Articolo 28 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 27Articolo 29
Versione
13 aprile 1963
Art. 28.
LA carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
Quadro A:
direttore di ufficio locale di gruppo D;
direttore di ufficio locale di gruppo B;
Quadro B:
primo ufficiale;
ufficiale di 1ª classe;
ufficiale di 2ª classe;
ufficiale di 3ª classe.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963