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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1447 del Registro Generale volontaria giurisdizione
2023
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Roccalumera, via C. Colombo n. 99 ed elettivamente domiciliato in
Roccalumera, Via Nazionale n. 145 presso lo studio dell' Avv. Concetta La Torre
E
C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] S.S. Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Messina, Via XXVII Luglio n. 34,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2023, chiedeva la Parte_1
revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico dal giudice del divorzio con sentenza del 6 luglio 1994 per le ragioni specificate nel predetto atto difensivo.
Con comparsa depositata in data 12 settembre 2023, il coniuge convenuto contestava la ragioni avversarie e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza del 8 gennaio 2024 i coniugi raggiungevano l'accordo indicato a verbale e la causa veniva rimessa al collegio.
L'accordo raggiunto dai coniugi, che prevede la revoca dell'assegno divorzile a favore della ed il riconoscimento del medesimo importo a CP_1
favore del figlio maggiorenne della coppia non è contrario a norme imperative, concerne diritti disponibili e non è in contrasto con le esigenze della prole.
Detto accordo deve pertanto essere integralmente recepito da questo collegio con compensazione delle spese processuali avendo le parti concordato anche tale aspetto.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 9 legge div. introdotta da con Parte_1
ricorso depositato in data 19 aprile 2023, così provvede: recepisce l'accordo di revisione delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti all'udienza del giorno 8 gennaio 2024.
Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Messina, 11 gennaio 2024
Il giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Caterina Mangano dott. Corrado Bonanzinga
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1447 del Registro Generale volontaria giurisdizione
2023
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Roccalumera, via C. Colombo n. 99 ed elettivamente domiciliato in
Roccalumera, Via Nazionale n. 145 presso lo studio dell' Avv. Concetta La Torre
E
C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] S.S. Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Messina, Via XXVII Luglio n. 34,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2023, chiedeva la Parte_1
revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico dal giudice del divorzio con sentenza del 6 luglio 1994 per le ragioni specificate nel predetto atto difensivo.
Con comparsa depositata in data 12 settembre 2023, il coniuge convenuto contestava la ragioni avversarie e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza del 8 gennaio 2024 i coniugi raggiungevano l'accordo indicato a verbale e la causa veniva rimessa al collegio.
L'accordo raggiunto dai coniugi, che prevede la revoca dell'assegno divorzile a favore della ed il riconoscimento del medesimo importo a CP_1
favore del figlio maggiorenne della coppia non è contrario a norme imperative, concerne diritti disponibili e non è in contrasto con le esigenze della prole.
Detto accordo deve pertanto essere integralmente recepito da questo collegio con compensazione delle spese processuali avendo le parti concordato anche tale aspetto.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 9 legge div. introdotta da con Parte_1
ricorso depositato in data 19 aprile 2023, così provvede: recepisce l'accordo di revisione delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti all'udienza del giorno 8 gennaio 2024.
Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Messina, 11 gennaio 2024
Il giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Caterina Mangano dott. Corrado Bonanzinga
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