EL presente procedimento, le stesse in applicazione EL principio ELla soccombenza, devono porsi a carico ELl'appellante nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55 EL 2014 come modificato dal DM 147 EL 2022 per lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto ELla natura ELla controversia ELle fasi effettivamente svolte, applicandosi i valori medi ridotti EL 30%.
Ai sensi ELl'art. 1 quater ELl'art. 13 EL DPR 115/2002, stante l'infondatezza EL gravame sussistono i presupposti per disporre la condanna ELl'appellante al pagamento EL contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo EL presente giudizio
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona EL G.M., dr Anna Maria Pezzullo definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 10199/2022 de R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza EL Giudice di Pace di Napoli ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1-Rigetta l'appello;
- 5 - 2-condanna la al pagamento ELle spese processuali in Parte_1 favore di e con attribuzione al procuratore CP_1 Controparte_2 antistatario, che liquida in complessivi € 3.553,90 per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura EL 15%, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge
3-dà atto che sussistono i presupposti per disporre la condanna ELl'appellante al pagamento EL contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo EL presente giudizio
Così deciso in Napoli 27.1.2025
Il Giudice
Dr. Anna Maria Pezzullo
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